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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 14322/2020 promossa da:
NE (Cf. ), elettivamente domiciliata in Udine, Via Parte_1 C.F._1
Mercatovecchio n. 11, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Rosa
( ; che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Email_1
Gabriella Marando , per delega in atti;
Email_2
attore; contro
(Cf./P.Iva. ), elettivamente domiciliata in Torino, Via Controparte_1 P.IVA_1
Vittorio Alfieri n. 19, presso lo studio dell'avv. Marco Buffa, che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Giulio Coraggio ( , Elena Varese Email_3
( e Vincenzo Giuffrè Email_4
(vincenzo , per delega in atti;
Email_5 Email_6
convenuta;
e
Controparte_2
convenuta contumace.
Oggetto: contratto di gioco.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “…
1.Nel merito in via principale: previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, ordinare a e all' in solido tra Controparte_1 Controparte_2 di loro, di provvedere alla certificazione ufficiale ed alla relativa contabilizzazione delle due vincite di € 57.902,50 ed € 58.202,50, conseguite dal Sig. rispettivamente Parte_2
in data 16 e 22 agosto 2018, e, conseguentemente, condannare e Controparte_1
l in solido tra di loro, ovvero ciascuno in ragione della Controparte_2
propria accertanda responsabilità, secondo la gradazione ritenuta di giustizia, al pagamento in favore del sig. della capital somma di Euro 115.640,00, o, in subordine, Parte_2
della maggiore e/o minore somma che verrà determinata dal giudice adito, maggiorata degli interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo saldo.
2. In via gradata: previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, condannare
e l in solido tra di loro, ovvero Controparte_1 Controparte_2
ciascuno in ragione della propria accertanda responsabilità, secondo la gradazione ritenuta di giustizia, al pagamento in favore del sig. di una ulteriore somma a titolo di Parte_2
risarcimento dei danni per violazione dei doveri di informazione e collaborazione gravanti sul
Concessionario e sull'Amministrazione competente, ai sensi della normativa vigente in materia di giochi e/o per violazione del Codice del Consumo, nonché per aver tenuto una condotta contraria alle regole di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto, con quantificazione dello stesso da determinarsi secondo apprezzabile valutazione del giudice adito, sulla base di criteri equitativi.
3. In ogni caso: condannare e l Controparte_1 Controparte_2
in solido tra di loro, ovvero ciascuno in ragione della propria accertanda
[...]
responsabilità, secondo la gradazione ritenuta di giustizia, al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari”;
Convenuta: “… NEL MERITO
1) respingere integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
2) condannare il ricorrente al rimborso di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge”.
MOTIVAZIONE
1. Le domande attoree hanno ad oggetto:
- la condanna delle convenute ( e l Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra la loro, al pagamento della somma complessiva di € 115.640,00 in
[...]
2 favore di , in ragione di due vincite jackpot asseritamente realizzate in data Parte_2
16/08/2018 e 22/08/2018, all'esito delle sessioni di gioco alla slot machine online “Snake rattle and roll” presente sul sito di gioco “www.starvegas.it”, gestito dalla Controparte_1 in forza della concessione n. 15231 rilasciata dall' Controparte_2
- in via gradata, la condanna delle convenute, in solido tra la loro, al risarcimento dei danni (da liquidarsi in via equitativa) per violazione dei doveri di informazione e collaborazione nonché per aver tenuto una condotta contraria alle regole di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto.
Più precisamente, a sostegno delle domande, : Parte_2
- nei confronti della , ha dedotto: da un lato, la violazione dell'art. 24 Controparte_1
c. 11-26 L. 88/2009, recante disposizioni pubblicistiche in materia di raccolta a distanza dei giochi;
e, dall'altro lato, l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di gioco (cfr. doc. 4 fasc. att.), “predisposto unilateralmente dal concessionario e accettato dal giocatore con modalità telematiche” (cfr. ric. p. 6); in particolare, secondo la prospettazione attorea, la avrebbe violato il regolamento del gioco “Snake rattle and roll” (cui l'art. Controparte_1
2 del contratto di gioco “attribuisce valore contrattuale e, dunque, vincolante ad ogni effetto di legge tra le parti” -cfr. ricorso, p. 10), che prevede che “il giocatore consegue il jackpot… se al primo lancio di dadi realizza la combinazione 'occhi del serpente', ossia il doppio numero uno”, non avendo riconosciuto a “la vincita promessa dal regolamento di Parte_2 gioco nella misura integrale ivi stabilita”, nonostante la realizzazione, “in due distinte sessioni di gioco”, della “prescritta combinazione 'occhi del serpente' alla prima giocata” (cfr. ricorso p.
12);
- nei confronti dell' ha invocato la responsabilità ex Controparte_2 artt. 2043 e 2049 Cc, in ragione del “potere di vigilanza e controllo” alla stessa attribuito “nella disciplina dell'attività di gioco”, che “costituisce 'connotazione funzionale della responsabilità dei padroni e committenti', consentendo così la sussunzione della fattispecie in esame nell'ipotesi di cui all'art. 2049 c.c.” (cfr. ricorso, p. 16).
