Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01584/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00260/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 260 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Gial S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , Impregico Servizi Integrati Igiene Urbana, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B268FFD0FF, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ambito Raccolta Ottimale Aro n. 2 - Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , Comune di Laterza, in persona del legale rappresentante pro tempore , Comune di Mottola, in persona del legale rappresentante pro tempore , Comune di Palagianello, in persona del legale rappresentante pro tempore , Comune di Statte, in persona del legale rappresentante pro tempore , Comune di Crispiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
Comune di Martina Franca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Navita S.r.l. a Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
NT S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Corvaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Green Link S.r.l. Società Benefit, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Pilia, Ivan Demuro, Carlo Pilia, con domicilio eletto presso lo studio Franco Pilia in Roma, via Monte Zebio 9;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determina numero n. 180 del 16.01.2025, del Dirigente del Settore IV del Comune di Martina Franca, ente capofila dell’A.R.O. n. 2 della Provincia di Taranto (Comuni di Crispiano, Laterza, Martina Franca, Mottola, Palagianello, Statte), di aggiudicazione definitiva della gara n. 9/2024 procedura aperta per “ l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei servizi di igiene urbana e complementari nei comuni ricadenti nell’Ambito di Raccolta Ottimale n. 2 della Provincia di Taranto ” CIG B268FFD0FF, in favore del R.T.I. con capogruppo la NT s.p.a. e mandante la Navita s.r.l.;
- della nota prot. 4037 del 17.01.2025 del Dirigente del Settore IV del Comune di Martina Franca, di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 90 d.lgs. n. 36/2023;
- di tutti i verbali del seggio di gara/commissione giudicatrice e rup: della prima seduta pubblica del 28.08.2023 di ammissione in gara dei concorrenti; del verbale unico delle sedute riservate tenutesi il 28.08.2024, 30.08.2024, 02.09.2024, 04.09.2024, 09.09.2024, 18.09.2024, 25.09.2024 e 02.10.2024 nelle quali la commissione giudicatrice ha valutato le offerte tecniche ammesse; della seconda seduta pubblica del 07.10.2024 di apertura delle offerte economiche; della terza e quarta seduta pubblica del 17.10.2024 di assegnazione a tutti i concorrenti del punteggio dell’offerta economica e del punteggio complessivo, con la formazione della graduatoria finale con primo classificato il R.T.I. NT, davanti alla Green Link s.r.l., classificata al secondo posto;
- di ogni atto ad essi presupposto, connesso, collegato e conseguente;
e per la dichiarazione dell’inefficacia del contratto/contratti di appalto eventualmente stipulato/i tra l’A.R.O. n. 2 della Provincia di Taranto e/o i singoli Comuni facenti parte di esso (Comuni di Crispiano, Laterza, Martina Franca, Mottola, Palagianello, Statte) ed il controinteressato R.T.I. NT S.p.a - Navita S.r.l., contratto/i di cui la ricorrente dichiara sin d’ora il proprio interesse alla esecuzione ed al subentro;
e per il riconoscimento del diritto del ricorrente alla aggiudicazione della gara per cui è causa, in qualità di primo classificato e migliore offerente della procedura di gara.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gial S.r.l. e Impregico Servizi Integrati Igiene Urbana in data 11 marzo 2025:
- della determina n. 781 del 28.02.2025, del Dirigente del Settore IV S.U.E. del Comune di Martina Franca, ente capofila dell’A.R.O. n. 2 della Provincia di Taranto (Comuni di Crispiano, Laterza, Martina Franca, Mottola, Palagianello, Statte), di convalida e conferma dell’aggiudicazione definitiva della gara n. 9/2024.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gial S.r.l. e Impregico Servizi Integrati Igiene Urbana in data 21 marzo 2025:
- dei medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da NT S.p.a. il 25 marzo 2025:
- della Determinazione n. 180 del 16.01.2025 del Dirigente del Settore IV del Comune di Martina Franca, limitatamente alla ammissione e/o mancata esclusione della ati Gial S.r.l. e Impregico Servizi Integrati Igiene Urbana;
- di ogni altro atto, connesso, richiamato, presupposto e consequenziale.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Green Link S.r.l. Società Benefit in data 28 marzo 2025:
- per la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale in subordine all’eventuale delibazione di fondatezza del ricorso principale e dei motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NT S.p.a., Green Link S.r.l. Società Benefit e del Comune di Martina Franca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. LI CH e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le società ricorrenti hanno partecipato, in forma di raggruppamento temporaneo di imprese, alla procedura di gara indetta con determinazione n. 2254 del 9 luglio 2024 dal Comune di Martina Franca, in qualità di ente capofila dell’Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) n. 2 della Provincia di Taranto (comprendente i Comuni di Crispiano, Laterza, Martina Franca, Mottola, Palagianello e Statte) per “ l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei servizi di igiene urbana e complementari nei comuni ricadenti nell’Ambito di Raccolta Ottimale n. 2 della Provincia di Taranto ”, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
1.2. Ad esito della procedura di ammissione e valutazione delle offerte presentate, il Comune di Martina Franca, con nota prot. 4037 del 17 gennaio 2025, comunicava ai concorrenti ai sensi dell’art. 90 d.lgs. 36/2023 l’intervenuta aggiudicazione definitiva, disposta con determinazione n. 180 del 16 gennaio 2025, in favore del raggruppamento temporaneo di imprese con capofila la NT S.p.a. e mandante la Navita S.r.l., in quanto primo in graduatoria con il punteggio complessivo di 96,69768. Le ricorrenti, invece, si classificavano terze.
