CASS
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2025, n. 29141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29141 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 27790-2021 proposto da: VA ND, rappresentato e difeso dall'avvocato AN MORSO;
- ricorrente -
contro ELILOMBARDA S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati CARMELO ND, MO IN;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 542/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/05/2021 R.G.N. 1126/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2025 dal Consigliere Dott. MO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
dito l'avvocato GIAN LUCA MARUCCHI per delega verbale avvocato AN MORSO;
Oggetto Altre ipotesi di diritto privato - Retribuzione R.G.N.27790/2021 Cron. Rep. Ud. 08/10/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 29141 Anno 2025 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: CINQUE MO Data pubblicazione: 04/11/2025 udito l'avvocato GIAMMARCO SORDI per delega avvocati CARMELO ND, MO IN. Fatti di causa 1. ND AV, dipendente della Elilombarda S.r.l. (società operante nel settore dei servizi elicotteristici di Elisoccorso) dal 14.8.1998 al 1.5.2015, dapprima con contratto di lavoro a tempo determinato, trasformato poi a tempo indeterminato, con la qualifica di “pilota di 2^” diventata nel corso del rapporto “1^ Ufficiale”, ha adito il Tribunale di Varese chiedendo che la datrice di lavoro fosse condannata al pagamento di euro 30.116,32, oltre accessori, a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute per il periodo lavorativo 15 agosto 2008 – 31 agosto 2015, sul presupposto di non avere mai goduto di un solo giorno di ferie, come risultava dai prospetti paga mensili consegnati. 2. Nel contraddittorio delle parti, l’adito Tribunale ha rigettato le domande. 3. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 542/2021, ha confermato la pronuncia di prime cure. 4. I giudici di appello, richiamando un proprio precedente, hanno asserito che, ai sensi del CCNL applicabile al caso in esame, il pilota elicotterista doveva svolgere non meno di 183 giornate l’anno di servizio e, dovendo lo stesso svolgere un eguale numero di giornate di lavoro e di giornate di riposo, necessariamente le ferie maturate non potevano che essere ricomprese nell’ammontare dei giorni di riposo, in una prospettiva in cui tale assorbimento non determinava alcuna rinuncia alle ferie da parte del pilota, tanto che nel contratto di assunzione era specificato che “[…] nel riposo mensile si intenderanno assorbite due giornate di ferie […]”; hanno, poi, rilevato che ND AV aveva lavorato, rispetto ai n. 183 giorni prescritti dal CCNL, n. 81 giorni nel 2008, n. 169 nel 2009, n. 165 nel 2010, n. 141 nel 2011, n. 182 nel 2012, n. 153 nel 2013, n. 159 nel 2014 e n. 21 nel 2015, sottolineando che le giornate di inattività retribuite (cioè né di riposo né di servizio) erano state in numero superiore rispetto a quelle costituenti il periodo feriale annuale;
i giudici di merito hanno, poi, ritenuto che il sistema del cd. “1+1” non poteva essere inteso limitato al solo tempo di volo, ma doveva essere interpretato, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento ENAC, in relazione alle giornate di servizio che comprendevano anche il tempo in cui il pilota non era in volo, ma a disposizione. 5. Avverso tale sentenza ND AV ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso la Elilombarda S.r.l. 6. La controricorrente ha depositato memoria. 7. La causa, trattata originariamente in udienza camerale, è stata poi fissata all’odierna pubblica udienza. 8. Il PG ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso: conclusioni, poi, reiterate in udienza. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione del CCNL Piloti di elicottero e del Regolamento ENAC, per avere i giudici di merito adottato un’errata errata interpretazione degli artt. 44, 45 e 48 del CCNL di settore. In particolare, si obietta che: a) l’art. 44 del CCNL, nel prevedere che l’attività di impiego del pilota, che non poteva superare le 13 ore al giorno per un minimo di 183 giorni di lavoro l’anno ed un massimo di 200 giornate lavorative, statuiva soltanto l’obbligo del datore di lavoro di pagare al pilota n. 183 giorni di lavoro l’anno, anche in ipotesi di impiego per un numero inferiore di giornate;
b) l’art. 45 del CCNL, nel fare riferimento ai turni paritetici di servizio e di riposo, era chiaramente rivolto ai soli piloti che svolgevano attività di elisoccorso hems e offshore, e non a tutti i piloti che si trovavano presso la base indicata nel turno di servizio in attesa della chiamata;
c) i riposi post volo e le ferie erano istituti diversi e distinti, per i quali la rinuncia fatta sottoscrivere all’atto di assunzione non poteva valere;
