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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/11/2025, n. 4485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4485 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9129 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa DI RE,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9129/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. LA PESA PASQUALE Parte_1 Ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
[...] procuratore avv. CAZZOLLA CLAUDIO Resistente
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 12.07.2024, l'istante in epigrafe indicato, dal 06.08.2007 dipendente dell'
[...]
, con la qualifica di Dirigente Controparte_1 Medico di I Livello presso il Reparto di Chirurgia, si doleva dell'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione di sei mesi dal servizio con privazione della retribuzione- ex art. 72, 1 comma 8 lett. h) del C.C.N.L. Area 2016-2018 - irrogata con provvedimento prot. n. 0011973 CP_2 del 25.07.2023, previa contestazione disciplinare di cui alla nota n. 0009091 del 05.06.2023, con cui gli si addebitava la grave negligenza nei compiti rientranti nella sua qualità di medico di guardia in servizio notturno, non avendo adottato una accurata e tempestiva procedura adeguata allo specifico caso clinico secondo i richiesti standard di sicurezza e qualità (in particolare, per non essere intervenuto e non avere visitato, durante il proprio turno notturno di guardia medica e nonostante fosse stato allertato dall'infermiere in turno, un paziente sottoposto a intervento di duodenocefalopancreasectomia, che presentava un episodio di ematemesi richiedente un immediato intervento, successivamente deceduto) nonché, per non aver operato con spirito di servizio e correttezza, esponendo, in tal modo, l'ente a potenziali danni patrimoniali e di immagine.
A sostegno della domanda, l'istante eccepiva l'infondatezza della contestazione mossagli “alla luce Contr delle gravi contraddizioni emerse nelle dichiarazioni dei testi ascoltati dall' ” (cfr. pag. 4 del ricorso); affermava, in particolare, che “né nell'immediatezza dell'accaduto, né successivamente” avrebbe “confermato al collega di essere stato avvisato dall'infermiere di turno alle ore 02.00 di un primo peggioramento del paziente né, tanto meno, ha mai dichiarato allo stesso di non essere Per_1 intervenuto, avendo considerato l'evento di scarsa importanza” (cfr. pag. 7 del ricorso). Evidenziava, poi, l'inverosimiglianza della ricostruzione fornita dall'infermiere di turno, sig. , Persona_2
“sia sotto il profilo clinico, che sul piano fattuale” (cfr. pag. 9 del ricorso), tenuto conto che un episodio di ematemesi (definito) di modica quantità rappresenterebbe “sul piano clinico, una vera e propria contraddizione in termini, trattandosi di un sintomo che, normalmente, si sostanzia in una copiosa emorragia, per il cui controllo è inutile la terapia medica e si rende necessario un approccio invasivo (endoscopico e/o chirurgico) in urgenza” (cfr. pag. 10 del ricorso); arguiva ancora come egli, in quanto “chirurgo di lunga e comprovata esperienza”, “qualora fosse stato avvertito circa una presunta ematemesi in atto, … sarebbe accorso tempestivamente per valutare le reali condizioni del paziente e approntare le cure del caso” (cfr. pagg. 10 e 11 del ricorso). Non mancava di soggiungere come risulterebbe “priva di una valida giustificazione la tardiva annotazione nella cartella infermieristica del primo presunto allertamento del medico di guardia, asseritamente avvenuto alle ore 2.00 del 04.05.2023 e inserito solo alle ore 6.00” (cfr. pag. 11 del ricorso), essendo stata la annotazione nella cartella clinica relativa al paziente inserita solo a fine turno e più di una volta oggetto di modifica da parte dello stesso infermiere (cfr. pag. 9 del ricorso).
Sotto un ulteriore e concorrente profilo, si doleva del “clima presente in reparto al momento in cui si verificavano gli eventi di cui è causa”, denunziando di essere vittima sin dal 2020 di condotte mobbizzanti, ovverosia sin da quando “ … il dr è andato in pensione ed è diventato Direttore Per_3 di Reparto il Dr. con la consulenza del dr. il quale, successivamente, Persona_4 Per_5 diventava anche lui Direttore dell'UOC di Chirurgia e direttore di Dipartimento” (cfr. pag. 17 del ricorso).
Tanto premesso, l'istante chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare impugnata e, per l'effetto, conseguentemente disporne l'annullamento, con il favore delle spese di lite.
Si costituiva la parte resistente, contestando in fatto e in diritto gli avversi assunti e difendendo la legittimità del proprio operato. Concludeva, dunque, per il rigetto del ricorso.
*
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti e, pertanto, dev'essere respinto.
In termini generali, si osserva che Il D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 4, nel testo modificato dal D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, stabilisce che: "Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
2 ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento...".
L'art. 55-bis D. lgs. 165/2001, rubricato “Forme e termini del procedimento disciplinare”, così dispone:
“1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato”
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55- ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa”.
Tanto premesso, l'odierna convenuta ha contestato all'attore di avere, in data 04.05.2023, nel corso del proprio turno notturno in qualità di guardia medica, benché avvisato dell'ematemesi presentata da un degente, tale sig. , sottoposto a intervento di duodenocefalopancreasectomia, Persona_6
3 omesso di intervenire e dare disposizioni medico-terapeutiche, avendo ritenuto non grave la situazione in cui versava il predetto paziente, successivamente deceduto.
Segnatamente, in seno alla contestazione disciplinare del 05.06.2023 dell'Ufficio Procedimenti Disciplinare dell' è dato testualmente leggersi: Controparte_4
“Oggetto: Contestazione disciplinare.
… In data 23 maggio 2023 il Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, dottor Per_7
ha segnalato al Direttore Sanitario … omissis …, che ha investito della questione l
[...] [...]
il seguente caso: Controparte_5 In data 4 maggio 2023 Lei, in turno di lavoro notturno, sarebbe stato allertato dall'infermiere alle ore 02:00 (orario rilevato dalla cartella infermieristica) che il paziente Controparte_6 Pt_2 operato di duodenocefalopancreasectomia il 24 aprile 2023, presentava un episodio di ematemesi che avrebbe richiesto il Suo immediato intervento che, invece, sarebbe avvenuto con grave ritardo soltanto alle ore 03:30 (come riportato dal diario clinico medico e da Lei stesso confermato con mail del 7 maggio 2023 indirizzata al dottor . Per_5 Alle ore 03:30 Lei ha constatato il decesso di S.L., nonostante le procedure R.C.P. tentate in extremis, ed ha proceduto ai conseguenti atti medico-legali e ad avvisare dell'evento i famigliari del paziente deceduto. Fermo restando che l'Amministrazione dovrà valutare, se il ritardo dell'intervento per le Sue gravi conseguenze possa comportare responsabilità di carattere penale, civile ed erariale, il fatto addebitatole configura violazione dei doveri deontologici e contrattuali. Quest' Le contesta, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento, grave negligenza nei CP_5 compiti rientranti nella Sua qualità di medico di guardia in servizio notturno non avendo adottato una accurata e tempestiva procedura adeguata allo specifico caso clinico secondo i richiesti standard di sicurezza e qualità; per non aver operato con spirito di servizio e correttezza;
esponendo così l'Ente a potenziali danni patrimoniali e di immagine. Pertanto, La convoca per l'audizione in contraddittorio per il giorno 12.07.2023 alle ore 11.00 presso la Sala Consiliare "Avv. Mario de Bellis" dell'Istituto. Ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 testo vigente, potrà farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.” (cfr. all. 1 del fascicolo di parte ricorrente, Contestazione disciplinare del 5.06.2023 dell'Ufficio Procedimenti Disciplinare dell'IRCCS ). Controparte_4
Inoltre, nel verbale della riunione in data 25 luglio 2023, recante le determinazioni dell'Ufficio Provvedimenti Disciplinari in ordine al procedimento disciplinare a carico del dott. Parte_1
si legge:
[...]
