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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/11/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PA, in persona del Giudice Dott. IE OL NA, all'udienza del 13/11/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle controversie iscritte ai nn. 192/2023 195/23, 197/23, 198/23, 1721/23, 1722/23, 2912/23,
2913/23 R.G., promosse da:
, nata il [...] a [...], c.f Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. TIMPANARO ANTONIO, giusta procura C.F._1 in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.Antonello Monoriti, , Foti Michela, RO Controparte_2
Lezzi, Gino Madonia;
- resistente -
OGGETTO: Cancellazione elenchi agricoli e indebiti DS e indennità di malattia agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato 23/01/2023, adiva codesto Giudice del Parte_1
Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nell'anno 2017 per 51 gg. dal 24/06/2017 al 20/09/2017 alle dipendenze dell' con Controparte_3 sede legale a PA (ME) Via Sant'Antonino n. 22 e per 51 gg. dal 23/09/2017 al 31/12/2017 alle dipendenze della ditta con sede legale a CU (ME) Via Fondachello Controparte_4
n. 38.
Lamentava che l' , con nota del 29/09/2022, le aveva comunicato la cancellazione parziale di CP_1
n.26 giornate su n.102, residuando pertanto l'iscrizione per 76 giornate annue.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le CP_1 giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Con successivo ricorso depositato il 24/01/23, portante RG. n. 195/23, Parte_1
adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto
[...] attività lavorativa, nel 2018 per gg. 51 dal 25/06/2018 al 30/09/2018, alle dipendenze dell'
[...]
con sede legale a PA (ME) Via Sant'Antonino n. 22 e per gg. 51 dal Controparte_3
01/10/2018 al 31/12/2018 alle dipendenze della ditta con sede legale a Controparte_4
CU (ME) Via Fondachello n. 38
Lamentava che l' , con nota del 29/09/2022, le aveva comunicato la cancellazione parziale di CP_1
n.26 giornate su n.102, residuando pertanto l'iscrizione per 76 giornate annue.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le CP_1 giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con ricorso depositato il 23/01/23, portante Rg. n. 197/23 adiva Parte_1 codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nell'anno 2019 per 51 giornate annue alle dipendenze della ditta AL NO ON.
Lamentava che l' , con nota del 29/09/2022, le aveva comunicato la cancellazione parziale di CP_1
n.27 giornate su n.51, residuando pertanto l'iscrizione per 24 giornate annue.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le CP_1 giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con ricorso depositato il 23/01/23, portante Rg. n. 198/23 adiva Parte_1 codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nell'anno 2020 per 101 giornate annue alle dipendenze della ditta AL NO
ON.
Lamentava che l' , con nota del 29/09/2022, le aveva comunicato la cancellazione parziale di CP_1
n.52 giornate su n.101, residuando pertanto l'iscrizione per 49 giornate annue.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le CP_1 giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con ricorsi iscritti a ruolo il 28/05/2023, portanti rg. n. 1721/23 e 1722/23, parte ricorrente impugnava le due note datate 20/04/2023, con cui l' richiedeva la restituzione delle somme indebitamente CP_1 corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione per gli anni 2018 e 2019, ciò a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi.
Con ricorsi iscritti a ruolo il 17/09/2023, portanti rg. n. 2912/23 e 2913/23, parte ricorrente impugnava le due note datate 11/8/23, con cui l' richiedeva la restituzione delle somme erogate a titolo di CP_1 indennità di malattia e maternità nei periodi che vanno dal 10/03/2020 al 19/04/2020 e dal 4/2/2020 all'1/3/2020; e ciò a seguito di cancellazione parziale giornate di lavoro agricolo anno 2019.
L' si costituiva separatamente con i rispettivi procuratori, eccependo l'inammissibilità dei CP_1 ricorsi, contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi.
I giudizi venivano tutti riuniti al fascicolo di più antica iscrizione e trattati unitariamente.
La causa, veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale.
All'udienza odierna la causa, a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa con la presente sentenza.
Passando ad esaminare la domanda della parte ricorrente, si osserva che la stessa ha, sostanzialmente, proposto una azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione, per gli anni 2017, 2018, per 102 giornate alle dipendenze delle
TT AL e AL nel 2019 per 51 giornate e nel 2020 Controparte_4 CP_3 per 101 giornate alle dipendenze della TT AL , con conseguente condanna CP_3 dell'Istituto previdenziale a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per il periodo e le giornate già indicate.
