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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 02/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente
MAFFEI ANGELICA, EL
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3037/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del RN - 80004250611
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 20251013800007915 CONTR.BONIFICA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente:Accoglimento del ricorso e condanna alle spese.
Resistente: Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del RN rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di pagamento n.20251013800007915 notificato il 7.4.2025 dal Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del RN , in virtù del quale veniva richiesto il pagamento di e.
10.978.59 per l'anno 2024 per contributi consortili di immobili di sua proprietà ubicati nel Comune di Sessa
Aurunca.
Deduce il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
che l'aliquota applicata per l'annualità 2024 è superiore del 47% di quella applicata per gli stessi immobili negli anni 2020/2021 ; che la Giunta Regionale della
Campania ha stabilito che i Consorzi di bonifica integrali dovevano adeguarsi ai criteri e alle metodologie mediante un documento da trasmettere all'Società_1 – sviluppo attività settore primario , settore interventi territorio agricolo, bonifiche e irrigazioni entro il termine di sei mesi decorrenti dalla notifica della deliberazione per gli adempimenti previsti dalla legge regionale n.4/2003 art.31 lett.d) garantendone l'applicazione per la emissione dei ruoli di bonifica e di irrigazione , ma che il consorzio è rimasto inadempiente . Chiede la nomina di un CTU al fine di verificare l'inesistenza delle opere idrauliche sui fondi di sua proprietà .Chiede altresì che la Corte voglia ordinare ai sensi degli art. 210 e 213 cpc al consorzio l'esibizione di pani di classifica precedenti al 2000 e quello richiamato dell'avviso , nonché le relative perimetrazioni i piani di riparto delle spese, nonché i bilanci preventivi e consuntivi approvati a partire dal 2014 e relativi al 2015 .
E' costituito il Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del RN, che nel contestare il difetto di motivazione dell'atto impugnato precisa che l'avviso di pagamento fa riferimento a contributi di bonifica e non di irrigazione
. Chiarisce poi i motivi per i quali per l'anno 2024 l'aliquota applicata è superiore a quella del 2020-2021 , atteso che l'importo richiesto è quello residuo al netto dei finanziamenti ricevuti. Contesta infine la nomina del CTU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si eccepisce l'infondatezza del difetto di motivazione dell' atto impugnato atteso che lo stesso riporta l'indicazione della ragioni di fatto e di diritto ,poste alla base dello stesso, ovvero l'iter logico – giuridico seguito dall'Amministrazione. Lo stesso riporta nella parte motiva il prescritto riferimento al Piano di classifica , nonché i seguenti elementi: identificazione catastale degli immobili , ubicazione , quantità , rendita catastale e consistenza;
indice di beneficio idraulico;
indice economico;
indice di efficienza;
indice di abbattimento;
aliquota applicata per la determinazione della imposta;
anni ai quali è riferito il contributo;
firma del responsabile del procedimento.
Si precisa altresì che la speciale legislazione dei Consorzi , prevede che l'accertamento dei presupposti , la valutazione degli elementi costitutivi del debito tributario e la determinazione dei criteri per l'attribuzione della quota consortile, avviene attraverso il procedimento amministrativo che consta dell'adozione di vari atti che sono: il piano di classifica degli immobili, il bilancio annuale di previsione e l'annesso piano annuale di riparto delle spese tra i consorziati. Tutti gli atti deliberativi sottoposti all'organo di controllo regionale e pubblicati all'albo dell'Ente con possibilità per i consorziati di prenderne visione , averne copia ed impugnare davanti agli organi giurisdizionali. E' da puntualizzare poi che l'art.860 c.c. stabilisce che: i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria , per le istituzione , la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica .
Osserva quindi il giudice che i contributi in favore dei Consorzi di Bonifica, nella disciplina del R.D. 13/02/1933
n. 215 e succ. modificazioni, costituiscono prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica rientranti nella categoria generale dei tributi e con riguardo ai quali la legge determina direttamente i requisiti sia del potere impositivo sia dell'assoggettamento ad esso;
ne affida poi la quantificazione alla determinazione discrezionale dei consorzi stessi per l'applicazione al caso concreto in corrispondenza o proporzione al grado del beneficio conseguito o conseguibile con l'opera consortile.