“1. Riepilogo dei fatti In data 23 maggio 2023 il direttore del Dipartimento delle scienze chirurgiche, dottor Per_7
ha segnalato al direttore sanitario … omissis …, che ha investito della questione l'Ufficio
[...] Procedimenti disciplinari, il seguente caso: In data 4 maggio 2023, alle ore 2:00 (orario rilevato dalla cartella infermieristica), il dottor in turno di lavoro notturno, sarebbe stato allertato dall'infermiere Parte_1 Per_2
che il paziente operato di duodenocefalopancreasectomia il 24 aprile 2023, presentava
[...] Pt_2 un episodio di ematemesi che avrebbe richiesto l'immediato intervento del medico di guardia che, invece, sarebbe avvenuto con grave ritardo soltanto alle ore 3:30 come riportato dal diario clinico medico e confermato dal dottor con mail del 7 maggio 2023 indirizzata al dottor Pt_1 Per_5 Alle ore 3:30 del 4 maggio 2023 L.S. decedeva, nonostante le procedure RCP tentate in extremis dal dottor che procedeva ai conseguenti atti medico legali ed informava dell'evento i famigliari Pt_1 del paziente deceduto.
2. Il procedimento disciplinare
4 1. La contestazione dell'addebito disciplinare Contr L' ha ritenuto che i fatti sopra descritti costituissero grave negligenza nei compiti rientranti nella sfera di responsabilità del medico di guardia in servizio notturno, per non aver adottato una accurata e tempestiva procedura adeguata allo specifico caso clinico, secondo i richiesti standard di sicurezza e qualità e per non aver operato con lo spirito di servizio e di correttezza, esponendo così l'Ente a potenziali danni patrimoniali e di immagine. Pertanto, procedeva alla contestazione disciplinare datata 5 giugno 2023, n. 9091 di protocollo, notificata a mani al dottor (allegato Pt_1 1). Contr Con la stessa predetta lettera il dottor veniva altresì convocato per presentare all' le Pt_1 sue difese. La prescritta audizione in contraddittorio fissata alle ore 11 del giorno 12 luglio 2023 nell'Istituto, sala consiliare "Avv. Mario de Bellis", è stata successivamente differita al giorno seguente, 13 luglio 2023, dandone tempestiva informazione all'interessato. (…) IV. La decisione dell'UPD. La ricostruzione testimoniale dei fatti smentisce la linea difensiva del dottor Per Parte_1 cui trova conferma l'addebito disciplinare notificatogli, di grave negligenza nei compiti rientranti nella sua qualità di medico di guardia in servizio notturno, non avendo adottato un'accurata e tempestiva procedura adeguata allo specifico caso clinico secondo i richiesti standard di sicurezza e qualità della prestazione medica dovuti al paziente e per non aver operato con spirito di servizio e correttezza deontologica alterando il sinallagma contrattuale con l' che ha Parte_3 esposto a potenziali danni patrimoniali e di immagine. Scrive, infatti il dottor nella Per_5 relazione 23 maggio 2023 (allegato 7) al direttore sanitario dell : "La PPH (post- CP_1 pancreatectomy-hemorrhage) rappresenta infatti una delle più temibili e frequenti complicanze di questa chirurgia, soprattutto in caso di ricostruzione pancreato-gastrica, e deve essere riconosciuta e trattata precocemente, allo scopo di ridurre la mortalità, come riportato ormai da anni in letteratura". Nella predetta relazione è indicata la letteratura scientifica di riferimento. Va respinta, perché irrilevante, l'obiezione prospettata dal dottor circa la genericità della Pt_1 contestazione disciplinare che non indicava la modalità con cui l'infermiere lo contattò alle Per_2 ore 2:00. Rilevante è, invece, il fatto confermato dalle collimanti dichiarazioni di e Per_2 Tes_1 che il dottor fu avvertito dell'episodio di ematemesi occorso a alle ore 02:00 Per_5 Pt_1 Pt_4 del 4 maggio 2023. Fatto che - peraltro - Egli ha negato in maniera assoluta. Va respinta, perché anch'essa irrilevante ai fini della decisione, l'obiezione attinente alla tardiva annotazione nella cartella infermieristica del suddetto orario, che è stata motivata dalle preminenti attività di servizio nel reparto ospedaliero. D'altronde lo stesso dottor informa con la Pt_1 memoria difensiva, di aver annotato in cartella clinica il decesso di alle 04:37, un'ora dopo Pt_4 l'evento e non immediatamente, fatto che si giustifica anch'esso con gli impegni preminenti di servizio. CP_ Irrilevante è infine la dichiarazione testimoniale di allegata alla memoria difensiva del dottor non essendovi contraddizione tra il fatto che il dottor avesse giudicato le condizioni Pt_1 Pt_1 cliniche di L.S. non preoccupanti nella conversazione telefonica col cui assistette la , Per_2 Tes_1 CP_ e l'aver incidentalmente ed occasionalmente fatto presente ad nella loro conversazione telefonica notturna, che il turno di guardia procedeva "tranquillamente senza emergenze". Il Codice di deontologia medica 2014, aggiornato e vigente, della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, stabilisce, nel giuramento professionale, che il medico opera con diligenza e prudenza, oltre che con perizia;
diligente prudenza avrebbe dovuto consigliare, di fronte al sanguinamento sentinella del caso in esame, per lo meno un accertamento personale, non de relato, delle condizioni del paziente. L'articolo 14 del Codice stabilisce che il medico opera sempre al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente allo scopo precipuo di prevenire e gestire ogni situazione di rischio clinico. A queste stesse finalità è istituito il servizio di guardia medica notturna, diretto ad assicurare la continuità dell'assistenza medica in ospedale (articolo 7, comma 9, decreto del Presidente della
5 Repubblica n. 128 del 1969). Continuità assistenziale che è compito e responsabilità del medico di guardia non per svolgere le attività ordinarie di diagnosi e cura incompatibili con le ore di riposo dei pazienti ricoverati, bensì per adottare, con diligenza e prudenza, tutte le misure d'urgenza necessarie ad uno specifico caso clinico e, se necessario, avvertire gli specialisti specialisti più idonei alla risoluzione del problema emergente, così come recita il Codice deontologico all'articolo 23. Queste regole e principi sono altresì riflessi nell'articolo 70, comma 3, alinea i), del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo il quale il dirigente medico deve "garantire, per quanto nei suoi poteri e nei suoi obblighi di servizio il massimo rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell'assistenza al paziente nell'arco delle 24 ore, nell'ambito delle funzioni assegnate al dirigente [nel caso in esame guardia medica notturna con le funzioni sopra delineate, n.d.r.), nel rispetto della normativa contrattuale vigente". Sono regole e principi che il dottor ha Pt_1 superficialmente trascurato con grave negligenza, tenuto conto anche della presenza di un evento sentinella del rischio clinico, quale il sanguinamento. L'UPD, per tutto quanto innanzi premesso e considerato conclude che la condotta del dottor Pt_1 costituisce, nel caso in esame, inadempimento dei doveri professionali e di servizio per aver omesso o ritardato una cautela necessaria in presenza di un paziente portatore di una grave patologia e, Visto l'articolo 72, comma 8, lettera h), del Contratto collettivo di lavoro Area Sanità 2016-2018; Visto il conforme articolo 14, comma 8, lettera h) del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e codice disciplinare, approvato con deliberazione del direttore generale dell Parte_3
n. 669 dell'11 settembre 2018, modificata con deliberazione n. 85 del 22 marzo 2022;
[...] A. Sanziona il dottor con la sospensione di sei mesi dal servizio con privazione Parte_1 della retribuzione.” (cfr. all. 7 del fascicolo di parte ricorrente).