2. Pertanto, con atto notificato in data 28 febbraio 2025 e depositato in data 11 marzo 2025, la Gial S.r.l. e la Impregico Servizi Integrati Igiene Urbana hanno proposto ricorso innanzi a questo TAR, chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione, unitamente agli atti connessi e formulando, altresì, le conseguenziali domande, come meglio specificate in epigrafe, di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e di accertamento del diritto a conseguire l’aggiudicazione. A sostengo del ricorso hanno dedotto le seguenti ragioni di censura:
- “ Violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara e del CSA – Violazione dei CAM ”.
Con il primo motivo è contestata l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione, in ragione della mancata esclusione delle offerte presentate sia dalla prima che dalla seconda classificata, stante il mancato rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. 285/2022.
- “ Violazione degli standard minimi del servizio da parte dell’Ati AV ”.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha contestato l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione, in quanto la prima classificata avrebbe presentato un’offerta inidonea a garantire il monte ore annuo minimo fissato dagli atti di gara con riferimento, in particolare, ai servizi di pulizia dei pozzetti e delle caditoie stradali.
2.1. In data 11 marzo 2025 si è costituita in giudizio la NT S.p.a. per resistere al ricorso.
2.2. Con atto notificato e depositato in data 11 marzo 2025, le ricorrenti, rilevata la sopravvenuta adozione da parte del Comune di Martina Franca della determina n. 781 del 28 febbraio 2025, a mezzo della quale veniva disposta la convalida e la conferma dell’aggiudicazione in favore del raggruppamento con capofila la NT S.p.a., hanno proposto motivi aggiunti, estendendo le censure e le domande formulate anche avverso detto provvedimento.
2.3. In data 14 marzo 2025 si è costituita in giudizio la seconda classificata Green Link S.r.l. Società Benefit per resistere al ricorso.
2.4. In data 17 marzo 2025 la Green Link S.r.l. ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha eccepito la tardività del ricorso per violazione dei termini di cui all’art. 120, co. 2, cod. proc. amm. e, nel merito, ha provveduto a replicare alle censure afferenti alla sua posizione, deducendone l’infondatezza.
2.5. In data 19 marzo 2025 si è costituito in giudizio il Comune di Martina Franca per resistere al ricorso.
2.6. Alla camera di consiglio del 19 marzo 2025 la discussione dell’istanza cautelare è stato rinviata, su istanza delle ricorrenti, ai fini della trattazione congiunta con il ricorso n. 158/2025, proposto dalla seconda classificata.
3. Con atto notificato in data 20 marzo 2025 e depositato in data 21 marzo 2025, le ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti a mezzo dei quali, deducendo di essere venuta a conoscenza, in corso di causa, di un’ulteriore ragione di esclusione della seconda classificata, hanno reiterato le domande precedentemente formulate, introducendo un nuovo motivo di censura e, in particolare, contestando la mancata esclusione della Green Link S.r.l. Società Benefit in ragione della sussistenza in capo a quest’ultima di un’irregolarità contributiva rilevante ai sensi dell’art. 94, co. 6, d.lgs. 36/2023.
