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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2024, n. 27416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27416 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione al trattamento sanzionatorio, rigetto nel resto. udito il difensore L'avvocato DELLA GATTA DOMENICO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 27416 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 14/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con richiesta del 10 gennaio 2011 la Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di NA chiedeva emettersi decreto di rinvio a giudizio nei confronti, tra gli altri, di RI LI e NI RO per i reati loro contestati (concorso in omicidio pluriaggravato anche ai sensi dell'art.71.203/91 e violazione della legge armi — il solo RO — con riferimento alla uccisione di AF NO avvenuta in Pignataro Maggiore il 14 novembre 2002). 1.1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di NA con sentenza pronunciata in data 24 maggio 2011 (all'esito del rito abbreviato non condizionato chiesto dai due imputati, previo stralcio delle loro posizioni) assolveva RI LI e NI RO dai reati loro ascritti, ai sensi dell'art.530, comma 2, cod. proc. pen., per non avere commesso il fatto. 1.2. La Corte di assise di appello di NA, decidendo sull'appello proposto dal Pubblico ministero, ha - per quanto di interesse in questa sede - dichiarato RI LI colpevole dei reati ascrittigli (capi A e B) e, dichiarata assorbita la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.1 cod. pen. in quella ex art.7 I.203/91,e riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione ed applicata la diminuente del rito, lo ha condannato alla pena di anni trenta di reclusione;
con la medesima sentenza NI RO è stato dichiarato colpevole del solo reato sub A (omicidio aggravato, in quanto nei suoi confronti quello sub B è stato dichiarato prescritto) e, previa applicazione della diminuente della dissociazione attuosa, è stato condannato alla pena di anni dodici di reclusione. La pena per il LI è stata determinata nel seguente modo;
pena base dell'ergastolo per l'omicidio con l'aggravante della premeditazione, aumentata di anni due per la continuazione per il reato sub B), ridotta ad anni trenta per la scelta del rito abbreviato. 1.3. In particolare, l'imputazione a loro carico riguardava i seguenti reati;
A) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv., 575, 577 n.3, 61 n.1 cod. pen., 7 1.203/91 perché, in concorso fra loro - e con RA BI, AR UR, PE SS, AF LO, ZO AV e SS TO - RI LI, ZO AV, NI RO, RA BI (in qualità di mandanti e organizzatori) e AF LO (quale rafforzatore del proposito criminoso, avendo fornito la sua disponibilità a commettere l'omicidio), gli stessi NI RO e ZO AV (in qualità di esecutori materiali unitamente a RA BI, PE SS e SS TO, partecipi alle fasi organizzative ed esecutive del medesimo disegno criminoso) cagionavano la morte di AF NO, attingendolo al capo e al torace con numerosi colpi di pistola cal. 9x21 e di fucile. Commettendo il fatto avvalendosi della forza di intimidazione promanante dal clan camorristico di appartenenza — clan dei casalesi — ed al fine di agevolarne 2 le finalità. Con le ulteriori circostanze aggravanti di avere agito con premeditazione avendo predisposto i mezzi per commettere il delitto ed essendo trascorso un adeguato lasso temporale tra l'ideazione e l'azione, di aver agito in più persone riunite e per motivi abietti consistenti nel conquistare il predominio sul territorio dell'agro caleno e sbaragliare l'antagonista clan LI/NO nonché vendicare l'omicidio del fratello di RI LI. In Pignataro Maggiore il 14 novembre 2002; B) delitti previsti e puniti dagli artt. 110, 61 n.2, 416-bis.
1. cod. pen., 10, 12 e 14 I. 497/74 perché in concorso e, previo accordo tra loro, come indicato nel capo precedente, detenevano e portavano in luogo pubblico un'arma da fuoco cal. 9x21 e fucili di marca e calibro non identificati allo scopo di commettere il delitto di cui al capo che precede. Commettendo il fatto avvalendosi della forza di intimidazione promanante dal clan camorristico di appartenenza - clan dei casalesi - ed al fine di agevolarne le finalità. In Pignataro Maggiore il 14 novembre 2002. 1.4. L'episodio all'origine del presente procedimento riguarda, come visto, l'omicidio di AF NO (alias LE) figlio del capo clan AF NO;
la vittima, la sera del 14 novembre 2002, alle ore 20:30 circa, dopo avere lasciato il suo studio sito in Pignataro Maggiore via Vittorio Veneto, mentre percorreva la citata strada a bordo della propria autovettura (una Toyota Land Cruiser) diretto verso la periferia, veniva dapprima superato e poi bloccato da una Alfa Romeo 164 all'altezza del bar Giordano, dove il conducente di tale auto riusciva a sbarrare la strada di quella condotta dalla vittima mentre il complice, che occupava il lato passeggero, iniziava ad esplodere una serie di colpi di arma da fuoco in direzione della Toyota. AF NO, nel tentativo di sottrarsi all'agguato, riusciva ad invertire la marcia tentando la fuga verso il centro abitato, ma l'Alfa 164 si poneva al suo inseguimento mentre gli occupanti continuavano ad esplodere numerosi colpi di arma da fuoco lungo l'intero tragitto sino a via Latina (posta a circa 500 metri rispetto al sopra indicato bar) dove i sicari raggiungevano ed uccidevano la vittima dopo che questa, nel frattempo, dopo avere urtato con il suo fuoristrada il muro di una abitazione aveva cercato di fuggire a piedi. Gli autori del delitto, quindi, si dileguavano in direzione di Pastorano, abbandonando l'Alfa Romeo 164 (poi risultata essere stata rubata il 12 novembre 2002 ad Aversa) in località Arianova, ove veniva successivamente rivenuta bruciata con all'interno una pistola semiautomatica parzialmente distrutta, marca Tanfoglio cal. 9x21 con matricola punzonata e caricatore inserito. 1.5. Il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto che sulla base degli atti non vi fosse la prova, oltre ogni ragionevole dubbio della responsabilità dei due imputati, poiché le dichiarazioni accusatori dei vari collaboratori di giustizia che avevano riferito del delitto (in particolare quelle di AF LO) erano rimaste prive di adeguati riscontri. 3 1.6. La Corte di assise di appello, invece, dopo avere esaminato in dibattimento svariati collaboratori di giustizia ha riformato la sentenza di primo grado avendo considerato raggiunta la prova della responsabilità tenuto conto, in particolare, che successivamente alla decisione gravata aveva iniziato a collaborare con la giustizia NI RO, il quale aveva rilasciato dichiarazione auto ed etero accusatorie confermando la partecipazione di RI LI all'omicidio nella fase ideativa ed esecutiva, nonché la causale da individuarsi sia nei contrasti tra il clan dei casalesi e quello LI/NO sia nella volontà del LI di vendicare la morte del fratello che aveva saputo essere stato ucciso proprio da AF NO. Pertanto, tali dichiarazioni (unite a quelle rese da altri collaboratori) dimostravano - al di là di ogni ragionevole dubbio - la penale responsabilità dei due imputati per i reati loro ascritti. 2. Avverso la predetta sentenza della Corte di assise di appello di NA RI LI, per mezzo dell'avv. Carlo De Stavola, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1. Con il primo motivo egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , c) , cod. proc. pen., la inosservanza dell'art.581 del codice di rito - richiamato dall'art.591 - prevista a pena di inammissibilità del gravame, nonché la violazione degli artt.125, 530 e 605 ed il relativo vizio di motivazione;
al riguardo osserva che la sentenza impugnata ha omesso di verificare la ammissibilità dei motivi di appello del Pubblico ministero che era stata oggetto di specifica eccezione da parte della difesa dell'imputato mediante memoria depositata per l'udienza del 28 giugno 2022 e ribadita in sede di discussione orale, con particolare riferimento al difetto di specificità degli stessi. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt.125, 533 e 605 del codice di rito ed il relativo difetto di motivazione carente rispetto al principio in base al quale è necessaria la c.d. 'motivazione rafforzata' nella ipotesi di riforma in senso peggiorativo della decisione di primo grado. In particolare, la Corte territoriale ha omesso di dare conto delle ragioni di incompletezza e/o incoerenza della sentenza di assoluzione e ha omesso di confrontarsi con le argomentazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari per giungere alla sentenza di assoluzione essendosi, invece, limitato a ritenerle superate sulla base delle deposizioni testimoniali rese in sede di appello, ai sensi dell'art.603 del codice di rito, dai quattro collaboratori di giustizia;
al riguardo l'imputato rileva che nella decisione della Corte territoriale non si rinvengono 4 elementi a conferma del fatto che le deposizioni dei collaboratori escussi siano compatibili con quelle rese da AF LO che, invece, per l'assenza di riscontri erano state ritenute insufficienti dal primo giudice per giungere alla condanna. Il ricorrente, inoltre, osserva che la Corte di appello non ha fornito adeguata risposta ai rilievi contenuti nella memoria difensiva del 28 giugno 2022 rispetto alla inattendibilità dei collaboratori escussi e, in particolare, di NI RO. 2.3. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente evidenzia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 597,518,519,520,521, 533 e 605 del codice di rito con riguardo alla sua condanna anche in ordine al reato sub B), nonostante tale reato non fosse mai stato oggetto di contestazione nei suoi confronti. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha provveduto al deposito di articolata memoria con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente al terzo motivo con annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. Il nuovo difensore avv. ME Della Gatta ha depositato articolate memorie insistendo per l'accoglimento del ricorso. 4. Infine, nel corso della discussione, le parti hanno concluso nei termini sopra riportati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei limiti appresso indicati. 2. Anzitutto, con riferimento al primo motivo va ricordato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 - 01). Nel caso in esame la Corte territoriale, sia pure implicitamente, ha ritenuto che il gravame della pubblica accusa proposto il 22 giugno 2011 fosse ammissibile in quanto si confrontava in maniera diffusa con la decisione di primo grado indicando specificamente le varie criticità rispetto alle quali aveva chiesto la riforma della stessa decisione, con particolare riferimento alla esistenza di numerosi riscontri rispetto alle dichiarazioni rese da AF LO, che invece era stata esclusa dal primo giudice (pagg. 8 e ss. della sentenza impugnata). Si tratta all'evidenza di una 5 valutazione di fatto che, in quanto sorretta da adeguata motivazione, non può essere messa in discussione in questa sede. 3. Con riferimento al secondo motivo si osserva che anche esso risulta infondato;
al riguardo deve ribadirsi che, nella ipotesi di c.d. "overturning" sfavorevole, non è necessaria la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio abbreviato c.d. "secco", come d'altra parte stabilito espressamente dall'art. 603 cod. proc. pen., come riformulato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Al riguardo deve ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte, prima della novella legislativa del 2017 (legge n. 103 del 23 giugno) di fatto recettiva della elaborazione interpretativa, aveva affermato il principio secondo cui è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785). L'arresto è stato, tuttavia, notoriamente superato dalla stessa giurisprudenza convenzionale che con la sentenza CEDU del 25 marzo 2021, Di IN e NA c. Italia (ric. riun. n. 15931/15 e 16459/15) ha stabilito che nel caso portato alla sua attenzione il giudice d'appello non fosse tenuto alla rinnovazione della testimonianza di tre collaboratori di giustizia, che erano stati sentiti in qualità di persone in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini, evidenziando che, attraverso la richiesta di instaurazione del rito, i ricorrenti, assistiti dai loro difensori, avevano accettato di difendersi sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, di cui avevano avuto conoscenza, rinunciando senza equivoci al diritto di ottenere l'audizione dei testimoni, compresi quelli di cui avevano poi lamentato il mancato esame nel giudizio d'appello. 