Tuttavia, ai fini del pagamento del contributo di bonifica, non basta che l'immobile faccia parte del perimetro del comprensorio di bonifica, ma occorre un ulteriore presupposto essenziale e cioè il vantaggio derivato al cespite dall'esecuzione dell'opera di bonifica, così come affermato dal combinato disposto dell'art. 10 R.
D. 215/33 e dall'art. 860 C.C.
Il dato legislativo è stato interpretato, con giurisprudenza costante e consolidata del Supremo Collegio anche a Sezioni Unite, nel senso che il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell'area territoriale di competenza del Consorzio (art. 58 e 59 T.U.) ma beneficia in modo diretto e specifico di un vantaggio (che determina un incremento al valore del fondo) conseguito o conseguibile dalle opere realizzate dal consorzio e relative agli impianti di bonifica (conf,. Cass. Sez. V n. 9099 del 6/6/12)
e ciò.
L'approvazione del c.d. “perimetro di contribuenza” ha la funzione di esonerare l'amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi (conf. Cass. Sez. V n. 9099/12; Cass. Sez.
V n. 4605/09).
Nessun altro onere probatorio grava sul consorzio, essendo tenuto il consorziato a contestare specificamente l'utilità che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo la illegittimità o incongruità del piano di classifica per vizi formali dell'atto amministrativo e chiedendone la disapplicazione anche davanti al Giudice Tributario.
In presenza di una tale contestazione verrebbe meno l'inversione dell'onere della prova determinata dal piano di classifica e dal riparto della contribuenza approvato.
Ne consegue che, pertanto e così come richiamato dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte (conf. anche Cass. Sez. V n. 2201 del 31/1/14 e Cass. Sez. V, Ord. n. 13271 del 28/5/13), l'adozione del “perimetro di contribuenza” esonera il Consorzio dall'onere di provare l'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica riversandosi sul contribuente la prova della inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa.
Quanto sopra resta anche confermato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26009/08 la quale ha stabilito il principio secondo il quale, una volta intervenuta l'approvazione del piano di classifica dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il relativo debito della contribuzione di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, non gravando alcun altro onere probatorio ulteriore sul consorzio in difetto di specifica contestazione.
Il piano di classifica,infatti, è lo strumento attraverso cui un Consorzio di Bonifica individua gli immobili sottoposti a contribuenza ed i benefici derivanti dall'attività svolta dall'ente e contiene le tabelle riepilogative degli indici finali di beneficio per gli immobili agricoli ed extra agricoli.Esso è il documento mediante il quale il consorzio provvede alla determinazione del contributo di bonifica per ciascuno degli immobili rientranti nel comprensorio di bonifica , ovvero all'individuazione della platea contributiva.
Ne consegue che l'approvazione del perimetro di contribuenza ha la funzione di esonerare l'amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi e determina l'insorgenza dell'onere del consorziato di contestare specificamente il vantaggio che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo l'illegittimità del piano di classifica.
La Regione Campania,ha statuito che ai sensi dell'art.12 comma 2 della legge regionale n.4/2003 , ciascun consorzio ha predisposto un piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile , che in base a parametri ed elementi obiettivi di individuazione e quantificazione dei benefici tratti dagli immobili , stabilisce gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati identificativi sono custoditi e aggiornati nell'apposito catasto consortile.
Il contribuente lamenta poi che l'importo richiesto per l'annualità 2024, oggetto del giudizio, sia di gran lunga superiore a quello richiesto per le precedenti annualità con l'applicazione di un'aliquota superiore , ma come chiarito dall'ente impositore, con l'annuale deliberazione di approvazione dei ruoli di contribuenza viene indicato quale debba essere l'importo minimo da riscuotere e tale importo che dovrà poi essere ripartito , non è frutto di scelte dell'ente , ma si tratta di calcoli ben precisi , all'esito dei quali ai contribuenti viene chiesto un importo residuo al netto dei finanziamenti ricevuti e degli importi per lo scarico di acque provenienti da aree esterne al perimetro di contribuenza.
Si ritengono privi di pregio gli ulteriori motivi di doglianza .