Si è costituita la , chiedendo il rigetto delle domande formulate da Controparte_1
sostenendo che costui non avrebbe realizzato le asserite vincite;
“infatti, Parte_2
nessuno dei documenti versati in atti dimostra che il Sig. abbia realizzato una Parte_2
vincita registrata come tale dal (complesso) sistema di funzionamento della raccolta di giocate previsto dalla normativa applicabile” (cfr. comp. risp. p. 7, 8). In particolare, la
3 convenuta ha osservato che il regolamento del gioco “Snake rattle and roll”, disponibile sul sito internet gestito dalla , “era accompagnato da chiare avvertenze circa Controparte_1
i casi in cui è possibile realizzare un jackpot”; nello specifico, “il regolamento espressamente prevedeva che 'Se al primo lancio compare 1 su entrambi i dadi entrerà in gioco l'incantatore di serpenti, che ti accompagnerà nell'impresa di sbancare il jackpot'. Il riferimento all'impresa era chiaramente volto a significare … che non ci sarebbe stata una vincita, ma bensì la possibilità di partecipare a dei "livelli" successivi, che avrebbero poi – eventualmente – condotto alla vincita del jackpot” (cfr. comp. risp. p. 9: doc. 4 fasc. conv.), circostanza non verificatasi nel caso di specie, non essendovi stata alcuna comunicazione e alcuna registrazione relativa alla vincita del jackpot (né nei sistemi informatici della Controparte_1
[...
né nel sistema centralizzato dell' . Infine, la Controparte_2
convenuta ha spiegato come la concessionaria, in assenza di validazione da parte del sistema, “non possa autonomamente determinare la vincita da assegnare in caso di jackpot”
(cfr. comp. risp. p. 14-18).
All'esito della prima udienza del 13/04/2022, il Giudice istruttore (dr. Guglielmo Rende) ha disposto la conversione del rito sommario ex art. 702 bis Cpc in rito ordinario e fissato udienza ex art. 183 Cpc al 15/06/2022 (cfr. ordinanza 22/04/2022).
All'udienza del 15/06/2022, svoltasi con modalità cartolare, il Giudice istruttore (dr.
Guglielmo Rende) ha dichiarato la contumacia della convenuta Controparte_2
ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 Cpc.
[...]
In data 9/01/2023, la causa è stata assegnata alla scrivente Giudice (poi assente per maternità dal 29/11/2023 al 31/08/2024).
Con ordinanza in data 17/09/2024, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
2. In punto di diritto, va premesso che la disciplina volta a regolamentare l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi è dettata dall'art. 24 c. 11 – 26 L. 88/2009; in particolare, l'art. 24 c. 12 L. 88/2009 rinvia, per l'istituzione dei singoli giochi, la definizione delle condizioni generali del gioco e le relative regole tecniche, a quanto stabilito con provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. A tal fine, è stato emanato il Decreto direttoriale 2011/666, che reca “la disciplina dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza” (cfr. doc. 1 fasc. conv.).
4 Tale Decreto, da un lato, individua analiticamente i necessari requisiti che devono ricorrere ai fini del rilascio al concessionario, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), dell'autorizzazione all'esercizio dei giochi appartenenti alla tipologia di cui sopra;
dall'altro lato, descrive le modalità di svolgimento del gioco, caratterizzate dalla presenza di un colloquio costante -che avviene secondo determinati protocolli di comunicazione- tra il sistema di elaborazione del concessionario e il sistema centralizzato di AAMS definito dall'art. 1 c. 3 lett. aa) del Decreto come il “sistema informatico di AAMS, interconnesso con la piattaforma di gioco, per il controllo, la convalida, l'attribuzione del codice univoco e la registrazione dei diritti di partecipazione, nonché per la determinazione dell'imposta unica” (cfr. doc. 1 fasc. conv., p. 5).
Posto quanto sopra, tra le componenti del sistema di gioco, rileva il cd. “generatore di numeri casuali” (Random Number Generator-'RNG') definito dal Decreto direttoriale
2011/666, art. 1 c. 3 lett. k) come “l'insieme delle apparecchiature e del software dedicato alla generazione casuale dei numeri per la determinazione non prevedibile e indipendente degli esiti” (cfr. doc. 1 fasc. conv., p. 3). Si tratta, dunque, di quel sistema che consente, secondo criteri casuali, di generare codici numerici sulla base dei quali verificare se i giocatori, all'esito delle sessioni di gioco, abbiano o meno realizzato una combinazione vincente.
