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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 01/10/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di OV
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 194/2025
Oggi 01/10/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per l'avv. Jessica Cugia in sost. avv.ti DEFILIPPI Parte_1
CLAUDIO e SAMMICHELI GIANNA
Per , l'avv.to Balzarotti in sost. avv. GHIA Controparte_1
LUCIO e il dott. Marco Magliocchi ai fini della pratica forense
PER IN : nessuno
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate . Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
- 1 - Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
- 2 -
RG. n 194/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa. promossa da:
appresentato e difeso dall'Avv. Claudio Defilippi e dall'Avv. Gianna Parte_1
SA
PARTE RICORRENTE contro assistito e rappresentato dall'avv. Eugenia Savona CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Ghia Controparte_3
PARTI RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE
In via preliminare
- accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge, e conseguentemente sospendere l'esecutività dell'intimazione di pagamento per tutti i motivi di cui in premessa, anche inaudita altera parte;
Nel merito in via principale
- accertare e dichiarare l'insistenza e/o nullità dell'intimazione e delle cartelle ivi contenute per tutti i motivi esposti, e conseguentemente annullarli;
Sempre nel merito
- 3 - Con eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità per violazione degli artt. 23, 24, 97, 111 e 113 Cost delle norme riguardanti la determinazione degli interessi e delle sanzioni indicate nell'intimazione di pagamento nonché la determinazione degli oneri di riscossione a seguito della revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, ed eventualmente decurtarli dagli importi indicati in ogni cartella di pagamento impugnata. Si chiede infine la rimessione alla Corte di
Giustizia delle Comunità Europee, anche con rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite perché rinvii alla Corte di Giustizia Europea delle questioni così come individuate in parte motiva
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Per CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale rigettare il ricorso in opposizione in quanto privo di fondamento;
per la CP_ denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata la prescrizione dei crediti dell' oggetto degli avvisi di addebito menzionati in ricorso e richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata, dichiarare la esclusiva responsabilità dell'Agente della Riscossione Controparte_4
CP_
per il pregiudizio subito dall' alle proprie ragioni creditorie, in conseguenza del
[...] negligente adempimento, da parte dell'Agente stesso, delle azioni di recupero e tutela dei crediti ad esso demandate. Spese di lite in ogni caso rifuse.
PER CP_5 dichiarare, la carenza di legittimazione passiva dell' , con conseguente esclusione dalla CP_5 condanna al pagamento delle spese di lite, con riferimento ad ogni questione attinente al merito della pretesa, la notifica dell'avviso di addebito, la maturazione della prescrizione e decadenza in epoca antecedente la trasmissione del ruolo ad;
CP_5
- in ogni caso, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, pretestuoso e comunque temerario.
- il tutto, con vittoria di spese di lite
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.5.2025 roponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 06420259000545820000 per l'importo complessivo di euro
12.992,32 nonché avverso i seguenti avvisi di addebito per contributi sottesi :
– Avviso di addebito n. 36420220000851354000, asseritamente notificata il 14.11.2022, per
Contributi IVS anno 2020, dell'importo di € 4805,14;
– Avviso di addebito n. 36420220001851916000, asseritamente notificata il 16/2/23, per
Contributi IVS anno 2021, dell'importo di € 3353,30;
- 4 - – Avviso di addebito n. 36420230001069176000, asseritamente notificata il 17/1/24, per
Contributi IVS anno 2022-2021, dell'importo di € 4677,31
Eccepiva la nullità dell'intimazione impugnata perché non riporta alcuna sottoscrizione originale, né alcuna indicazione del sottoscrittore e della autorità per l'emissione della stessa, né alcuna indicazione della sottoscrizione a stampa, né alcuna dichiarazione di conformità all'originale e neppure viene indicata la sottoscrizione delle cartelle/avvisi e dei ruoli di cui si diffida il pagamento, che devono anche essi essere sottoscritti dal funzionario che ne abbia il relativo potere, in modo valido, ossia ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.p.r. n. 602/73 e giacchè non indica né i termini né l'indicazione dell'autorità competente.