La condanna alla spese segue la soccombenza e vengono liquidate come d dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente ad € 300,00 per compensi professionali oltre accessori di legge al Consorzio
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente
MAFFEI ANGELICA, EL
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3037/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del RN - 80004250611
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 20251013800007915 CONTR.BONIFICA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente:Accoglimento del ricorso e condanna alle spese.
Resistente: Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del RN rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di pagamento n.20251013800007915 notificato il 7.4.2025 dal Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del RN , in virtù del quale veniva richiesto il pagamento di e.
10.978.59 per l'anno 2024 per contributi consortili di immobili di sua proprietà ubicati nel Comune di Sessa
Aurunca.
Deduce il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
che l'aliquota applicata per l'annualità 2024 è superiore del 47% di quella applicata per gli stessi immobili negli anni 2020/2021 ; che la Giunta Regionale della
Campania ha stabilito che i Consorzi di bonifica integrali dovevano adeguarsi ai criteri e alle metodologie mediante un documento da trasmettere all'Società_1 – sviluppo attività settore primario , settore interventi territorio agricolo, bonifiche e irrigazioni entro il termine di sei mesi decorrenti dalla notifica della deliberazione per gli adempimenti previsti dalla legge regionale n.4/2003 art.31 lett.d) garantendone l'applicazione per la emissione dei ruoli di bonifica e di irrigazione , ma che il consorzio è rimasto inadempiente . Chiede la nomina di un CTU al fine di verificare l'inesistenza delle opere idrauliche sui fondi di sua proprietà .Chiede altresì che la Corte voglia ordinare ai sensi degli art. 210 e 213 cpc al consorzio l'esibizione di pani di classifica precedenti al 2000 e quello richiamato dell'avviso , nonché le relative perimetrazioni i piani di riparto delle spese, nonché i bilanci preventivi e consuntivi approvati a partire dal 2014 e relativi al 2015 .
E' costituito il Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del RN, che nel contestare il difetto di motivazione dell'atto impugnato precisa che l'avviso di pagamento fa riferimento a contributi di bonifica e non di irrigazione
. Chiarisce poi i motivi per i quali per l'anno 2024 l'aliquota applicata è superiore a quella del 2020-2021 , atteso che l'importo richiesto è quello residuo al netto dei finanziamenti ricevuti. Contesta infine la nomina del CTU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si eccepisce l'infondatezza del difetto di motivazione dell' atto impugnato atteso che lo stesso riporta l'indicazione della ragioni di fatto e di diritto ,poste alla base dello stesso, ovvero l'iter logico – giuridico seguito dall'Amministrazione. Lo stesso riporta nella parte motiva il prescritto riferimento al Piano di classifica , nonché i seguenti elementi: identificazione catastale degli immobili , ubicazione , quantità , rendita catastale e consistenza;
indice di beneficio idraulico;
indice economico;
indice di efficienza;
indice di abbattimento;
aliquota applicata per la determinazione della imposta;
anni ai quali è riferito il contributo;
firma del responsabile del procedimento.
Si precisa altresì che la speciale legislazione dei Consorzi , prevede che l'accertamento dei presupposti , la valutazione degli elementi costitutivi del debito tributario e la determinazione dei criteri per l'attribuzione della quota consortile, avviene attraverso il procedimento amministrativo che consta dell'adozione di vari atti che sono: il piano di classifica degli immobili, il bilancio annuale di previsione e l'annesso piano annuale di riparto delle spese tra i consorziati. Tutti gli atti deliberativi sottoposti all'organo di controllo regionale e pubblicati all'albo dell'Ente con possibilità per i consorziati di prenderne visione , averne copia ed impugnare davanti agli organi giurisdizionali. E' da puntualizzare poi che l'art.860 c.c. stabilisce che: i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria , per le istituzione , la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica .
Osserva quindi il giudice che i contributi in favore dei Consorzi di Bonifica, nella disciplina del R.D. 13/02/1933
n. 215 e succ. modificazioni, costituiscono prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica rientranti nella categoria generale dei tributi e con riguardo ai quali la legge determina direttamente i requisiti sia del potere impositivo sia dell'assoggettamento ad esso;
ne affida poi la quantificazione alla determinazione discrezionale dei consorzi stessi per l'applicazione al caso concreto in corrispondenza o proporzione al grado del beneficio conseguito o conseguibile con l'opera consortile.
