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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 05/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 2400/2024, promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata in data 19.9.2024,
DA
(C.F. n. ), con sede a Parte_1 P.IVA_1
Udine, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore
sig. rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici all'atto di Parte_2
citazione, dagli avv.ti Fabrizio Forgiarini e Michele Coceani del Foro di Udine, domiciliatari;
attrice opponente
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , con sede a Tavagnacco (Udine), in persona del
[...] P.IVA_2
presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante dott. rappresentata e CP_2
difesa, per procura congiunta mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione, dagli avvocati Emiliano Bandarin Troi e Veronica Zorzi del Foro di Padova, domiciliatari;
convenuta opposta pagina 1 di 7 in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 661/2024 del Tribunale di Udine;
appalto di servizi.
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: In via preliminare e pregiudiziale, per le causali tutte di cui in atti: •
Dato atto dell'adesione del all'eccezione di incompetenza territoriale, accertarsi e CP_1
dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Udine in favore di quella del Tribunale di Padova in merito sia all'azione promossa dal con il ricorso per decreto ingiuntivo dd. 3 luglio 2024 che al CP_1
conseguente decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente statuizione ivi compresa la revoca e la dichiarazione di nullità/invalidità/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
• respingersi l'eventuale richiesta di esecuzione provvisoria (anche se parziale) del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, per le causali tutte di cui in atti (ivi compresa la nullità dei pretesi accordi eccepita nella presente memoria e la tardività/inammissibilità di nuove domande/allegazioni): revocarsi e dichiararsi nullo/invalido/inefficace e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto, respingersi le avverse domande ed istanze in quanto infondate in fatto ed in diritto, tardive, inammissibili e non provate. In
ogni caso: spese (anche generali 15% ex art. 2 DM n. 55/2014) e competenze rifuse, oltre a IVA e
CNAP di legge. In via istruttoria, precisa le conclusioni come da seconda e terza memoria ex art. 171
ter c.p.c.; con rifusione delle spese di lite di tutte le fasi svolte da quantificarsi ai sensi del D.M.
55/2014.
Per la convenuta opposta: In via preliminare - dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Padova e, per l'effetto, disporre la cancellazione della causa dal ruolo e fissare il termine per la riassunzione del presente giudizio innanzi al Tribunale di Padova. In via principale -
Accertate le attività svolte da come sopra descritte e la congruità del compenso Controparte_1
indicato nelle fatture n. 1/2022 e n. 2/2022 per € 73.200,00 iva compresa ciascuna, condannare a pagare a la somma di € 146.400,00 oltre interessi moratori dalle date di Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 7 scadenza indicate nelle fatture al saldo o la diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi moratori dalla data della domanda giudiziale al saldo. In ogni caso - Spese e compensi di causa interamente rifusi. In via istruttoria, conclude come da prima e seconda memoria ex art. 171 ter
c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per ingiunzione al Tribunale di Udine, depositato il 3.7.2024,
[...]
, ha esposto di aver prestato in Controparte_1
favore di , nel corso degli anni 2021 e 2022, il suo servizio di Controparte_3
consulenza tecnica specialistica strategica, organizzativa e funzionale in relazione a ciascuna delle operazioni volte alla costruzione ed attivazione delle Residenze Sanitarie Assistite di Vigonovo,
Castelfiorentino e Longare, servizio per il quale era stato concordato fra le parti un compenso di €
60.000,00 oltre IVA in relazione a ciascuna di tali operazioni;
aveva emesso le fatture n. 1/2022 e n.
2/2022 per € 73.200,00 ciascuna (somma corrispondente all'importo di € 60.000,00 oltre IVA), per il servizio di consulenza tecnica, specialistica, strategica, organizzativa e funzionale reso nel periodo dall'1.1.2022 al 31.12.2022 in relazione al Centro Servizi (RSA) di Vigonovo (Venezia) e alla RSA di
Castelfiorentino (Firenze). Non avendo la debitrice provveduto al pagamento, il ha chiesto CP_1
emettersi nei confronti di l'ingiunzione immediatamente Controparte_3
esecutiva di pagamento dell'importo di € 146.400,00, oltre agli interessi moratori dalla scadenza delle fatture al saldo e alle spese del procedimento.
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 661/2024, del 9.7.2024, il giudice designato ha integralmente accolto la domanda monitoria, senza concedere la provvisoria esecuzione.