Eccepiva inoltre che la relata di notifica apposta in calce all'atto di intimazione non risulta compilata né sottoscritta dal notificante nonché il difetto di notifica degli avvisi di addebito e degli altri atti prodromici all'intimazione opposta, la CARENZA DI MOTIVAZIONE
DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO IMPUGNATA, la DECADENZA-PRESCRIZIONE
DELLA PRETESA, la VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL DIRITTO, DEL
PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, OLTRE CHE DI EFFETTIVITA' DELLE-SANZIONI
Chiedeva infine la rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee della seguente questione “se si ponga in contrasto con gli articoli 16, 49, 50 e 52, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 6 TUE e con i principi di proporzionalità ed effettività, cardini del trattato stesso, arrecando pregiudizio alle finalità dei Trattati, alle libertà in essi contenute ed dal diritto comunitario derivato, oltre che con gli artt. Con gli artt. 3, 24, 53, 113, 117 della
Costituzione italiana, una normativa che applichi somme aggiuntive al debito, a titolo di sanzioni in ragione d'anno, commisurate - secondo le specificazioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma di cui all' art 4 decreto legge 30 12 1987 n. 536, convertito in legge 28 febbraio 1988, n.
48- al tasso dell'interesse di differimento e dilazione di cui all'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n.
402, convertito. con modificazioni, dalla legge 26 dicembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.”
Si costituivano entrambi i convenuti contestando la fondatezza dell'opposizione con ampie e motivate argomentazioni
Il procuratore dell' rilevava che l'iscrizione a ruolo dei contributi omessi e Controparte_6 delle somme aggiuntive conseguenti alla iscrizione del sig. alla gestione previdenziale Pt_1 artigiani e commercianti con decorrenza 30.1.19 , come pure la notifica degli avvisi di addebito oggi impropriamente opposti, sono avvenute ampiamente entro i termini di decadenza e di prescrizione quinquennale, stabiliti dalla legge;
che , contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, gli Avvisi di addebito oggetto di controversia sono stati regolarmente notificati alle date
- 5 - del 14.11.2022, 16.2.2023 e 17.1.2024, presso l'indirizzo del sig. come da documentazione Pt_1 allegata e quindi non può discutersi in questa sede dell'eventuale prescrizione maturata prima della formazione dei ruoli esattoriali in quanto gli avvisi di addebito in questione non sono stati impugnati ex art. 24 del D.Lgs. 46/99, per cui gli stessi sono divenuti definitivamente esecutivi con conseguente irretrattabilità dei crediti da esso portati.
Contestava di seguito la fondatezza di tutte le ulteriori eccezioni svolte da rassegnava Pt_1 le conclusioni indicate in epigrafe
Si costituiva ritualmente anche contestando a sua volta la fondatezza del ricorso con ampie CP_5
e articolate argomentazioni giuridiche
Il procuratore dell'Agenzia convenuta eccepiva in via pregiudiziale la carenza di legittimazione passiva dell'agente riscossore con riguardo ad ogni eccezione riguardante l'omessa notifica degli avvisi di addebito, il merito della pretesa e l'asserita intervenuta decadenza e nel merito contestava la sussistenza di tutti gli asseriti vizi dell'avviso di intimazione impugnato e della notifica dello stesso , la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e di decadenza e di tutte le ulteriori doglianze svolte.
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa
Si osserva preliminarmente che il ricorrente , assistito dai medesimi procuratori , ha promosso analogo ricorso avverso una precedente intimazione di pagamento iscritto al n. RG 577/24, svolgendo motivi di opposizione analoghi a quelli proposti nel presente procedimento e quindi anche questi saranno rigettati richiamando le argomentazioni spese nel primo procedimento .
Non sussiste alcun vizio dell'atto impugnato (intimazione di pagamento n.
06420259000545820000 ) , né del procedimento di notificazione dello stesso.
Qualsiasi asserito vizio della notificazione dell'atto impugnato , anche qualora sussistente e non è il nostro caso, sarebbe sanato per raggiungimento dello scopo in quanto il debitore è sicuramente venuto a conoscenza dello stesso per il semplice motivo che l'ha prodotto in causa .
Per quanto attiene alla regolarità formale e alla esaustività dell'intimazione di pagamento, pare sufficiente rammentare che – a norma dell'art. 50, co. 3, D.P.R. 602/1973 – “l'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”, modello al quale l'intimazione per cui
è causa risulta conforme e che non prevede, peraltro, l'obbligo di allegazione di copia della cartella o di altro atto presupposto.