La contestazione disciplinare si fonda, oltre che sulle annotazioni della cartella clinica relativa al paziente , pure sulla ricostruzione fornita all'istituto sanitario resistente da due Persona_6 operatori sanitari in turno nella notte del 04.05.2023, ovvero gli infermieri sigg.ri Persona_2 e , nonché dal Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell' CP_8 Parte_3
, dott. , tutti escussi in qualità di testimoni nel presente giudizio (v. infra).
[...] Persona_7
Il ricorrente, a fronte dei suindicati rilievi, dal canto suo, esclude, in questa sede, di avere ricevuto l'avviso delle ore 02:00 da parte dell'infermiere di turno circa l'episodio di ematemesi presentato dal paziente . Inoltre, evidenzia in ricorso una serie di presunte contraddizioni e Persona_6 discrasie - a suo dire - esistenti nella ricostruzione fornita dagli infermieri in servizio nel turno notturno del 04.05.2023, nonché dal Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell'
[...]
. Parte_3
Orbene, in primo luogo, si osserva che le risultanze documentali in atti corroborano la prospettazione della parte resistente, anche in ordine al tempestivo avviso effettuato nei riguardi del medico di guardia circa le condizioni del paziente.
Invero, per quel che maggiormente rileva ai fini del decidere, tanto è dato ricavare dall'estratto del diario clinico relativo al paziente : Persona_6
“NUOVA ANNOTAZIONE IN DIARIO INFERMIERISTICO (RIF. 11FE9)-REGISTRATO 04/05/2023-06:00 Persona_2
Somministrata terapia come da prescrizione medica.ore 2 episodio di ematemesi di modica quantita.avvisato(mdg).rilevati parametri vitali.ore 3:20 episodio di vomito fecale.paz. si presenta con fame d,aria si avvisa (mdg).polso e pa assenti.si inizia manovre rianimatorie. Ore 3.:30 il paz. va in arresto cardiopolmonare.
MODIFICA ANNOTAZIONE IN DIARIO INFERMIERISTICO (RIF. 11FE9)
6 04/05/2023-06:00 Persona_2
Somministrata terapia come da prescrizione medica.ore 2 episodio di ematemesi di modica quantita.avvisato(mdg).rilevati parametri vitali.ore 3:20 episodio di vomito fecale.paz. si presenta con fame d,aria si avvisa (mdg).polso e pa assenti.si inizia manovre rianimatorie. Ore 3.:30 il paz. va in arresto cardiopolmonare.con decesso.
MODIFICA ANNOTAZIONE IN DIARIO INFERMIERISTICO (RIF. 11FE9) 04/05/2023-06:00 Persona_2
Somministrata terapia come da prescrizione medica.ore 2 episodio di ematemesi di modica quantita.avvisato(mdg).rilevati parametri vitali.ore 3:20 episodio di vomito fecale.paz. si presenta con fame d,aria si avvisa (mdg).polso e pa assenti.si inizia manovre rianimatorie. Ore 3.:30 il paz. va in arresto cardiopolmonare.ecg piatto con decesso del paziente.
NUOVA ANNOTAZIONE IN DIARIO MEDICO (RIF. – REGISTRATO C.F._1 04/05/2023-04:37 Parte_1
h. 03.30: Pz. In arresto cardiorespiratorio, si effettuano tutte le manovre di RCP. Midriadi fissa;
Assenza dei polsiperiferici;
Assenza di battito cardiaco;
Assenza di pressione arteriosa;
ECG piatto. Si constata decesso.” (cfr. cartella clinica all. fascicolo di parte resistente).
Tanto è stato, del resto, corroborato dalle risultanze dell'istruttoria orale espletata.
In particolare, escusso all'udienza del 18.03.2025, il teste dott. , all'epoca dei fatti Persona_7 Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell' di Castellana Grotte, ha Pt_3 Parte_3 dichiarato:
“A.D.R. posso confermare la circostanza n. 10) della predetta memoria [cfr. secondo cui “10) l'episodio di ematemesi che colpiva il paziente S.L. alle ore 02.00 del 04.05.2023, è considerato come sanguinamento sentinella che segnala la necessità di controlli diagnostici e trattamenti immediati”], in quanto l'episodio di ematemesi che colpiva il paziente S.L. alle ore 2.00 del 4.5.23 è considerato come sanguinamento sentinella che segnala la necessità di controlli diagnostici e trattamenti immediati. A.D.R. Con riferimento alla circostanza n. 12) della memoria di costituzione [cfr. Parte_3 secondo cui “12) il medesimo dott. successivamente Le riferiva di essere stato chiamato alle Pt_1 ore 02.00 del 04.05.2023 dal ma di non aver ritenuto necessario intervenire data la modesta Per_2 entità dell'ematemesi;”] che mi viene letta, confermo che il dott. successivamente mi riferiva Pt_1 verbalmente, in quanto da me convocato per chiarimento, di essere stato chiamato alle ore 2,00 del 4.5.23 dal ma di non aver ritenuto necessario intervenire data la modesta entità dell' Per_2 ematemesi. A.D.R. Con riferimento alla circostanza n. 14 della predetta memoria [cfr. secondo cui “14) conferma il contenuto del Diario Clinico e del Diario Medico allegati alla Cartella Clinica che le viene mostrata (v. file Cartella Clinica, pag. 152 ss. e pag. 155 ss.)”], confermo il contenuto del Diario Clinico e del Diario Medico allegati alla cartella Clinica che mi vengono mostrati”.
Il teste in discorso ha poi pure precisato “che nel caso dell'intervento quale quello effettuato sul paziente S.L. qualsiasi successivo episodio di ematemesi di qualsivoglia entità richiede immediati controlli diagnostici ed opportuni trattamenti”.
Nel senso della sussistenza dei fatti contestati milita anche la deposizione resa alla medesima udienza del 18.03.2025 dal teste sig. il quale, infermiere presso l'IRCCS “De Bellis”, in Persona_2
7 servizio nel turno notturno del 04.05.2023 - come tale senz'altro preziosa fonte di conoscenza dei fatti di causa - ha affermato:
“A.D.R. con riferimento alla circostanza n. 1) della memoria di costituzione dell' Controparte_4
[cfr. secondo cui “1) alle ore 02.00 del 04.05.2023 avvisava il dott. che il paziente Parte_1
presentava ematemesi”] posso confermare che alle ore 2,00 del 4.05.23 avvisavo Persona_6 il dott. che il paziente presentava ematemesi cioè vomito con Parte_1 Persona_6 presenza di sangue in modica quantità, specificavo io che la quantità fosse modica A.D.R. Preciso che avvisavo il dott. a mezzo cordless interno all'ospedale
Pt_1 A.D.R. Con riferimento alla circostanza n. 2) della suddetta memoria [cfr. secondo cui “2) il dott. a seguito dell'avviso di cui al punto precedente, rispondeva che il caso non era preoccupante
Pt_1 per la modesta quantità di sangue emesso”], la confermo, in quanto il dott. a seguito del mio
Pt_1 avviso di cui al punto precedente, rispondeva che il caso non era preoccupante per la modesta quantità del sangue emesso;
non mi dava alcuna disposizione. A.D.R. Confermo la circostanza n. 3) della predetta memoria [cfr. secondo cui “3) il dott.