1.2. Con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata il 19.9.2024,
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo Controparte_3
preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Udine, essendo in via esclusiva competente il Tribunale di Padova, in forza della clausola 41 dello Statuto del convenuto, CP_1
pagina 3 di 7 del quale era socia. Nel merito, l'opponente ha contestato la fondatezza delle pretese azionate in via monitoria, negando l'esistenza del contratto, non prodotto, posto a fondamento della pretesa e di qualsivoglia incarico, nonché di un accordo sul compenso, nonché rimarcando l'assenza di qualsivoglia allegazione in ordine alle attività asseritamente svolte in suo favore dal . L'opponente ha CP_1
concluso per la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Udine in favore del Tribunale
di Padova, per la revoca o la dichiarazione di nullità o inefficacia del decreto opposto, con vittoria di spese.
1.3. Si è costituito il Controparte_1
, dichiarando preliminarmente di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale
[...]
del Tribunale di Udine in favore di quello di Padova, con conseguente richiesta di cancellazione della causa dal ruolo, senza pronuncia sulle spese. Nel merito, l'opposta si è richiamata alla corrispondenza allegata alla comparsa, comprovante lo svolgimento di attività di consulenza, progettazione e gestione in relazione alle operazioni relative alle Residenze Sanitarie Assistite di Vigonovo e Castelfiorentino,
nonché gli accordi intercorsi tra le parti quanto al corrispettivo, che, in ogni caso, avrebbe potuto essere determinato dal giudice, ai sensi dell'art. 1657 c.c.. L'opposta ha concluso in via preliminare per la declaratoria dell'incompetenza territoriale del Tribunale di Udine a favore del Tribunale di Padova, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo, nel merito, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 146.400,00, oltre interessi moratori dalle date di scadenza delle fatture al saldo, o della diversa somma risultante dovuta nel corso della causa.
1.4. Con istanza depositata fuori udienza, il procuratore della convenuta opposta ha chiesto di “pronunciare gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., dichiarando la propria
incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Padova, disponendo la cancellazione della causa
dal ruolo e fissando il termine per la riassunzione del presente giudizio innanzi al Tribunale di
Padova”; il giudice ha ritenuto inammissibile la richiesta, in quanto l'art. 171 bis c.p.c. consentiva unicamente di sottoporre alle parti la questione di competenza rilevabile d'ufficio nei termini sopra indicati, non di adottare con il decreto la pronuncia sull'incompetenza, nemmeno nel caso di accordo pagina 4 di 7 ex art. 38 c. 2 c.p.c.; nel caso di specie, peraltro, trattandosi di causa di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice avrebbe dovuto pronunciare la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso da giudice che, alla luce dell'accordo delle parti, era incompetente, posto che la translatio si sarebbe riferita non alla causa di opposizione, ma a quella ordinaria avente ad oggetto la domanda di condanna al pagamento del credito.
1.5. Le parti hanno depositato le memorie integrative e all'udienza ex art. 183 c.p.c. sono state invitate a precisare le conclusioni, rassegnate come indicato nell'epigrafe.
2. Si osserva preliminarmente che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento che reca la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, “non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di
accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che
ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza” (così Cass., sez. VI-II civ.,
10.6.2019, n. 15579; Cass., sez. VI-II civ., 21.8.2012, n. 14594). Ne consegue che non può trovare applicazione l'art. 38 c. 2 c.p.c., ma deve essere dichiarata con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e, conseguentemente, la nullità del medesimo.