L'effettiva corrispondenza della combinazione realizzata dal giocatore con la combinazione vincente secondo il sistema di gioco viene verificata dal sistema centralizzato, che procede alla cd. “validazione” della vincita, condizione necessaria ai fini del riconoscimento della stessa. Ciò si desume, in particolare, da quanto previsto dalle “Regole tecniche per la gestione della concessione”, secondo cui “il concessionario deve…assicurare
e garantire: …4. l'addebito della giocata o della posta di gioco, l'assegnazione e l'accredito delle vincite, previa validazione da parte del sistema centralizzato, con relativa comunicazione al giocatore” (cfr. doc. 7 fasc. conv., p. 7).
3. Nel caso di specie, ha sostenuto di avere diritto al riconoscimento Parte_2 di due vincite jackpot, per aver realizzato la combinazione “occhi di serpente” -ovverosia la coppia di 1 al primo lancio di dadi- nelle sessioni di gioco del 16/08/2018 e 22/08/2018 alla slot machine online “Snake rattle and roll”, combinazione a suo avviso vincente sulla base del regolamento di gioco.
Costituisce circostanza provata documentalmente per la sessione di gioco del
16/08/2018 -come emerge dalla rappresentazione video prodotta dalla stessa convenuta (cfr.
5 doc. 5 fasc. conv.)- e non contestata per la sessione di gioco del 22/08/2018, che Pt_2 [...]
abbia ottenuto, al primo lancio dei dadi, la combinazione della coppia di 1 - Pt_2 denominata “occhi di serpente”- sicché occorre interrogarsi sulla effettiva concorrenza di tutti i presupposti necessari ai fini del riconoscimento della vincita.
3.1. In primo luogo, va osservato che la documentazione prodotta dalla convenuta e, in particolare, l'estratto delle sessioni di gioco svolte da Controparte_1 Parte_2
in data 16/08/2018 e 22/08/2018 (cfr. doc. 6 fasc. conv.), mostra che il sistema
[...] centrale di AAMS non ha registrato e, conseguentemente, “validato”, in occasione delle singole giocate realizzate da , alcuna vincita jackpot. Parte_2
La “validazione” della vincita da parte del sistema centralizzato AAMS costituisce un requisito necessario ai fini del riconoscimento della stessa, con la conseguenza che, in difetto di validazione, la vincita deve intendersi come non realizzata.
Ciò emerge, in particolare, dallo stesso contratto di gioco che all'art.
5 -rubricato
“gestione del conto di gioco”- prevede che “i dati di ogni singola operazione di gioco vengono trasmessi, secondo le modalità stabilite dai protocolli di comunicazione, dal Concessionario al sistema centrale di AAMS, ove sono registrate le giocate e i relativi esiti. La registrazione della giocata e dell'esito sul sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, immediatamente contabilizzata sul conto di gioco, costituisce a tutti gli effetti ricevuta di gioco”
(cfr. doc. 4 fasc. att.).
La combinazione realizzata da non è stata riconosciuta quale Parte_2
combinazione vincente dal sistema centralizzato che non ha, conseguentemente, provveduto alla cd. “validazione” della vincita, attestante il regolare verificarsi della vincita stessa nel sistema di gioco.
3.2. Nell'ambito della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 Cpc, parte attrice ha sostenuto che “i motivi per cui una vincita potrebbe non realizzarsi, possono essere diversi ed ultronei al fatto che non fosse prevista, laddove il principale e più comune di essi, concerne l'avverarsi di problemi, guasti, malfunzionamenti e/o disfunzioni, di natura tecnico-informatica” (cfr. memoria attrice ex art. 183 c. 6 n. 2 Cpc, p. 2).
La presenza di un malfunzionamento nel sistema di riconoscimento e validazione delle vincite risulta però smentita dalla documentazione allegata dalla , la Controparte_1
quale, a fondamento del corretto funzionamento del sistema di gioco, ha prodotto sia la certificazione recante l'esito positivo della verifica tecnica diretta ad accertare la conformità
6 della piattaforma di gioco e del generatore di numeri casuali ai requisiti richiesti da AAMS (cfr. doc. 2 – 9 fasc. conv.) sia il documento attestante l'esito positivo della verifica formale da parte di AAMS del gioco “Snake rattle and roll”.
3.3. Quanto al contenuto del regolamento di gioco “Snake rattle and roll”, secondo la prospettazione dell'attore, la qualificazione della combinazione “occhi del serpente” quale combinazione vincente si ricaverebbe dalla seguente espressione: “se riuscirai a salire fino in cima il jackpot progressivo sarà tuo. Sbanchi il jackpot anche se al primo lancio escono gli
Occhi del serpente. In tal caso l'incantatore di serpenti risalirà le scale raggiungendo immediatamente la cima del tabellone”. Il regolamento, tuttavia, prosegue, esprimendosi, nel successivo paragrafo rubricato “jackpot progressivo”, in termini di “possibilità”, così affermando: “durante la modalità 'Scale e serpenti' potrai conquistare il jackpot progressivo.
