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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice SI OT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5068/2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. LUCIA VITALE e dell'Avv. GIAN Parte_1
PAOLO DI BRINO;
ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CP_1
OB DE MA, resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente ha chiesto, previo accertamento della natura professionale della patologia sofferta, dichiararsi la percentuale di indennizzabilità derivata dalla stessa quantificata nella misura del
12%, da cumularsi con la percentuale già riconosciuta del 2% a fronte di pregresso infortunio, con condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo corrispondente. CP_1
L' ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
I motivi della decisione
1. Il ricorrente, premesso di aver subito un infortunio sul lavoro in data 13.6.2003, per il CP_ quale l' riconosceva una menomazione pari al 2%, agisce per vedersi riconoscere il diritto a beneficiare dell'indennità , in cumulo con la suddetta percentuale, a fronte di una patologia CP_1
(patologia vertebrale lombosacrale), di cui afferma la patogenesi lavorativa, come da CTP allegata al ricorso. 2. A sostegno della propria tesi allega aver svolto fin dal 2001 mansioni di operaio in cava addetto alla segatrice a catena, addetto alla manovra e filista, ed afferma che la patogenesi professionale possa affermarsi con ragionevole certezza a fronte del tipo di lavoro svolto, che consiste nell'utilizzo di mezzi pesanti e vibranti, movimentazione di attrezzature e materiali pesanti e sforzi a carico del rachide anche assumendo posture incongrue.
3. Parte resistente ritiene corretta la quantificazione della menomazione accertata in sede amministrativa.
4. La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale, e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
5. La questione controversa tra le parti riguarda l'accertamento e la valutazione medico- legale della patologia lamentata al fine di verificarne l'origine professionale. Detta questione deve essere risolta in senso positivo, in base alle argomentazioni che si vanno ad esporre.
6. A fronte del sistema misto disciplinato dall'art. 10 d.lgs. n. 38/2000, deve distinguersi tra patologie tabellate e patologie non tabellate, posto che per le prime sussiste una presunzione legale di eziologia professionale, mentre per le seconde la prova della causa di lavoro deve essere fornita dal lavoratore, in quanto elemento costitutivo della pretesa.
7. In entrambi i casi, incombe sul lavoratore l'onere di allegazione e prova degli elementi fattuali inerenti il contesto lavorativo cui si imputa efficacia causale. L'oggetto dei suddetti oneri è costituito dalle caratteristiche della lavorazione morbigena, e riguarda quindi le specifiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ritenute tali da concretizzare un'esposizione rilevante al rischio specifico. La parte che denunci una malattia professionale deve in altri termini, descrivere – e successivamente provare – le mansioni svolte, l'ambiente di lavoro ed ogni altro profilo rilevante rispetto alla durata ed all'intensità di esposizione al fattore ritenuto patogeno (cfr. per tutte Cass. Civ.,
SS.UU., Sentenza n. 11353 del 17/6/2004).
8. Anche per le patologie tabellate, dunque, l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia implica comunque una valutazione medico legale relativa alla specificità ed adeguatezza del rischio cui il lavoratore sia stato concretamente sottoposto, in termini di tipologia, durata ed entità dell'esposizione al rischio stesso, posto che la presunzione legale investe esclusivamente il nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate – ed anch'esse tabellate – cause morbigene (Sez. L, Sentenza n.
15400 del 13/7/2011).
9. Conseguentemente, la prova degli elementi fattuali inerenti le modalità della prestazione lavorativa cui si imputa efficacia causale deve essere fornita dal lavoratore con gli strumenti messi a sua disposizione dall'ordinamento e ritualmente dedotti.
10. Nel caso di specie, l'istruttoria svolta ha consentito di confermare sostanzialmente le allegazioni del ricorrente, nel senso che le mansioni svolte dal ricorrente, con orario full time, siano consistite in una serie di mansioni variegate, ciascuna delle quali implica l'utilizzo di mezzi pesanti e vibranti (ad esempio martello pneumatico, pala, perforatrice), nel posizionamento manuale di attrezzature per la movimentazione e il taglio delle pietre, nella movimentazione di materiale di risulta
(cfr. verbale del 6.11.2024).
11. Raggiunta quindi la prova dello svolgimento di mansioni con le caratteristiche allegate, la rilevante probabilità che a tali elementi fattuali sia conseguita la patologia riscontrata è valutazione tecnico-giuridica, svolta con l'ausilio di una consulenza medico legale.