3. E' documentato e non è in contestazione tra le parti che la parte opponente sia socia del
Consorzio opposto, il cui scopo ed oggetto statutario consiste, tra l'altro, nello svolgimento dell'attività
di progettazione, organizzazione e gestione, diretta e per conto dei soci, di strutture residenziali e semiresidenziali e di servizi socioassistenziali. L'art. 41 dello Statuto, invocato dall'opponente a sostegno dell'eccezione di incompetenza territoriale, prevede che “Tutte le controversie, di qualsiasi
genere, che dovessero sorgere tra la società medesima, i soci, loro eredi o aventi causa, gli
amministratori, relativamente all'interpretazione, l'applicazione ed esecuzione del presente statuto, ai
rispettivi diritti, obblighi e responsabilità concernenti la società o attinenti ai rapporti con la
medesima, all'esercizio dell'attività sociale o alle opere di liquidazione sono affidate alla competenza
esclusiva del Foro di Padova”. Il foro convenzionale stabilito dalle parti, benché dalle stesse indicato pagina 5 di 7 come esclusivo, dà luogo a un'ipotesi di competenza “derogata” e non inderogabile. Nel costituirsi, il ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale svolta dall'opponente. CP_1
4. In ragione dell'accordo formatosi tra le parti in ordine alla competenza del Tribunale di
Padova, il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Udine incompetente per territorio deve essere dichiarato nullo e revocato, con fissazione del termine per la riassunzione avanti al Tribunale
competente della causa ordinaria avente ad oggetto la domanda di adempimento del . CP_1
5. Quanto alle spese, pur dovendosi dare atto del non uniforme orientamento, sul punto, del giudice di legittimità, si ritiene maggiormente convincente l'interpretazione secondo cui “anche nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in presenza della fattispecie descritta dall'art. 38, comma
2, c.p.c., la pronuncia sulle spese del giudizio competa non al giudice dell'opposizione ma al giudice
davanti a cui la causa è riassunta…..In particolare, non assume valore di connotato distintivo la
declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo. La relativa pronuncia non ha alcuna valenza decisoria,
dal momento che la invalidità del decreto ingiuntivo è una mera conseguenza del fatto che, alla luce
dell'accordo delle parti, il decreto è stato emesso da un giudice incompetente…. Trattandosi di effetto
processuale direttamente collegato alla declaratoria di incompetenza, la dichiarazione di invalidità del
decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non si configura pertanto come
decisione di merito, tale da legittimare la pronuncia sulle spese” (così Cass., sez. II civ., 30.7.2024, n.
21300). Nulla pertanto deve statuirsi in punto spese, sulle quali provvederà il giudice competente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
A) dato atto dell'adesione della convenuta opposta all'indicazione del giudice competente operata dall'attrice opponente, dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Udine, essendo competente il Tribunale di Padova;
pagina 6 di 7 B) per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 661/2024 di questo Tribunale,
emesso il 9.7.2024 e revoca il predetto decreto;
C) fissa il termine di mesi tre per la riassunzione avanti al giudice competente.
D) nulla sulle spese.
Udine, 5 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
pagina 7 di 7
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 2400/2024, promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata in data 19.9.2024,
DA
(C.F. n. ), con sede a Parte_1 P.IVA_1
Udine, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore
sig. rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici all'atto di Parte_2
citazione, dagli avv.ti Fabrizio Forgiarini e Michele Coceani del Foro di Udine, domiciliatari;
attrice opponente
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , con sede a Tavagnacco (Udine), in persona del
[...] P.IVA_2
presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante dott. rappresentata e CP_2
difesa, per procura congiunta mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione, dagli avvocati Emiliano Bandarin Troi e Veronica Zorzi del Foro di Padova, domiciliatari;
convenuta opposta pagina 1 di 7 in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 661/2024 del Tribunale di Udine;
appalto di servizi.
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: In via preliminare e pregiudiziale, per le causali tutte di cui in atti: •
Dato atto dell'adesione del all'eccezione di incompetenza territoriale, accertarsi e CP_1
dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Udine in favore di quella del Tribunale di Padova in merito sia all'azione promossa dal con il ricorso per decreto ingiuntivo dd. 3 luglio 2024 che al CP_1
conseguente decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente statuizione ivi compresa la revoca e la dichiarazione di nullità/invalidità/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
• respingersi l'eventuale richiesta di esecuzione provvisoria (anche se parziale) del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, per le causali tutte di cui in atti (ivi compresa la nullità dei pretesi accordi eccepita nella presente memoria e la tardività/inammissibilità di nuove domande/allegazioni): revocarsi e dichiararsi nullo/invalido/inefficace e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto, respingersi le avverse domande ed istanze in quanto infondate in fatto ed in diritto, tardive, inammissibili e non provate. In
ogni caso: spese (anche generali 15% ex art. 2 DM n. 55/2014) e competenze rifuse, oltre a IVA e
CNAP di legge. In via istruttoria, precisa le conclusioni come da seconda e terza memoria ex art. 171
ter c.p.c.; con rifusione delle spese di lite di tutte le fasi svolte da quantificarsi ai sensi del D.M.
55/2014.