Pt_1 nelle circostanze di cui ai punti precedenti, non si recò a visitare il paziente S.L. e non diede altre disposizioni terapeutiche”], poiché, nelle predette circostanze, il dott. non si recò a visitare il
Pt_1 paziente S.L. e non diede altre disposizioni terapeutiche A.D.R. Confermo che sulle predette circostanze era anche presente la infermiera sig. CP_9
[cfr. secondo cui “4) in dette circostanze era presente la infermiera sig.ra ”]; CP_9
A.D.R. Confermo la circostanza n. 5) della memoria IRCCS “De Bellis” [cfr. secondo cui “5) l'avviso delle ore 02.00 dato al dott. veniva registrato in cartella infermieristica alle ore 06.00 a Pt_1 causa di altre attività di reparto e di controlli effettuati sullo stesso paziente S.L.”] in quanto l'avviso delle ore 2.00 dato al dott. veniva registrato in cartella infermieristica alle ore 6.00 a causa di Pt_1 altre attività di reparto e di controlli effettuati sul paziente S.L. A.D.R. Confermo la circostanza n. 6) della suddetta memoria [cfr. secondo cui “6) alle ore 03.20 circa, chiamato da altro paziente ricoverato nella stessa stanza di S.L., constatava l'aggravamento delle condizioni di salute del medesimo S.L. avvertendo di ciò il dott. ], poiché alle ore 03.20 Pt_1 circa sono stato chiamato da altro paziente ricoverato nella stessa stanza di S.L. e ho constatato l'aggravamento della condizioni di salute del medesimo S.L., avvertendo di ciò il dott. anche Pt_1 stavolta a mezzo cordless interno dell'ospedale. Voglio aggiungere che il quando interveniva Pt_1 dopo la chiamata delle ore 03:20 circa, mi diceva di non riferire dell'episodio di ematemesi e di non registrarlo nella cartella clinica del paziente S.L. A.D.R.: confermo la circostanza di cui al punto n. 7) della memoria difensiva che mi viene letta [cfr. secondo cui “7) il dott. solo a seguito della seconda chiamata delle ore 03.20 Parte_1 circa interveniva in soccorso del paziente S.L. constatandone il decesso”]; preciso che quando è arrivato lui abbiamo iniziato le manovre cardiopolmonari A.D.R.: Confermo integralmente la circostanza di cui al punto 8) della memoria IRCCS che mi viene letta [cfr. secondo cui “8) conferma il contenuto del Diario Clinico e del Diario Medico allegati alla Cartella Clinica che le viene mostrata (v. file Cartella Clinica, pag. 152 ss. e pag. 155 ss.)”] e ribadisco che le relative annotazioni sono state da me effettuate;
quanto alla ripetizione per tre volte della annotazione specifico che la stessa è determinata dal fatto che nel mentre provvedevo ad effettuare le registrazioni venivo interrotto dal suono del campanello di reparto e pertanto prima di andare a verificare la segnalazione premevo il tasto invio e successivamente riprendevo l'annotazione. Aggiungo che io ho di volta in volta lavorato su un'unica annotazione e delle diverse lavorazioni è rimasta traccia al sistema, per questo motivo riportano tutte lo stesso orario. A.D.R. La stanza del medico di guardia dista all'incirca 10 metri dalla stanza del paziente S.L.”.
La ricostruzione fattuale della vicenda fornita dal teste trova, altresì, debito Persona_2 riscontro, oltre che negli elementi ritraibili dall'esame della documentazione in atti (v. cartella clinica in atti), nelle dichiarazioni rese dalla sig.ra , altra infermiera di turno nella notte del CP_9
8 04.05.2023, la quale, escussa nel presente giudizio in qualità di teste all'udienza del 24.06.2025, ha puntualmente riferito:
“A.D.R. con riferimento alla circostanza n. 1) della memoria di costituzione [cfr. Parte_3 secondo cui “1) alle ore 02.00 del 04.05.2023 avvisava il dott. che il paziente Parte_1
presentava ematemesi”], posso confermare quanto mi viene letto poiché ero di Persona_6 turno insieme al collega ed ho assistito alla telefonata fatta con il cordless aziendale Persona_2 al dott.
Pt_1 A.D.R.: con riferimento alla circ. n. 2) della predetta memoria che mi viene letta [cfr. secondo cui “2) il dott. a seguito dell'avviso di cui al punto precedente, rispondeva che il caso non era
Pt_1 preoccupante per la modesta quantità di sangue emesso”], confermo che a seguito della suddetta telefonata, il dott. rispondeva che il caso non era preoccupante per la modesta quantità di
Pt_1 sangue emesso;
preciso che non ero io al telefono con il dott. Quanto appena sopra riferito
Pt_1 è una mia deduzione basata sulla assenza di indicazioni terapeutiche;
ricordo che la telefonata. Fu breve. A.D.R.: con riferimento alla circostanza n. 3) della suddetta memoria [cfr. secondo cui “3) il dott. nelle circostanze di cui ai punti precedenti, non si recò a visitare il paziente S.L. e non diede
Pt_1 altre disposizioni terapeutiche”], posso confermare che il dott. non si recò a visitare il
Pt_1 paziente S.L. e non diede altre disposizioni terapeutiche;
A.D.R. confermo che in detta circostanza ero presente perché insieme al ero di turno notturno;
Per_2 in quanto il reparto è unico e siamo responsabili di ogni paziente. A.D.R. con riferimento alla circostanza n. 5) [cfr. secondo cui “5) l'avviso delle ore 02.00 dato al dott. veniva registrato in cartella infermieristica alle ore 06.00 a causa di altre attività di
Pt_1 reparto e di controlli effettuati sullo stesso paziente S.L.”] confermo che l'avviso delle ore 2,00 dato al dott. veniva registrato in cartella infermieristica alle ore 06,00 a causa della presenza di un
Pt_1 altro paziente molto critico e delle altre attività di reparto oltre che di controllo effettuati sullo stesso paziente S.L. quali ECG post mortem. A.D.R. Con riferimento alla circostanza n. 6) della predetta memoria [cfr. secondo cui “6) alle ore 03.20 circa, chiamato da altro paziente ricoverato nella stessa stanza di S.L., constatava l'aggravamento delle condizioni di salute del medesimo S.L. avvertendo di ciò il dott. ],
Pt_1 affermo che alle ore 03,20 circa ero presente quando il – altro infermiere con me Persona_2 di turno – avvisava il dott. dell'aggravamento delle condizioni del paziente;
preciso
Pt_1 Per_1 che lo avvisava con il cordless aziendale. A.D.R. con riferimento alla circostanza n. 7) della memoria [cfr. secondo cui “7) il Parte_3 dott. solo a seguito della seconda chiamata delle ore 03.20 circa interveniva in Parte_1 soccorso del paziente S.L. constatandone il decesso”], confermo che il dott. solo a seguito
Pt_1 della seconda chiamata delle ore 03,20 interveniva in soccorso del paziente constatandone il decesso;
A.D.R. con riferimento alla circostanza n. 8) della memoria sopra indicata [cfr. secondo cui “8) conferma il contenuto del Diario Clinico e del Diario Medico allegati alla Cartella Clinica che le viene mostrata (v. file Cartella Clinica, pag. 152 ss. e pag. 155 ss.)”], confermo il contenuto del Diario Clinico e del Diario medico che mi vengono mostrati nella parte in cui riportano le circostanze innanzi descritte A.D.R. a domanda della difesa dott. risponde di non essere a conoscenza del motivo per cui
Pt_1 ci sono tre annotazioni sul da parte del Noto tuttavia che ci sono delle leggere Parte_5 Per_2 aggiunte, poiché la seconda annotazione riporta il “decesso” e la terza l'arresto cardiopolmonare
“ECG”. A.D.R. Preciso che capita spesso che le annotazioni sul diario clinico dei pazienti vengano effettuate alla fine del turno a causa del carico di lavoro in reparto e delle numerose richieste d'intervento da parte dei pazienti, per le medesime ragioni mi è anche capitato di iniziare ad effettuare una annotazione sul diario clinico e poi dovere interrompere per eseguire altre attività indifferibili in reparto;
specifico che il sistema informatico consente di lavorare su una annotazione avviata in precedenza con delle aggiunte, ma qualsiasi modifica della precedente annotazione lascerebbe traccia
9 sul file lavorato in quanto risulterebbe l'annotazione oggetto di modifica riportante la cancellazione con un segno grafico evidente.”.