3.1. E' comunque significativa la circostanza che l'attuale versione dell'art. 603, comma 3-bis, come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 abbia specificato che il principio della generalizzata necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale in caso di riforma in peius di una sentenza di proscioglimento 'per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa' trova applicazione nei casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado ed all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5 e 541, comma 3, cod. proc. pen. e non dunque nel caso di giudizio abbreviato cd. 'secco', come quello svoltosi nel primo grado del presente procedimento. 6 3.2. È ovvio che la modifica ora indicata trova applicazione solo a partire dal 30 dicembre 2022, come stabilito dall'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162 convertito nella legge la legge di conversione 30 dicembre 2022, n. 199, laddove al momento della celebrazione del processo di secondo grado era l'evoluzione giurisprudenziale nazionale e convenzionale a fungere da parametro interpretativo di riferimento, ma del pari non v'è dubbio che la citata modifica costituisca la traduzione normativa di un orientamento ermeneutico già affermatosi in precedenza. 3.3. Deve aggiungersi che la ricordata sentenza Corte EDU del 25 marzo 2021, Di IN e NA c. Italia pone come ulteriore condizione per la legittimità di una pronuncia peggiorativa della sentenza di proscioglimento l'obbligo di rinnovazione istruttoria quando la testimonianza assunta in primo grado sia stata decisiva ai fini della pronuncia. L'obbligo, tuttavia, vale soltanto quando il testimone o i testimoni non riascoltati in sede di appello siano stati escussi in primo grado dal giudice in virtù dei suoi poteri istruttori e quindi solo in caso di giudizio abbreviato con integrazione probatoria officiosa, mentre nel caso in esame è pacifico che il giudizio di primo grado si è svolto nelle forme del giudizio abbreviato c.d. 'secco' con la conseguente esclusione della necessità della rinnovazione istruttoria (Sez. 6 - , Sentenza n. 11490 del 27/01/2023, Rv. 284569 - 01, resa in materia di estradizione). 3.4. Ciò nonostante, la Corte di assise di appello ha comunque proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria mediante l'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia appresso indicati. 3.5. Premesso quanto sopra si osserva che l' odierno ricorrente era stato assolto in primo grado e ineludibile risultava, dunque, il rispetto dell'insegnamento, per cui, in tale caso, la sentenza di condanna resa in appello deve confutare specificamente - pena altrimenti la violazione del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, e il correlato vizio di motivazione - le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione liberatoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti rilevanti in essa contenuti, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello. 3.6. Deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330- 01; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083-01; Sez. 4, n. 7630 del 29/11/2004, dep. 2005, Marchiorelo, Rv. 231136-01). 7 In sostanza, il giudice di appello, che riformi totalmente la decisione di primo grado, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, non potendo limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio solo perché in tesi preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907-01; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327-01; Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261589-01; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005-01; Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, MD Ridha, Rv. 257332-01; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638- 01). 4. Come sopra evidenziato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di NA aveva richiamato nella propria decisione alcune intercettazioni ambientali (in particolare una intercorsa tra ZO NO ed il nipote IE LI) e le dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia (PE ET, NI IG, ME TT, LI Di TE, UI DI, AF BB e AF LO), dalle quali si evinceva che la causale dell'omicidio di AF NO era da indentificare sia nella contrapposizione venutasi a creare a partire dalle fine degli anni '90, per il predominio nel settore delle estorsioni nell'agro caleno, tra il clan del casalesi (di cui l'odierno ricorrente era un esponente di rilievo) con quello dei LI-NO, sia per la volontà di RI LI di vendicare la uccisione del fratello LI avvenuta per mano proprio di AF NO, come da lui appreso nel corso di un processo a seguito di quanto riferito da un collaboratore di giustizia (tale BB NI). 4.1. Secondo il primo giudice rivestivano particolare valore le dichiarazioni di AF LO trattandosi di una fonte diretta considerato che egli faceva parte del clan dei casalesi e che egli agiva proprio nella zona di Pignataro Maggiore;
in particolare, egli aveva dichiarato che nel 2002 - prima della sua partenza per la Germania dove poi sarebbe stato arrestato e detenuto per alcuni mesi per una questione differente - NI RO gli aveva proposto di uccidere uno dei NO. ZO AV (detto 'petillo' nonché cognato di RI LI) e RA BI gli aveva riferito che - su indicazione dell'odierno ricorrente - bisognava eliminare AF NO proprio per le ragioni di vendetta legate alla eliminazione di LI LI. Secondo il propalante vi erano state varie riunioni organizzative a casa di NI RO e della madre di PE SS, alla presenza anche del 'petillo', nelle quali il LO era stato designato inizialmente come sicario, cosa che poi non avvenne in quanto egli doveva recarsi in Germania. Nel gennaio 2003, tornato in Italia, il collaboratore aveva saputo, da ZO 8 AV e poi da AR UR, della avvenuta eliminazione di AF NO di cui erano stati esecutori materiali NI RO, PE SS e IS ELNO (detto 'testone'), con AR UR, SS TO, RA BI e RA DE come 'specchiettisti' ed addetti al recupero dell'auto e delle armi utilizzate per l'agguato. Nel corso dell'interrogatorio del 10 settembre 2010 il LO aveva ribadito che RI LI aveva motivi di forte rancore nei confronti di AF NO essendo venuto a conoscenza, nel corso del processo c.d. 'Spartacus', che quest'ultimo era responsabile della morte del fratello LI e che quindi era sua intenzione vendicarlo. Inoltre, NI RO gli aveva confermato che i motivi posti alla base della eliminazione di LE NO erano da ravvisarsi sia nella volontà di ridimensionare il peso del clan LI-NO nel settore delle estorsioni, sia nel sopra indicato desiderio di vendetta dell'odierno ricorrente. Pur ritenendo attendibili le dichiarazioni del LO, il primo giudice aveva però escluso raggiunta la prova - al di là di ogni ragionevole dubbio - della responsabilità del LI e del RO per la mancanza di riscontri rispetto al loro diretto coinvolgimento nell'omicidio in questione. 