Ciò premesso, occorre dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in un accertamento, da parte di CP_1 ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto esclusivamente l'azienda agricola , Parte_1 CP_3 al fine di effettuare il controllo del corretto adempimento degli obblighi assunti quale datore di lavoro sia nei confronti dell' sia nei confronti dei lavoratori, ed ha anche interessato la verifica della CP_1 regolare assunzione dei lavoratori occupati e/o della legale e legittima costituzione dei rapporti di lavoro instaurati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo del 2/11/2021, prodotto in atti dall' , redatto dagli ispettori e CP_1 Parte_2 Persona_1
Avendo constatato l'antieconomicità dell'attività rappresentata e la sproporzione di giornate di manodopera denunciate rispetto al fabbisogno effettivo, gli ispettori verbalizzanti hanno provveduto alla riduzione delle giornate denunciate per ogni lavoratore annullandone il 50% delle stesse, per ogni anno, a far data dall'01/01/2016. Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' CP_1
a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296;
Cass. n. 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che non abbia, per le annualità oggetto di causa, Parte_1 adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso, per tutte le giornate e le annualità dedotte in ricorso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, non hanno evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di alle dipendenze della ditta AL Parte_1
NO ON, per tutte le giornate dedotte in ricorso.
Va premesso che, come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. n. 21239/2019).
Su richiesta istruttoria della ricorrente, sono stati sentiti nel corso di causa due testimoni le cui dichiarazioni hanno espressamente confermato tutti gli assunti di parte attrice, quale l'esistenza di una prestazione lavorativa, le mansioni svolte, orario di lavoro, retribuzione, ma non sono state sufficientemente precise nell'indicazione delle giornate lavorate dalla ricorrente per ognuna delle annualità in contestazione.
In particolare, sono stati chiamati a testimoniare le colleghe di lavoro e Controparte_5 CP_6
per gli anni dal 2017 al 2020.
[...] Preliminarmente si rileva che tali dichiarazioni vanno necessariamente vagliate sotto il profilo dell'attendibilità dei testi (in tal senso, cfr. Corte d'Appello di Messina, Sez. Lavoro, sent. n.
176/2017).
Entrambe le testimoni hanno dichiarato di avere contenzioso nei confronti dell' , ma di non aver CP_1 indicato la ricorrente quale teste nelle controversie dalle stesse instaurate.
Nel caso di specie, in cui l' ha disposto una cancellazione soltanto parziale, non è messa in CP_1 discussione la effettiva sussistenza del rapporto lavorativo alle dipendenze della ditta, ma soltanto il numero delle giornate effettivamente lavorate.
Ritenuto che gli ispettori hanno disposto la cancellazione per il solo 50% delle giornate, ciò ci permette di collocare comunque i testi escussi sui luoghi di lavoro, per un certo periodo, e rendere le dichiarazioni rese sufficientemente attendibili e idonee a fondare il convincimento giudiziale.
Andando al merito delle dichiarazioni rese, si ritiene che le stesse non abbiano invece dato prova della sussistenza di un genuino rapporto lavorativo espletato dalla ricorrente per tutte le giornate indicate in ricorso.
La teste pur confermando i capitolati di prova, ha espressamente affermato più volte Controparte_5 che “preciso però che non posso dire con esattezza il numero dei giorni”.. “non ricordo esattamente il numero di giornate di lavoro della ricorrente”; lo stesso può affermarsi per la teste CP_6
[...]
In difetto del riscontro univoco sul numero delle giornate lavorate, dall'esame dell'intero compendio istruttorio, si ritiene di dover dare credito alla ricostruzione prospettata dall' , che in esito CP_1 dell'attività ispettiva che ha rivelato l'assoluta antieconomicità dell'attività rappresentata e la sproporzione delle giornate di manodopera denunciate rispetto al fabbisogno effettivo, ha ritenuto di dover ridurre le giornate denunciate per ogni lavoratore, annullandone il 50% delle stesse.
Alla luce di quanto sopra, le domande della ricorrente volte alla reiscrizione delle giornate cancellate per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020 sono infondate e vanno rigettate.
Del pari, ritenendo insussistente il requisito contributivo richiesto per l'indennità di DS agricola per gli anni 2018 e 2019 e per l'indennità di malattia per l'anno 2019, anche i rispettivi ricorsi proposti vanno rigettati, con conferma dei provvedimenti di indebito impugnati.
In presenza della dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c., parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nei giudizi nn. 192/2023 195/23, 197/23, 198/23,
1721/23, 1722/23, 2912/23, 2913/23 R.G., vertenti tra , contro Parte_1 l in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa e respinta ogni diversa istanza, CP_1 eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta i ricorsi;
- Conferma i provvedimenti di indebito impugnati.
- Rigetta ogni altra domanda.
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in PA, 13/11/2025.
Il Giudice
IE OL NA