12. La CTU svolta ha consentito di accertare la natura professionale della patologia denunciata (patologia vertebrale lombo-sacrale consistente in protrusione L4-L5-S1 con radicolopatia cronica e moderata spondiloartrosi diffusa). Il consulente, dopo approfondita disamina delle patologie lamentate e del rischio specifico causalmente connesso alle stesse, ha rilevato come nel caso di specie sia riscontrabile un nesso di causalità individuale specifica, in base a quanto emerso dall'istruttoria nel senso richiamato ed in particolare in relazione alla movimentazione manuale dei carichi, che “è un rischio professionale che può causare una patologia della cerniera L5-S1 (voce 73 – Ernia discale del tratto lombare M51.2 del
DM 10 ottobre 2023)”. Il consulente ha quantificato l'incidenza di un danno biologico permanente nella misura del 10%.
13. L'incidenza causalmente determinante di altri possibili fattori extralavorativi può essere esclusa in ragione del fatto che l'attività lavorativa era svolta, con le descritte modalità, a tempo pieno e secondo l'organizzazione per turni, ossia per un numero di ore al giorno tali da rendere estremamente improbabile che la ricorrente potesse, al di fuori di tale attività, compiere in modo altrettanto sistematico, prolungato e continuativo analoghi sforzi.
14. Del resto, la consistenza in termini di tempo dell'attività morbigena consente di ritenere la stessa, se non causa esclusiva, quanto meno causa da sola sufficiente alla produzione dell'evento patologico, e quindi rilevante in virtù dei principi ormai consolidati in tema di causalità (cfr., per tutte,
Sezioni Unite, sentenze del 11/1/2008, nn. 576 ss., alla cui esaustiva trattazione si rinvia) per cui il nesso di causalità materiale si configura in ambito civilistico sulla scorta dei principi espressi dagli artt.
40 e 41 c.p., secondo la teoria della condicio sine qua non. Un evento, cioè, è causa di un altro laddove, elidendo mentalmente il primo, risulta che il secondo non si sarebbe verificato.
15. Tale teoria implica due corollari. Il primo consiste nel principio dell'equivalenza delle concause, in base al quale, laddove coesistano più fattori eziologici concorrenti, ciascuno di essi deve ritenersi causa del danno evento, a meno che uno di essi non sia di per sé idoneo a causare il danno, elidendo il nesso con la causa più remota. Il secondo corollario consiste nella selezione, tra le serie causali riconducibili all'evento, esclusivamente di quelle che rispondono ad un criterio di regolarità causale o adeguatezza, ossia di prevedibilità statistica, in base ad una valutazione oggettiva, operata ex ante ed in concreto (c.d. prognosi postuma). 16. Il consulente ha inoltre calcolato, in applicazione degli artt. 80 e 132 d.p.r. n.1124 del
196, il cumulo con la percentuale già riconosciuta in virtù dell'infortunio del 13.6.2003, secondo una valutazione complessiva del danno in ragione del fatto che la pregressa infermità costituisce “una lesione coesistente (apparato tegumentario vs muscolo-scheletrico)”, quantificando quindi il danno complessivamente nella misura del 11%.
17. Le richiamate conclusioni del CTU e l'applicazione dei principi così sintetizzati consentono, in conclusione, di ritenere provato il nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta con le caratteristiche richiamate e la patologia riscontrata.
18. Quanto alla decorrenza della menomazione permanente, la consulenza ha ritenuto sussistente la suddetta menomazione a far data dal 20.1.2021, data della domanda amministrativa, decorrenza pienamente attendibile a fronte della copiosa documentazione sanitaria precedente a tale data.
19. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei criteri del D.M. 55/2014. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5068/2022 r.g.:
Accerta che le patologie da cui il ricorrente è affetto, in conseguenza della malattia professionale accertata in cumulo con la pregressa infermità conseguente ad infortunio, comportano una menomazione psico-fisica nella misura del 11% con decorrenza dal 20.1.2021;
condanna per l'effetto l' al pagamento in favore del ricorrente delle spettanze allo stesso CP_1 dovute per legge in conseguenza del grado di indennizzabilità come sopra accertato;
condanna l' a rifondere a controparte le spese del presente giudizio, quantificate in euro CP_1
3.000,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente le spese della CTU in capo all' . CP_1
Tivoli, 23 dicembre 2025
Il Giudice
SI OT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice SI OT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5068/2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. LUCIA VITALE e dell'Avv. GIAN Parte_1
PAOLO DI BRINO;
ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CP_1
OB DE MA, resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente ha chiesto, previo accertamento della natura professionale della patologia sofferta, dichiararsi la percentuale di indennizzabilità derivata dalla stessa quantificata nella misura del
12%, da cumularsi con la percentuale già riconosciuta del 2% a fronte di pregresso infortunio, con condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo corrispondente. CP_1
L' ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
I motivi della decisione
1. Il ricorrente, premesso di aver subito un infortunio sul lavoro in data 13.6.2003, per il CP_ quale l' riconosceva una menomazione pari al 2%, agisce per vedersi riconoscere il diritto a beneficiare dell'indennità , in cumulo con la suddetta percentuale, a fronte di una patologia CP_1
(patologia vertebrale lombosacrale), di cui afferma la patogenesi lavorativa, come da CTP allegata al ricorso. 2. A sostegno della propria tesi allega aver svolto fin dal 2001 mansioni di operaio in cava addetto alla segatrice a catena, addetto alla manovra e filista, ed afferma che la patogenesi professionale possa affermarsi con ragionevole certezza a fronte del tipo di lavoro svolto, che consiste nell'utilizzo di mezzi pesanti e vibranti, movimentazione di attrezzature e materiali pesanti e sforzi a carico del rachide anche assumendo posture incongrue.
3. Parte resistente ritiene corretta la quantificazione della menomazione accertata in sede amministrativa.
4. La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale, e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
5. La questione controversa tra le parti riguarda l'accertamento e la valutazione medico- legale della patologia lamentata al fine di verificarne l'origine professionale. Detta questione deve essere risolta in senso positivo, in base alle argomentazioni che si vanno ad esporre.
6. A fronte del sistema misto disciplinato dall'art. 10 d.lgs. n. 38/2000, deve distinguersi tra patologie tabellate e patologie non tabellate, posto che per le prime sussiste una presunzione legale di eziologia professionale, mentre per le seconde la prova della causa di lavoro deve essere fornita dal lavoratore, in quanto elemento costitutivo della pretesa.
7. In entrambi i casi, incombe sul lavoratore l'onere di allegazione e prova degli elementi fattuali inerenti il contesto lavorativo cui si imputa efficacia causale. L'oggetto dei suddetti oneri è costituito dalle caratteristiche della lavorazione morbigena, e riguarda quindi le specifiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ritenute tali da concretizzare un'esposizione rilevante al rischio specifico. La parte che denunci una malattia professionale deve in altri termini, descrivere – e successivamente provare – le mansioni svolte, l'ambiente di lavoro ed ogni altro profilo rilevante rispetto alla durata ed all'intensità di esposizione al fattore ritenuto patogeno (cfr. per tutte Cass. Civ.,
SS.UU., Sentenza n. 11353 del 17/6/2004).
8. Anche per le patologie tabellate, dunque, l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia implica comunque una valutazione medico legale relativa alla specificità ed adeguatezza del rischio cui il lavoratore sia stato concretamente sottoposto, in termini di tipologia, durata ed entità dell'esposizione al rischio stesso, posto che la presunzione legale investe esclusivamente il nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate – ed anch'esse tabellate – cause morbigene (Sez. L, Sentenza n.
15400 del 13/7/2011).
9. Conseguentemente, la prova degli elementi fattuali inerenti le modalità della prestazione lavorativa cui si imputa efficacia causale deve essere fornita dal lavoratore con gli strumenti messi a sua disposizione dall'ordinamento e ritualmente dedotti.
10. Nel caso di specie, l'istruttoria svolta ha consentito di confermare sostanzialmente le allegazioni del ricorrente, nel senso che le mansioni svolte dal ricorrente, con orario full time, siano consistite in una serie di mansioni variegate, ciascuna delle quali implica l'utilizzo di mezzi pesanti e vibranti (ad esempio martello pneumatico, pala, perforatrice), nel posizionamento manuale di attrezzature per la movimentazione e il taglio delle pietre, nella movimentazione di materiale di risulta
(cfr. verbale del 6.11.2024).
11. Raggiunta quindi la prova dello svolgimento di mansioni con le caratteristiche allegate, la rilevante probabilità che a tali elementi fattuali sia conseguita la patologia riscontrata è valutazione tecnico-giuridica, svolta con l'ausilio di una consulenza medico legale.
12. La CTU svolta ha consentito di accertare la natura professionale della patologia denunciata (patologia vertebrale lombo-sacrale consistente in protrusione L4-L5-S1 con radicolopatia cronica e moderata spondiloartrosi diffusa). Il consulente, dopo approfondita disamina delle patologie lamentate e del rischio specifico causalmente connesso alle stesse, ha rilevato come nel caso di specie sia riscontrabile un nesso di causalità individuale specifica, in base a quanto emerso dall'istruttoria nel senso richiamato ed in particolare in relazione alla movimentazione manuale dei carichi, che “è un rischio professionale che può causare una patologia della cerniera L5-S1 (voce 73 – Ernia discale del tratto lombare M51.2 del
DM 10 ottobre 2023)”. Il consulente ha quantificato l'incidenza di un danno biologico permanente nella misura del 10%.
13. L'incidenza causalmente determinante di altri possibili fattori extralavorativi può essere esclusa in ragione del fatto che l'attività lavorativa era svolta, con le descritte modalità, a tempo pieno e secondo l'organizzazione per turni, ossia per un numero di ore al giorno tali da rendere estremamente improbabile che la ricorrente potesse, al di fuori di tale attività, compiere in modo altrettanto sistematico, prolungato e continuativo analoghi sforzi.
14. Del resto, la consistenza in termini di tempo dell'attività morbigena consente di ritenere la stessa, se non causa esclusiva, quanto meno causa da sola sufficiente alla produzione dell'evento patologico, e quindi rilevante in virtù dei principi ormai consolidati in tema di causalità (cfr., per tutte,
Sezioni Unite, sentenze del 11/1/2008, nn. 576 ss., alla cui esaustiva trattazione si rinvia) per cui il nesso di causalità materiale si configura in ambito civilistico sulla scorta dei principi espressi dagli artt.
40 e 41 c.p., secondo la teoria della condicio sine qua non. Un evento, cioè, è causa di un altro laddove, elidendo mentalmente il primo, risulta che il secondo non si sarebbe verificato.
15. Tale teoria implica due corollari. Il primo consiste nel principio dell'equivalenza delle concause, in base al quale, laddove coesistano più fattori eziologici concorrenti, ciascuno di essi deve ritenersi causa del danno evento, a meno che uno di essi non sia di per sé idoneo a causare il danno, elidendo il nesso con la causa più remota. Il secondo corollario consiste nella selezione, tra le serie causali riconducibili all'evento, esclusivamente di quelle che rispondono ad un criterio di regolarità causale o adeguatezza, ossia di prevedibilità statistica, in base ad una valutazione oggettiva, operata ex ante ed in concreto (c.d. prognosi postuma). 16. Il consulente ha inoltre calcolato, in applicazione degli artt. 80 e 132 d.p.r. n.1124 del
196, il cumulo con la percentuale già riconosciuta in virtù dell'infortunio del 13.6.2003, secondo una valutazione complessiva del danno in ragione del fatto che la pregressa infermità costituisce “una lesione coesistente (apparato tegumentario vs muscolo-scheletrico)”, quantificando quindi il danno complessivamente nella misura del 11%.
17. Le richiamate conclusioni del CTU e l'applicazione dei principi così sintetizzati consentono, in conclusione, di ritenere provato il nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta con le caratteristiche richiamate e la patologia riscontrata.
18. Quanto alla decorrenza della menomazione permanente, la consulenza ha ritenuto sussistente la suddetta menomazione a far data dal 20.1.2021, data della domanda amministrativa, decorrenza pienamente attendibile a fronte della copiosa documentazione sanitaria precedente a tale data.
19. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei criteri del D.M. 55/2014. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5068/2022 r.g.:
Accerta che le patologie da cui il ricorrente è affetto, in conseguenza della malattia professionale accertata in cumulo con la pregressa infermità conseguente ad infortunio, comportano una menomazione psico-fisica nella misura del 11% con decorrenza dal 20.1.2021;
condanna per l'effetto l' al pagamento in favore del ricorrente delle spettanze allo stesso CP_1 dovute per legge in conseguenza del grado di indennizzabilità come sopra accertato;
condanna l' a rifondere a controparte le spese del presente giudizio, quantificate in euro CP_1
3.000,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente le spese della CTU in capo all' . CP_1
Tivoli, 23 dicembre 2025
Il Giudice
SI OT