- 6 - Dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ,ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto 1990, n. 241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari ) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento . Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento ( o all'avviso di addebito) in precedenza notificata , appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione . Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione. (cfr. fra le tante Cass 21065/22).
Circa la eccepita mancata notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, l' CP_2 ha provato documentalmente di aver ritualmente notificato a tutti e tre gli avvisi Parte_1 di addebito indicati dal ricorrente (cfr. doc.
1-6 di parte convenuta)
L'AVA n. 36420220000851354000, avente ad oggetto la rata IV di contribuzione fissa per l'anno d'imposta 2019 con scadenza 18/05/2020 e le rate I, II, III e IV di contribuzione dovuta entro il minimale di reddito dell'anno 2020 le cui scadenze di pagamento erano rispettivamente
18/05/2020, 20/08/2020, 16/11/2020 e 16/02/2021 risulta correttamente notificato in data
14/11/2022
L'AVA n. 36420220001851916000, avente ad oggetto le rate I, II e III di contribuzione dovuta entro il minimale di reddito dell'anno 2021 le cui scadenze di pagamento erano rispettivamente
20/08/2020 (rata I e II) e 16/11/2021 risulta correttamente notificato in data 16/02/2023 .
Infine l'AVA n. 36420230001069176000, avente ad oggetto la rata IV di contribuzione fissa per l'anno d'imposta 2021 con scadenza 16/02/2022 e le rate I, II e III di contribuzione dovuta entro il minimale di reddito dell'anno 2022 (le cui scadenze di pagamento erano rispettivamente
16/05/2022, 22/08/2022 e 16/11/2022) , risulta correttamente notificato in data 17/01/2024 .
Quando la notifica viene fatta a mezzo posta (ossia con raccomandata a.r come nel caso in esame) quando il plico viene consegnato a un soggetto differente dal destinatario, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza necessità dell'invio di una ulteriore raccomandata .
- 7 - Parte Non c'è quindi bisogno della , né di una apposita relazione di notifica perché sono le Poste a garantire la corretta esecuzione della procedura di consegna e l'identità del consegnatario nell'avviso di ricevimento.
La tempestiva notifica degli atti prodromici fa venir meno l'eccezione relativa alla decadenza dall'iscrizione a ruolo e, soprattutto, l'eccezione di prescrizione, posto che per tutti i crediti portati dagli AVA sottesi all'intimazione di pagamento impugnata l'efficacia interruttiva della prescrizione della notifica degli stessi ha senz'altro impedito il compimento del quinquennio prescrizionale alla data della notifica dell'intimazione di pagamento, a prescindere della sospensione dei termini prescrizionale previsti nel periodo dell'emergenza sanitaria da Covid 19.
L'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo non puo ' neppure essere valutata perché avrebbe dovuto essere proposta in sede di opposizione agli avvisi di addebito e l'inutile scadenza dei 40 gg previsti dall'art. 24 dlvo 46/99 ha reso irretrattabili gli atti impositivi .
Come osservato nel primo procedimento , e' infondata pure la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, posto che non risulta dedotto alcun parametro per cui dovrebbe ritenersi che l'applicazione di somme aggiuntive violi il principio di proporzionalità.
Anche le doglianze relative all'errato calcolo degli interessi e all'eccessività delle spese di aggio sono infondate.
