TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/04/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 619/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 17.4.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Marco Canapicchi, presso il cui studio sito in Pisa,
Piazza A. D'Ancona. 3, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Mariantonietta Rizzuti, presso il quale in Pisa, alla
Via G. Di Simone n.2, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Malattia professionale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 17.4.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con at to deposit ato i l 10.5.2023, il ri corrent e ha chi est o il riconoscimento dell a malat tia professional e erni a discal e l ombar e e l a condanna dell' all'indennizzo ex art .13 D.Lgs. n.38/ 2000, previ a CP_1
val utazi one comples siva con il precedent e già ri conosciuto.
2. Con memoria depositata in data 22.1.2024 si è costituito l'ente resistente il quale si è opposto all'accoglimento della domanda, eccependo la prescri zi one dell a pret es a.
3. Il ri corso è fondato e deve essere accolt o nei limiti sott o i ndi cati.
3.
1. Anzitutt o deve ess ere disattesa l 'eccezi one di prescrizi one. La domanda propost a in vi a am ministrati va in dat a 3.7.2007 era volta al riconoscimento di alt ra m al atti a professi onal e, ovvero prot rusioni discali , diversa da quell a oggett o del present e giudizi o (in t al e senso si vedano anche l e conclus ioni del C TU, su cui inf ra).
3.2. Evidenzi ato come l'espl et am ent o dell e l avorazioni indi cat e in ri corso possano ritenersi dimostrate all'esito della prova per testi svolta nell'udienza del 11.6.2024, deve segnalarsi come dalle risultanze a cui è pervenuto il cons ul ente m edi co l egal e nominat o nel corso del gi udi zio è possi bil e desum ere com e “il nesso causale concausale tra l'attività lavorati va e l a malattia , pr eci sando, in caso di mal attia non tabell ata, se la sussi st enz a del nesso causal e/ concausal e possa essere affermata con un grado di pr obabilit à qualifi cata, e per q uali specifi che ragioni: la malatti a è t abell ata all a voce M51.2 lista I gruppo 2 malat tie da agenti fisici esclusi i tumori.2)il momento dell'insorgenza della malattia ed il moment o del consol idamento dei postumi in mi sura i ndennizzabil e;
3 10 2020 (doc5) 3) il momento della raggiunt a consapevol ezza , in capo alla parte ricorrente, dell'esistenza della malattia e della sua origine prof essi onale, anche in r agione dell a denuncia di mal attia professional e del 3 7 2007 : si f a rif eri ment o alla data del certifi cat o medico 11 2
2021 ; la patologia denunciat a il 3 7 2007 è diversa (discopatie lombari
e non è t abellat a) 4) la percent ual e invalidant e residuata 8% con riferimento alla voce tabellare 213 “ ernia discale del tratto lombare con dist urbi t rofi co sensiti v i persi st enti (fino a 12) Provveda altresì al la val utazi one compl es siva dei postumi att ualmente present i, i n relazione ad eventuali precedenti riconoscimenti da parte dell' 9% . Precisi CP_1
infine se i pos tumi accert ati siano ri conduci bili, anche in parte , a pregressi riconoscimenti da parte dell' ” No.” (così, relazione di CP_1
CTU deposi tat a in data 19.12.2024).
3.3. Att esa la condi visi bilit à degli accert amenti tecni ci cui è pervenuto l'ausiliario, al ricorrente deve essere riconosciuto per la malattia d i cui al present e giudizi o, un grado di invali dit à pari al 8%.
Pag. 2 di 3 Di conseguenza, l'ente resistente deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo nella misura del 9%, previa unifica con il precedent e già riconosci uto.
Gli st es si import i, decorrenti dalla data di maturazione, dovranno essere maggiorat i degl i int eressi l egali , com e per l egge.
4. Le spes e di lit e sono li quidat e in di spositivo t enendo conto dei nuovi paramet ri per l a det erminazione dei compensi per la professione fo rense di cui al decret o minist erial e D.M. n. 147 del 13/ 08/2022 ; ed in parti col are dei valori medi pre visti per l o scaglione di riferi ment o, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere indivi duato in quell o com preso t ra euro 5.200,01 sino a 26.000,00, ulteriorm ent e ridot t o del 50%, in considerazi one dell a nat ura e dell a diffi colt à dell 'affare che non presuppone l a ri soluzi one di questioni giuridi che di parti col are compl essi tà.
4.1. Le spes e di consul enza t ecni ca, l iquidate con separat o decret o, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
dichiara la natura professionale della patologia “ernia discal e l ombar e” nei t ermini di cui all a parte motiva, con grado di invalidit à pari al 8%, e condann a l' a corrispondere in favore della parte ricorrente CP_1
l'indennizzo, per unifica con il precedente già in dennizzato, nella misura del 9%, con decorrenza ed i nteressi di legge;
condann a l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese processuali, liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfett arie al 15%, IVA e CP A com e per l egge, da dist rarsi ex art . 93
c.p.c. i n favore del procuratore costit uito;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
liquidat e con s eparat o decreto.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 619/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 17.4.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Marco Canapicchi, presso il cui studio sito in Pisa,
Piazza A. D'Ancona. 3, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Mariantonietta Rizzuti, presso il quale in Pisa, alla
Via G. Di Simone n.2, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Malattia professionale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 17.4.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con at to deposit ato i l 10.5.2023, il ri corrent e ha chi est o il riconoscimento dell a malat tia professional e erni a discal e l ombar e e l a condanna dell' all'indennizzo ex art .13 D.Lgs. n.38/ 2000, previ a CP_1
val utazi one comples siva con il precedent e già ri conosciuto.