d) gli specchietti di sintesi, indicanti i giorni lavorativi, depositati dalla società, erano errati ed erano stati malamente interpretati;
e) secondo il sistema dell’ ”1+1”, il riposo andava attribuito solo al pilota che aveva effettuato attività di volo e non al pilota impegnato a terra e in altre attività. Si conclude, quindi, nel ribadire che non era possibile l’assorbimento delle ferie nell’ambito dei riposi post volo e che era illegittima la richiesta al pilota, all’atto di assunzione, di rinunciare a due giorni di ferie al mese, cioè a 24 giorni in un anno. 3. Con il secondo motivo, rubricato “Omessa sanzione all’Elilombarda S.r.l. per non avere fornito prova adeguata del godimento da parte del ricorrente di tutte le ferie maturate in contrasto con l’orientamento di questa Suprema Corte”, si lamenta che la Corte territoriale non aveva rilevato che la società non aveva fornito la prova dell’avvenuto godimento delle ferie da parte del lavoratore che aveva cessato il rapporto di lavoro denunciando la mancata fruizione di esse. 4. Il primo motivo è fondato nei termini che seguono. 5. Questa Corte, proprio con riferimento ad altra pronuncia della Corte di appello di Milano, si è già pronunciata sulla tematica, sia pure con riguardo ai profili dell’omesso versamento della relativa contribuzione, concernente le ferie e i riposi del personale dipendente con qualifica di piloti di elicottero in relazione alle medesime disposizioni della contrattazione collettiva di settore. 6. In quella sede (Cass. ord. n. 13481/2024), con argomentazioni pienamente condivise da questo Collegio e dalle quali non si ravvisano ragioni per discostarsi, è stato affermato che: “[…] la Corte territoriale ha errato nel ritenere legittima la sovrapposizione del periodo di riposo a quello di ferie, con la conseguente riduzione di quest’ultimo periodo, essendo le ferie annuali, come noto, irrinunciabili, ai sensi dell’art. 36 comma 3 Cost e dell’art. 2109 c.c. Infatti, neppure le associazioni sindacali, nell’interpretazione assunta, da parte dalla Corte d’appello, del dato della contrattazione collettiva, potevano derogare alla disciplina nazionale ed europea sulle ferie, che chiaramente distingue fra riposo giornaliero, settimanale e ferie ed esclude qualsiasi possibilità di sovrapposizione di ciascun istituto ai fini del godimento dei periodi di riposo diversamente nominati. In particolare, in riferimento al personale dipendente del settore aereo civile, con riguardo all’organizzazione dell’orario di lavoro, esiste una disciplina di settore che si rinviene nel decreto legislativo n. 185/05, di attuazione della dir. 2000/79/CE, dove all’art. 4 si riconosce il diritto alle ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati, ed al successivo articolo 5 si disciplinano i riposi, “fermo restando quanto disposto dall’art. 4 in materia di ferie”, da cui di desume che nella normativa di settore, i periodi di ferie sono tenuti distinti dai periodi di riposo prescritti dalla legislazione vigente. Infine, l’art. 48 del CCNL per piloti di elicottero riconosce il diritto del pilota a un periodo di ferie annuali della durata di 26 giorni, senza altre specificazioni, dal che consegue l’applicazione delle regole in tema di ferie dettate dal legislatore nazionale ed europeo” […]. 7. Ne consegue che la gravata sentenza, certamente, non è in linea con i suddetti principi allorquando ha statuito che: a) i giorni di ferie erano pari a 24 giorni, in virtù della rinuncia a due giorni, inserita nei contratti di assunzione individuali;
b) le ferie maturate non potevano che essere ricomprese nell’ammontare delle giornate di riposo. 8. La gravata pronuncia è, invece, corretta lì dove ha ritenuto che il sistema del cd. “1+1” (previsto dal Regolamento ENAC in tema di riposi) si riferisca alle giornate di servizio prestate che comprendono anche il tempo in cui il pilota è in volo. 9. Sotto questo aspetto, infatti, il dato letterale - letto in relazione agli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla “ragione pratica” del contratto e in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare (Cass. n. 2173/2022) - della contrattazione collettiva è chiaro lì dove si prevede, all’art. 45, che “I Piloti che svolgono l’attività di elisoccorso-Hems e Offshore, vengono impiegati su turni paritetici di servizio e riposo, programmati secondo quanto previsto dalla normativa ENAC OPV 02 del 23-07-1999, e comunicati agli interessati con almeno 14 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio turno”, e all’art. 44, che “1. Si considera giornata di impiego del Pilota quella passata sulla base per svolgere l’attività di volo, a prescindere dalla durata della prestazione.
