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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/12/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1904/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Berti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1904/2025 promossa da:
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CRESCENZO Parte_1 P.IVA_1
VINCENZO, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore, via Matteotti 46, presso il difensore
OPPONENTE
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Teo Quarzo, elettivamente CP_1 C.F._1
domiciliato in Milano, via Visconti di Modrone 18, presso il difensore
OPPOSTA
CONCLUSIONI
L'opposta ha concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 414/2025, emesso da Codesto Tribunale, in data pagina 1 di 4 5.02.2025, in favore della società avente ad oggetto il pagamento della somma di € CP_1
13.827,99, a titolo di corrispettivo per la fornitura di medicinali.
L'opponente ha eccepito, in particolare, la nullità del ricorso per ingiunzione a fronte della pretesa genericità del petitum e della causa petendi, la mancata prova del rapporto sottostante e della consegna della merce.
La si è costituita nel presente giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avanzate da CP_1
controparte e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione, sollevata dall'opponente, relativa alla pretesa nullità del ricorso per ingiunzione, per genericità del petitum e della causa petendi;
si osserva, al riguardo, che nell'atto introduttivo del presente giudizio è stata avanzata domanda di condanna al pagamento del corrispettivo relativo alla fornitura di farmaci, specificatamente indicati nelle fatture prodotte in giudizio e nei documenti di consegna sottoscritti dal destinatario;
nel predetto atto, quindi,
risultano determinati sia la cosa oggetto della domanda, sia i fatti e gli elementi di diritto, costituenti le ragioni della domanda stessa (art. 163 c.p.c.).
Dai documenti acquisiti agli atti (fatture del 2024, documenti di trasporto, diffida ad adempiere del 9.12.2024) è emerso quanto segue.
Nel corso del 2024, la società opposta ha fornito all'opponente la merce indicata nelle fatture azionate in via monitoria, mentre quest'ultima ha omesso di versare il relativo corrispettivo.
Si osserva che parte opposta ha prodotto i documenti di trasporto, sottoscritti dal destinatario,
che comprovano l'avvenuta consegna della merce.
Si fa rilevare che la Suprema Corte ha statuito, in tema di prova dell'inadempimento, che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
pagina 2 di 4 mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. 2001, n. 13533).
Si rileva, inoltre, che l'opponente non ha fornito alcuna prova relativa al fatto estintivo dell'altrui pretesa e, oltretutto, ha abbandonato il giudizio fin dall'udienza del 25 settembre 2025.
Si rileva che parte opponente, nel corso del presente procedimento, ha richiesto la sospensione del giudizio, in quanto la medesima risultava sottoposta alla “Composizione
negoziale della crisi”, di cui al D.L. 2022, n. 73 e, quindi, all'applicazione della disciplina di cui all'art. 18 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.
Si dà atto che tale istanza è stata rigettata, in quanto la predetta norma comporta che i creditori non possano acquisire diritti di prelazione né intraprendere né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa, mentre il presente giudizio non ha natura né cautelare nè esecutiva.
Stante quanto sopra, risultando accertato il credito vantato dall'opposta, nei confronti dell'opponente, per l'importo azionato in via monitoria, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo che segue.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore e, nel contempo, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la società opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 5.077,00 (per compensi), oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA. pagina 3 di 4 Monza, 2 dicembre 2025
Il Giudice dott. ssa Luisa Berti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Berti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1904/2025 promossa da:
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CRESCENZO Parte_1 P.IVA_1
VINCENZO, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore, via Matteotti 46, presso il difensore
OPPONENTE
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Teo Quarzo, elettivamente CP_1 C.F._1
domiciliato in Milano, via Visconti di Modrone 18, presso il difensore
OPPOSTA
CONCLUSIONI
L'opposta ha concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 414/2025, emesso da Codesto Tribunale, in data pagina 1 di 4 5.02.2025, in favore della società avente ad oggetto il pagamento della somma di € CP_1
13.827,99, a titolo di corrispettivo per la fornitura di medicinali.
L'opponente ha eccepito, in particolare, la nullità del ricorso per ingiunzione a fronte della pretesa genericità del petitum e della causa petendi, la mancata prova del rapporto sottostante e della consegna della merce.
La si è costituita nel presente giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avanzate da CP_1
controparte e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione, sollevata dall'opponente, relativa alla pretesa nullità del ricorso per ingiunzione, per genericità del petitum e della causa petendi;
si osserva, al riguardo, che nell'atto introduttivo del presente giudizio è stata avanzata domanda di condanna al pagamento del corrispettivo relativo alla fornitura di farmaci, specificatamente indicati nelle fatture prodotte in giudizio e nei documenti di consegna sottoscritti dal destinatario;
nel predetto atto, quindi,
risultano determinati sia la cosa oggetto della domanda, sia i fatti e gli elementi di diritto, costituenti le ragioni della domanda stessa (art. 163 c.p.c.).
Dai documenti acquisiti agli atti (fatture del 2024, documenti di trasporto, diffida ad adempiere del 9.12.2024) è emerso quanto segue.
Nel corso del 2024, la società opposta ha fornito all'opponente la merce indicata nelle fatture azionate in via monitoria, mentre quest'ultima ha omesso di versare il relativo corrispettivo.
Si osserva che parte opposta ha prodotto i documenti di trasporto, sottoscritti dal destinatario,
che comprovano l'avvenuta consegna della merce.
Si fa rilevare che la Suprema Corte ha statuito, in tema di prova dell'inadempimento, che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
pagina 2 di 4 mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. 2001, n. 13533).
Si rileva, inoltre, che l'opponente non ha fornito alcuna prova relativa al fatto estintivo dell'altrui pretesa e, oltretutto, ha abbandonato il giudizio fin dall'udienza del 25 settembre 2025.
Si rileva che parte opponente, nel corso del presente procedimento, ha richiesto la sospensione del giudizio, in quanto la medesima risultava sottoposta alla “Composizione
negoziale della crisi”, di cui al D.L. 2022, n. 73 e, quindi, all'applicazione della disciplina di cui all'art. 18 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.
Si dà atto che tale istanza è stata rigettata, in quanto la predetta norma comporta che i creditori non possano acquisire diritti di prelazione né intraprendere né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa, mentre il presente giudizio non ha natura né cautelare nè esecutiva.
Stante quanto sopra, risultando accertato il credito vantato dall'opposta, nei confronti dell'opponente, per l'importo azionato in via monitoria, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo che segue.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore e, nel contempo, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la società opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 5.077,00 (per compensi), oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA. pagina 3 di 4 Monza, 2 dicembre 2025
Il Giudice dott. ssa Luisa Berti
pagina 4 di 4