Articolo 2 della Legge 7 febbraio 1992, n. 171
Articolo 1Articolo 3
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14 marzo 1992
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire un miliardo per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 14 marzo 1992