2. Si considera, altresì, giornata di lavoro: a) il tempo che il Pilota trascorre a terra nello svolgimento di compiti assegnatigli dalla Compagnia ed inerenti alle proprie mansioni, siano essi da svolgersi in sede o fuori;
b) il tempo in cui il dipendente è impegnato in corsi, lezioni, voli di prova, voli di addestramento e controllo, e tutte quelle attività che servono ad aumentare la professionalità; c) il tempo che il dipendente impiega per sottoporsi alle visite mediche di idoneità, presso le autorità competenti, per il mantenimento od il reintegro del brevetto, e per il rinnovo dello stesso […]”. 10. Da quanto precede è evidente, quindi, che il sistema del cd. “1+1” si riferisce a giornate di servizio (cioè di impiego o di lavoro) e giornate di riposo, senza che rilevi in alcun modo il tempo di volo. 11. Le censure di cui al primo motivo vanno, pertanto, accolte, nei sensi di cui sopra. 12. Conseguentemente, la trattazione del secondo motivo resta assorbita dall’accoglimento del primo. 13. Alla stregua di quanto esposto il primo motivo deve essere accolto nei termini di cui in motivazione, assorbito il secondo. 14. Si impone, pertanto, la cassazione con rinvio alla Corte d'Appello di Milano che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo e complessivo esame, applicando i principi di cui alla presente pronuncia. 15. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo nei termini di cui in motivazione, assorbito il secondo;
cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l’8.10.2025. Il cons est. Il Presidente Dott. Guglielmo Cinque Dott. Antonio Manna
- ricorrente -
contro ELILOMBARDA S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati CARMELO ND, MO IN;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 542/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/05/2021 R.G.N. 1126/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2025 dal Consigliere Dott. MO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
dito l'avvocato GIAN LUCA MARUCCHI per delega verbale avvocato AN MORSO;
Oggetto Altre ipotesi di diritto privato - Retribuzione R.G.N.27790/2021 Cron. Rep. Ud. 08/10/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 29141 Anno 2025 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: CINQUE MO Data pubblicazione: 04/11/2025 udito l'avvocato GIAMMARCO SORDI per delega avvocati CARMELO ND, MO IN. Fatti di causa 1. ND AV, dipendente della Elilombarda S.r.l. (società operante nel settore dei servizi elicotteristici di Elisoccorso) dal 14.8.1998 al 1.5.2015, dapprima con contratto di lavoro a tempo determinato, trasformato poi a tempo indeterminato, con la qualifica di “pilota di 2^” diventata nel corso del rapporto “1^ Ufficiale”, ha adito il Tribunale di Varese chiedendo che la datrice di lavoro fosse condannata al pagamento di euro 30.116,32, oltre accessori, a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute per il periodo lavorativo 15 agosto 2008 – 31 agosto 2015, sul presupposto di non avere mai goduto di un solo giorno di ferie, come risultava dai prospetti paga mensili consegnati. 2. Nel contraddittorio delle parti, l’adito Tribunale ha rigettato le domande. 3. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 542/2021, ha confermato la pronuncia di prime cure. 4. I giudici di appello, richiamando un proprio precedente, hanno asserito che, ai sensi del CCNL applicabile al caso in esame, il pilota elicotterista doveva svolgere non meno di 183 giornate l’anno di servizio e, dovendo lo stesso svolgere un eguale numero di giornate di lavoro e di giornate di riposo, necessariamente le ferie maturate non potevano che essere ricomprese nell’ammontare dei giorni di riposo, in una prospettiva in cui tale assorbimento non determinava alcuna rinuncia alle ferie da parte del pilota, tanto che nel contratto di assunzione era specificato che “[…] nel riposo mensile si intenderanno assorbite due giornate di ferie […]”; hanno, poi, rilevato che ND AV aveva lavorato, rispetto ai n. 183 giorni prescritti dal CCNL, n. 81 giorni nel 2008, n. 169 nel 2009, n. 165 nel 2010, n. 141 nel 2011, n. 182 nel 2012, n. 153 nel 2013, n. 159 nel 2014 e n. 21 nel 2015, sottolineando che le giornate di inattività retribuite (cioè né di riposo né di servizio) erano state in numero superiore rispetto a quelle costituenti il periodo feriale annuale;