Ciò posto, non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni, le quali forniscono reciproco riscontro e non sono state nemmeno smentite da prove contrarie.
Difatti, non vi è concreto motivo di dubitare dell'attendibilità delle acquisite testimonianze dal momento che il giudizio sull'inattendibilità delle testimonianze o sulla loro irrilevanza deve essere fondato sull'esistenza di fatti certi che contrastino in modo irrefutabile con il contenuto delle stesse o che le rendano inefficaci ai fini della decisione, laddove, nella specie, tali fatti non si rinvengono in atti.
Orbene, dalle richiamate dichiarazioni si ricava debita conferma dei fatti oggetto di contestazione disciplinare, essendo emersa prova sia dell'avviso del ricorrente (alle ore 02:00 del 04.05.2023) ad opera dell'infermiere circa l'episodio di ematemesi presentato dal paziente sottoposto a duodenocefalopancreasectomia, sia dell'omesso intervento e/o delle omesse prescrizioni medico- terapeutiche richiesti dalle condizioni in cui versava il degente.
Non pare, poi, possa in questa sede rilevare il fatto che l'annotazione nella cartella clinica del paziente sia stata registrata a un orario successivo rispetto all'evento, tenuto conto del fatto che gli infermieri in servizio nel turno notturno del 04.05.2023, escussi in qualità di testi nel presente giudizio, hanno concordemente spiegato le ragioni della elaborazione in plurime fasi della medesima annotazione sulla cartella clinica, avendo, peraltro, la teste , al riguardo, puntualmente chiarito che CP_9
“ … capita spesso che le annotazioni sul diario clinico dei pazienti vengano effettuate alla fine del turno a causa del carico di lavoro in reparto e delle numerose richieste d'intervento da parte dei pazienti, per le medesime ragioni mi è anche capitato di iniziare ad effettuare una annotazione sul diario clinico e poi dovere interrompere per eseguire altre attività indifferibili in reparto;
specifico che il sistema informatico consente di lavorare su una annotazione avviata in precedenza con delle aggiunte, ma qualsiasi modifica della precedente annotazione lascerebbe traccia sul file lavorato in quanto risulterebbe l'annotazione oggetto di modifica riportante la cancellazione con un segno grafico evidente.”.
Di tanto si trova riscontro pure dagli elementi ritraibili dall'esame della cartella clinica in atti, ove si consideri che vi sono ulteriori e frequenti annotazioni, non riguardanti i fatti di cui all'addebito disciplinare, che risultano progressivamente formate con l'elaborazione di diverse aggiunte- tutte debitamente tracciate e riportanti il medesimo orario di inserimento - all'originaria registrazione (v. pag. 6 della cartella clinica relativa al paziente , nelle giornate del 02.05.2023 e del Persona_6 03.05.2023).
Verificata, dunque, la sussistenza dei fatti contestati, quanto alla loro rilevanza disciplinare, mette conto osservare che l'art. 70 del CCNL dell'Area Sanità triennio 2016 - 2018, rubricato “Obblighi del dirigente”, dispone quanto segue:
“1. Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità.
2. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando costantemente nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al DPR 62/2013 di cui si impegna a osservare tutte le disposizioni nonché dei codici di comportamento adottati dalle ai sensi dell'art. 54, comma 5 del D. Lgs. n. Parte_6
165/2001 e di quanto stabilito nelle Carte dei Servizi.
10 3. Il dirigente, tenuto conto della necessità di garantire la migliore qualità del servizio, deve, in particolare: a) assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro, nonché delle disposizioni contrattuali, nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'Azienda o Ente e perseguire direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;
… omissis … i) garantire, per quanto nei suoi poteri e nei suoi obblighi di servizio, il massimo rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell'assistenza al paziente nell'arco delle 24 ore, nell'ambito delle funzioni assegnate al dirigente, nel rispetto dalla normativa contrattuale vigente;
j) assicurare la massima diligenza nella compilazione e tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche;
”.
Ancora, l'art. 72 del CCNL dell'Area Sanità triennio 2016 - 2018, Codice disciplinare, al comma 8, prevede che:
“… 8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
… omissis … h) comportamenti omissivi o mancato rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell'assistenza al paziente, nell'arco delle ventiquattro ore, nell'ambito delle funzioni assegnate e nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
… omissis … k) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all' o Ente o a Pt_6 terzi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7”.
Sono così da condividersi le considerazioni dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari di cui al verbale del 25 luglio 2023 secondo cui “ … diligente prudenza avrebbe dovuto consigliare, di fronte al sanguinamento sentinella del caso in esame, per lo meno un accertamento personale, non de relato, delle condizioni del paziente. … Queste regole e principi sono altresì riflessi nell'articolo 70, comma 3, alinea i), del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo il quale il dirigente medico deve "garantire, per quanto nei suoi poteri e nei suoi obblighi di servizio il massimo rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell'assistenza al paziente nell'arco delle 24 ore, nell'ambito delle funzioni assegnate al dirigente [nel caso in esame guardia medica notturna con le funzioni sopra delineate, n.d.r.), nel rispetto della normativa contrattuale vigente". Sono regole e principi che il dottor ha superficialmente trascurato con grave negligenza, tenuto conto Pt_1 anche della presenza di un evento sentinella del rischio clinico, quale il sanguinamento.”.
