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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1235/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente e Relatore
IN GIORGIO, Giudice
PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 650/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ.PAGAMEN n. 2932023900007618600 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- INTIMAZ.PAGAMEN n. 2932023900007618600 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNM00040 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNM00040 IRPEF-ALTRO 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 10/10/2023 all'Agenzia delle entrate (di seguito AE)e all'Agenzia delle entrate SC (di seguito AdER), qui inviato con PEC del 01/02/2024
e iscritto al n. R.G.R. 650/2024, Ricorrente_1 ha proposto reclamo e ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90000761 86, limitatamente all'Avviso di Accertamento n
TXNM00040, quale atto presupposto mai notificato, per IRPEF 2008 dell'importo di €.10.882,84, notificata il 15/07/2023. Deduceva omessa notifica dell'atto presupposto, decadena dal credito. Chiedeva – previa sospensiva – l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari di lite, da distrarsi in favore del costituito procuratore, che dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
§2. L'AE si costituiva in giudizio in data 29/02/2024, rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso;
deduceva che l'avviso era stato correttamente notificato e non opposto tempestivamente.
Chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
§3. AdER non si costituiva in giudizio.
§4. All'odierna udienza in camera di consiglio, esaminati gli atti, la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Il ricorso è infondato.
§6. Sono inammissibili le eccezioni avverso l'avviso di accertamento esecutivo e il ruolo.
Dagli atti di causa risulta che l'Agente della SC ha provveduto a notificare regolarmente alla contribuente, in data 12 luglio 2013, mediante consegna della raccomandata di Banca_1 n. 764144287269, l'avviso di accertamento esecutivo n. TXNM00040, atto prodromico all'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
La notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta nel rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, a mente del quale gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Con tale notifica la contribuente è stata posta in piena e legittima conoscenza della pretesa tributaria azionata nei suoi confronti.
Tuttavia, l'avviso di accertamento esecutivo non risulta essere stato impugnato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Ne consegue che la contribuente deve ritenersi decaduta dal potere di sollevare censure relative a detto atto, le quali avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente, a pena di preclusione, entro il termine decadenziale stabilito dalla norma citata. I crediti tributari portati dall'avviso di accertamento devono, pertanto, considerarsi definitivi e non più suscettibili di contestazione.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, la possibilità di impugnare congiuntamente atti precedenti a quello notificato è ammessa esclusivamente nell'ipotesi di mancata notificazione di tali atti autonomamente impugnabili. Ne discende che, nel caso di specie, essendo pacificamente intervenuta la regolare notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, la ricorrente può legittimamente dedurre unicamente vizi propri dell'atto impugnato, restando precluse tutte le censure afferenti agli atti presupposti. Alla luce di quanto sopra, devono ritenersi tardivamente proposte e, quindi, inammissibili tutte le eccezioni sollevate avverso atti prodromici rispetto all'intimazione di pagamento impugnata, in applicazione del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 21 del D.Lgs. n. 546/1992. A maggior ragione risultano inammissibili le eccezioni concernenti il controllo effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.
P.R. n. 600/1973 e la conseguente iscrizione a ruolo operata dall'ente impositore.
§7. Parimenti infondate risulta l'eccezione di decadenza della pretesa tributaria portata dall'avviso di accertamento esecutivo e dall'intimazione di pagamento impugnata.
Tale eccezione avrebbero dovuto essere sollevate mediante tempestiva impugnazione della cartella di pagamento regolarmente notificata, atteso che solo nell'ipotesi di omessa o irrituale notifica della cartella stessa è consentita la cosiddetta “impugnazione recuperatoria” degli atti presupposti, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. nn. 16641/2011 e 8704/2013).
Nel caso di specie, l'Agente della SC ha dato prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n. TXNM00040, che non risulta essere stato impugnato nei termini di legge. Ne consegue che il ricorso proposto avverso la pretesa tributaria veicolata dalla cartella di pagamento e dalla successiva intimazione deve ritenersi inammissibile, poiché ogni eventuale vizio, ivi compresi quelli relativi a prescrizione o decadenza, avrebbe dovuto essere dedotto con specifico ricorso entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.
