Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVIII dell'accordo e dallo scambio di note stesso.
Articolo 2 della Legge 15 gennaio 1994, n. 67
Articolo 1Articolo 3
- Legge 15 gennaio 1994, n. 67
Articolo 2 della Legge 15 gennaio 1994, n. 67
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30 gennaio 1994
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