La sanzione, infine, appare assolutamente proporzionata alla condotta colposa omissiva posta in essere dal ricorrente, considerate le circostanze di fatto che connotarono, in concreto, il comportamento del e che, correttamente, l' ha tenuto in conto. Pt_1 Pt_6
Del tutto generiche, invece, si appalesano le allegazioni attoree con riferimento alle condotte mobbizzanti asseritamente subite dal dipendente all'incirca dall'anno 2020, ovverosia sin da quando
“ … il dr è andato in pensione ed è diventato Direttore di Reparto il Dr. con Per_3 Persona_4 la consulenza del dr. il quale, successivamente, diventava anche lui Direttore dell'UOC di Per_5 Chirurgia e direttore di Dipartimento” (cfr. pag. 17 del ricorso), non essendone, peraltro, adeguatamente evidenziato il collegamento con i fatti di cui all'addebito disciplinare, al di là della mera ed irrilevante descrizione del presunto “clima presente in reparto al momento in cui si
11 verificavano gli eventi di cui è causa” e della soltanto ipotizzata costruzione “ex post un episodio di negligenza mai avvenuto”.
Pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento, non essendovi elementi per affermare l'illegittimità della sanzione disciplinare.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale e istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 12.07.2024 da nei confronti dell Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
[...]
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese processuali liquidate in € 4.800,00 per compensi, oltre ad oneri di legge. Bari, lì 25/11/2025
Il Giudice
DI RE
12
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa DI RE,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9129/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. LA PESA PASQUALE Parte_1 Ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
[...] procuratore avv. CAZZOLLA CLAUDIO Resistente
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 12.07.2024, l'istante in epigrafe indicato, dal 06.08.2007 dipendente dell'
[...]
, con la qualifica di Dirigente Controparte_1 Medico di I Livello presso il Reparto di Chirurgia, si doleva dell'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione di sei mesi dal servizio con privazione della retribuzione- ex art. 72, 1 comma 8 lett. h) del C.C.N.L. Area 2016-2018 - irrogata con provvedimento prot. n. 0011973 CP_2 del 25.07.2023, previa contestazione disciplinare di cui alla nota n. 0009091 del 05.06.2023, con cui gli si addebitava la grave negligenza nei compiti rientranti nella sua qualità di medico di guardia in servizio notturno, non avendo adottato una accurata e tempestiva procedura adeguata allo specifico caso clinico secondo i richiesti standard di sicurezza e qualità (in particolare, per non essere intervenuto e non avere visitato, durante il proprio turno notturno di guardia medica e nonostante fosse stato allertato dall'infermiere in turno, un paziente sottoposto a intervento di duodenocefalopancreasectomia, che presentava un episodio di ematemesi richiedente un immediato intervento, successivamente deceduto) nonché, per non aver operato con spirito di servizio e correttezza, esponendo, in tal modo, l'ente a potenziali danni patrimoniali e di immagine.
A sostegno della domanda, l'istante eccepiva l'infondatezza della contestazione mossagli “alla luce Contr delle gravi contraddizioni emerse nelle dichiarazioni dei testi ascoltati dall' ” (cfr. pag. 4 del ricorso); affermava, in particolare, che “né nell'immediatezza dell'accaduto, né successivamente” avrebbe “confermato al collega di essere stato avvisato dall'infermiere di turno alle ore 02.00 di un primo peggioramento del paziente né, tanto meno, ha mai dichiarato allo stesso di non essere Per_1 intervenuto, avendo considerato l'evento di scarsa importanza” (cfr. pag. 7 del ricorso). Evidenziava, poi, l'inverosimiglianza della ricostruzione fornita dall'infermiere di turno, sig. , Persona_2
“sia sotto il profilo clinico, che sul piano fattuale” (cfr. pag. 9 del ricorso), tenuto conto che un episodio di ematemesi (definito) di modica quantità rappresenterebbe “sul piano clinico, una vera e propria contraddizione in termini, trattandosi di un sintomo che, normalmente, si sostanzia in una copiosa emorragia, per il cui controllo è inutile la terapia medica e si rende necessario un approccio invasivo (endoscopico e/o chirurgico) in urgenza” (cfr. pag. 10 del ricorso); arguiva ancora come egli, in quanto “chirurgo di lunga e comprovata esperienza”, “qualora fosse stato avvertito circa una presunta ematemesi in atto, … sarebbe accorso tempestivamente per valutare le reali condizioni del paziente e approntare le cure del caso” (cfr. pagg. 10 e 11 del ricorso). Non mancava di soggiungere come risulterebbe “priva di una valida giustificazione la tardiva annotazione nella cartella infermieristica del primo presunto allertamento del medico di guardia, asseritamente avvenuto alle ore 2.00 del 04.05.2023 e inserito solo alle ore 6.00” (cfr. pag. 11 del ricorso), essendo stata la annotazione nella cartella clinica relativa al paziente inserita solo a fine turno e più di una volta oggetto di modifica da parte dello stesso infermiere (cfr. pag. 9 del ricorso).
Sotto un ulteriore e concorrente profilo, si doleva del “clima presente in reparto al momento in cui si verificavano gli eventi di cui è causa”, denunziando di essere vittima sin dal 2020 di condotte mobbizzanti, ovverosia sin da quando “ … il dr è andato in pensione ed è diventato Direttore Per_3 di Reparto il Dr. con la consulenza del dr. il quale, successivamente, Persona_4 Per_5 diventava anche lui Direttore dell'UOC di Chirurgia e direttore di Dipartimento” (cfr. pag. 17 del ricorso).
Tanto premesso, l'istante chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare impugnata e, per l'effetto, conseguentemente disporne l'annullamento, con il favore delle spese di lite.
Si costituiva la parte resistente, contestando in fatto e in diritto gli avversi assunti e difendendo la legittimità del proprio operato. Concludeva, dunque, per il rigetto del ricorso.
*
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti e, pertanto, dev'essere respinto.
In termini generali, si osserva che Il D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 4, nel testo modificato dal D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, stabilisce che: "Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
2 ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento...".
L'art. 55-bis D. lgs. 165/2001, rubricato “Forme e termini del procedimento disciplinare”, così dispone:
“1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato”
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55- ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa”.
Tanto premesso, l'odierna convenuta ha contestato all'attore di avere, in data 04.05.2023, nel corso del proprio turno notturno in qualità di guardia medica, benché avvisato dell'ematemesi presentata da un degente, tale sig. , sottoposto a intervento di duodenocefalopancreasectomia, Persona_6
3 omesso di intervenire e dare disposizioni medico-terapeutiche, avendo ritenuto non grave la situazione in cui versava il predetto paziente, successivamente deceduto.
Segnatamente, in seno alla contestazione disciplinare del 05.06.2023 dell'Ufficio Procedimenti Disciplinare dell' è dato testualmente leggersi: Controparte_4
“Oggetto: Contestazione disciplinare.