§8. L'eccezione di prescrizione risulta infondata nel merito. Come sopra ricordato, l'avviso di accertamento esecutivo è stato notificato in data 12 luglio 2013 e, successivamente, sono intervenuti ulteriori atti interruttivi della prescrizione, quali la comunicazione di presa in carico e l'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate-SC.
Per i crediti erariali oggetto di controversia trova applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dal momento in cui il tributo è divenuto esigibile o dall'ultimo atto interruttivo validamente notificato al contribuente. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente escluso l'applicabilità del termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., ritenendo che i crediti tributari non possano qualificarsi come prestazioni periodiche, poiché derivano, per ciascun periodo d'imposta, da una autonoma valutazione dei presupposti impositivi (cfr. Cass. n. 24322/2014; ord. nn. 32308/2019, 16232/2020 e 25716/2020).
§9. Analogo principio di unitarietà dell'obbligazione tributaria è stato affermato anche con riferimento alle sanzioni e agli interessi, per i quali il termine di prescrizione non può che coincidere con quello previsto per il tributo principale (Cass. S.U. n. 25790/2009; Cass. n. 10549/2019).
§10. Infine, deve considerarsi che il decorso del termine di prescrizione è stato ulteriormente sospeso in conseguenza della normativa emergenziale emanata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
Covid-19, la quale ha disposto la sospensione delle attività di riscossione dalla primavera del 2020 fino al
31 agosto 2021. Anche sotto tale profilo, pertanto, la prescrizione non risulta maturata.
§11. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va integralmente respinto.
§12. Le spese vanno con la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.1.000,00= oltre accessori, in favore dell'Agenzia delle Entrate costituita. Catania, 09.02.2026.
Il Presidente Estensore
CO PU
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente e Relatore
IN GIORGIO, Giudice
PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 650/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ.PAGAMEN n. 2932023900007618600 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- INTIMAZ.PAGAMEN n. 2932023900007618600 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNM00040 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNM00040 IRPEF-ALTRO 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 10/10/2023 all'Agenzia delle entrate (di seguito AE)e all'Agenzia delle entrate SC (di seguito AdER), qui inviato con PEC del 01/02/2024
e iscritto al n. R.G.R. 650/2024, Ricorrente_1 ha proposto reclamo e ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90000761 86, limitatamente all'Avviso di Accertamento n
TXNM00040, quale atto presupposto mai notificato, per IRPEF 2008 dell'importo di €.10.882,84, notificata il 15/07/2023. Deduceva omessa notifica dell'atto presupposto, decadena dal credito. Chiedeva – previa sospensiva – l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari di lite, da distrarsi in favore del costituito procuratore, che dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
§2. L'AE si costituiva in giudizio in data 29/02/2024, rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso;
deduceva che l'avviso era stato correttamente notificato e non opposto tempestivamente.
Chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
§3. AdER non si costituiva in giudizio.
§4. All'odierna udienza in camera di consiglio, esaminati gli atti, la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Il ricorso è infondato.
§6. Sono inammissibili le eccezioni avverso l'avviso di accertamento esecutivo e il ruolo.
Dagli atti di causa risulta che l'Agente della SC ha provveduto a notificare regolarmente alla contribuente, in data 12 luglio 2013, mediante consegna della raccomandata di Banca_1 n. 764144287269, l'avviso di accertamento esecutivo n. TXNM00040, atto prodromico all'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
La notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta nel rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, a mente del quale gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Con tale notifica la contribuente è stata posta in piena e legittima conoscenza della pretesa tributaria azionata nei suoi confronti.
Tuttavia, l'avviso di accertamento esecutivo non risulta essere stato impugnato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Ne consegue che la contribuente deve ritenersi decaduta dal potere di sollevare censure relative a detto atto, le quali avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente, a pena di preclusione, entro il termine decadenziale stabilito dalla norma citata. I crediti tributari portati dall'avviso di accertamento devono, pertanto, considerarsi definitivi e non più suscettibili di contestazione.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, la possibilità di impugnare congiuntamente atti precedenti a quello notificato è ammessa esclusivamente nell'ipotesi di mancata notificazione di tali atti autonomamente impugnabili. Ne discende che, nel caso di specie, essendo pacificamente intervenuta la regolare notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, la ricorrente può legittimamente dedurre unicamente vizi propri dell'atto impugnato, restando precluse tutte le censure afferenti agli atti presupposti. Alla luce di quanto sopra, devono ritenersi tardivamente proposte e, quindi, inammissibili tutte le eccezioni sollevate avverso atti prodromici rispetto all'intimazione di pagamento impugnata, in applicazione del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 21 del D.Lgs. n. 546/1992. A maggior ragione risultano inammissibili le eccezioni concernenti il controllo effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.
P.R. n. 600/1973 e la conseguente iscrizione a ruolo operata dall'ente impositore.
§7. Parimenti infondate risulta l'eccezione di decadenza della pretesa tributaria portata dall'avviso di accertamento esecutivo e dall'intimazione di pagamento impugnata.
Tale eccezione avrebbero dovuto essere sollevate mediante tempestiva impugnazione della cartella di pagamento regolarmente notificata, atteso che solo nell'ipotesi di omessa o irrituale notifica della cartella stessa è consentita la cosiddetta “impugnazione recuperatoria” degli atti presupposti, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. nn. 16641/2011 e 8704/2013).
Nel caso di specie, l'Agente della SC ha dato prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n. TXNM00040, che non risulta essere stato impugnato nei termini di legge. Ne consegue che il ricorso proposto avverso la pretesa tributaria veicolata dalla cartella di pagamento e dalla successiva intimazione deve ritenersi inammissibile, poiché ogni eventuale vizio, ivi compresi quelli relativi a prescrizione o decadenza, avrebbe dovuto essere dedotto con specifico ricorso entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.
§8. L'eccezione di prescrizione risulta infondata nel merito. Come sopra ricordato, l'avviso di accertamento esecutivo è stato notificato in data 12 luglio 2013 e, successivamente, sono intervenuti ulteriori atti interruttivi della prescrizione, quali la comunicazione di presa in carico e l'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate-SC.
Per i crediti erariali oggetto di controversia trova applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dal momento in cui il tributo è divenuto esigibile o dall'ultimo atto interruttivo validamente notificato al contribuente. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente escluso l'applicabilità del termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., ritenendo che i crediti tributari non possano qualificarsi come prestazioni periodiche, poiché derivano, per ciascun periodo d'imposta, da una autonoma valutazione dei presupposti impositivi (cfr. Cass. n. 24322/2014; ord. nn. 32308/2019, 16232/2020 e 25716/2020).
§9. Analogo principio di unitarietà dell'obbligazione tributaria è stato affermato anche con riferimento alle sanzioni e agli interessi, per i quali il termine di prescrizione non può che coincidere con quello previsto per il tributo principale (Cass. S.U. n. 25790/2009; Cass. n. 10549/2019).
§10. Infine, deve considerarsi che il decorso del termine di prescrizione è stato ulteriormente sospeso in conseguenza della normativa emergenziale emanata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
Covid-19, la quale ha disposto la sospensione delle attività di riscossione dalla primavera del 2020 fino al
31 agosto 2021. Anche sotto tale profilo, pertanto, la prescrizione non risulta maturata.
§11. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va integralmente respinto.
§12. Le spese vanno con la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.1.000,00= oltre accessori, in favore dell'Agenzia delle Entrate costituita. Catania, 09.02.2026.
Il Presidente Estensore
CO PU