4.2. La Corte di assise di appello ha, invece, ritenuto raggiunta tale prova adempiendo al sopra indicato obbligo di motivazione 'rafforzata', poiché ha operato una valutazione più ampia ed articolata degli elementi probatori rispetto al primo giudice avendo direttamente proceduto all'esame dei collaboratori di giustizia NI ON, PE SS, NO LA, RA AG, NI AV, SS TO, NI IO e RE PP (detto RE 'non si porta') e, in particolare, del primo (coimputato del ricorrente), il quale - dopo essere stato assolto in primo grado - ha poi ammesso le proprie responsabilità rispetto ai fatti oggetto del presente procedimento. 4.3. In sostanza, la Corte distrettuale ha doverosamente riesaminato tutto il compendio probatorio, raffrontando i motivi di impugnazione con la struttura argomentativa della prima sentenza per disattenderli a ragione del positivo apprezzamento degli elementi acquisiti mediante la rinnovazione dibattimentale, condotta con rigore logico ed in perfetta correttezza procedurale, avendo a suo disposizione dati nuovi rispetto alla decisione di primo grado, che aveva evidenziato l'assenza di riscontri rispetto alle dichiarazioni accusatorie di AF LO;
tali riscontri, invece, sono stati valutati sussistenti dalla Corte distrettuale alla luce della ammissione di responsabilità di uno dei due imputati, successiva rispetto alla decisione del Giudice per le indagini preliminari. 4.4. Invero i giudici di appello, per rivalutare la fattispecie e ritenere responsabile l'odierno ricorrente dell'omicidio aggravato contestatogli, hanno dato rilievo, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, alle chiamate in correità effettuate da NI RO, RA AV classe '53, NI IO e 9 RA AG, i quali hanno concordemente dichiarato che nel corso del processo c.d. 'Spartacus' il collaboratore NI BB (già capo del clan camorristico operante nell'agro caleno) aveva riferito dell'omicidio del fratello dell'odierno ricorrente portato a compimento proprio da AF NO per conto del clan LI-NO. Una volta appreso tale particolare RI LI manifestò apertamente e ripetutamente agli altri sodali il proprio desiderio di vendetta facendo, in particolare, pressioni sui vertici per ottenere l'autorizzazione ad uccidere ZO e AF NO. Nel corso di una delle periodiche riunioni, i vertici del clan dei casalesi (vale a dire RA AV classe '53, NI IO e CH AG) concessero l'autorizzazione alla eliminazione dei NO (nei confronti dei quali sussisteva anche il contemporaneo interesse di contenere la loro attività di carattere estorsivo favorendo, in tal modo, i casalesi), delegando NI RO alla consegna di un fucile mitragliatore (tipo kalashnikov) al LI e designando ZO AV classe '78 come componente del gruppo armato unitamente all'odierno ricorrente, il quale è stato indicato come uno degli esecutori materiali dell'agguato. 4.5. Le suddette dichiarazioni auto ed etero accusatorie sono state quindi ritenute credibili dalla Corte territoriale, che ha disatteso sul punto le eccezioni difensive contenute tra l'altro nella memoria del 28 giugno 2022, poiché provenienti da soggetti che già avevano definito la loro posizione processuale o con la condanna (come RA AV classe '53) o con l'assoluzione (come PE SS) oppure da chi era stato addirittura assolto in primo grado (come NI RO). Le loro ricostruzioni dei fatti sono state considerate veritiere in quanto non contrastati tra di loro e perché avevano trovato riscontri di carattere oggettivo, come ad esempio la circostanza che l'Alfa Romeo 164 usata per l'agguato era stata abbandonata e bruciata con una pistola lasciata all'interno di essa. Al riguardo deve ricordarsi il condivisibile principio secondo il quale nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in proposito, alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Rv. 276676 - 01). 4.6. Pertanto, la Corte territoriale, in modo non manifestamente illogico, ha attribuito a tutti questi elementi, acquisiti mediante la rinnovazione dibattimentale sopra richiamata, il valore di riscontro alle originarie propalazioni di AF 1 0 LO che, invece, il primo giudice aveva ritenuto mancante. Il ricorrente quindi, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita a questa Corte una non consentita lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo. 5. Al contrario risulta fondato il terzo motivo poiché, come dedotto dal ricorrente, egli - a differenza di NI RO - non era imputato anche del reato sub B) relativo alla violazione della legge armi, ma unicamente del concorso nell'omicidio aggravato di AF NO, come si evince chiaramente dai capi di imputazione riportati nella sentenza di primo grado e non risultando nemmeno dalle sentenze di primo e di secondo grado una successiva imputazione per tale reato;
orbene, nonostante il difetto di contestazione sul punto, la Corte territoriale ha dichiarato RI LI responsabile anche del reato sub B). Tale vizio determina, pertanto, la nullità della sentenza di secondo grado limitatamente alla condanna pronunciata nei riguardi dell'odierno ricorrente per un fatto a lui mai contestato. 6. Ne consegue che, limitatamente al citato reato la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nella parte in cui ha condannato RI LI alla pena di due anni (ritenuta in continuazione con l'omicidio aggravato) per il reato di cui alla lettera B) della rubrica, ai sensi dell'art.620, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. e dell'art. 604, comma 3, cod. proc. pen.; tale annullamento senza rinvio e l'eliminazione della relativa pena di anni due di reclusione non determina, però, effetti rispetto alla pena inflitta in concreto rimanendo, comunque, confermata quella a trenta anni di reclusione, determinata dalla riduzione di quella dell'ergastolo (irrogata per il concorso in omicidio aggravato) ridotta a trenta anni di reclusione per la scelta del rito abbreviato. Non si dispone la comunicazione, ai sensi dell'art. 621, comma 1, cod. proc. pen., del presente provvedimento al Pubblico ministero poiché il reato sub B) nelle more si è prescritto anche tenuto conto dell'aggravante ad effetto speciale contestata. Il ricorso, invece, deve essere respinto nel resto per tutte le ragioni sopra illustrate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) per difetto di contestazione. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione al trattamento sanzionatorio, rigetto nel resto. udito il difensore L'avvocato DELLA GATTA DOMENICO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 27416 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 14/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con richiesta del 10 gennaio 2011 la Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di NA chiedeva emettersi decreto di rinvio a giudizio nei confronti, tra gli altri, di RI LI e NI RO per i reati loro contestati (concorso in omicidio pluriaggravato anche ai sensi dell'art.71.203/91 e violazione della legge armi — il solo RO — con riferimento alla uccisione di AF NO avvenuta in Pignataro Maggiore il 14 novembre 2002). 1.1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di NA con sentenza pronunciata in data 24 maggio 2011 (all'esito del rito abbreviato non condizionato chiesto dai due imputati, previo stralcio delle loro posizioni) assolveva RI LI e NI RO dai reati loro ascritti, ai sensi dell'art.530, comma 2, cod. proc. pen., per non avere commesso il fatto. 1.2. La Corte di assise di appello di NA, decidendo sull'appello proposto dal Pubblico ministero, ha - per quanto di interesse in questa sede - dichiarato RI LI colpevole dei reati ascrittigli (capi A e B) e, dichiarata assorbita la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.1 cod. pen. in quella ex art.7 I.203/91,e riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione ed applicata la diminuente del rito, lo ha condannato alla pena di anni trenta di reclusione;
con la medesima sentenza NI RO è stato dichiarato colpevole del solo reato sub A (omicidio aggravato, in quanto nei suoi confronti quello sub B è stato dichiarato prescritto) e, previa applicazione della diminuente della dissociazione attuosa, è stato condannato alla pena di anni dodici di reclusione. La pena per il LI è stata determinata nel seguente modo;
pena base dell'ergastolo per l'omicidio con l'aggravante della premeditazione, aumentata di anni due per la continuazione per il reato sub B), ridotta ad anni trenta per la scelta del rito abbreviato. 1.3. In particolare, l'imputazione a loro carico riguardava i seguenti reati;
A) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv., 575, 577 n.3, 61 n.1 cod. pen., 7 1.203/91 perché, in concorso fra loro - e con RA BI, AR UR, PE SS, AF LO, ZO AV e SS TO - RI LI, ZO AV, NI RO, RA BI (in qualità di mandanti e organizzatori) e AF LO (quale rafforzatore del proposito criminoso, avendo fornito la sua disponibilità a commettere l'omicidio), gli stessi NI RO e ZO AV (in qualità di esecutori materiali unitamente a RA BI, PE SS e SS TO, partecipi alle fasi organizzative ed esecutive del medesimo disegno criminoso) cagionavano la morte di AF NO, attingendolo al capo e al torace con numerosi colpi di pistola cal. 9x21 e di fucile. Commettendo il fatto avvalendosi della forza di intimidazione promanante dal clan camorristico di appartenenza — clan dei casalesi — ed al fine di agevolarne 2 le finalità. Con le ulteriori circostanze aggravanti di avere agito con premeditazione avendo predisposto i mezzi per commettere il delitto ed essendo trascorso un adeguato lasso temporale tra l'ideazione e l'azione, di aver agito in più persone riunite e per motivi abietti consistenti nel conquistare il predominio sul territorio dell'agro caleno e sbaragliare l'antagonista clan LI/NO nonché vendicare l'omicidio del fratello di RI LI. In Pignataro Maggiore il 14 novembre 2002; B) delitti previsti e puniti dagli artt. 110, 61 n.2, 416-bis.
1. cod. pen., 10, 12 e 14 I. 497/74 perché in concorso e, previo accordo tra loro, come indicato nel capo precedente, detenevano e portavano in luogo pubblico un'arma da fuoco cal. 9x21 e fucili di marca e calibro non identificati allo scopo di commettere il delitto di cui al capo che precede. Commettendo il fatto avvalendosi della forza di intimidazione promanante dal clan camorristico di appartenenza - clan dei casalesi - ed al fine di agevolarne le finalità. In Pignataro Maggiore il 14 novembre 2002. 1.4. L'episodio all'origine del presente procedimento riguarda, come visto, l'omicidio di AF NO (alias LE) figlio del capo clan AF NO;
la vittima, la sera del 14 novembre 2002, alle ore 20:30 circa, dopo avere lasciato il suo studio sito in Pignataro Maggiore via Vittorio Veneto, mentre percorreva la citata strada a bordo della propria autovettura (una Toyota Land Cruiser) diretto verso la periferia, veniva dapprima superato e poi bloccato da una Alfa Romeo 164 all'altezza del bar Giordano, dove il conducente di tale auto riusciva a sbarrare la strada di quella condotta dalla vittima mentre il complice, che occupava il lato passeggero, iniziava ad esplodere una serie di colpi di arma da fuoco in direzione della Toyota. AF NO, nel tentativo di sottrarsi all'agguato, riusciva ad invertire la marcia tentando la fuga verso il centro abitato, ma l'Alfa 164 si poneva al suo inseguimento mentre gli occupanti continuavano ad esplodere numerosi colpi di arma da fuoco lungo l'intero tragitto sino a via Latina (posta a circa 500 metri rispetto al sopra indicato bar) dove i sicari raggiungevano ed uccidevano la vittima dopo che questa, nel frattempo, dopo avere urtato con il suo fuoristrada il muro di una abitazione aveva cercato di fuggire a piedi. Gli autori del delitto, quindi, si dileguavano in direzione di Pastorano, abbandonando l'Alfa Romeo 164 (poi risultata essere stata rubata il 12 novembre 2002 ad Aversa) in località Arianova, ove veniva successivamente rivenuta bruciata con all'interno una pistola semiautomatica parzialmente distrutta, marca Tanfoglio cal. 9x21 con matricola punzonata e caricatore inserito. 1.5. Il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto che sulla base degli atti non vi fosse la prova, oltre ogni ragionevole dubbio della responsabilità dei due imputati, poiché le dichiarazioni accusatori dei vari collaboratori di giustizia che avevano riferito del delitto (in particolare quelle di AF LO) erano rimaste prive di adeguati riscontri. 