In relazione agli interessi , l'attore nel ricorso introduttivo non ha dedotto alcunché in ordine all'errore che sarebbe stato commesso dall' ; la misura delle somme aggiuntive è CP_1 predeterminata dalla legge e in relazione alla dedotta eccessività delle spese di aggio basterà dire che , in conformità della legge, non sono stati applicati oneri di riscossione perché gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata sono stati emessi dopo il primo gennaio
2022
Non resta che rigettare integralmente l'opposizione proposta
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
06420259000545820000
condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da e che Parte_1 CP_2 CP_5 liquida , per ciascuno di essi, in euro 1.864,00 , oltre rimb. forf, IVA e CPA se dovuti
Così deciso in OV , l' 1.10.2025
Il Giudice
- 8 - Simona Gerola
- 9 -
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 194/2025
Oggi 01/10/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per l'avv. Jessica Cugia in sost. avv.ti DEFILIPPI Parte_1
CLAUDIO e SAMMICHELI GIANNA
Per , l'avv.to Balzarotti in sost. avv. GHIA Controparte_1
LUCIO e il dott. Marco Magliocchi ai fini della pratica forense
PER IN : nessuno
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate . Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
- 1 - Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
- 2 -
RG. n 194/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa. promossa da:
appresentato e difeso dall'Avv. Claudio Defilippi e dall'Avv. Gianna Parte_1
SA
PARTE RICORRENTE contro assistito e rappresentato dall'avv. Eugenia Savona CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Ghia Controparte_3
PARTI RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE
In via preliminare
- accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge, e conseguentemente sospendere l'esecutività dell'intimazione di pagamento per tutti i motivi di cui in premessa, anche inaudita altera parte;
Nel merito in via principale
- accertare e dichiarare l'insistenza e/o nullità dell'intimazione e delle cartelle ivi contenute per tutti i motivi esposti, e conseguentemente annullarli;
Sempre nel merito
- 3 - Con eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità per violazione degli artt. 23, 24, 97, 111 e 113 Cost delle norme riguardanti la determinazione degli interessi e delle sanzioni indicate nell'intimazione di pagamento nonché la determinazione degli oneri di riscossione a seguito della revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, ed eventualmente decurtarli dagli importi indicati in ogni cartella di pagamento impugnata. Si chiede infine la rimessione alla Corte di
Giustizia delle Comunità Europee, anche con rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite perché rinvii alla Corte di Giustizia Europea delle questioni così come individuate in parte motiva
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Per CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale rigettare il ricorso in opposizione in quanto privo di fondamento;
per la CP_ denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata la prescrizione dei crediti dell' oggetto degli avvisi di addebito menzionati in ricorso e richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata, dichiarare la esclusiva responsabilità dell'Agente della Riscossione Controparte_4
CP_
per il pregiudizio subito dall' alle proprie ragioni creditorie, in conseguenza del
[...] negligente adempimento, da parte dell'Agente stesso, delle azioni di recupero e tutela dei crediti ad esso demandate. Spese di lite in ogni caso rifuse.
PER CP_5 dichiarare, la carenza di legittimazione passiva dell' , con conseguente esclusione dalla CP_5 condanna al pagamento delle spese di lite, con riferimento ad ogni questione attinente al merito della pretesa, la notifica dell'avviso di addebito, la maturazione della prescrizione e decadenza in epoca antecedente la trasmissione del ruolo ad;
CP_5
- in ogni caso, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, pretestuoso e comunque temerario.
- il tutto, con vittoria di spese di lite
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.5.2025 roponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 06420259000545820000 per l'importo complessivo di euro
12.992,32 nonché avverso i seguenti avvisi di addebito per contributi sottesi :
– Avviso di addebito n. 36420220000851354000, asseritamente notificata il 14.11.2022, per
Contributi IVS anno 2020, dell'importo di € 4805,14;
– Avviso di addebito n. 36420220001851916000, asseritamente notificata il 16/2/23, per
Contributi IVS anno 2021, dell'importo di € 3353,30;
- 4 - – Avviso di addebito n. 36420230001069176000, asseritamente notificata il 17/1/24, per
Contributi IVS anno 2022-2021, dell'importo di € 4677,31
Eccepiva la nullità dell'intimazione impugnata perché non riporta alcuna sottoscrizione originale, né alcuna indicazione del sottoscrittore e della autorità per l'emissione della stessa, né alcuna indicazione della sottoscrizione a stampa, né alcuna dichiarazione di conformità all'originale e neppure viene indicata la sottoscrizione delle cartelle/avvisi e dei ruoli di cui si diffida il pagamento, che devono anche essi essere sottoscritti dal funzionario che ne abbia il relativo potere, in modo valido, ossia ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.p.r. n. 602/73 e giacchè non indica né i termini né l'indicazione dell'autorità competente.
