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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/12/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4102/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Ada Lucca Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 4102/2025, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
NI UZ
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. NI CP_1 C.F._2
UZ
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 29.7.2025
Condizioni congiunte come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 29.9.2025.
MOTIVAZIONE
1. Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe depositato in data
19.6.2025 al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate.
2. Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno
1 confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
3. Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che: a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Chiavari il 10/08/1997 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 12.2.2016 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione.
4.
Ritenuto che
, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
5. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970.
6. Le condizioni congiunte, che si riportano in dispositivo, devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
7. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Sig.ri e Parte_1
i quali hanno celebrato matrimonio a Chiavari il 10.8.1997; CP_1
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1. la casa coniugale sita in Chiavari Via S. Chiarella 14, di proprietà della sig.ra , con gli arredi ivi CP_1
contenuti, è assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarvi con la figlia;
2. il CP_1 CP_2 sig. si obbliga a versare entro il giorno 5 di ciascun mese la somma di € Parte_1
700,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne ma CP_2
non economicamente autosufficiente, convivente con la madre. La somma sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
3. il sig. provvederà Parte_1
altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie (universitarie, sportive, mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, ludiche) da sostenere nell'interesse della figlia
;
4. la sig.ra ed il sig. dichiarano di essere CP_2 CP_1 Parte_1
2 economicamente indipendenti ed autosufficienti e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico – patrimoniale”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Genova, il 21 novembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Ada Lucca)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Ada Lucca Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 4102/2025, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
NI UZ
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. NI CP_1 C.F._2
UZ
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 29.7.2025
Condizioni congiunte come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 29.9.2025.
MOTIVAZIONE
1. Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe depositato in data
19.6.2025 al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate.
2. Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno
1 confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
3. Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che: a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Chiavari il 10/08/1997 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 12.2.2016 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione.
4.
Ritenuto che
, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
5. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970.
6. Le condizioni congiunte, che si riportano in dispositivo, devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
7. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Sig.ri e Parte_1
i quali hanno celebrato matrimonio a Chiavari il 10.8.1997; CP_1
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1. la casa coniugale sita in Chiavari Via S. Chiarella 14, di proprietà della sig.ra , con gli arredi ivi CP_1
contenuti, è assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarvi con la figlia;
2. il CP_1 CP_2 sig. si obbliga a versare entro il giorno 5 di ciascun mese la somma di € Parte_1
700,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne ma CP_2
non economicamente autosufficiente, convivente con la madre. La somma sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
3. il sig. provvederà Parte_1
altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie (universitarie, sportive, mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, ludiche) da sostenere nell'interesse della figlia
;
4. la sig.ra ed il sig. dichiarano di essere CP_2 CP_1 Parte_1
2 economicamente indipendenti ed autosufficienti e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico – patrimoniale”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Genova, il 21 novembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Ada Lucca)
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