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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 2609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2609 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA NI Giudice relatore ed estensore riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 9830 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
(ROMA (RM), 20/07/1983) con il patrocinio Parte_1
dell'avv. MANNA ANNARITA giusta procura speciale in atti;
E
ROMA (RM), 22/03/1985), con il patrocinio dell'avv. CP_1
IS VI giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO 2
Visto il ricorso congiunto depositato in data 27/07/2025 con cui e hanno chiesto all'intestato Parte_1 CP_1
Tribunale di voler disciplinare l'affidamento e il mantenimento della figlia minori (Roma, 27/09/2019) alle condizioni di seguito Persona_1
indicate:
“a) La piccola è affidata congiuntamente ai genitori, che Per_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo tale che le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte da entrambi in accordo fra loro, tenendo conto delle inclinazioni, delle attitudini , delle capacità e delle aspirazioni della figlia stessa, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
b) La piccola convivrà con la madre. Per_1
c) Il padre potrà frequentare la figlia liberamente salvo Per_1
preavviso di un giorno (24 ore) prima e previo accordo con la madre, in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi e nel rispetto degli impegni della minore di carattere scolastico, sportivo, ludico e di socializzazione.
d) In ogni caso, e salvi diversi accordi fra le parti, il sig.
[...]
starà con sua figlia - A weekend alternati, il sabato Parte_1 Per_1
mattina alle ore 10,00 sino alla domenica sera alle ore 19,00 o alle ore 21,00
nei periodi in cui non c'è scuola, introducendo gradualmente il pernotto entro il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
- Durante la settimana, il sig. starà con sua figlia Parte_1
tutti i martedì e giovedì dall'uscita di scuola o, nei periodi in cui non Per_1
c'è scuola, alle ore 10,00 prendendola dalla casa materna e riconducendola 3 alla casa materna alle ore 19.00 o alle ore 21.00 nel periodo in cui non c'è
scuola; - Durante le vacanze estive la figlia starà con ciascun genitore per quindici (quindici) giorni, anche non consecutivi, ovvero, in periodi frazionati di 7 (sette) giorni, da concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno. Per l'estate 2025 la piccola trascorrerà le vacanze con Per_1
la mamma dal 01 al 30 luglio e invece starà con il padre dal 01 al 07 agosto;
- Il padre trascorrerà con la figlia il Natale ad anni alterni con la madre,
sostituendo la festività del Capodanno l'anno in cui la figlia starà con la madre per il Santo Natale , in un periodo di sette giorni che ricomprenda la festività come detto prendendola dalla casa della mamma il giorno iniziale della permanenza alle ore 10,00 e ivi riconducendola il giorno finale della permanenza entro le ore 21,00. Inoltre, il padre trascorrerà con le figlie le festività di Pasqua – Pasqua e Pasquetta – ad anni alternati con la madre;
-
La figlia trascorrerà il giorno del proprio compleanno un anno con la mamma ed un anno con il papà (salvo diversi accordi), mentre starà sempre con il padre il giorno del suo compleanno e della festa del papà, così come starà con la mamma il giorno del suo compleanno e della festa della mamma;
e) Ciascun genitore provvederà ad adempiere agli impegni scolastici,
sportivi, ricreativi o altro delle figlie che ricadano nei giorni di permanenza delle figlie presso ciascuno di essi.
f) Qualora un genitore incontri degli impedimenti di carattere eccezionale e straordinario che per un determinato giorno gli impediscono di rispettare la frequentazione con la figlia ne darà comunicazione all'altro con il massimo anticipo consentito dall'emergenza e straordinarietà
dell'impedimento.
g) Durante gli eventuali soggiorni fuori Roma entrambi i genitori 4 dovranno comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio ed un recapito telefonico per comunicare con la figlia.
h) Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario della Parte_1
figlia con il versamento di un assegno mensile di €. 250,00, con rivalutazione annuale automatica da computarsi nel mese di dicembre, ogni anno. Il
pagamento dell'assegno di mantenimento ordinario avverrà tramite bonifico sul conto corrente bancario della sig.ra entro il 25 di ogni CP_1
mese e con rivalutazione automatica annuale, calcolata ogni mese di dicembre, secondo gli indici Istat. Inoltre il sig. sosterrà le Parte_1
spese per esigenze scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N., sportive e ludiche, previo accordo e condivisione con la sig.ra come da CP_1
Protocollo del Tribunale di Roma in adozione - cui le Parti rinviano - nella misura del 50%.
i) Inoltre, le Parti dichiarano di riferirsi alla Carta dei Diritti dei figli nella separazione fra i genitori nella regolazione dei rapporti genitoriali con la loro figlioletta.
j) Le condizioni che sopra precedono decorrono dalla data della sottoscrizione del presente ricorso.
k) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”;
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che le condizioni indicate dalle parti inerenti la figlia e i loro rapporti economici sono conformi all'interesse di entrambe e della prole e che il Tribunale non può che prendere atto delle pattuizioni negoziali afferenti i rapporti patrimoniali tra le parti che esulano dal contenuto necessario del presente giudizio;
5
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 9830/2025
R.G.V.G., disciplina le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici tra le parti nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, prendendo atto della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti medesime.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 11/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA NI Giudice relatore ed estensore riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 9830 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
(ROMA (RM), 20/07/1983) con il patrocinio Parte_1
dell'avv. MANNA ANNARITA giusta procura speciale in atti;
E
ROMA (RM), 22/03/1985), con il patrocinio dell'avv. CP_1
IS VI giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO 2
Visto il ricorso congiunto depositato in data 27/07/2025 con cui e hanno chiesto all'intestato Parte_1 CP_1
Tribunale di voler disciplinare l'affidamento e il mantenimento della figlia minori (Roma, 27/09/2019) alle condizioni di seguito Persona_1
indicate:
“a) La piccola è affidata congiuntamente ai genitori, che Per_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo tale che le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte da entrambi in accordo fra loro, tenendo conto delle inclinazioni, delle attitudini , delle capacità e delle aspirazioni della figlia stessa, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
b) La piccola convivrà con la madre. Per_1
c) Il padre potrà frequentare la figlia liberamente salvo Per_1
preavviso di un giorno (24 ore) prima e previo accordo con la madre, in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi e nel rispetto degli impegni della minore di carattere scolastico, sportivo, ludico e di socializzazione.
d) In ogni caso, e salvi diversi accordi fra le parti, il sig.
[...]
starà con sua figlia - A weekend alternati, il sabato Parte_1 Per_1
mattina alle ore 10,00 sino alla domenica sera alle ore 19,00 o alle ore 21,00
nei periodi in cui non c'è scuola, introducendo gradualmente il pernotto entro il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
- Durante la settimana, il sig. starà con sua figlia Parte_1
tutti i martedì e giovedì dall'uscita di scuola o, nei periodi in cui non Per_1
c'è scuola, alle ore 10,00 prendendola dalla casa materna e riconducendola 3 alla casa materna alle ore 19.00 o alle ore 21.00 nel periodo in cui non c'è
scuola; - Durante le vacanze estive la figlia starà con ciascun genitore per quindici (quindici) giorni, anche non consecutivi, ovvero, in periodi frazionati di 7 (sette) giorni, da concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno. Per l'estate 2025 la piccola trascorrerà le vacanze con Per_1
la mamma dal 01 al 30 luglio e invece starà con il padre dal 01 al 07 agosto;
- Il padre trascorrerà con la figlia il Natale ad anni alterni con la madre,
sostituendo la festività del Capodanno l'anno in cui la figlia starà con la madre per il Santo Natale , in un periodo di sette giorni che ricomprenda la festività come detto prendendola dalla casa della mamma il giorno iniziale della permanenza alle ore 10,00 e ivi riconducendola il giorno finale della permanenza entro le ore 21,00. Inoltre, il padre trascorrerà con le figlie le festività di Pasqua – Pasqua e Pasquetta – ad anni alternati con la madre;
-
La figlia trascorrerà il giorno del proprio compleanno un anno con la mamma ed un anno con il papà (salvo diversi accordi), mentre starà sempre con il padre il giorno del suo compleanno e della festa del papà, così come starà con la mamma il giorno del suo compleanno e della festa della mamma;
e) Ciascun genitore provvederà ad adempiere agli impegni scolastici,
sportivi, ricreativi o altro delle figlie che ricadano nei giorni di permanenza delle figlie presso ciascuno di essi.
f) Qualora un genitore incontri degli impedimenti di carattere eccezionale e straordinario che per un determinato giorno gli impediscono di rispettare la frequentazione con la figlia ne darà comunicazione all'altro con il massimo anticipo consentito dall'emergenza e straordinarietà
dell'impedimento.
g) Durante gli eventuali soggiorni fuori Roma entrambi i genitori 4 dovranno comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio ed un recapito telefonico per comunicare con la figlia.
h) Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario della Parte_1
figlia con il versamento di un assegno mensile di €. 250,00, con rivalutazione annuale automatica da computarsi nel mese di dicembre, ogni anno. Il
pagamento dell'assegno di mantenimento ordinario avverrà tramite bonifico sul conto corrente bancario della sig.ra entro il 25 di ogni CP_1
mese e con rivalutazione automatica annuale, calcolata ogni mese di dicembre, secondo gli indici Istat. Inoltre il sig. sosterrà le Parte_1
spese per esigenze scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N., sportive e ludiche, previo accordo e condivisione con la sig.ra come da CP_1
Protocollo del Tribunale di Roma in adozione - cui le Parti rinviano - nella misura del 50%.
i) Inoltre, le Parti dichiarano di riferirsi alla Carta dei Diritti dei figli nella separazione fra i genitori nella regolazione dei rapporti genitoriali con la loro figlioletta.
j) Le condizioni che sopra precedono decorrono dalla data della sottoscrizione del presente ricorso.
k) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”;
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che le condizioni indicate dalle parti inerenti la figlia e i loro rapporti economici sono conformi all'interesse di entrambe e della prole e che il Tribunale non può che prendere atto delle pattuizioni negoziali afferenti i rapporti patrimoniali tra le parti che esulano dal contenuto necessario del presente giudizio;
5
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 9830/2025
R.G.V.G., disciplina le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici tra le parti nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, prendendo atto della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti medesime.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 11/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi