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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 270/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
EN IGNAZIO, Relatore
NOTO ANTONINO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3938/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 All'Albo Dei Dottori IA Di NO - CF_Difensore_1
Difensore_2 All'Albo Dei Dottori IA Di Torino - CF_Difensore_2
Difensore_3 All'Albo Dei Dottori IA Di La Spezia - CF_Difensore_3
Difensore_4 All'Albo Dei Dottori IA Di NO - CF_Difensore_4
Difensore_5 All'Albo Dei Dottori IA Di Roma - CF_Difensore_5
Difensore_6 All'Albo Dei Dottori IA Di L'Aquila - CF_Difensore_6
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_2 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 All'Albo Dei Dottori IA Di NO - CF_Difensore_1
Difensore_2 All'Albo Dei Dottori IA Di Torino - CF_Difensore_2
Difensore_3 All'Albo Dei Dottori IA Di La Spezia - CF_Difensore_3
Difensore_4 All'Albo Dei Dottori IA Di NO - CF_Difensore_4
Difensore_5 All'Albo Dei Dottori IA Di Roma - CF_Difensore_5
Difensore_6 All'Albo Dei Dottori IA Di L'Aquila - CF_Difensore_6
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Caltabellotta - Piazza Umberto I° 92010 Caltabellotta AG
Difeso da
Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 270 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_2 srl ha impugnato gli avvisi di accertamento Imu del Comune di Caltabellotta, prot. n. 270 del 06/09/2024, prot. n. 13377 del 24/09/2024 di euro 16.827,00, notificati a Società_1 spa il 07/10/2024 chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – l'annullamento (cfr. ricorso in atti).
Si è costituito il Comune di Caltabellotta il quale ha contro dedotto, ha contestato la fondatezza dei motivi di ricorso ed ha concluso per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono.
I.-Preliminarmente, appare opportuno, per migliore chiarezza, riassumere sinteticamente i fatti di causa.
La società Società_1, era proprietaria di un parco eolico nel territorio di Caltabellotta successivamente ceduto (dal 1 gennaio 2020) alla Società_2
La società Società_1 - con distinte pratiche OC - provvedeva a modificare le rendite catastali di dieci aerogeneratori (di seguito meglio distinti) proponendo una rendita catastale (per ciscuna unità) di € 422,00.
L'Agenzia delle Entrate – Territorio di Agrigento notificava altrettanti avvisi di accertamento con i quali rettificava le rispettive rendite catastali da € 422,00 ad € 1.890,00 (cfr. provvedimenti in atti). Nello specifico gli avvisi di accertamento (e relativi estremi catastali) notificati sono :
1. n. AG0160068/2016, aerogeneratore foglio 13 particella 81;
2. n. AG0160074/2016, aerogeneratore foglio 13 particella 82;
3. n. AG0160075/2016, aerogeneratore foglio 13 particella 83;
4. n. AG0160073/2016, aerogeneratore foglio 13 particella 84;
5. n. AG0160076/2016, aerogeneratore foglio 13 particella 85;
6. n. AG0160066/2016, aerogeneratore foglio 15 particella 32;
7. n. AG0160071/2016, aerogeneratore foglio 15 particella 34;
8. n. AG0160070/2016, aerogeneratore foglio 15 particella 35;
9. n. AG0160072/2016, aerogeneratore foglio 15 particella 37;
10. n. AG0160069/2016, aerogeneratore foglio 15 particella 38.
Gli Avvisi di accertamento indicati ai superiori punti 1, 2, 3 e 10 sono stati impugnati ed i relativi giudizi si sono conclusi favorevolmente per la Società contribuente (cfr. documentazione in atti).
La Società, invece, non ha impugnato gli Avvisi di accertamento di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9: che si sono resi definitivi con una rendita catastale di euro 1.890,00. Con riguardo agli Avvisi di accertamento di cui ai punti 1, 2, 3 e 10 non è stata richiesta la relativa variazione catastale:pertanto, la rendita catastale rilevabile negli archivi della Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio – ad oggi per ciascuno aerogeneratore
(i cui avvisi non vennero impugnati) ad € 1.890,00 con categoria D/1 (cfr. documentazione in atti).
II. Premesso quanto precede ritiene questo Collegio che il ricorso sia parzialmente fondato limitatamente alla pretesa riferita agli Avvisi di accertamento indicati ai superiori punti 1, 2, 3 e 10 i cui avvisi vennero impugnati ed i relativi giudizi si sono conclusi favorevolmente per la Società contribuente (cfr. documentazione in atti).
III.- Con riguardo agli ulteriori avvisi di accertamento ( di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 che si sono resi definitivi con una rendita catastale di euro 1.890,00) il ricorso deve ritenersi infondato.
Ed infatti, i motivi di ricorso riferiti ai profili motivazionali sono infondati.
La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che "In tema di imposta municipale unica (IMU), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta …” (Cassazione, n. 26431/2017).
L'obbligo di allegazione è riferibile agli atti non conosciuti o non conoscibili (Cassazione, 18 maggio
2021, n. 13420).
Ed inoltre, nessuna impugnazione è stata proposta dalla Società contribuente con riguardo Agli avvisi di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9, per i quali le relative rendite catastali (di € 1.890,00) sono diventate definitive. IV.- Sono infondati anche i motivi riferiti alle sanzioni.
La Società ricorrente deduce di aver versato l'imposta lamentando l' irrogazione della sanzione per
“tardivo versamento”.
Il motivo è infondato: l'imposta, infatti, non è stata calcolata in ragione delle rendite catastali.
Nella fattispecie la violazione non è scaturita da “obiettive condizioni di incertezza” ma da una condotta della stessa società che non ha provveduto impugnato i provvedimenti in parola.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso è parzialmente fondato limitatamente alla pretesa riferita agli avvisi di accertamento di cui ai superiodi punti 1, 2, 3 e 10 (cfr. documentazione in atti).
Va rigettato per il resto.
Il parziale accoglimento determina la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso limitatamente all'importo della pretesa riferibile agli Avvisi di accertamento di cui ai superiori punti nn. 1, 2, 3 e 10.
Rigetta per il resto.
Spese compensate.
Agrigento 26 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IG NN PP ET
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
EN IGNAZIO, Relatore
NOTO ANTONINO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3938/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 All'Albo Dei Dottori IA Di NO - CF_Difensore_1
Difensore_2 All'Albo Dei Dottori IA Di Torino - CF_Difensore_2
Difensore_3 All'Albo Dei Dottori IA Di La Spezia - CF_Difensore_3
Difensore_4 All'Albo Dei Dottori IA Di NO - CF_Difensore_4
Difensore_5 All'Albo Dei Dottori IA Di Roma - CF_Difensore_5
Difensore_6 All'Albo Dei Dottori IA Di L'Aquila - CF_Difensore_6
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_2 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 All'Albo Dei Dottori IA Di NO - CF_Difensore_1
Difensore_2 All'Albo Dei Dottori IA Di Torino - CF_Difensore_2
Difensore_3 All'Albo Dei Dottori IA Di La Spezia - CF_Difensore_3
Difensore_4 All'Albo Dei Dottori IA Di NO - CF_Difensore_4
Difensore_5 All'Albo Dei Dottori IA Di Roma - CF_Difensore_5
Difensore_6 All'Albo Dei Dottori IA Di L'Aquila - CF_Difensore_6
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Caltabellotta - Piazza Umberto I° 92010 Caltabellotta AG
Difeso da
Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 270 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_2 srl ha impugnato gli avvisi di accertamento Imu del Comune di Caltabellotta, prot. n. 270 del 06/09/2024, prot. n. 13377 del 24/09/2024 di euro 16.827,00, notificati a Società_1 spa il 07/10/2024 chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – l'annullamento (cfr. ricorso in atti).
Si è costituito il Comune di Caltabellotta il quale ha contro dedotto, ha contestato la fondatezza dei motivi di ricorso ed ha concluso per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono.
I.-Preliminarmente, appare opportuno, per migliore chiarezza, riassumere sinteticamente i fatti di causa.
La società Società_1, era proprietaria di un parco eolico nel territorio di Caltabellotta successivamente ceduto (dal 1 gennaio 2020) alla Società_2
La società Società_1 - con distinte pratiche OC - provvedeva a modificare le rendite catastali di dieci aerogeneratori (di seguito meglio distinti) proponendo una rendita catastale (per ciscuna unità) di € 422,00.
L'Agenzia delle Entrate – Territorio di Agrigento notificava altrettanti avvisi di accertamento con i quali rettificava le rispettive rendite catastali da € 422,00 ad € 1.890,00 (cfr. provvedimenti in atti). Nello specifico gli avvisi di accertamento (e relativi estremi catastali) notificati sono :
1. n. AG0160068/2016, aerogeneratore foglio 13 particella 81;
2. n. AG0160074/2016, aerogeneratore foglio 13 particella 82;
3. n. AG0160075/2016, aerogeneratore foglio 13 particella 83;
4. n. AG0160073/2016, aerogeneratore foglio 13 particella 84;
5. n. AG0160076/2016, aerogeneratore foglio 13 particella 85;
6. n. AG0160066/2016, aerogeneratore foglio 15 particella 32;
7. n. AG0160071/2016, aerogeneratore foglio 15 particella 34;
8. n. AG0160070/2016, aerogeneratore foglio 15 particella 35;
9. n. AG0160072/2016, aerogeneratore foglio 15 particella 37;
10. n. AG0160069/2016, aerogeneratore foglio 15 particella 38.
Gli Avvisi di accertamento indicati ai superiori punti 1, 2, 3 e 10 sono stati impugnati ed i relativi giudizi si sono conclusi favorevolmente per la Società contribuente (cfr. documentazione in atti).
La Società, invece, non ha impugnato gli Avvisi di accertamento di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9: che si sono resi definitivi con una rendita catastale di euro 1.890,00. Con riguardo agli Avvisi di accertamento di cui ai punti 1, 2, 3 e 10 non è stata richiesta la relativa variazione catastale:pertanto, la rendita catastale rilevabile negli archivi della Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio – ad oggi per ciascuno aerogeneratore
(i cui avvisi non vennero impugnati) ad € 1.890,00 con categoria D/1 (cfr. documentazione in atti).
II. Premesso quanto precede ritiene questo Collegio che il ricorso sia parzialmente fondato limitatamente alla pretesa riferita agli Avvisi di accertamento indicati ai superiori punti 1, 2, 3 e 10 i cui avvisi vennero impugnati ed i relativi giudizi si sono conclusi favorevolmente per la Società contribuente (cfr. documentazione in atti).
III.- Con riguardo agli ulteriori avvisi di accertamento ( di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 che si sono resi definitivi con una rendita catastale di euro 1.890,00) il ricorso deve ritenersi infondato.
Ed infatti, i motivi di ricorso riferiti ai profili motivazionali sono infondati.
La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che "In tema di imposta municipale unica (IMU), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta …” (Cassazione, n. 26431/2017).
L'obbligo di allegazione è riferibile agli atti non conosciuti o non conoscibili (Cassazione, 18 maggio
2021, n. 13420).
Ed inoltre, nessuna impugnazione è stata proposta dalla Società contribuente con riguardo Agli avvisi di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9, per i quali le relative rendite catastali (di € 1.890,00) sono diventate definitive. IV.- Sono infondati anche i motivi riferiti alle sanzioni.
La Società ricorrente deduce di aver versato l'imposta lamentando l' irrogazione della sanzione per
“tardivo versamento”.
Il motivo è infondato: l'imposta, infatti, non è stata calcolata in ragione delle rendite catastali.
Nella fattispecie la violazione non è scaturita da “obiettive condizioni di incertezza” ma da una condotta della stessa società che non ha provveduto impugnato i provvedimenti in parola.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso è parzialmente fondato limitatamente alla pretesa riferita agli avvisi di accertamento di cui ai superiodi punti 1, 2, 3 e 10 (cfr. documentazione in atti).
Va rigettato per il resto.
Il parziale accoglimento determina la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso limitatamente all'importo della pretesa riferibile agli Avvisi di accertamento di cui ai superiori punti nn. 1, 2, 3 e 10.
Rigetta per il resto.
Spese compensate.
Agrigento 26 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IG NN PP ET