Articolo 2 della Legge 2 gennaio 1958, n. 13
Articolo 1Articolo 3
Versione
18 febbraio 1958
Art. 2.
Le ricompense al valor civile sono:
le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo;
l'attestato di pubblica benemerenza.
Esse hanno le caratteristiche indicate nei quadri annessi alla presente legge.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1958
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