… In data 23 maggio 2023 il Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, dottor Per_7
ha segnalato al Direttore Sanitario … omissis …, che ha investito della questione l
[...] [...]
il seguente caso: Controparte_5 In data 4 maggio 2023 Lei, in turno di lavoro notturno, sarebbe stato allertato dall'infermiere alle ore 02:00 (orario rilevato dalla cartella infermieristica) che il paziente Controparte_6 Pt_2 operato di duodenocefalopancreasectomia il 24 aprile 2023, presentava un episodio di ematemesi che avrebbe richiesto il Suo immediato intervento che, invece, sarebbe avvenuto con grave ritardo soltanto alle ore 03:30 (come riportato dal diario clinico medico e da Lei stesso confermato con mail del 7 maggio 2023 indirizzata al dottor . Per_5 Alle ore 03:30 Lei ha constatato il decesso di S.L., nonostante le procedure R.C.P. tentate in extremis, ed ha proceduto ai conseguenti atti medico-legali e ad avvisare dell'evento i famigliari del paziente deceduto. Fermo restando che l'Amministrazione dovrà valutare, se il ritardo dell'intervento per le Sue gravi conseguenze possa comportare responsabilità di carattere penale, civile ed erariale, il fatto addebitatole configura violazione dei doveri deontologici e contrattuali. Quest' Le contesta, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento, grave negligenza nei CP_5 compiti rientranti nella Sua qualità di medico di guardia in servizio notturno non avendo adottato una accurata e tempestiva procedura adeguata allo specifico caso clinico secondo i richiesti standard di sicurezza e qualità; per non aver operato con spirito di servizio e correttezza;
esponendo così l'Ente a potenziali danni patrimoniali e di immagine. Pertanto, La convoca per l'audizione in contraddittorio per il giorno 12.07.2023 alle ore 11.00 presso la Sala Consiliare "Avv. Mario de Bellis" dell'Istituto. Ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 testo vigente, potrà farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.” (cfr. all. 1 del fascicolo di parte ricorrente, Contestazione disciplinare del 5.06.2023 dell'Ufficio Procedimenti Disciplinare dell'IRCCS ). Controparte_4
Inoltre, nel verbale della riunione in data 25 luglio 2023, recante le determinazioni dell'Ufficio Provvedimenti Disciplinari in ordine al procedimento disciplinare a carico del dott. Parte_1
si legge:
[...]
“1. Riepilogo dei fatti In data 23 maggio 2023 il direttore del Dipartimento delle scienze chirurgiche, dottor Per_7
ha segnalato al direttore sanitario … omissis …, che ha investito della questione l'Ufficio
[...] Procedimenti disciplinari, il seguente caso: In data 4 maggio 2023, alle ore 2:00 (orario rilevato dalla cartella infermieristica), il dottor in turno di lavoro notturno, sarebbe stato allertato dall'infermiere Parte_1 Per_2
che il paziente operato di duodenocefalopancreasectomia il 24 aprile 2023, presentava
[...] Pt_2 un episodio di ematemesi che avrebbe richiesto l'immediato intervento del medico di guardia che, invece, sarebbe avvenuto con grave ritardo soltanto alle ore 3:30 come riportato dal diario clinico medico e confermato dal dottor con mail del 7 maggio 2023 indirizzata al dottor Pt_1 Per_5 Alle ore 3:30 del 4 maggio 2023 L.S. decedeva, nonostante le procedure RCP tentate in extremis dal dottor che procedeva ai conseguenti atti medico legali ed informava dell'evento i famigliari Pt_1 del paziente deceduto.
2. Il procedimento disciplinare
4 1. La contestazione dell'addebito disciplinare Contr L' ha ritenuto che i fatti sopra descritti costituissero grave negligenza nei compiti rientranti nella sfera di responsabilità del medico di guardia in servizio notturno, per non aver adottato una accurata e tempestiva procedura adeguata allo specifico caso clinico, secondo i richiesti standard di sicurezza e qualità e per non aver operato con lo spirito di servizio e di correttezza, esponendo così l'Ente a potenziali danni patrimoniali e di immagine. Pertanto, procedeva alla contestazione disciplinare datata 5 giugno 2023, n. 9091 di protocollo, notificata a mani al dottor (allegato Pt_1 1). Contr Con la stessa predetta lettera il dottor veniva altresì convocato per presentare all' le Pt_1 sue difese. La prescritta audizione in contraddittorio fissata alle ore 11 del giorno 12 luglio 2023 nell'Istituto, sala consiliare "Avv. Mario de Bellis", è stata successivamente differita al giorno seguente, 13 luglio 2023, dandone tempestiva informazione all'interessato. (…) IV. La decisione dell'UPD. La ricostruzione testimoniale dei fatti smentisce la linea difensiva del dottor Per Parte_1 cui trova conferma l'addebito disciplinare notificatogli, di grave negligenza nei compiti rientranti nella sua qualità di medico di guardia in servizio notturno, non avendo adottato un'accurata e tempestiva procedura adeguata allo specifico caso clinico secondo i richiesti standard di sicurezza e qualità della prestazione medica dovuti al paziente e per non aver operato con spirito di servizio e correttezza deontologica alterando il sinallagma contrattuale con l' che ha Parte_3 esposto a potenziali danni patrimoniali e di immagine. Scrive, infatti il dottor nella Per_5 relazione 23 maggio 2023 (allegato 7) al direttore sanitario dell : "La PPH (post- CP_1 pancreatectomy-hemorrhage) rappresenta infatti una delle più temibili e frequenti complicanze di questa chirurgia, soprattutto in caso di ricostruzione pancreato-gastrica, e deve essere riconosciuta e trattata precocemente, allo scopo di ridurre la mortalità, come riportato ormai da anni in letteratura". Nella predetta relazione è indicata la letteratura scientifica di riferimento. Va respinta, perché irrilevante, l'obiezione prospettata dal dottor circa la genericità della Pt_1 contestazione disciplinare che non indicava la modalità con cui l'infermiere lo contattò alle Per_2 ore 2:00. Rilevante è, invece, il fatto confermato dalle collimanti dichiarazioni di e Per_2 Tes_1 che il dottor fu avvertito dell'episodio di ematemesi occorso a alle ore 02:00 Per_5 Pt_1 Pt_4 del 4 maggio 2023. Fatto che - peraltro - Egli ha negato in maniera assoluta. Va respinta, perché anch'essa irrilevante ai fini della decisione, l'obiezione attinente alla tardiva annotazione nella cartella infermieristica del suddetto orario, che è stata motivata dalle preminenti attività di servizio nel reparto ospedaliero. D'altronde lo stesso dottor informa con la Pt_1 memoria difensiva, di aver annotato in cartella clinica il decesso di alle 04:37, un'ora dopo Pt_4 l'evento e non immediatamente, fatto che si giustifica anch'esso con gli impegni preminenti di servizio. CP_ Irrilevante è infine la dichiarazione testimoniale di allegata alla memoria difensiva del dottor non essendovi contraddizione tra il fatto che il dottor avesse giudicato le condizioni Pt_1 Pt_1 cliniche di L.S. non preoccupanti nella conversazione telefonica col cui assistette la , Per_2 Tes_1 CP_ e l'aver incidentalmente ed occasionalmente fatto presente ad nella loro conversazione telefonica notturna, che il turno di guardia procedeva "tranquillamente senza emergenze". Il Codice di deontologia medica 2014, aggiornato e vigente, della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, stabilisce, nel giuramento professionale, che il medico opera con diligenza e prudenza, oltre che con perizia;
diligente prudenza avrebbe dovuto consigliare, di fronte al sanguinamento sentinella del caso in esame, per lo meno un accertamento personale, non de relato, delle condizioni del paziente. L'articolo 14 del Codice stabilisce che il medico opera sempre al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente allo scopo precipuo di prevenire e gestire ogni situazione di rischio clinico. A queste stesse finalità è istituito il servizio di guardia medica notturna, diretto ad assicurare la continuità dell'assistenza medica in ospedale (articolo 7, comma 9, decreto del Presidente della
5 Repubblica n. 128 del 1969). Continuità assistenziale che è compito e responsabilità del medico di guardia non per svolgere le attività ordinarie di diagnosi e cura incompatibili con le ore di riposo dei pazienti ricoverati, bensì per adottare, con diligenza e prudenza, tutte le misure d'urgenza necessarie ad uno specifico caso clinico e, se necessario, avvertire gli specialisti specialisti più idonei alla risoluzione del problema emergente, così come recita il Codice deontologico all'articolo 23. Queste regole e principi sono altresì riflessi nell'articolo 70, comma 3, alinea i), del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo il quale il dirigente medico deve "garantire, per quanto nei suoi poteri e nei suoi obblighi di servizio il massimo rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell'assistenza al paziente nell'arco delle 24 ore, nell'ambito delle funzioni assegnate al dirigente [nel caso in esame guardia medica notturna con le funzioni sopra delineate, n.d.r.), nel rispetto della normativa contrattuale vigente". Sono regole e principi che il dottor ha Pt_1 superficialmente trascurato con grave negligenza, tenuto conto anche della presenza di un evento sentinella del rischio clinico, quale il sanguinamento. L'UPD, per tutto quanto innanzi premesso e considerato conclude che la condotta del dottor Pt_1 costituisce, nel caso in esame, inadempimento dei doveri professionali e di servizio per aver omesso o ritardato una cautela necessaria in presenza di un paziente portatore di una grave patologia e, Visto l'articolo 72, comma 8, lettera h), del Contratto collettivo di lavoro Area Sanità 2016-2018; Visto il conforme articolo 14, comma 8, lettera h) del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e codice disciplinare, approvato con deliberazione del direttore generale dell Parte_3
n. 669 dell'11 settembre 2018, modificata con deliberazione n. 85 del 22 marzo 2022;
[...] A. Sanziona il dottor con la sospensione di sei mesi dal servizio con privazione Parte_1 della retribuzione.” (cfr. all. 7 del fascicolo di parte ricorrente).