3 1.6. La Corte di assise di appello, invece, dopo avere esaminato in dibattimento svariati collaboratori di giustizia ha riformato la sentenza di primo grado avendo considerato raggiunta la prova della responsabilità tenuto conto, in particolare, che successivamente alla decisione gravata aveva iniziato a collaborare con la giustizia NI RO, il quale aveva rilasciato dichiarazione auto ed etero accusatorie confermando la partecipazione di RI LI all'omicidio nella fase ideativa ed esecutiva, nonché la causale da individuarsi sia nei contrasti tra il clan dei casalesi e quello LI/NO sia nella volontà del LI di vendicare la morte del fratello che aveva saputo essere stato ucciso proprio da AF NO. Pertanto, tali dichiarazioni (unite a quelle rese da altri collaboratori) dimostravano - al di là di ogni ragionevole dubbio - la penale responsabilità dei due imputati per i reati loro ascritti. 2. Avverso la predetta sentenza della Corte di assise di appello di NA RI LI, per mezzo dell'avv. Carlo De Stavola, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1. Con il primo motivo egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , c) , cod. proc. pen., la inosservanza dell'art.581 del codice di rito - richiamato dall'art.591 - prevista a pena di inammissibilità del gravame, nonché la violazione degli artt.125, 530 e 605 ed il relativo vizio di motivazione;
al riguardo osserva che la sentenza impugnata ha omesso di verificare la ammissibilità dei motivi di appello del Pubblico ministero che era stata oggetto di specifica eccezione da parte della difesa dell'imputato mediante memoria depositata per l'udienza del 28 giugno 2022 e ribadita in sede di discussione orale, con particolare riferimento al difetto di specificità degli stessi. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt.125, 533 e 605 del codice di rito ed il relativo difetto di motivazione carente rispetto al principio in base al quale è necessaria la c.d. 'motivazione rafforzata' nella ipotesi di riforma in senso peggiorativo della decisione di primo grado. In particolare, la Corte territoriale ha omesso di dare conto delle ragioni di incompletezza e/o incoerenza della sentenza di assoluzione e ha omesso di confrontarsi con le argomentazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari per giungere alla sentenza di assoluzione essendosi, invece, limitato a ritenerle superate sulla base delle deposizioni testimoniali rese in sede di appello, ai sensi dell'art.603 del codice di rito, dai quattro collaboratori di giustizia;
al riguardo l'imputato rileva che nella decisione della Corte territoriale non si rinvengono 4 elementi a conferma del fatto che le deposizioni dei collaboratori escussi siano compatibili con quelle rese da AF LO che, invece, per l'assenza di riscontri erano state ritenute insufficienti dal primo giudice per giungere alla condanna. Il ricorrente, inoltre, osserva che la Corte di appello non ha fornito adeguata risposta ai rilievi contenuti nella memoria difensiva del 28 giugno 2022 rispetto alla inattendibilità dei collaboratori escussi e, in particolare, di NI RO. 2.3. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente evidenzia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 597,518,519,520,521, 533 e 605 del codice di rito con riguardo alla sua condanna anche in ordine al reato sub B), nonostante tale reato non fosse mai stato oggetto di contestazione nei suoi confronti. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha provveduto al deposito di articolata memoria con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente al terzo motivo con annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. Il nuovo difensore avv. ME Della Gatta ha depositato articolate memorie insistendo per l'accoglimento del ricorso. 4. Infine, nel corso della discussione, le parti hanno concluso nei termini sopra riportati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei limiti appresso indicati. 2. Anzitutto, con riferimento al primo motivo va ricordato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 - 01). Nel caso in esame la Corte territoriale, sia pure implicitamente, ha ritenuto che il gravame della pubblica accusa proposto il 22 giugno 2011 fosse ammissibile in quanto si confrontava in maniera diffusa con la decisione di primo grado indicando specificamente le varie criticità rispetto alle quali aveva chiesto la riforma della stessa decisione, con particolare riferimento alla esistenza di numerosi riscontri rispetto alle dichiarazioni rese da AF LO, che invece era stata esclusa dal primo giudice (pagg. 8 e ss. della sentenza impugnata). Si tratta all'evidenza di una 5 valutazione di fatto che, in quanto sorretta da adeguata motivazione, non può essere messa in discussione in questa sede. 3. Con riferimento al secondo motivo si osserva che anche esso risulta infondato;
al riguardo deve ribadirsi che, nella ipotesi di c.d. "overturning" sfavorevole, non è necessaria la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio abbreviato c.d. "secco", come d'altra parte stabilito espressamente dall'art. 603 cod. proc. pen., come riformulato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Al riguardo deve ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte, prima della novella legislativa del 2017 (legge n. 103 del 23 giugno) di fatto recettiva della elaborazione interpretativa, aveva affermato il principio secondo cui è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785). L'arresto è stato, tuttavia, notoriamente superato dalla stessa giurisprudenza convenzionale che con la sentenza CEDU del 25 marzo 2021, Di IN e NA c. Italia (ric. riun. n. 15931/15 e 16459/15) ha stabilito che nel caso portato alla sua attenzione il giudice d'appello non fosse tenuto alla rinnovazione della testimonianza di tre collaboratori di giustizia, che erano stati sentiti in qualità di persone in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini, evidenziando che, attraverso la richiesta di instaurazione del rito, i ricorrenti, assistiti dai loro difensori, avevano accettato di difendersi sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, di cui avevano avuto conoscenza, rinunciando senza equivoci al diritto di ottenere l'audizione dei testimoni, compresi quelli di cui avevano poi lamentato il mancato esame nel giudizio d'appello. 3.1. E' comunque significativa la circostanza che l'attuale versione dell'art. 603, comma 3-bis, come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 abbia specificato che il principio della generalizzata necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale in caso di riforma in peius di una sentenza di proscioglimento 'per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa' trova applicazione nei casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado ed all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5 e 541, comma 3, cod. proc. pen. e non dunque nel caso di giudizio abbreviato cd. 