Art. 2.
Le ricompense al valor civile sono:
le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo;
l'attestato di pubblica benemerenza.
Esse hanno le caratteristiche indicate nei quadri annessi alla presente legge.
Le ricompense al valor civile sono:
le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo;
l'attestato di pubblica benemerenza.
Esse hanno le caratteristiche indicate nei quadri annessi alla presente legge.