CASS
Sentenza 10 febbraio 2022
Sentenza 10 febbraio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2022, n. 4911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4911 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AR GI, nato a [...] il [...] Avverso il decreto del 24/3/2021 reso dalla Corte d'appello di Palermo - Sezione per le misure di prevenzione visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro;
letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto de' ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 4911 Anno 2022 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 07/10/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Palermo, con decreto del 24/3/2021, ha confermato il decreto del 24/7/2020 reso dal Tribunale di Trapani - Sezione misure di prevenzione con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza, avanzata da GI AR, di revoca delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e della confisca disposte il 29/6/1998 dal medesimo Tribunale. 2. Avverso la decisione della Corte distrettuale, ricorre per cassazione il difensore del proposto, avv.to Baldassarre Lauria, articolando un unico motivo con cui lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 7 L. n. 1423 del 1956; dell'art. 7 CEDU e 4 Protocollo 7 Cedu. Le censure investono il diniego di revoca delle misure di prevenzione e si adduce la mancanza dei presupposti per poter applicare le anzidette misure attesa l'assoluzione del proposto per i medesimi fatti oggetto di apprezzamento in sede di prevenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza confutare le argomentazioni in virtù delle quali tali motivi non sono stati accolti. In tal modo, invero, non viene esercitata la funzione tipica dell'impugnazione, che è quella di critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. La reiterazione, totale o parziale, del motivo d'appello, infatti, ben può essere presente nel motivo di ricorso e, anzi, in alcuni casi costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza, ma solo quando ciò serva a illustrare il vizio enunciato — e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione — che, però, deve necessariamente riferirsi al provvedimento impugnato con il ricorso e confrontarsi con la sua integrale motivazione. Il ricorrente, invece, altro non fa che reiterare totalmente i motivi già fatti valere dinanzi alla Corte distrettuale, lamentando formalmente la violazione di legge, ma nella sostanza censurando la motivazione. In relazione a tale ultimo profilo deve ricordarsi che a norma degli artt. 10 e 27 d.lvo n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali e patrimoniali è ammesso solo per violazione di legge. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa la contraddittorietà o la manifesta illogicità potendosi denunciare con il ricorso solo la motivazione inesistente o meramente apparente "che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento 2 potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio" (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 7/01/2016, Pandico, Rv. 266365). Sono quindi da ritenersi inammissibili censure che riguardino meri vizi della motivazione potendo farsi valere solo quei vizi che concretizzino una motivazione assente o apparente ossia tale da non rendere comprensibili l'iter logico seguito e le ragioni sottese alla decisione (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246) poiché, in tal caso, il giudice d'appello ha violato l'obbligo di provvedere con decreto motivato. Nella specie, la motivazione fornita dalla Corte distrettuale sicuramente non è mancante poiché esamina e valuta, in modo particolarmente approfondito, logico e chiaro, tutte le censure proposte. Essa muove dalla considerazione dell'assenza di elementi di novità rispetto alle precedenti impugnazioni svolte dal ricorrente posto che la richiesta di revoca della misura è fondata sempre sul medesimo fatto storico — l'assoluzione del proposto — già ampiamente valutato dal Tribunale di Trapani e poi dalla Corte d'appello, con provvedimento del 16 gennaio 2015, impugnato dinanzi a questa Corte di legittimità che, con sentenza n. 12646 del 2016, ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione. Il ricorrente lamenta, sia con il ricorso in appello, sia con il ricorso per cui è causa, che le argomentazioni poste a fondamento della decisione della Corte d'appello del 2015 non appaiono più in linea con i successivi orientamenti della giurisprudenza di legittimità formatisi in merito anche alla luce della / giurisprudenza internazionale. Sul punto nella sentenza qui impugnat si legge che «l'evoluzione degli assetti interpretativi non può mai essere invocata come motivo di revoca di una decisione definitiva non traducendosi in modifica delle disposizioni di legge che regolano la specifica materia» così mostrando di fare un uso corretto delle decisioni di questa Corte di legittimità là dove si afferma, in tema di misure di prevenzione, che «il diverso indirizzo giurisprudenziale consolidatosi successivamente al provvedimento definitivo, anche se sancito dalle Sezioni Unite, non costituisce "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ex tunc della misura, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non traducendosi nella modifica delle disposizioni di legge che regolano la specifica materia" (Sez. 1, n. 35756 del 30/05/2019„ Arona, Rv. 278481; Sez. 1, n. 10579 del 29/1/2020, non mass.). 5. Le considerazioni che precedono comportano l'inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00. 'Al 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2021 ,. Il Consi bererestensore )a Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro;
letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto de' ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 4911 Anno 2022 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 07/10/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Palermo, con decreto del 24/3/2021, ha confermato il decreto del 24/7/2020 reso dal Tribunale di Trapani - Sezione misure di prevenzione con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza, avanzata da GI AR, di revoca delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e della confisca disposte il 29/6/1998 dal medesimo Tribunale. 2. Avverso la decisione della Corte distrettuale, ricorre per cassazione il difensore del proposto, avv.to Baldassarre Lauria, articolando un unico motivo con cui lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 7 L. n. 1423 del 1956; dell'art. 7 CEDU e 4 Protocollo 7 Cedu. Le censure investono il diniego di revoca delle misure di prevenzione e si adduce la mancanza dei presupposti per poter applicare le anzidette misure attesa l'assoluzione del proposto per i medesimi fatti oggetto di apprezzamento in sede di prevenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza confutare le argomentazioni in virtù delle quali tali motivi non sono stati accolti. In tal modo, invero, non viene esercitata la funzione tipica dell'impugnazione, che è quella di critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. La reiterazione, totale o parziale, del motivo d'appello, infatti, ben può essere presente nel motivo di ricorso e, anzi, in alcuni casi costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza, ma solo quando ciò serva a illustrare il vizio enunciato — e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione — che, però, deve necessariamente riferirsi al provvedimento impugnato con il ricorso e confrontarsi con la sua integrale motivazione. Il ricorrente, invece, altro non fa che reiterare totalmente i motivi già fatti valere dinanzi alla Corte distrettuale, lamentando formalmente la violazione di legge, ma nella sostanza censurando la motivazione. In relazione a tale ultimo profilo deve ricordarsi che a norma degli artt. 10 e 27 d.lvo n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali e patrimoniali è ammesso solo per violazione di legge. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa la contraddittorietà o la manifesta illogicità potendosi denunciare con il ricorso solo la motivazione inesistente o meramente apparente "che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento 2 potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio" (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 7/01/2016, Pandico, Rv. 266365). Sono quindi da ritenersi inammissibili censure che riguardino meri vizi della motivazione potendo farsi valere solo quei vizi che concretizzino una motivazione assente o apparente ossia tale da non rendere comprensibili l'iter logico seguito e le ragioni sottese alla decisione (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246) poiché, in tal caso, il giudice d'appello ha violato l'obbligo di provvedere con decreto motivato. Nella specie, la motivazione fornita dalla Corte distrettuale sicuramente non è mancante poiché esamina e valuta, in modo particolarmente approfondito, logico e chiaro, tutte le censure proposte. Essa muove dalla considerazione dell'assenza di elementi di novità rispetto alle precedenti impugnazioni svolte dal ricorrente posto che la richiesta di revoca della misura è fondata sempre sul medesimo fatto storico — l'assoluzione del proposto — già ampiamente valutato dal Tribunale di Trapani e poi dalla Corte d'appello, con provvedimento del 16 gennaio 2015, impugnato dinanzi a questa Corte di legittimità che, con sentenza n. 12646 del 2016, ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione. Il ricorrente lamenta, sia con il ricorso in appello, sia con il ricorso per cui è causa, che le argomentazioni poste a fondamento della decisione della Corte d'appello del 2015 non appaiono più in linea con i successivi orientamenti della giurisprudenza di legittimità formatisi in merito anche alla luce della / giurisprudenza internazionale. Sul punto nella sentenza qui impugnat si legge che «l'evoluzione degli assetti interpretativi non può mai essere invocata come motivo di revoca di una decisione definitiva non traducendosi in modifica delle disposizioni di legge che regolano la specifica materia» così mostrando di fare un uso corretto delle decisioni di questa Corte di legittimità là dove si afferma, in tema di misure di prevenzione, che «il diverso indirizzo giurisprudenziale consolidatosi successivamente al provvedimento definitivo, anche se sancito dalle Sezioni Unite, non costituisce "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ex tunc della misura, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non traducendosi nella modifica delle disposizioni di legge che regolano la specifica materia" (Sez. 1, n. 35756 del 30/05/2019„ Arona, Rv. 278481; Sez. 1, n. 10579 del 29/1/2020, non mass.). 5. Le considerazioni che precedono comportano l'inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00. 'Al 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2021 ,. Il Consi bererestensore )a Il Presidente