Eccepiva inoltre che la relata di notifica apposta in calce all'atto di intimazione non risulta compilata né sottoscritta dal notificante nonché il difetto di notifica degli avvisi di addebito e degli altri atti prodromici all'intimazione opposta, la CARENZA DI MOTIVAZIONE
DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO IMPUGNATA, la DECADENZA-PRESCRIZIONE
DELLA PRETESA, la VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL DIRITTO, DEL
PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, OLTRE CHE DI EFFETTIVITA' DELLE-SANZIONI
Chiedeva infine la rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee della seguente questione “se si ponga in contrasto con gli articoli 16, 49, 50 e 52, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 6 TUE e con i principi di proporzionalità ed effettività, cardini del trattato stesso, arrecando pregiudizio alle finalità dei Trattati, alle libertà in essi contenute ed dal diritto comunitario derivato, oltre che con gli artt. Con gli artt. 3, 24, 53, 113, 117 della
Costituzione italiana, una normativa che applichi somme aggiuntive al debito, a titolo di sanzioni in ragione d'anno, commisurate - secondo le specificazioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma di cui all' art 4 decreto legge 30 12 1987 n. 536, convertito in legge 28 febbraio 1988, n.
48- al tasso dell'interesse di differimento e dilazione di cui all'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n.
402, convertito. con modificazioni, dalla legge 26 dicembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.”
Si costituivano entrambi i convenuti contestando la fondatezza dell'opposizione con ampie e motivate argomentazioni
Il procuratore dell' rilevava che l'iscrizione a ruolo dei contributi omessi e Controparte_6 delle somme aggiuntive conseguenti alla iscrizione del sig. alla gestione previdenziale Pt_1 artigiani e commercianti con decorrenza 30.1.19 , come pure la notifica degli avvisi di addebito oggi impropriamente opposti, sono avvenute ampiamente entro i termini di decadenza e di prescrizione quinquennale, stabiliti dalla legge;
che , contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, gli Avvisi di addebito oggetto di controversia sono stati regolarmente notificati alle date
- 5 - del 14.11.2022, 16.2.2023 e 17.1.2024, presso l'indirizzo del sig. come da documentazione Pt_1 allegata e quindi non può discutersi in questa sede dell'eventuale prescrizione maturata prima della formazione dei ruoli esattoriali in quanto gli avvisi di addebito in questione non sono stati impugnati ex art. 24 del D.Lgs. 46/99, per cui gli stessi sono divenuti definitivamente esecutivi con conseguente irretrattabilità dei crediti da esso portati.
Contestava di seguito la fondatezza di tutte le ulteriori eccezioni svolte da rassegnava Pt_1 le conclusioni indicate in epigrafe
Si costituiva ritualmente anche contestando a sua volta la fondatezza del ricorso con ampie CP_5
e articolate argomentazioni giuridiche
Il procuratore dell'Agenzia convenuta eccepiva in via pregiudiziale la carenza di legittimazione passiva dell'agente riscossore con riguardo ad ogni eccezione riguardante l'omessa notifica degli avvisi di addebito, il merito della pretesa e l'asserita intervenuta decadenza e nel merito contestava la sussistenza di tutti gli asseriti vizi dell'avviso di intimazione impugnato e della notifica dello stesso , la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e di decadenza e di tutte le ulteriori doglianze svolte.
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa
Si osserva preliminarmente che il ricorrente , assistito dai medesimi procuratori , ha promosso analogo ricorso avverso una precedente intimazione di pagamento iscritto al n. RG 577/24, svolgendo motivi di opposizione analoghi a quelli proposti nel presente procedimento e quindi anche questi saranno rigettati richiamando le argomentazioni spese nel primo procedimento .
Non sussiste alcun vizio dell'atto impugnato (intimazione di pagamento n.
06420259000545820000 ) , né del procedimento di notificazione dello stesso.
Qualsiasi asserito vizio della notificazione dell'atto impugnato , anche qualora sussistente e non è il nostro caso, sarebbe sanato per raggiungimento dello scopo in quanto il debitore è sicuramente venuto a conoscenza dello stesso per il semplice motivo che l'ha prodotto in causa .
Per quanto attiene alla regolarità formale e alla esaustività dell'intimazione di pagamento, pare sufficiente rammentare che – a norma dell'art. 50, co. 3, D.P.R. 602/1973 – “l'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”, modello al quale l'intimazione per cui
è causa risulta conforme e che non prevede, peraltro, l'obbligo di allegazione di copia della cartella o di altro atto presupposto.