Tuttavia, ai fini del pagamento del contributo di bonifica, non basta che l'immobile faccia parte del perimetro del comprensorio di bonifica, ma occorre un ulteriore presupposto essenziale e cioè il vantaggio derivato al cespite dall'esecuzione dell'opera di bonifica, così come affermato dal combinato disposto dell'art. 10 R.
D. 215/33 e dall'art. 860 C.C.
Il dato legislativo è stato interpretato, con giurisprudenza costante e consolidata del Supremo Collegio anche a Sezioni Unite, nel senso che il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell'area territoriale di competenza del Consorzio (art. 58 e 59 T.U.) ma beneficia in modo diretto e specifico di un vantaggio (che determina un incremento al valore del fondo) conseguito o conseguibile dalle opere realizzate dal consorzio e relative agli impianti di bonifica (conf,. Cass. Sez. V n. 9099 del 6/6/12)
e ciò.
L'approvazione del c.d. “perimetro di contribuenza” ha la funzione di esonerare l'amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi (conf. Cass. Sez. V n. 9099/12; Cass. Sez.
V n. 4605/09).
Nessun altro onere probatorio grava sul consorzio, essendo tenuto il consorziato a contestare specificamente l'utilità che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo la illegittimità o incongruità del piano di classifica per vizi formali dell'atto amministrativo e chiedendone la disapplicazione anche davanti al Giudice Tributario.
In presenza di una tale contestazione verrebbe meno l'inversione dell'onere della prova determinata dal piano di classifica e dal riparto della contribuenza approvato.
Ne consegue che, pertanto e così come richiamato dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte (conf. anche Cass. Sez. V n. 2201 del 31/1/14 e Cass. Sez. V, Ord. n. 13271 del 28/5/13), l'adozione del “perimetro di contribuenza” esonera il Consorzio dall'onere di provare l'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica riversandosi sul contribuente la prova della inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa.
Quanto sopra resta anche confermato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26009/08 la quale ha stabilito il principio secondo il quale, una volta intervenuta l'approvazione del piano di classifica dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il relativo debito della contribuzione di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, non gravando alcun altro onere probatorio ulteriore sul consorzio in difetto di specifica contestazione.
Il piano di classifica,infatti, è lo strumento attraverso cui un Consorzio di Bonifica individua gli immobili sottoposti a contribuenza ed i benefici derivanti dall'attività svolta dall'ente e contiene le tabelle riepilogative degli indici finali di beneficio per gli immobili agricoli ed extra agricoli.Esso è il documento mediante il quale il consorzio provvede alla determinazione del contributo di bonifica per ciascuno degli immobili rientranti nel comprensorio di bonifica , ovvero all'individuazione della platea contributiva.
Ne consegue che l'approvazione del perimetro di contribuenza ha la funzione di esonerare l'amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi e determina l'insorgenza dell'onere del consorziato di contestare specificamente il vantaggio che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo l'illegittimità del piano di classifica.
La Regione Campania,ha statuito che ai sensi dell'art.12 comma 2 della legge regionale n.4/2003 , ciascun consorzio ha predisposto un piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile , che in base a parametri ed elementi obiettivi di individuazione e quantificazione dei benefici tratti dagli immobili , stabilisce gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati identificativi sono custoditi e aggiornati nell'apposito catasto consortile.
Il contribuente lamenta poi che l'importo richiesto per l'annualità 2024, oggetto del giudizio, sia di gran lunga superiore a quello richiesto per le precedenti annualità con l'applicazione di un'aliquota superiore , ma come chiarito dall'ente impositore, con l'annuale deliberazione di approvazione dei ruoli di contribuenza viene indicato quale debba essere l'importo minimo da riscuotere e tale importo che dovrà poi essere ripartito , non è frutto di scelte dell'ente , ma si tratta di calcoli ben precisi , all'esito dei quali ai contribuenti viene chiesto un importo residuo al netto dei finanziamenti ricevuti e degli importi per lo scarico di acque provenienti da aree esterne al perimetro di contribuenza.
Si ritengono privi di pregio gli ulteriori motivi di doglianza .
La condanna alla spese segue la soccombenza e vengono liquidate come d dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente ad € 300,00 per compensi professionali oltre accessori di legge al Consorzio