4. Con atto notificato in data 21 marzo 2025 e depositato in data 25 marzo 2025, la NT S.p.a. ha proposto ricorso incidentale a mezzo del quale ha censurato l’illegittimità degli atti di gara limitatamente alla mancata esclusione del raggruppamento composto dalle società ricorrenti, formulando, a sostegno della domanda, la seguente ragione di censura:
- “ Violazione e falsa applicazione dei Disciplinare di Gara e del CSA – Violazione dei CAM ”.
La NT S.p.a. ha dedotto che il raggruppamento Gial – Impregico avrebbe dovuto essere escluso dalla gara, avendo presentato un’offerta non conforme rispetto ai criteri ambientali minimi richiamati dal capitolato speciale di appalto e, in particolare, al criterio n. 7 di cui al d.m. 285/2022, sia in ragione dell’errata classificazione di parte dei mezzi oggetto di fornitura, sia per errata assunzione del numero di mezzi della fornitura da sottoporre a verifica di conformità.
5. Con atto notificato in data 21 marzo 2025 e depositato in data 28 marzo 2025, ha proposto ricorso incidentale, a valere per il caso di ritenuta fondatezza delle censure spiegate con il ricorso principale e i motivi aggiunti, anche la Green Link S.r.l., contestando la mancata esclusione del raggruppamento delle ricorrenti dalla procedura di gara. La ricorrente incidentale, in particolare, ha formulato il seguente motivo di ricorso:
- “ VIOLAZIONE-ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 57 DEL D.LGS. N. 36/2023); VIOLAZIONE DEI CAM; VIOLAZIONE-ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS: DISCIPLINARE DI GARA E CSA; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ATTESO CHE IL CONCORRENTE TERZO CLASSIFICATO R.T.I. GIAL NON POTEVA ESSERE AMMESSO IN GARA, DA CUI DOVEVA ESSERE ESCLUSO, POICHÉ LA SUA OFFERTA TECNICA NON RISPETTA I CAM QUANTO AI VEICOLI DI CATEGORIA N2 E N3, NON PRESENTANDO NESSUNO MEZZO PULITO ”.
La Green Link S.r.l. ha contestato la mancata esclusione delle società ricorrenti, non avendo queste presentato un’offerta conforme con le previsioni dei criteri ambientali minimi, in particolare in quanto non sarebbe stato previsto l’impiego di nessun veicolo classificabile come “ pulito ” con riferimento alle categorie N2 e N3, in violazione della percentuale minima inderogabile del 15%.
5.1. Il Comune di Martina Franca in data 26 marzo 2025 ha provveduto al deposito di documentazione e in data 29 marzo 2025 di una memoria difensiva, a mezzo della quale, in particolare, ha dato atto di aver avviato, con nota prot. 21128 del 24 marzo 2025, un procedimento di riesame della determinazione di aggiudicazione, invitando la NT S.p.a. a presentare le proprie osservazioni nel termine di 10 giorni e, altresì, di aver disposto, con determina n. 1053 del 25 marzo 2025, la sospensione degli effetti del provvedimento di aggiudicazione nelle more della conclusione del procedimento di riesame.
5.2. In data 29 marzo 2025 la Green Link S.r.l. ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha dato atto delle vicende sopravvenute.
5.3. Alla camera di consiglio dell’1 aprile 2025, su istanza congiunta delle parti, è stato disposto un ulteriore rinvio della discussione cautelare al fine di attendere gli esiti del procedimento di riesame avviato dall’amministrazione.
5.4. Il Comune di Martina Franca, a mezzo della documentazione depositata in data 16 aprile 2025 e della successiva memoria del 17 maggio 2025, ha dato atto della conclusione del procedimento di riesame, ad esito del quale, da una parte, con determina n. 1216 dell’8 aprile 2025, è stata annullata l’aggiudicazione originariamente disposta in favore del raggruppamento con capofila NT e, dall’altra, come da verbale di seduta pubblica del 29 aprile 2025, è stata formulata proposta di aggiudicazione, subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al disciplinare di gara, in favore della seconda classificata.
5.5. In data 17 maggio 2025 la Green Links S.r.l. ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha dato atto delle vicende sopravvenute e insistito per l’accoglimento delle richieste e delle domande formulate.
5.6. Alla camera di consiglio del 20 maggio 2025 la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
5.7. In data 10 novembre 2025 il Comune di Martina Franca ha dato atto che, a seguito delle attività conseguenti all’esclusione del raggruppamento con capogruppo la NT S.p.a., con determinazione n. 2220 del 19 giugno 2025, è stata disposta l’esclusione anche della seconda classificata Green Link S.r.l. ed emesso provvedimento di aggiudicazione in favore delle società ricorrenti. Il Comune, pertanto, ha eccepito il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
5.8. In data 10 novembre 2025 le ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva, con la quale hanno dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.