Per la convenuta opposta: In via preliminare - dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Padova e, per l'effetto, disporre la cancellazione della causa dal ruolo e fissare il termine per la riassunzione del presente giudizio innanzi al Tribunale di Padova. In via principale -
Accertate le attività svolte da come sopra descritte e la congruità del compenso Controparte_1
indicato nelle fatture n. 1/2022 e n. 2/2022 per € 73.200,00 iva compresa ciascuna, condannare a pagare a la somma di € 146.400,00 oltre interessi moratori dalle date di Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 7 scadenza indicate nelle fatture al saldo o la diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi moratori dalla data della domanda giudiziale al saldo. In ogni caso - Spese e compensi di causa interamente rifusi. In via istruttoria, conclude come da prima e seconda memoria ex art. 171 ter
c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per ingiunzione al Tribunale di Udine, depositato il 3.7.2024,
[...]
, ha esposto di aver prestato in Controparte_1
favore di , nel corso degli anni 2021 e 2022, il suo servizio di Controparte_3
consulenza tecnica specialistica strategica, organizzativa e funzionale in relazione a ciascuna delle operazioni volte alla costruzione ed attivazione delle Residenze Sanitarie Assistite di Vigonovo,
Castelfiorentino e Longare, servizio per il quale era stato concordato fra le parti un compenso di €
60.000,00 oltre IVA in relazione a ciascuna di tali operazioni;
aveva emesso le fatture n. 1/2022 e n.
2/2022 per € 73.200,00 ciascuna (somma corrispondente all'importo di € 60.000,00 oltre IVA), per il servizio di consulenza tecnica, specialistica, strategica, organizzativa e funzionale reso nel periodo dall'1.1.2022 al 31.12.2022 in relazione al Centro Servizi (RSA) di Vigonovo (Venezia) e alla RSA di
Castelfiorentino (Firenze). Non avendo la debitrice provveduto al pagamento, il ha chiesto CP_1
emettersi nei confronti di l'ingiunzione immediatamente Controparte_3
esecutiva di pagamento dell'importo di € 146.400,00, oltre agli interessi moratori dalla scadenza delle fatture al saldo e alle spese del procedimento.
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 661/2024, del 9.7.2024, il giudice designato ha integralmente accolto la domanda monitoria, senza concedere la provvisoria esecuzione.
1.2. Con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata il 19.9.2024,
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo Controparte_3
preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Udine, essendo in via esclusiva competente il Tribunale di Padova, in forza della clausola 41 dello Statuto del convenuto, CP_1
pagina 3 di 7 del quale era socia. Nel merito, l'opponente ha contestato la fondatezza delle pretese azionate in via monitoria, negando l'esistenza del contratto, non prodotto, posto a fondamento della pretesa e di qualsivoglia incarico, nonché di un accordo sul compenso, nonché rimarcando l'assenza di qualsivoglia allegazione in ordine alle attività asseritamente svolte in suo favore dal . L'opponente ha CP_1
concluso per la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Udine in favore del Tribunale
di Padova, per la revoca o la dichiarazione di nullità o inefficacia del decreto opposto, con vittoria di spese.
1.3. Si è costituito il Controparte_1
, dichiarando preliminarmente di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale
[...]
del Tribunale di Udine in favore di quello di Padova, con conseguente richiesta di cancellazione della causa dal ruolo, senza pronuncia sulle spese. Nel merito, l'opposta si è richiamata alla corrispondenza allegata alla comparsa, comprovante lo svolgimento di attività di consulenza, progettazione e gestione in relazione alle operazioni relative alle Residenze Sanitarie Assistite di Vigonovo e Castelfiorentino,
nonché gli accordi intercorsi tra le parti quanto al corrispettivo, che, in ogni caso, avrebbe potuto essere determinato dal giudice, ai sensi dell'art. 1657 c.c.. L'opposta ha concluso in via preliminare per la declaratoria dell'incompetenza territoriale del Tribunale di Udine a favore del Tribunale di Padova, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo, nel merito, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 146.400,00, oltre interessi moratori dalle date di scadenza delle fatture al saldo, o della diversa somma risultante dovuta nel corso della causa.