Si sbanca il jackpot soltanto se l'incantatore di serpenti raggiunge la cima del tabellone di gioco: per ottenere ciò dovrai avere fortuna nel lancio dei dadi oppure fare uscire al primo lancio gli Occhi del serpente. In quest'ultimo caso c'è la possibilità che l'incantatore di serpenti risalga immediatamente fino alla casella del jackpot” (cfr. doc. 6 fasc. att.).
A riguardo, si osserva che, alla luce dei canoni codicistici di interpretazione contrattuale, parte attrice non può invocare, a sostegno delle proprie pretese, il senso ricavabile da una parte isolata del testo, a sé più favorevole, con esclusione delle restanti parti, dovendosi diversamente indagare il senso che risulta dal complesso dell'atto, unitariamente considerato
(art. 1363 Cc).
Ne deriva che se, da un lato, il regolamento è chiaro nell'associare la vittoria del jackpot al raggiungimento della cima del tabellone, dall'altro lato, con riferimento alla realizzazione della combinazione “occhi di serpente”, la vittoria del jackpot assurge a mera “possibilità”. Ciò tanto più se si considera l'indicazione contenuta nella schermata iniziale del gioco “Snake rattle and roll” -schermata di cui parte attrice non ha contestato l'apparizione nelle sessioni di gioco del 16/08/2018 e 22/08/2018- in base alla quale “se arrivi in cima vincerai il jackpot. Se al primo lancio compare 1 su entrambi i dadi entrerà in gioco l'incantatore di serpenti, che ti accompagnerà nell'impresa di sbancare il jackpot” (cfr. doc. 4 fasc. conv.), da cui emerge che la coppia di 1 al primo lancio di dadi non comporta, per il solo fatto della sua realizzazione, la vincita del jackpot.
3.4. Deve, pertanto, essere rigettata la domanda di volta ad ottenere Parte_2 il riconoscimento di due vincite jackpot per aver realizzato la combinazione “occhi di serpente”
7 nelle sessioni di gioco del 16/08/2018 e 22/08/2018.
4. Quanto alla domanda risarcitoria formulata in via gradata, volta ad ottenere “una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei danni per violazione dei doveri di informazione e collaborazione gravanti sul Concessionario e sull'Amministrazione competente, ai sensi della normativa vigente in materia di giochi e/o per violazione del Codice del Consumo, nonché per aver tenuto una condotta contraria alle regole di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto” (cfr. ric. p. 20), la stessa non può trovare accoglimento, non avendo l'attore assolto all'onere di allegazione e prova in ordine al risarcimento invocato.
Né può ammettersi la possibilità di superare tali lacune ricorrendo alla liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 cc, la quale costituisce una mera tecnica di quantificazione dei danni che postula necessariamente il raggiungimento della prova circa l'an del pregiudizio in liquidazione e presuppone l'allegazione di elementi di fatto tali da consentire l'apprezzamento equitativo (la cui funzione è solo quella di colmare le lacune insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno) -aspetti carenti nel caso di specie-.
Per completezza va poi precisato che il potenziale danno risarcibile, derivante dalla formulazione non chiara delle regole del gioco, non potrebbe comunque identificarsi nell'ammontare della vincita non conseguita, atteso che con la stipulazione del contratto di gioco, che rientra nell'ambito dei contratti aleatori, il giocatore non acquisisce il diritto a vincere determinate somme di denaro ma a partecipare al gioco, acquisendo una mera aspettativa alla vincita.
A tal riguardo, occorre peraltro tenere in conto che -come dimostrato dal compendio probatorio in atti (cfr. doc. 9, 10, 13, 14 fasc. att.)- la , al fine di ristorare Controparte_1
dal potenziale danno patito in ragione della formulazione delle regole del Parte_2
gioco, ha già provveduto a erogare, per entrambe le sessioni di gioco, una somma corrispondente alla quota di jackpot proporzionata all'importo della puntata giocata, pari a complessivi €465,00 (€ 231,61 per la sessione di gioco del 16/08/2018 e € 232,81 per la sessione di gioco del 22/08/2018).
5. L'infondatezza delle domande formulate da nei confronti della Parte_2 concessionaria rende superfluo l'esame circa la sussistenza di una Controparte_1 responsabilità ex artt. 2043 e 2049 Cc dell' Controparte_2
8 6. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc di parte attrice e vengono liquidate, con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm.
55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00), ridotti del 50% con riferimento alla fase di trattazione/istruzione, tenuto conto delle attività effettivamente svolte, nelle seguenti voci analitiche:
per la fase studio € 2.552,00;
per la fase introduttiva € 1.628,00;
per la fase istruttoria € 2.835,00;
per la fase decisionale € 4.253,00;
per complessivi € 11.268,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Nulla è dovuto, in termini di diritto al pagamento delle spese processuali, all'
[...]
non essendosi costituita. Controparte_2
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta le domande formulate da nei confronti della Parte_2 Controparte_1
[...
e dell' Controparte_2
condanna a rimborsare alla le spese di lite, che Parte_2 Controparte_1 liquida in € 11.268,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 11/01/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 14322/2020 promossa da:
NE (Cf. ), elettivamente domiciliata in Udine, Via Parte_1 C.F._1
Mercatovecchio n. 11, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Rosa
( ; che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Email_1
Gabriella Marando , per delega in atti;
Email_2
attore; contro
(Cf./P.Iva. ), elettivamente domiciliata in Torino, Via Controparte_1 P.IVA_1
Vittorio Alfieri n. 19, presso lo studio dell'avv. Marco Buffa, che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Giulio Coraggio ( , Elena Varese Email_3
( e Vincenzo Giuffrè Email_4
(vincenzo , per delega in atti;
Email_5 Email_6
convenuta;
e
Controparte_2
convenuta contumace.