- 6 - Dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ,ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto 1990, n. 241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari ) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento . Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento ( o all'avviso di addebito) in precedenza notificata , appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione . Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione. (cfr. fra le tante Cass 21065/22).
Circa la eccepita mancata notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, l' CP_2 ha provato documentalmente di aver ritualmente notificato a tutti e tre gli avvisi Parte_1 di addebito indicati dal ricorrente (cfr. doc.
1-6 di parte convenuta)
L'AVA n. 36420220000851354000, avente ad oggetto la rata IV di contribuzione fissa per l'anno d'imposta 2019 con scadenza 18/05/2020 e le rate I, II, III e IV di contribuzione dovuta entro il minimale di reddito dell'anno 2020 le cui scadenze di pagamento erano rispettivamente
18/05/2020, 20/08/2020, 16/11/2020 e 16/02/2021 risulta correttamente notificato in data
14/11/2022
L'AVA n. 36420220001851916000, avente ad oggetto le rate I, II e III di contribuzione dovuta entro il minimale di reddito dell'anno 2021 le cui scadenze di pagamento erano rispettivamente
20/08/2020 (rata I e II) e 16/11/2021 risulta correttamente notificato in data 16/02/2023 .
Infine l'AVA n. 36420230001069176000, avente ad oggetto la rata IV di contribuzione fissa per l'anno d'imposta 2021 con scadenza 16/02/2022 e le rate I, II e III di contribuzione dovuta entro il minimale di reddito dell'anno 2022 (le cui scadenze di pagamento erano rispettivamente
16/05/2022, 22/08/2022 e 16/11/2022) , risulta correttamente notificato in data 17/01/2024 .
Quando la notifica viene fatta a mezzo posta (ossia con raccomandata a.r come nel caso in esame) quando il plico viene consegnato a un soggetto differente dal destinatario, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza necessità dell'invio di una ulteriore raccomandata .
- 7 - Parte Non c'è quindi bisogno della , né di una apposita relazione di notifica perché sono le Poste a garantire la corretta esecuzione della procedura di consegna e l'identità del consegnatario nell'avviso di ricevimento.
La tempestiva notifica degli atti prodromici fa venir meno l'eccezione relativa alla decadenza dall'iscrizione a ruolo e, soprattutto, l'eccezione di prescrizione, posto che per tutti i crediti portati dagli AVA sottesi all'intimazione di pagamento impugnata l'efficacia interruttiva della prescrizione della notifica degli stessi ha senz'altro impedito il compimento del quinquennio prescrizionale alla data della notifica dell'intimazione di pagamento, a prescindere della sospensione dei termini prescrizionale previsti nel periodo dell'emergenza sanitaria da Covid 19.
L'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo non puo ' neppure essere valutata perché avrebbe dovuto essere proposta in sede di opposizione agli avvisi di addebito e l'inutile scadenza dei 40 gg previsti dall'art. 24 dlvo 46/99 ha reso irretrattabili gli atti impositivi .
Come osservato nel primo procedimento , e' infondata pure la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, posto che non risulta dedotto alcun parametro per cui dovrebbe ritenersi che l'applicazione di somme aggiuntive violi il principio di proporzionalità.
Anche le doglianze relative all'errato calcolo degli interessi e all'eccessività delle spese di aggio sono infondate.
In relazione agli interessi , l'attore nel ricorso introduttivo non ha dedotto alcunché in ordine all'errore che sarebbe stato commesso dall' ; la misura delle somme aggiuntive è CP_1 predeterminata dalla legge e in relazione alla dedotta eccessività delle spese di aggio basterà dire che , in conformità della legge, non sono stati applicati oneri di riscossione perché gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata sono stati emessi dopo il primo gennaio
2022
Non resta che rigettare integralmente l'opposizione proposta
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
06420259000545820000
condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da e che Parte_1 CP_2 CP_5 liquida , per ciascuno di essi, in euro 1.864,00 , oltre rimb. forf, IVA e CPA se dovuti
Così deciso in OV , l' 1.10.2025
Il Giudice
- 8 - Simona Gerola
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