1.4. Con istanza depositata fuori udienza, il procuratore della convenuta opposta ha chiesto di “pronunciare gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., dichiarando la propria
incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Padova, disponendo la cancellazione della causa
dal ruolo e fissando il termine per la riassunzione del presente giudizio innanzi al Tribunale di
Padova”; il giudice ha ritenuto inammissibile la richiesta, in quanto l'art. 171 bis c.p.c. consentiva unicamente di sottoporre alle parti la questione di competenza rilevabile d'ufficio nei termini sopra indicati, non di adottare con il decreto la pronuncia sull'incompetenza, nemmeno nel caso di accordo pagina 4 di 7 ex art. 38 c. 2 c.p.c.; nel caso di specie, peraltro, trattandosi di causa di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice avrebbe dovuto pronunciare la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso da giudice che, alla luce dell'accordo delle parti, era incompetente, posto che la translatio si sarebbe riferita non alla causa di opposizione, ma a quella ordinaria avente ad oggetto la domanda di condanna al pagamento del credito.
1.5. Le parti hanno depositato le memorie integrative e all'udienza ex art. 183 c.p.c. sono state invitate a precisare le conclusioni, rassegnate come indicato nell'epigrafe.
2. Si osserva preliminarmente che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento che reca la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, “non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di
accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che
ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza” (così Cass., sez. VI-II civ.,
10.6.2019, n. 15579; Cass., sez. VI-II civ., 21.8.2012, n. 14594). Ne consegue che non può trovare applicazione l'art. 38 c. 2 c.p.c., ma deve essere dichiarata con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e, conseguentemente, la nullità del medesimo.
3. E' documentato e non è in contestazione tra le parti che la parte opponente sia socia del
Consorzio opposto, il cui scopo ed oggetto statutario consiste, tra l'altro, nello svolgimento dell'attività
di progettazione, organizzazione e gestione, diretta e per conto dei soci, di strutture residenziali e semiresidenziali e di servizi socioassistenziali. L'art. 41 dello Statuto, invocato dall'opponente a sostegno dell'eccezione di incompetenza territoriale, prevede che “Tutte le controversie, di qualsiasi
genere, che dovessero sorgere tra la società medesima, i soci, loro eredi o aventi causa, gli
amministratori, relativamente all'interpretazione, l'applicazione ed esecuzione del presente statuto, ai
rispettivi diritti, obblighi e responsabilità concernenti la società o attinenti ai rapporti con la
medesima, all'esercizio dell'attività sociale o alle opere di liquidazione sono affidate alla competenza
esclusiva del Foro di Padova”. Il foro convenzionale stabilito dalle parti, benché dalle stesse indicato pagina 5 di 7 come esclusivo, dà luogo a un'ipotesi di competenza “derogata” e non inderogabile. Nel costituirsi, il ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale svolta dall'opponente. CP_1
4. In ragione dell'accordo formatosi tra le parti in ordine alla competenza del Tribunale di
Padova, il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Udine incompetente per territorio deve essere dichiarato nullo e revocato, con fissazione del termine per la riassunzione avanti al Tribunale
competente della causa ordinaria avente ad oggetto la domanda di adempimento del . CP_1
5. Quanto alle spese, pur dovendosi dare atto del non uniforme orientamento, sul punto, del giudice di legittimità, si ritiene maggiormente convincente l'interpretazione secondo cui “anche nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in presenza della fattispecie descritta dall'art. 38, comma
2, c.p.c., la pronuncia sulle spese del giudizio competa non al giudice dell'opposizione ma al giudice
davanti a cui la causa è riassunta…..In particolare, non assume valore di connotato distintivo la
declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo. La relativa pronuncia non ha alcuna valenza decisoria,
dal momento che la invalidità del decreto ingiuntivo è una mera conseguenza del fatto che, alla luce
dell'accordo delle parti, il decreto è stato emesso da un giudice incompetente…. Trattandosi di effetto
processuale direttamente collegato alla declaratoria di incompetenza, la dichiarazione di invalidità del
decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non si configura pertanto come
decisione di merito, tale da legittimare la pronuncia sulle spese” (così Cass., sez. II civ., 30.7.2024, n.
21300). Nulla pertanto deve statuirsi in punto spese, sulle quali provvederà il giudice competente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
A) dato atto dell'adesione della convenuta opposta all'indicazione del giudice competente operata dall'attrice opponente, dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Udine, essendo competente il Tribunale di Padova;
pagina 6 di 7 B) per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 661/2024 di questo Tribunale,
emesso il 9.7.2024 e revoca il predetto decreto;
C) fissa il termine di mesi tre per la riassunzione avanti al giudice competente.
D) nulla sulle spese.
Udine, 5 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
pagina 7 di 7