Oggetto: contratto di gioco.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “…
1.Nel merito in via principale: previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, ordinare a e all' in solido tra Controparte_1 Controparte_2 di loro, di provvedere alla certificazione ufficiale ed alla relativa contabilizzazione delle due vincite di € 57.902,50 ed € 58.202,50, conseguite dal Sig. rispettivamente Parte_2
in data 16 e 22 agosto 2018, e, conseguentemente, condannare e Controparte_1
l in solido tra di loro, ovvero ciascuno in ragione della Controparte_2
propria accertanda responsabilità, secondo la gradazione ritenuta di giustizia, al pagamento in favore del sig. della capital somma di Euro 115.640,00, o, in subordine, Parte_2
della maggiore e/o minore somma che verrà determinata dal giudice adito, maggiorata degli interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo saldo.
2. In via gradata: previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, condannare
e l in solido tra di loro, ovvero Controparte_1 Controparte_2
ciascuno in ragione della propria accertanda responsabilità, secondo la gradazione ritenuta di giustizia, al pagamento in favore del sig. di una ulteriore somma a titolo di Parte_2
risarcimento dei danni per violazione dei doveri di informazione e collaborazione gravanti sul
Concessionario e sull'Amministrazione competente, ai sensi della normativa vigente in materia di giochi e/o per violazione del Codice del Consumo, nonché per aver tenuto una condotta contraria alle regole di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto, con quantificazione dello stesso da determinarsi secondo apprezzabile valutazione del giudice adito, sulla base di criteri equitativi.
3. In ogni caso: condannare e l Controparte_1 Controparte_2
in solido tra di loro, ovvero ciascuno in ragione della propria accertanda
[...]
responsabilità, secondo la gradazione ritenuta di giustizia, al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari”;
Convenuta: “… NEL MERITO
1) respingere integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
2) condannare il ricorrente al rimborso di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge”.
MOTIVAZIONE
1. Le domande attoree hanno ad oggetto:
- la condanna delle convenute ( e l Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra la loro, al pagamento della somma complessiva di € 115.640,00 in
[...]
2 favore di , in ragione di due vincite jackpot asseritamente realizzate in data Parte_2
16/08/2018 e 22/08/2018, all'esito delle sessioni di gioco alla slot machine online “Snake rattle and roll” presente sul sito di gioco “www.starvegas.it”, gestito dalla Controparte_1 in forza della concessione n. 15231 rilasciata dall' Controparte_2
- in via gradata, la condanna delle convenute, in solido tra la loro, al risarcimento dei danni (da liquidarsi in via equitativa) per violazione dei doveri di informazione e collaborazione nonché per aver tenuto una condotta contraria alle regole di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto.
Più precisamente, a sostegno delle domande, : Parte_2
- nei confronti della , ha dedotto: da un lato, la violazione dell'art. 24 Controparte_1
c. 11-26 L. 88/2009, recante disposizioni pubblicistiche in materia di raccolta a distanza dei giochi;
e, dall'altro lato, l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di gioco (cfr. doc. 4 fasc. att.), “predisposto unilateralmente dal concessionario e accettato dal giocatore con modalità telematiche” (cfr. ric. p. 6); in particolare, secondo la prospettazione attorea, la avrebbe violato il regolamento del gioco “Snake rattle and roll” (cui l'art. Controparte_1
2 del contratto di gioco “attribuisce valore contrattuale e, dunque, vincolante ad ogni effetto di legge tra le parti” -cfr. ricorso, p. 10), che prevede che “il giocatore consegue il jackpot… se al primo lancio di dadi realizza la combinazione 'occhi del serpente', ossia il doppio numero uno”, non avendo riconosciuto a “la vincita promessa dal regolamento di Parte_2 gioco nella misura integrale ivi stabilita”, nonostante la realizzazione, “in due distinte sessioni di gioco”, della “prescritta combinazione 'occhi del serpente' alla prima giocata” (cfr. ricorso p.
12);
- nei confronti dell' ha invocato la responsabilità ex Controparte_2 artt. 2043 e 2049 Cc, in ragione del “potere di vigilanza e controllo” alla stessa attribuito “nella disciplina dell'attività di gioco”, che “costituisce 'connotazione funzionale della responsabilità dei padroni e committenti', consentendo così la sussunzione della fattispecie in esame nell'ipotesi di cui all'art. 2049 c.c.” (cfr. ricorso, p. 16).