i giudici di merito hanno, poi, ritenuto che il sistema del cd. “1+1” non poteva essere inteso limitato al solo tempo di volo, ma doveva essere interpretato, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento ENAC, in relazione alle giornate di servizio che comprendevano anche il tempo in cui il pilota non era in volo, ma a disposizione. 5. Avverso tale sentenza ND AV ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso la Elilombarda S.r.l. 6. La controricorrente ha depositato memoria. 7. La causa, trattata originariamente in udienza camerale, è stata poi fissata all’odierna pubblica udienza. 8. Il PG ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso: conclusioni, poi, reiterate in udienza. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione del CCNL Piloti di elicottero e del Regolamento ENAC, per avere i giudici di merito adottato un’errata errata interpretazione degli artt. 44, 45 e 48 del CCNL di settore. In particolare, si obietta che: a) l’art. 44 del CCNL, nel prevedere che l’attività di impiego del pilota, che non poteva superare le 13 ore al giorno per un minimo di 183 giorni di lavoro l’anno ed un massimo di 200 giornate lavorative, statuiva soltanto l’obbligo del datore di lavoro di pagare al pilota n. 183 giorni di lavoro l’anno, anche in ipotesi di impiego per un numero inferiore di giornate;
b) l’art. 45 del CCNL, nel fare riferimento ai turni paritetici di servizio e di riposo, era chiaramente rivolto ai soli piloti che svolgevano attività di elisoccorso hems e offshore, e non a tutti i piloti che si trovavano presso la base indicata nel turno di servizio in attesa della chiamata;
c) i riposi post volo e le ferie erano istituti diversi e distinti, per i quali la rinuncia fatta sottoscrivere all’atto di assunzione non poteva valere;
d) gli specchietti di sintesi, indicanti i giorni lavorativi, depositati dalla società, erano errati ed erano stati malamente interpretati;
e) secondo il sistema dell’ ”1+1”, il riposo andava attribuito solo al pilota che aveva effettuato attività di volo e non al pilota impegnato a terra e in altre attività. Si conclude, quindi, nel ribadire che non era possibile l’assorbimento delle ferie nell’ambito dei riposi post volo e che era illegittima la richiesta al pilota, all’atto di assunzione, di rinunciare a due giorni di ferie al mese, cioè a 24 giorni in un anno. 3. Con il secondo motivo, rubricato “Omessa sanzione all’Elilombarda S.r.l. per non avere fornito prova adeguata del godimento da parte del ricorrente di tutte le ferie maturate in contrasto con l’orientamento di questa Suprema Corte”, si lamenta che la Corte territoriale non aveva rilevato che la società non aveva fornito la prova dell’avvenuto godimento delle ferie da parte del lavoratore che aveva cessato il rapporto di lavoro denunciando la mancata fruizione di esse. 4. Il primo motivo è fondato nei termini che seguono. 5. Questa Corte, proprio con riferimento ad altra pronuncia della Corte di appello di Milano, si è già pronunciata sulla tematica, sia pure con riguardo ai profili dell’omesso versamento della relativa contribuzione, concernente le ferie e i riposi del personale dipendente con qualifica di piloti di elicottero in relazione alle medesime disposizioni della contrattazione collettiva di settore. 6. In quella sede (Cass. ord. n. 13481/2024), con argomentazioni pienamente condivise da questo Collegio e dalle quali non si ravvisano ragioni per discostarsi, è stato affermato che: “[…] la Corte territoriale ha errato nel ritenere legittima la sovrapposizione del periodo di riposo a quello di ferie, con la conseguente riduzione di quest’ultimo periodo, essendo le ferie annuali, come noto, irrinunciabili, ai sensi dell’art. 36 comma 3 Cost e dell’art. 2109 c.c. Infatti, neppure le associazioni sindacali, nell’interpretazione assunta, da parte dalla Corte d’appello, del dato della contrattazione collettiva, potevano derogare alla disciplina nazionale ed