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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/10/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 424/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott.ssa Mariagrazia Galati Presidente
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel.
- dott.ssa Sarah Previti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 424 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza del 15.10.2025, vertente sulla separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
in Marina d'Ardore (RC), al Corso Giosuè Carducci n. 25, presso lo studio dell'Avv.
DO SS, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il giorno 11.09.1971, elettivamente CP_1
domiciliato in Cittanova (RC), alla via Vittorio Emanuele III, n. 20, presso lo studio dell'Avv. Antonino Muratori, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Labanti, in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Pag. 1 di 4 Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 24.04.2024, , premettendo di Parte_1
aver contratto matrimonio in data 29.07.2006 con e che durante il CP_1
matrimonio sono nati i figli , nato a [...] il [...], e Persona_1
nata a [...] il [...], ha introdotto ricorso ai sensi degli Persona_2
artt. 473bis.12 e 473bis.49 c.p.c. per ottenere la pronuncia della separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre alle statuizioni accessorie.
Esperita la prima udienza e adottati i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione per la pronuncia sulla domanda principale di separazione.
Con sentenza n. 403/2024 pubblicata il 15.07.2024 è stata dichiara la separazione personale dei coniugi e e la causa è Parte_1 CP_1
stata rimessa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni.
Con comparsa di costituzione e risposta del 04.09.2024 si è costituito in giudizio
, il quale ha manifestato la propria volontà di fare acquiescenza alla CP_1
sentenza parziale n. 403/2024 e ha chiesto, tra l'altro, al Tribunale, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ed . Parte_1 CP_1
Il giudizio è proseguito in istruttoria e, all'udienza del 06.10.2025, entrambe le parti hanno chiesto al Tribunale la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sulla premessa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del perdurare dello stato di separazione, senza che i coniugi si siano mai riconciliati.
Pag. 2 di 4 Con ordinanza del 15.10.2025 a sciogliendo della riserva assunta all'udienza del
06.10.2025, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
§ 2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione giudiziale dei coniugi pronunciata con sentenza n. 403/2024 del Tribunale di Locri, pubblicata il 25.07.2024 e passata in giudicato, e che da allora perdura lo stato di separazione, senza che i coniugi si siano mai riconciliati. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Stante la necessità di decidere sulle ulteriori istanze rispettivamente avanzate dalle parti, va emessa sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e va disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza per gli incombenti ivi indicati.
In ordine alle spese si provvederà con la pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, non definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a IA (RC) il 29 luglio del 2006 da Parte_1
, nata a [...] il [...], e da , nato a
[...] CP_1
Locri (RC) il giorno 11.09.1971;
Pag. 3 di 4 b. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IA (RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 9, Parte II, Serie C, Ufficio 1
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
c. provvede in ordine al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
d. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.10.2025 tenutasi tramite l'applicativo
Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott.ssa Mariagrazia Galati
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott.ssa Mariagrazia Galati Presidente
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel.
- dott.ssa Sarah Previti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 424 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza del 15.10.2025, vertente sulla separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
in Marina d'Ardore (RC), al Corso Giosuè Carducci n. 25, presso lo studio dell'Avv.
DO SS, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il giorno 11.09.1971, elettivamente CP_1
domiciliato in Cittanova (RC), alla via Vittorio Emanuele III, n. 20, presso lo studio dell'Avv. Antonino Muratori, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Labanti, in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Pag. 1 di 4 Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 24.04.2024, , premettendo di Parte_1
aver contratto matrimonio in data 29.07.2006 con e che durante il CP_1
matrimonio sono nati i figli , nato a [...] il [...], e Persona_1
nata a [...] il [...], ha introdotto ricorso ai sensi degli Persona_2
artt. 473bis.12 e 473bis.49 c.p.c. per ottenere la pronuncia della separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre alle statuizioni accessorie.
Esperita la prima udienza e adottati i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione per la pronuncia sulla domanda principale di separazione.
Con sentenza n. 403/2024 pubblicata il 15.07.2024 è stata dichiara la separazione personale dei coniugi e e la causa è Parte_1 CP_1
stata rimessa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni.
Con comparsa di costituzione e risposta del 04.09.2024 si è costituito in giudizio
, il quale ha manifestato la propria volontà di fare acquiescenza alla CP_1
sentenza parziale n. 403/2024 e ha chiesto, tra l'altro, al Tribunale, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ed . Parte_1 CP_1
Il giudizio è proseguito in istruttoria e, all'udienza del 06.10.2025, entrambe le parti hanno chiesto al Tribunale la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sulla premessa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del perdurare dello stato di separazione, senza che i coniugi si siano mai riconciliati.
Pag. 2 di 4 Con ordinanza del 15.10.2025 a sciogliendo della riserva assunta all'udienza del
06.10.2025, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
§ 2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione giudiziale dei coniugi pronunciata con sentenza n. 403/2024 del Tribunale di Locri, pubblicata il 25.07.2024 e passata in giudicato, e che da allora perdura lo stato di separazione, senza che i coniugi si siano mai riconciliati. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Stante la necessità di decidere sulle ulteriori istanze rispettivamente avanzate dalle parti, va emessa sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e va disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza per gli incombenti ivi indicati.
In ordine alle spese si provvederà con la pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, non definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a IA (RC) il 29 luglio del 2006 da Parte_1
, nata a [...] il [...], e da , nato a
[...] CP_1
Locri (RC) il giorno 11.09.1971;
Pag. 3 di 4 b. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IA (RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 9, Parte II, Serie C, Ufficio 1
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
c. provvede in ordine al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
d. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.10.2025 tenutasi tramite l'applicativo
Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott.ssa Mariagrazia Galati
Pag. 4 di 4