'secco', come quello svoltosi nel primo grado del presente procedimento. 6 3.2. È ovvio che la modifica ora indicata trova applicazione solo a partire dal 30 dicembre 2022, come stabilito dall'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162 convertito nella legge la legge di conversione 30 dicembre 2022, n. 199, laddove al momento della celebrazione del processo di secondo grado era l'evoluzione giurisprudenziale nazionale e convenzionale a fungere da parametro interpretativo di riferimento, ma del pari non v'è dubbio che la citata modifica costituisca la traduzione normativa di un orientamento ermeneutico già affermatosi in precedenza. 3.3. Deve aggiungersi che la ricordata sentenza Corte EDU del 25 marzo 2021, Di IN e NA c. Italia pone come ulteriore condizione per la legittimità di una pronuncia peggiorativa della sentenza di proscioglimento l'obbligo di rinnovazione istruttoria quando la testimonianza assunta in primo grado sia stata decisiva ai fini della pronuncia. L'obbligo, tuttavia, vale soltanto quando il testimone o i testimoni non riascoltati in sede di appello siano stati escussi in primo grado dal giudice in virtù dei suoi poteri istruttori e quindi solo in caso di giudizio abbreviato con integrazione probatoria officiosa, mentre nel caso in esame è pacifico che il giudizio di primo grado si è svolto nelle forme del giudizio abbreviato c.d. 'secco' con la conseguente esclusione della necessità della rinnovazione istruttoria (Sez. 6 - , Sentenza n. 11490 del 27/01/2023, Rv. 284569 - 01, resa in materia di estradizione). 3.4. Ciò nonostante, la Corte di assise di appello ha comunque proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria mediante l'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia appresso indicati. 3.5. Premesso quanto sopra si osserva che l' odierno ricorrente era stato assolto in primo grado e ineludibile risultava, dunque, il rispetto dell'insegnamento, per cui, in tale caso, la sentenza di condanna resa in appello deve confutare specificamente - pena altrimenti la violazione del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, e il correlato vizio di motivazione - le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione liberatoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti rilevanti in essa contenuti, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello. 3.6. Deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330- 01; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083-01; Sez. 4, n. 7630 del 29/11/2004, dep. 2005, Marchiorelo, Rv. 231136-01). 7 In sostanza, il giudice di appello, che riformi totalmente la decisione di primo grado, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, non potendo limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio solo perché in tesi preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907-01; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327-01; Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261589-01; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005-01; Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, MD Ridha, Rv. 257332-01; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638- 01). 4. Come sopra evidenziato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di NA aveva richiamato nella propria decisione alcune intercettazioni ambientali (in particolare una intercorsa tra ZO NO ed il nipote IE LI) e le dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia (PE ET, NI IG, ME TT, LI Di TE, UI DI, AF BB e AF LO), dalle quali si evinceva che la causale dell'omicidio di AF NO era da indentificare sia nella contrapposizione venutasi a creare a partire dalle fine degli anni '90, per il predominio nel settore delle estorsioni nell'agro caleno, tra il clan del casalesi (di cui l'odierno ricorrente era un esponente di rilievo) con quello dei LI-NO, sia per la volontà di RI LI di vendicare la uccisione del fratello LI avvenuta per mano proprio di AF NO, come da lui appreso nel corso di un processo a seguito di quanto riferito da un collaboratore di giustizia (tale BB NI). 4.1. Secondo il primo giudice rivestivano particolare valore le dichiarazioni di AF LO trattandosi di una fonte diretta considerato che egli faceva parte del clan dei casalesi e che egli agiva proprio nella zona di Pignataro Maggiore;
in particolare, egli aveva dichiarato che nel 2002 - prima della sua partenza per la Germania dove poi sarebbe stato arrestato e detenuto per alcuni mesi per una questione differente - NI RO gli aveva proposto di uccidere uno dei NO. ZO AV (detto 'petillo' nonché cognato di RI LI) e RA BI gli aveva riferito che - su indicazione dell'odierno ricorrente - bisognava eliminare AF NO proprio per le ragioni di vendetta legate alla eliminazione di LI LI. Secondo il propalante vi erano state varie riunioni organizzative a casa di NI RO e della madre di PE SS, alla presenza anche del 'petillo', nelle quali il LO era stato designato inizialmente come sicario, cosa che poi non avvenne in quanto egli doveva recarsi in Germania. Nel gennaio 2003, tornato in Italia, il collaboratore aveva saputo, da ZO 8 AV e poi da AR UR, della avvenuta eliminazione di AF NO di cui erano stati esecutori materiali NI RO, PE SS e IS ELNO (detto 'testone'), con AR UR, SS TO, RA BI e RA DE come 'specchiettisti' ed addetti al recupero dell'auto e delle armi utilizzate per l'agguato. Nel corso dell'interrogatorio del 10 settembre 2010 il LO aveva ribadito che RI LI aveva motivi di forte rancore nei confronti di AF NO essendo venuto a conoscenza, nel corso del processo c.d. 'Spartacus', che quest'ultimo era responsabile della morte del fratello LI e che quindi era sua intenzione vendicarlo. Inoltre, NI RO gli aveva confermato che i motivi posti alla base della eliminazione di LE NO erano da ravvisarsi sia nella volontà di ridimensionare il peso del clan LI-NO nel settore delle estorsioni, sia nel sopra indicato desiderio di vendetta dell'odierno ricorrente. Pur ritenendo attendibili le dichiarazioni del LO, il primo giudice aveva però escluso raggiunta la prova - al di là di ogni ragionevole dubbio - della responsabilità del LI e del RO per la mancanza di riscontri rispetto al loro diretto coinvolgimento nell'omicidio in questione. 4.2. La Corte di assise di appello ha, invece, ritenuto raggiunta tale prova adempiendo al sopra indicato obbligo di motivazione 'rafforzata', poiché ha operato una valutazione più ampia ed articolata degli elementi probatori rispetto al primo giudice avendo direttamente proceduto all'esame dei collaboratori di giustizia NI ON, PE SS, NO LA, RA AG, NI AV, SS TO, NI IO e RE PP (detto RE 'non si porta') e, in particolare, del primo (coimputato del ricorrente), il quale - dopo essere stato assolto in primo grado - ha poi ammesso le proprie responsabilità rispetto ai fatti oggetto del presente procedimento. 4.3. In sostanza, la Corte distrettuale ha doverosamente riesaminato tutto il compendio probatorio, raffrontando i motivi di impugnazione con la struttura argomentativa della prima sentenza per disattenderli a ragione del positivo apprezzamento degli elementi acquisiti mediante la rinnovazione dibattimentale, condotta con rigore logico ed in perfetta correttezza procedurale, avendo a suo disposizione dati nuovi rispetto alla decisione di primo grado, che aveva evidenziato l'assenza di riscontri rispetto alle dichiarazioni accusatorie di AF LO;
tali riscontri, invece, sono stati valutati sussistenti dalla Corte distrettuale alla luce della ammissione di responsabilità di uno dei due imputati, successiva rispetto alla decisione del Giudice per le indagini preliminari. 4.4. Invero i giudici di appello, per rivalutare la fattispecie e ritenere responsabile l'odierno ricorrente dell'omicidio aggravato contestatogli, hanno dato rilievo, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, alle chiamate in correità effettuate da NI RO, RA AV classe '53, NI IO e 9 RA AG, i quali hanno concordemente dichiarato che nel corso del processo c.d. 'Spartacus' il collaboratore NI BB (già capo del clan camorristico operante nell'agro caleno) aveva riferito dell'omicidio del fratello dell'odierno ricorrente portato a compimento proprio da AF NO per conto del clan LI-NO. Una volta appreso tale particolare RI LI manifestò apertamente e ripetutamente agli altri sodali il proprio desiderio di vendetta facendo, in particolare, pressioni sui vertici per ottenere l'autorizzazione ad uccidere ZO e AF NO. Nel corso di una delle periodiche riunioni, i vertici del clan dei casalesi (vale a dire RA AV classe '53, NI IO e CH AG) concessero l'autorizzazione alla eliminazione dei NO (nei confronti dei quali sussisteva anche il contemporaneo interesse di contenere la loro attività di carattere estorsivo favorendo, in tal modo, i casalesi), delegando NI RO alla consegna di un fucile mitragliatore (tipo kalashnikov) al LI e designando ZO AV classe '78 come componente del gruppo armato unitamente all'odierno ricorrente, il quale è stato indicato come uno degli esecutori materiali dell'agguato. 4.5. Le suddette dichiarazioni auto ed etero accusatorie sono state quindi ritenute credibili dalla Corte territoriale, che ha disatteso sul punto le eccezioni difensive contenute tra l'altro nella memoria del 28 giugno 2022, poiché provenienti da soggetti che già avevano definito la loro posizione processuale o con la condanna (come RA AV classe '53) o con l'assoluzione (come PE SS) oppure da chi era stato addirittura assolto in primo grado (come NI RO). Le loro ricostruzioni dei fatti sono state considerate veritiere in quanto non contrastati tra di loro e perché avevano trovato riscontri di carattere oggettivo, come ad esempio la circostanza che l'Alfa Romeo 164 usata per l'agguato era stata abbandonata e bruciata con una pistola lasciata all'interno di essa. Al riguardo deve ricordarsi il condivisibile principio secondo il quale nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in proposito, alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Rv. 276676 - 01). 4.6. Pertanto, la Corte territoriale, in modo non manifestamente illogico, ha attribuito a tutti questi elementi, acquisiti mediante la rinnovazione dibattimentale sopra richiamata, il valore di riscontro alle originarie propalazioni di AF 1 0 LO che, invece, il primo giudice aveva ritenuto mancante. Il ricorrente quindi, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita a questa Corte una non consentita lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo. 5. Al contrario risulta fondato il terzo motivo poiché, come dedotto dal ricorrente, egli - a differenza di NI RO - non era imputato anche del reato sub B) relativo alla violazione della legge armi, ma unicamente del concorso nell'omicidio aggravato di AF NO, come si evince chiaramente dai capi di imputazione riportati nella sentenza di primo grado e non risultando nemmeno dalle sentenze di primo e di secondo grado una successiva imputazione per tale reato;
orbene, nonostante il difetto di contestazione sul punto, la Corte territoriale ha dichiarato RI LI responsabile anche del reato sub B). Tale vizio determina, pertanto, la nullità della sentenza di secondo grado limitatamente alla condanna pronunciata nei riguardi dell'odierno ricorrente per un fatto a lui mai contestato. 6. Ne consegue che, limitatamente al citato reato la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nella parte in cui ha condannato RI LI alla pena di due anni (ritenuta in continuazione con l'omicidio aggravato) per il reato di cui alla lettera B) della rubrica, ai sensi dell'art.620, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. e dell'art. 604, comma 3, cod. proc. pen.; tale annullamento senza rinvio e l'eliminazione della relativa pena di anni due di reclusione non determina, però, effetti rispetto alla pena inflitta in concreto rimanendo, comunque, confermata quella a trenta anni di reclusione, determinata dalla riduzione di quella dell'ergastolo (irrogata per il concorso in omicidio aggravato) ridotta a trenta anni di reclusione per la scelta del rito abbreviato. Non si dispone la comunicazione, ai sensi dell'art. 621, comma 1, cod. proc. pen., del presente provvedimento al Pubblico ministero poiché il reato sub B) nelle more si è prescritto anche tenuto conto dell'aggravante ad effetto speciale contestata. Il ricorso, invece, deve essere respinto nel resto per tutte le ragioni sopra illustrate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) per difetto di contestazione. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2024.