Si è costituita la , chiedendo il rigetto delle domande formulate da Controparte_1
sostenendo che costui non avrebbe realizzato le asserite vincite;
“infatti, Parte_2
nessuno dei documenti versati in atti dimostra che il Sig. abbia realizzato una Parte_2
vincita registrata come tale dal (complesso) sistema di funzionamento della raccolta di giocate previsto dalla normativa applicabile” (cfr. comp. risp. p. 7, 8). In particolare, la
3 convenuta ha osservato che il regolamento del gioco “Snake rattle and roll”, disponibile sul sito internet gestito dalla , “era accompagnato da chiare avvertenze circa Controparte_1
i casi in cui è possibile realizzare un jackpot”; nello specifico, “il regolamento espressamente prevedeva che 'Se al primo lancio compare 1 su entrambi i dadi entrerà in gioco l'incantatore di serpenti, che ti accompagnerà nell'impresa di sbancare il jackpot'. Il riferimento all'impresa era chiaramente volto a significare … che non ci sarebbe stata una vincita, ma bensì la possibilità di partecipare a dei "livelli" successivi, che avrebbero poi – eventualmente – condotto alla vincita del jackpot” (cfr. comp. risp. p. 9: doc. 4 fasc. conv.), circostanza non verificatasi nel caso di specie, non essendovi stata alcuna comunicazione e alcuna registrazione relativa alla vincita del jackpot (né nei sistemi informatici della Controparte_1
[...
né nel sistema centralizzato dell' . Infine, la Controparte_2
convenuta ha spiegato come la concessionaria, in assenza di validazione da parte del sistema, “non possa autonomamente determinare la vincita da assegnare in caso di jackpot”
(cfr. comp. risp. p. 14-18).
All'esito della prima udienza del 13/04/2022, il Giudice istruttore (dr. Guglielmo Rende) ha disposto la conversione del rito sommario ex art. 702 bis Cpc in rito ordinario e fissato udienza ex art. 183 Cpc al 15/06/2022 (cfr. ordinanza 22/04/2022).
All'udienza del 15/06/2022, svoltasi con modalità cartolare, il Giudice istruttore (dr.
Guglielmo Rende) ha dichiarato la contumacia della convenuta Controparte_2
ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 Cpc.
[...]
In data 9/01/2023, la causa è stata assegnata alla scrivente Giudice (poi assente per maternità dal 29/11/2023 al 31/08/2024).
Con ordinanza in data 17/09/2024, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
2. In punto di diritto, va premesso che la disciplina volta a regolamentare l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi è dettata dall'art. 24 c. 11 – 26 L. 88/2009; in particolare, l'art. 24 c. 12 L. 88/2009 rinvia, per l'istituzione dei singoli giochi, la definizione delle condizioni generali del gioco e le relative regole tecniche, a quanto stabilito con provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. A tal fine, è stato emanato il Decreto direttoriale 2011/666, che reca “la disciplina dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza” (cfr. doc. 1 fasc. conv.).
4 Tale Decreto, da un lato, individua analiticamente i necessari requisiti che devono ricorrere ai fini del rilascio al concessionario, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), dell'autorizzazione all'esercizio dei giochi appartenenti alla tipologia di cui sopra;
dall'altro lato, descrive le modalità di svolgimento del gioco, caratterizzate dalla presenza di un colloquio costante -che avviene secondo determinati protocolli di comunicazione- tra il sistema di elaborazione del concessionario e il sistema centralizzato di AAMS definito dall'art. 1 c. 3 lett. aa) del Decreto come il “sistema informatico di AAMS, interconnesso con la piattaforma di gioco, per il controllo, la convalida, l'attribuzione del codice univoco e la registrazione dei diritti di partecipazione, nonché per la determinazione dell'imposta unica” (cfr. doc. 1 fasc. conv., p. 5).
Posto quanto sopra, tra le componenti del sistema di gioco, rileva il cd. “generatore di numeri casuali” (Random Number Generator-'RNG') definito dal Decreto direttoriale
2011/666, art. 1 c. 3 lett. k) come “l'insieme delle apparecchiature e del software dedicato alla generazione casuale dei numeri per la determinazione non prevedibile e indipendente degli esiti” (cfr. doc. 1 fasc. conv., p. 3). Si tratta, dunque, di quel sistema che consente, secondo criteri casuali, di generare codici numerici sulla base dei quali verificare se i giocatori, all'esito delle sessioni di gioco, abbiano o meno realizzato una combinazione vincente.
L'effettiva corrispondenza della combinazione realizzata dal giocatore con la combinazione vincente secondo il sistema di gioco viene verificata dal sistema centralizzato, che procede alla cd. “validazione” della vincita, condizione necessaria ai fini del riconoscimento della stessa. Ciò si desume, in particolare, da quanto previsto dalle “Regole tecniche per la gestione della concessione”, secondo cui “il concessionario deve…assicurare
e garantire: …4. l'addebito della giocata o della posta di gioco, l'assegnazione e l'accredito delle vincite, previa validazione da parte del sistema centralizzato, con relativa comunicazione al giocatore” (cfr. doc. 7 fasc. conv., p. 7).
3. Nel caso di specie, ha sostenuto di avere diritto al riconoscimento Parte_2 di due vincite jackpot, per aver realizzato la combinazione “occhi di serpente” -ovverosia la coppia di 1 al primo lancio di dadi- nelle sessioni di gioco del 16/08/2018 e 22/08/2018 alla slot machine online “Snake rattle and roll”, combinazione a suo avviso vincente sulla base del regolamento di gioco.
Costituisce circostanza provata documentalmente per la sessione di gioco del
16/08/2018 -come emerge dalla rappresentazione video prodotta dalla stessa convenuta (cfr.
5 doc. 5 fasc. conv.)- e non contestata per la sessione di gioco del 22/08/2018, che Pt_2 [...]
abbia ottenuto, al primo lancio dei dadi, la combinazione della coppia di 1 - Pt_2 denominata “occhi di serpente”- sicché occorre interrogarsi sulla effettiva concorrenza di tutti i presupposti necessari ai fini del riconoscimento della vincita.
3.1. In primo luogo, va osservato che la documentazione prodotta dalla convenuta e, in particolare, l'estratto delle sessioni di gioco svolte da Controparte_1 Parte_2
in data 16/08/2018 e 22/08/2018 (cfr. doc. 6 fasc. conv.), mostra che il sistema
[...] centrale di AAMS non ha registrato e, conseguentemente, “validato”, in occasione delle singole giocate realizzate da , alcuna vincita jackpot. Parte_2
La “validazione” della vincita da parte del sistema centralizzato AAMS costituisce un requisito necessario ai fini del riconoscimento della stessa, con la conseguenza che, in difetto di validazione, la vincita deve intendersi come non realizzata.
Ciò emerge, in particolare, dallo stesso contratto di gioco che all'art.
5 -rubricato
“gestione del conto di gioco”- prevede che “i dati di ogni singola operazione di gioco vengono trasmessi, secondo le modalità stabilite dai protocolli di comunicazione, dal Concessionario al sistema centrale di AAMS, ove sono registrate le giocate e i relativi esiti. La registrazione della giocata e dell'esito sul sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, immediatamente contabilizzata sul conto di gioco, costituisce a tutti gli effetti ricevuta di gioco”
(cfr. doc. 4 fasc. att.).
La combinazione realizzata da non è stata riconosciuta quale Parte_2
combinazione vincente dal sistema centralizzato che non ha, conseguentemente, provveduto alla cd. “validazione” della vincita, attestante il regolare verificarsi della vincita stessa nel sistema di gioco.
3.2. Nell'ambito della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 Cpc, parte attrice ha sostenuto che “i motivi per cui una vincita potrebbe non realizzarsi, possono essere diversi ed ultronei al fatto che non fosse prevista, laddove il principale e più comune di essi, concerne l'avverarsi di problemi, guasti, malfunzionamenti e/o disfunzioni, di natura tecnico-informatica” (cfr. memoria attrice ex art. 183 c. 6 n. 2 Cpc, p. 2).
La presenza di un malfunzionamento nel sistema di riconoscimento e validazione delle vincite risulta però smentita dalla documentazione allegata dalla , la Controparte_1
quale, a fondamento del corretto funzionamento del sistema di gioco, ha prodotto sia la certificazione recante l'esito positivo della verifica tecnica diretta ad accertare la conformità
6 della piattaforma di gioco e del generatore di numeri casuali ai requisiti richiesti da AAMS (cfr. doc. 2 – 9 fasc. conv.) sia il documento attestante l'esito positivo della verifica formale da parte di AAMS del gioco “Snake rattle and roll”.
3.3. Quanto al contenuto del regolamento di gioco “Snake rattle and roll”, secondo la prospettazione dell'attore, la qualificazione della combinazione “occhi del serpente” quale combinazione vincente si ricaverebbe dalla seguente espressione: “se riuscirai a salire fino in cima il jackpot progressivo sarà tuo. Sbanchi il jackpot anche se al primo lancio escono gli
Occhi del serpente. In tal caso l'incantatore di serpenti risalirà le scale raggiungendo immediatamente la cima del tabellone”. Il regolamento, tuttavia, prosegue, esprimendosi, nel successivo paragrafo rubricato “jackpot progressivo”, in termini di “possibilità”, così affermando: “durante la modalità 'Scale e serpenti' potrai conquistare il jackpot progressivo.
