CASS
Sentenza 7 febbraio 2022
Sentenza 7 febbraio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/02/2022, n. 4299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4299 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA MA, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 4/2/2020 del G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
\(\(7 lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Perla Lori, la quale ha richiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla durata delle pene accessorie. RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 4299 Anno 2022 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 02/12/2021 1. Con la sentenza impugnata il G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio ha applicato a CA MA la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati aggravati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, bancarotta impropria da reato societario e per operazioni dolose. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo l'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'irrogazione delle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fall. nella misura di dieci anni sulla base del testo della citata disposizione dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost. n. 222 del 2018. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Premesso che la sentenza di patteggiamento con la quale venga applicata dal giudice una pena accessoria che non abbia costituito oggetto dell'accordo tra le parti, è comunque ricorribile per cassazione anche dopo l'introduzione nell'art.448 c.p.p. del comma 2-bis (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 16508 del 27/05/2020, Condò, Rv. 278962); rilevato che nel caso di specie il G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio ha autonomamente applicato all'imputato le pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fall. per la durata di dieci anni facendo riferimento, per come si evince dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, al testo della norma citata dichiarato illegittimo da Corte Cost. n. 222 del 2018 nella parte in cui prevedeva la previsione in misura fissa della durata delle suddette pene accessorie;
rilevato che successivamente alla pronunzia del giudice delle leggi le Sezioni Unite hanno precisato che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 dello stesso codice (Sez. U, Sentenza n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286); htenuto che, in seguito alla predetta declaratoria di illegittimità costituzionale, la sentenza impugnata deve dunque essere annullata limitatamente alla statuizione relativa alla pena accessoria, in ragione della sua estraneità all'accordo intervenuto tra le parti che dunque non rimane attinto dal vizio rilevato, e che l'annullamento deve essere disposto con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio per nuovo giudizio sul punto, rimanendo il giudice del rinvio vincolato al principio di diritto formulato nella citata pronunzia delle Sezione Unite. 2
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Busto Arsizio. Così deciso il 2/12/2021
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
\(\(7 lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Perla Lori, la quale ha richiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla durata delle pene accessorie. RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 4299 Anno 2022 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 02/12/2021 1. Con la sentenza impugnata il G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio ha applicato a CA MA la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati aggravati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, bancarotta impropria da reato societario e per operazioni dolose. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo l'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'irrogazione delle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fall. nella misura di dieci anni sulla base del testo della citata disposizione dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost. n. 222 del 2018. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Premesso che la sentenza di patteggiamento con la quale venga applicata dal giudice una pena accessoria che non abbia costituito oggetto dell'accordo tra le parti, è comunque ricorribile per cassazione anche dopo l'introduzione nell'art.448 c.p.p. del comma 2-bis (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 16508 del 27/05/2020, Condò, Rv. 278962); rilevato che nel caso di specie il G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio ha autonomamente applicato all'imputato le pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fall. per la durata di dieci anni facendo riferimento, per come si evince dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, al testo della norma citata dichiarato illegittimo da Corte Cost. n. 222 del 2018 nella parte in cui prevedeva la previsione in misura fissa della durata delle suddette pene accessorie;
rilevato che successivamente alla pronunzia del giudice delle leggi le Sezioni Unite hanno precisato che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 dello stesso codice (Sez. U, Sentenza n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286); htenuto che, in seguito alla predetta declaratoria di illegittimità costituzionale, la sentenza impugnata deve dunque essere annullata limitatamente alla statuizione relativa alla pena accessoria, in ragione della sua estraneità all'accordo intervenuto tra le parti che dunque non rimane attinto dal vizio rilevato, e che l'annullamento deve essere disposto con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio per nuovo giudizio sul punto, rimanendo il giudice del rinvio vincolato al principio di diritto formulato nella citata pronunzia delle Sezione Unite. 2
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Busto Arsizio. Così deciso il 2/12/2021