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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/04/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2429/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. BORAGINA FRANCESCAPAOLA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. TORRE GIUSEPPE resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo del 4.12.2018 il sig Pt_1
esponeva che: In data 25.10.2018, l in persona del proprio Presidente
[...] CP_1
p.t., a mezzo del proprio procuratore, notificava all'odierno opponente decreto ingiuntivo
n.129/2018, R.G. 1768/2018, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 11.09.2018, e
depositato in data 12.09.2018, con il quale, il Tribunale di Vibo Valentia ingiungeva al sig.
di pagare all'Ente di previdenza dei periti Industriali e dei periti Parte_1 industriali in persona del l.r.p.t., la somma di € 19.084,76 oltre interessi Controparte_2 dal di della sino al soddisfo, nonché le spese legali liquidate in complessivi € 900,00 oltre
IVA, CPA, spese documentate e forfettarie al 15% come per legge. A fondamento della propria opposizione, parte ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati con il decreto ingiuntivo opposto, chiedendone, pertanto, l'annullamento.
1 Si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_3
l'infondatezza dell'opposizione e sostenendo la validità della pretesa creditoria fatta valere con il decreto ingiuntivo, in quanto la prescrizione risultava interrotta da una serie di atti interruttivi ritualmente posti in essere.
Nel corso del giudizio, entrambe le parti depositavano istanza congiunta, chiedendo che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, avendo definito bonariamente la controversia mediante un accordo transattivo.
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
Alla luce di quanto sopra, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, poiché è venuto meno l'interesse ad agire delle parti, presupposto indefettibile della domanda giudiziale ex art. 100 c.p.c., il quale richiede che sussista un concreto ed attuale interesse alla decisione, collegato alla utilità giuridica che dalla stessa può derivare.
Nel caso di specie, l'accordo intervenuto tra le parti ha esaurito la controversia e fatto venir meno ogni utilità della prosecuzione del giudizio, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della natura della lite e della intervenuta definizione extragiudiziale, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Pqm
Il Tribunale di Vibo Valentia nella persona della dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando
Dichiara cessata la materia del contendere
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso, 24/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
2
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2429/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. BORAGINA FRANCESCAPAOLA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. TORRE GIUSEPPE resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo del 4.12.2018 il sig Pt_1
esponeva che: In data 25.10.2018, l in persona del proprio Presidente
[...] CP_1
p.t., a mezzo del proprio procuratore, notificava all'odierno opponente decreto ingiuntivo
n.129/2018, R.G. 1768/2018, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 11.09.2018, e
depositato in data 12.09.2018, con il quale, il Tribunale di Vibo Valentia ingiungeva al sig.
di pagare all'Ente di previdenza dei periti Industriali e dei periti Parte_1 industriali in persona del l.r.p.t., la somma di € 19.084,76 oltre interessi Controparte_2 dal di della sino al soddisfo, nonché le spese legali liquidate in complessivi € 900,00 oltre
IVA, CPA, spese documentate e forfettarie al 15% come per legge. A fondamento della propria opposizione, parte ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati con il decreto ingiuntivo opposto, chiedendone, pertanto, l'annullamento.
1 Si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_3
l'infondatezza dell'opposizione e sostenendo la validità della pretesa creditoria fatta valere con il decreto ingiuntivo, in quanto la prescrizione risultava interrotta da una serie di atti interruttivi ritualmente posti in essere.
Nel corso del giudizio, entrambe le parti depositavano istanza congiunta, chiedendo che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, avendo definito bonariamente la controversia mediante un accordo transattivo.
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
Alla luce di quanto sopra, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, poiché è venuto meno l'interesse ad agire delle parti, presupposto indefettibile della domanda giudiziale ex art. 100 c.p.c., il quale richiede che sussista un concreto ed attuale interesse alla decisione, collegato alla utilità giuridica che dalla stessa può derivare.
Nel caso di specie, l'accordo intervenuto tra le parti ha esaurito la controversia e fatto venir meno ogni utilità della prosecuzione del giudizio, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della natura della lite e della intervenuta definizione extragiudiziale, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Pqm
Il Tribunale di Vibo Valentia nella persona della dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando
Dichiara cessata la materia del contendere
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso, 24/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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