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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/12/2025, n. 2762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2762 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
15775 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa TE LL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15775 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...], residente a [...]Parte_1
(VR) – Loc. Caselle - via Tezze n. 102/A, rappresentato e difeso dall'avv. FANINI DONATELLA
e
nata il [...] a [...], residente a [...] Parte_2
– Loc. Caselle - via Tezze n. 102/A, rappresentata e difesa dall'avv. FANINI DONATELLA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: divorzio congiunto / cessazione effetti civili
Conclusioni comuni delle parti:
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro celebrato il27.05.1995 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Verona al n. 317/p.2/s.A/1995 alle seguenti condizioni:
1) Si dà atto che la sig.ra si è recentemente trasferita presso l'abitazione della Parte_2 madre, ove trasferirà la residenza entro il 31.12.2025; 2) Nell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Sommacampagna – Loc. Caselle, Via Tezze n. Per_ 102/a, di proprietà del sig. , al piano terra abita la figlia , mentre al primo Parte_1 piano abita il sig. . La figlia ha trasferito altrove la propria residenza ed Parte_1 Per_2 abitazione. Stante la maggiore età di entrambe le figlie e la loro autonomia economica, nulla viene disposto in ordine all'assegnazione della casa familiare, al diritto di visita e alle spese straordinarie.
3) A definizione di ogni rapporto economico e patrimoniale, il sig. versa alla Parte_1 sig.ra la somma di euro 8.000,00 (ottomila//00) con le seguenti modalità: euro Parte_2
3.000,00 (tremila//00) già corrisposti ed euro 5.000,00 (cinquemila//00) entro 12 mesi dalla data della sentenza. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma
8 della l. n. 898/1970, o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
4) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale;
5) le spese legali del presente procedimento sono integralmente a carico del sig. ; Parte_1
- ordinare al Comune di Verona di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 19/11/2025, e Parte_1 Parte_2
– sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 27.05.1995; che dall'unione
[...]
Per_ erano nate (20.09.1997 maggiorenne, economicamente autosufficiente) e (21.01.2001 Per_2 maggiorenne, economicamente autosufficiente) - hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la previsione del versamento da parte del sig. alla sig.ra di euro Parte_1 Pt_2
8.000,00 (di cui euro 3.000,00 entro 10 giorni dalla data della sentenza ed euro 5.000,00 entro i successivi 12 mesi) a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 5/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento. I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale siglata con omologa n.
4461/2020 del 2/7/2020).
Va, poi, ritenuta equa la corresponsione dell'assegno divorzile c.d. una tantum alla luce dei parametri di cui all'art 5, comma 8, l. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , Parte_1 nata il [...] a [...] e nato il [...] a [...], Parte_2 alle condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 317, parte II, serie A, anno 1995;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
TE LL
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa TE LL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15775 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...], residente a [...]Parte_1
(VR) – Loc. Caselle - via Tezze n. 102/A, rappresentato e difeso dall'avv. FANINI DONATELLA
e
nata il [...] a [...], residente a [...] Parte_2
– Loc. Caselle - via Tezze n. 102/A, rappresentata e difesa dall'avv. FANINI DONATELLA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: divorzio congiunto / cessazione effetti civili
Conclusioni comuni delle parti:
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro celebrato il27.05.1995 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Verona al n. 317/p.2/s.A/1995 alle seguenti condizioni:
1) Si dà atto che la sig.ra si è recentemente trasferita presso l'abitazione della Parte_2 madre, ove trasferirà la residenza entro il 31.12.2025; 2) Nell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Sommacampagna – Loc. Caselle, Via Tezze n. Per_ 102/a, di proprietà del sig. , al piano terra abita la figlia , mentre al primo Parte_1 piano abita il sig. . La figlia ha trasferito altrove la propria residenza ed Parte_1 Per_2 abitazione. Stante la maggiore età di entrambe le figlie e la loro autonomia economica, nulla viene disposto in ordine all'assegnazione della casa familiare, al diritto di visita e alle spese straordinarie.
3) A definizione di ogni rapporto economico e patrimoniale, il sig. versa alla Parte_1 sig.ra la somma di euro 8.000,00 (ottomila//00) con le seguenti modalità: euro Parte_2
3.000,00 (tremila//00) già corrisposti ed euro 5.000,00 (cinquemila//00) entro 12 mesi dalla data della sentenza. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma
8 della l. n. 898/1970, o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
4) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale;
5) le spese legali del presente procedimento sono integralmente a carico del sig. ; Parte_1
- ordinare al Comune di Verona di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 19/11/2025, e Parte_1 Parte_2
– sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 27.05.1995; che dall'unione
[...]
Per_ erano nate (20.09.1997 maggiorenne, economicamente autosufficiente) e (21.01.2001 Per_2 maggiorenne, economicamente autosufficiente) - hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la previsione del versamento da parte del sig. alla sig.ra di euro Parte_1 Pt_2
8.000,00 (di cui euro 3.000,00 entro 10 giorni dalla data della sentenza ed euro 5.000,00 entro i successivi 12 mesi) a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 5/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento. I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale siglata con omologa n.
4461/2020 del 2/7/2020).
Va, poi, ritenuta equa la corresponsione dell'assegno divorzile c.d. una tantum alla luce dei parametri di cui all'art 5, comma 8, l. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , Parte_1 nata il [...] a [...] e nato il [...] a [...], Parte_2 alle condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 317, parte II, serie A, anno 1995;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
TE LL
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra