Art. 2.
Dopo il terzo comma dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922 , e' aggiunto il seguente comma:
"Alle quote di proventi attribuite ai coadiutori-dattilografi giudiziari si applicano le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1960, n. 777 ".
Dopo il terzo comma dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922 , e' aggiunto il seguente comma:
"Alle quote di proventi attribuite ai coadiutori-dattilografi giudiziari si applicano le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1960, n. 777 ".