Si sbanca il jackpot soltanto se l'incantatore di serpenti raggiunge la cima del tabellone di gioco: per ottenere ciò dovrai avere fortuna nel lancio dei dadi oppure fare uscire al primo lancio gli Occhi del serpente. In quest'ultimo caso c'è la possibilità che l'incantatore di serpenti risalga immediatamente fino alla casella del jackpot” (cfr. doc. 6 fasc. att.).
A riguardo, si osserva che, alla luce dei canoni codicistici di interpretazione contrattuale, parte attrice non può invocare, a sostegno delle proprie pretese, il senso ricavabile da una parte isolata del testo, a sé più favorevole, con esclusione delle restanti parti, dovendosi diversamente indagare il senso che risulta dal complesso dell'atto, unitariamente considerato
(art. 1363 Cc).
Ne deriva che se, da un lato, il regolamento è chiaro nell'associare la vittoria del jackpot al raggiungimento della cima del tabellone, dall'altro lato, con riferimento alla realizzazione della combinazione “occhi di serpente”, la vittoria del jackpot assurge a mera “possibilità”. Ciò tanto più se si considera l'indicazione contenuta nella schermata iniziale del gioco “Snake rattle and roll” -schermata di cui parte attrice non ha contestato l'apparizione nelle sessioni di gioco del 16/08/2018 e 22/08/2018- in base alla quale “se arrivi in cima vincerai il jackpot. Se al primo lancio compare 1 su entrambi i dadi entrerà in gioco l'incantatore di serpenti, che ti accompagnerà nell'impresa di sbancare il jackpot” (cfr. doc. 4 fasc. conv.), da cui emerge che la coppia di 1 al primo lancio di dadi non comporta, per il solo fatto della sua realizzazione, la vincita del jackpot.
3.4. Deve, pertanto, essere rigettata la domanda di volta ad ottenere Parte_2 il riconoscimento di due vincite jackpot per aver realizzato la combinazione “occhi di serpente”
7 nelle sessioni di gioco del 16/08/2018 e 22/08/2018.
4. Quanto alla domanda risarcitoria formulata in via gradata, volta ad ottenere “una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei danni per violazione dei doveri di informazione e collaborazione gravanti sul Concessionario e sull'Amministrazione competente, ai sensi della normativa vigente in materia di giochi e/o per violazione del Codice del Consumo, nonché per aver tenuto una condotta contraria alle regole di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto” (cfr. ric. p. 20), la stessa non può trovare accoglimento, non avendo l'attore assolto all'onere di allegazione e prova in ordine al risarcimento invocato.
Né può ammettersi la possibilità di superare tali lacune ricorrendo alla liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 cc, la quale costituisce una mera tecnica di quantificazione dei danni che postula necessariamente il raggiungimento della prova circa l'an del pregiudizio in liquidazione e presuppone l'allegazione di elementi di fatto tali da consentire l'apprezzamento equitativo (la cui funzione è solo quella di colmare le lacune insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno) -aspetti carenti nel caso di specie-.
Per completezza va poi precisato che il potenziale danno risarcibile, derivante dalla formulazione non chiara delle regole del gioco, non potrebbe comunque identificarsi nell'ammontare della vincita non conseguita, atteso che con la stipulazione del contratto di gioco, che rientra nell'ambito dei contratti aleatori, il giocatore non acquisisce il diritto a vincere determinate somme di denaro ma a partecipare al gioco, acquisendo una mera aspettativa alla vincita.
A tal riguardo, occorre peraltro tenere in conto che -come dimostrato dal compendio probatorio in atti (cfr. doc. 9, 10, 13, 14 fasc. att.)- la , al fine di ristorare Controparte_1
dal potenziale danno patito in ragione della formulazione delle regole del Parte_2
gioco, ha già provveduto a erogare, per entrambe le sessioni di gioco, una somma corrispondente alla quota di jackpot proporzionata all'importo della puntata giocata, pari a complessivi €465,00 (€ 231,61 per la sessione di gioco del 16/08/2018 e € 232,81 per la sessione di gioco del 22/08/2018).
5. L'infondatezza delle domande formulate da nei confronti della Parte_2 concessionaria rende superfluo l'esame circa la sussistenza di una Controparte_1 responsabilità ex artt. 2043 e 2049 Cc dell' Controparte_2
8 6. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc di parte attrice e vengono liquidate, con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm.
55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00), ridotti del 50% con riferimento alla fase di trattazione/istruzione, tenuto conto delle attività effettivamente svolte, nelle seguenti voci analitiche:
per la fase studio € 2.552,00;
per la fase introduttiva € 1.628,00;
per la fase istruttoria € 2.835,00;
per la fase decisionale € 4.253,00;
per complessivi € 11.268,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Nulla è dovuto, in termini di diritto al pagamento delle spese processuali, all'
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non essendosi costituita. Controparte_2
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta le domande formulate da nei confronti della Parte_2 Controparte_1
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e dell' Controparte_2
condanna a rimborsare alla le spese di lite, che Parte_2 Controparte_1 liquida in € 11.268,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 11/01/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
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