5.9. Ad esito dell’udienza pubblica del 26 novembre 2025, ove il giudizio è stato tratto congiuntamente ai ricorsi connessi nn. 158/2025, 480/2025 e 817/2025 proposti avverso la medesima procedura di gara, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
6. In primo luogo, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4488), deve prendersi atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa da parte dei ricorrenti con la memoria del 10 novembre 2025, dovendosi, pertanto, dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.
6.1. Inoltre, come da avviso reso alle parti all’udienza del 26 novembre 2025, la dichiarazione di improcedibilità deve estendersi anche ai motivi aggiunti presentati dalle ricorrenti in data 11 marzo e 21 marzo 2025, trattandosi di impugnative finalizzate alla contestazione di atti i cui effetti sono stati superati dai successivi provvedimenti adottati dall’amministrazione nel corso del giudizio. Con i primi motivi aggiunti, infatti, era stata contestata l’illegittimità dell’originaria aggiudicazione disposta in favore del raggruppamento con capogruppo NT S.p.a., poi annullata in autotutela con la determina n. 1216 dell’8 aprile 2025, mentre, con i secondi motivi aggiunti, era stata cesurata la mancata esclusione dalla gara della seconda classificata Green Link S.r.l. Società Benefit, poi effettivamente disposta dalla stazione appaltante con la determina n. 2220 del 19 giugno 2025, a mezzo della quale la ricorrente ha anche ottenuto l’aggiudicazione.
7. Sempre come da avviso reso in udienza, deve, inoltre, rilevarsi come la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti comporti, altresì, l’improcedibilità dei ricorsi incidentali formulati da NT S.p.a. e da Green Link S.r.l. Società Benefit.
7.1. Trattasi, infatti, di ricorsi incidentali di carattere accessorio, per i quali l’interesse alla decisione, come confermato anche dall’elencazione degli atti impugnati e dalle conclusioni rassegnate dalle parti, deve ritenersi inevitabilmente subordinato all’esaminabilità nel merito del ricorso principale (non avendo, peraltro, i ricorrenti incidentali reiterato le censure in questione anche avverso la successiva aggiudicazione disposta in favore della Gial S.r.l. e della Impregico), dovendosi, pertanto, dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui “ …nel processo amministrativo, ed anche nel rito speciale appalti, funzione del ricorso incidentale è consentire l'unitarietà del processo attraverso la proposizione di domande il cui interesse sorga in dipendenza della domanda proposta in via principale ed il cui fine è quello di paralizzare la possibilità di accoglimento del ricorso principale: esso, pertanto, introduce una ragione ostativa che funziona come eccezione nel senso che, pur atteggiandosi formalmente ad autonoma azione di impugnazione, si traduce in un mezzo di difesa in senso tecnico, con la conseguenza di collocarsi sempre in posizione accessoria rispetto all'oggetto del giudizio principale. Da ciò discende che l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'irricevibilità del ricorso principale costituiscono motivo oggettivo di arresto all'esame del ricorso incidentale, essendo venuta meno la ragione che ha dato origine a quest'ultimo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 maggio 2011 n. 2695; TAR Lombardia Milano, Sez. II, 4 giugno 2019 n. 1279; TAR Molise, Sez. I, 21 aprile 2016 n. 189; TAR Lazio Roma, Sez. III, 14 aprile 2016 n. 4391; TAR Sicilia Catania, Sez. I, 18 gennaio 2016 n. 162; TAR Lazio Roma, Sez. II, 2 marzo 2012 n. 2156) ” (TAR Campania - Napoli, Sez. III, sent. n. 5592 del 25 luglio 2025).
8. Per quanto detto, conclusivamente, il ricorso, i motivi aggiunti dell’11 e del 21 marzo 2025 e i ricorsi incidentali proposti da NT S.p.a. e da Green Link S.r.l. Società Benefit devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.
9. Sussistono giuste ragioni per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione della natura formale della decisione, dovuta alla sopravvenienza dei nuovi provvedimenti adottati dalla stazione appaltante in corso di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, sui motivi aggiunti e sui ricorsi incidentali, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO CA, Presidente FF
Daniela Rossi, Referendario
LI CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI CH | IO CA |
IL SEGRETARIO