2. Con memoria depositata in data 22.1.2024 si è costituito l'ente resistente il quale si è opposto all'accoglimento della domanda, eccependo la prescri zi one dell a pret es a.
3. Il ri corso è fondato e deve essere accolt o nei limiti sott o i ndi cati.
3.
1. Anzitutt o deve ess ere disattesa l 'eccezi one di prescrizi one. La domanda propost a in vi a am ministrati va in dat a 3.7.2007 era volta al riconoscimento di alt ra m al atti a professi onal e, ovvero prot rusioni discali , diversa da quell a oggett o del present e giudizi o (in t al e senso si vedano anche l e conclus ioni del C TU, su cui inf ra).
3.2. Evidenzi ato come l'espl et am ent o dell e l avorazioni indi cat e in ri corso possano ritenersi dimostrate all'esito della prova per testi svolta nell'udienza del 11.6.2024, deve segnalarsi come dalle risultanze a cui è pervenuto il cons ul ente m edi co l egal e nominat o nel corso del gi udi zio è possi bil e desum ere com e “il nesso causale concausale tra l'attività lavorati va e l a malattia , pr eci sando, in caso di mal attia non tabell ata, se la sussi st enz a del nesso causal e/ concausal e possa essere affermata con un grado di pr obabilit à qualifi cata, e per q uali specifi che ragioni: la malatti a è t abell ata all a voce M51.2 lista I gruppo 2 malat tie da agenti fisici esclusi i tumori.2)il momento dell'insorgenza della malattia ed il moment o del consol idamento dei postumi in mi sura i ndennizzabil e;
3 10 2020 (doc5) 3) il momento della raggiunt a consapevol ezza , in capo alla parte ricorrente, dell'esistenza della malattia e della sua origine prof essi onale, anche in r agione dell a denuncia di mal attia professional e del 3 7 2007 : si f a rif eri ment o alla data del certifi cat o medico 11 2
2021 ; la patologia denunciat a il 3 7 2007 è diversa (discopatie lombari
e non è t abellat a) 4) la percent ual e invalidant e residuata 8% con riferimento alla voce tabellare 213 “ ernia discale del tratto lombare con dist urbi t rofi co sensiti v i persi st enti (fino a 12) Provveda altresì al la val utazi one compl es siva dei postumi att ualmente present i, i n relazione ad eventuali precedenti riconoscimenti da parte dell' 9% . Precisi CP_1
infine se i pos tumi accert ati siano ri conduci bili, anche in parte , a pregressi riconoscimenti da parte dell' ” No.” (così, relazione di CP_1
CTU deposi tat a in data 19.12.2024).
3.3. Att esa la condi visi bilit à degli accert amenti tecni ci cui è pervenuto l'ausiliario, al ricorrente deve essere riconosciuto per la malattia d i cui al present e giudizi o, un grado di invali dit à pari al 8%.
Pag. 2 di 3 Di conseguenza, l'ente resistente deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo nella misura del 9%, previa unifica con il precedent e già riconosci uto.
Gli st es si import i, decorrenti dalla data di maturazione, dovranno essere maggiorat i degl i int eressi l egali , com e per l egge.
4. Le spes e di lit e sono li quidat e in di spositivo t enendo conto dei nuovi paramet ri per l a det erminazione dei compensi per la professione fo rense di cui al decret o minist erial e D.M. n. 147 del 13/ 08/2022 ; ed in parti col are dei valori medi pre visti per l o scaglione di riferi ment o, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere indivi duato in quell o com preso t ra euro 5.200,01 sino a 26.000,00, ulteriorm ent e ridot t o del 50%, in considerazi one dell a nat ura e dell a diffi colt à dell 'affare che non presuppone l a ri soluzi one di questioni giuridi che di parti col are compl essi tà.
4.1. Le spes e di consul enza t ecni ca, l iquidate con separat o decret o, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
dichiara la natura professionale della patologia “ernia discal e l ombar e” nei t ermini di cui all a parte motiva, con grado di invalidit à pari al 8%, e condann a l' a corrispondere in favore della parte ricorrente CP_1
l'indennizzo, per unifica con il precedente già in dennizzato, nella misura del 9%, con decorrenza ed i nteressi di legge;
condann a l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese processuali, liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfett arie al 15%, IVA e CP A com e per l egge, da dist rarsi ex art . 93
c.p.c. i n favore del procuratore costit uito;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
liquidat e con s eparat o decreto.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 3 di 3