europea sulle ferie, che chiaramente distingue fra riposo giornaliero, settimanale e ferie ed esclude qualsiasi possibilità di sovrapposizione di ciascun istituto ai fini del godimento dei periodi di riposo diversamente nominati. In particolare, in riferimento al personale dipendente del settore aereo civile, con riguardo all’organizzazione dell’orario di lavoro, esiste una disciplina di settore che si rinviene nel decreto legislativo n. 185/05, di attuazione della dir. 2000/79/CE, dove all’art. 4 si riconosce il diritto alle ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati, ed al successivo articolo 5 si disciplinano i riposi, “fermo restando quanto disposto dall’art. 4 in materia di ferie”, da cui di desume che nella normativa di settore, i periodi di ferie sono tenuti distinti dai periodi di riposo prescritti dalla legislazione vigente. Infine, l’art. 48 del CCNL per piloti di elicottero riconosce il diritto del pilota a un periodo di ferie annuali della durata di 26 giorni, senza altre specificazioni, dal che consegue l’applicazione delle regole in tema di ferie dettate dal legislatore nazionale ed europeo” […]. 7. Ne consegue che la gravata sentenza, certamente, non è in linea con i suddetti principi allorquando ha statuito che: a) i giorni di ferie erano pari a 24 giorni, in virtù della rinuncia a due giorni, inserita nei contratti di assunzione individuali;
b) le ferie maturate non potevano che essere ricomprese nell’ammontare delle giornate di riposo. 8. La gravata pronuncia è, invece, corretta lì dove ha ritenuto che il sistema del cd. “1+1” (previsto dal Regolamento ENAC in tema di riposi) si riferisca alle giornate di servizio prestate che comprendono anche il tempo in cui il pilota è in volo. 9. Sotto questo aspetto, infatti, il dato letterale - letto in relazione agli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla “ragione pratica” del contratto e in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare (Cass. n. 2173/2022) - della contrattazione collettiva è chiaro lì dove si prevede, all’art. 45, che “I Piloti che svolgono l’attività di elisoccorso-Hems e Offshore, vengono impiegati su turni paritetici di servizio e riposo, programmati secondo quanto previsto dalla normativa ENAC OPV 02 del 23-07-1999, e comunicati agli interessati con almeno 14 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio turno”, e all’art. 44, che “1. Si considera giornata di impiego del Pilota quella passata sulla base per svolgere l’attività di volo, a prescindere dalla durata della prestazione.
2. Si considera, altresì, giornata di lavoro: a) il tempo che il Pilota trascorre a terra nello svolgimento di compiti assegnatigli dalla Compagnia ed inerenti alle proprie mansioni, siano essi da svolgersi in sede o fuori;
b) il tempo in cui il dipendente è impegnato in corsi, lezioni, voli di prova, voli di addestramento e controllo, e tutte quelle attività che servono ad aumentare la professionalità; c) il tempo che il dipendente impiega per sottoporsi alle visite mediche di idoneità, presso le autorità competenti, per il mantenimento od il reintegro del brevetto, e per il rinnovo dello stesso […]”. 10. Da quanto precede è evidente, quindi, che il sistema del cd. “1+1” si riferisce a giornate di servizio (cioè di impiego o di lavoro) e giornate di riposo, senza che rilevi in alcun modo il tempo di volo. 11. Le censure di cui al primo motivo vanno, pertanto, accolte, nei sensi di cui sopra. 12. Conseguentemente, la trattazione del secondo motivo resta assorbita dall’accoglimento del primo. 13. Alla stregua di quanto esposto il primo motivo deve essere accolto nei termini di cui in motivazione, assorbito il secondo. 14. Si impone, pertanto, la cassazione con rinvio alla Corte d'Appello di Milano che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo e complessivo esame, applicando i principi di cui alla presente pronuncia. 15. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo nei termini di cui in motivazione, assorbito il secondo;
cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l’8.10.2025. Il cons est. Il Presidente Dott. Guglielmo Cinque Dott. Antonio Manna