La contestazione disciplinare si fonda, oltre che sulle annotazioni della cartella clinica relativa al paziente , pure sulla ricostruzione fornita all'istituto sanitario resistente da due Persona_6 operatori sanitari in turno nella notte del 04.05.2023, ovvero gli infermieri sigg.ri Persona_2 e , nonché dal Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell' CP_8 Parte_3
, dott. , tutti escussi in qualità di testimoni nel presente giudizio (v. infra).
[...] Persona_7
Il ricorrente, a fronte dei suindicati rilievi, dal canto suo, esclude, in questa sede, di avere ricevuto l'avviso delle ore 02:00 da parte dell'infermiere di turno circa l'episodio di ematemesi presentato dal paziente . Inoltre, evidenzia in ricorso una serie di presunte contraddizioni e Persona_6 discrasie - a suo dire - esistenti nella ricostruzione fornita dagli infermieri in servizio nel turno notturno del 04.05.2023, nonché dal Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell'
[...]
. Parte_3
Orbene, in primo luogo, si osserva che le risultanze documentali in atti corroborano la prospettazione della parte resistente, anche in ordine al tempestivo avviso effettuato nei riguardi del medico di guardia circa le condizioni del paziente.
Invero, per quel che maggiormente rileva ai fini del decidere, tanto è dato ricavare dall'estratto del diario clinico relativo al paziente : Persona_6
“NUOVA ANNOTAZIONE IN DIARIO INFERMIERISTICO (RIF. 11FE9)-REGISTRATO 04/05/2023-06:00 Persona_2
Somministrata terapia come da prescrizione medica.ore 2 episodio di ematemesi di modica quantita.avvisato(mdg).rilevati parametri vitali.ore 3:20 episodio di vomito fecale.paz. si presenta con fame d,aria si avvisa (mdg).polso e pa assenti.si inizia manovre rianimatorie. Ore 3.:30 il paz. va in arresto cardiopolmonare.
MODIFICA ANNOTAZIONE IN DIARIO INFERMIERISTICO (RIF. 11FE9)
6 04/05/2023-06:00 Persona_2
Somministrata terapia come da prescrizione medica.ore 2 episodio di ematemesi di modica quantita.avvisato(mdg).rilevati parametri vitali.ore 3:20 episodio di vomito fecale.paz. si presenta con fame d,aria si avvisa (mdg).polso e pa assenti.si inizia manovre rianimatorie. Ore 3.:30 il paz. va in arresto cardiopolmonare.con decesso.
MODIFICA ANNOTAZIONE IN DIARIO INFERMIERISTICO (RIF. 11FE9) 04/05/2023-06:00 Persona_2
Somministrata terapia come da prescrizione medica.ore 2 episodio di ematemesi di modica quantita.avvisato(mdg).rilevati parametri vitali.ore 3:20 episodio di vomito fecale.paz. si presenta con fame d,aria si avvisa (mdg).polso e pa assenti.si inizia manovre rianimatorie. Ore 3.:30 il paz. va in arresto cardiopolmonare.ecg piatto con decesso del paziente.
NUOVA ANNOTAZIONE IN DIARIO MEDICO (RIF. – REGISTRATO C.F._1 04/05/2023-04:37 Parte_1
h. 03.30: Pz. In arresto cardiorespiratorio, si effettuano tutte le manovre di RCP. Midriadi fissa;
Assenza dei polsiperiferici;
Assenza di battito cardiaco;
Assenza di pressione arteriosa;
ECG piatto. Si constata decesso.” (cfr. cartella clinica all. fascicolo di parte resistente).
Tanto è stato, del resto, corroborato dalle risultanze dell'istruttoria orale espletata.
In particolare, escusso all'udienza del 18.03.2025, il teste dott. , all'epoca dei fatti Persona_7 Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell' di Castellana Grotte, ha Pt_3 Parte_3 dichiarato:
“A.D.R. posso confermare la circostanza n. 10) della predetta memoria [cfr. secondo cui “10) l'episodio di ematemesi che colpiva il paziente S.L. alle ore 02.00 del 04.05.2023, è considerato come sanguinamento sentinella che segnala la necessità di controlli diagnostici e trattamenti immediati”], in quanto l'episodio di ematemesi che colpiva il paziente S.L. alle ore 2.00 del 4.5.23 è considerato come sanguinamento sentinella che segnala la necessità di controlli diagnostici e trattamenti immediati. A.D.R. Con riferimento alla circostanza n. 12) della memoria di costituzione [cfr. Parte_3 secondo cui “12) il medesimo dott. successivamente Le riferiva di essere stato chiamato alle Pt_1 ore 02.00 del 04.05.2023 dal ma di non aver ritenuto necessario intervenire data la modesta Per_2 entità dell'ematemesi;”] che mi viene letta, confermo che il dott. successivamente mi riferiva Pt_1 verbalmente, in quanto da me convocato per chiarimento, di essere stato chiamato alle ore 2,00 del 4.5.23 dal ma di non aver ritenuto necessario intervenire data la modesta entità dell' Per_2 ematemesi. A.D.R. Con riferimento alla circostanza n. 14 della predetta memoria [cfr. secondo cui “14) conferma il contenuto del Diario Clinico e del Diario Medico allegati alla Cartella Clinica che le viene mostrata (v. file Cartella Clinica, pag. 152 ss. e pag. 155 ss.)”], confermo il contenuto del Diario Clinico e del Diario Medico allegati alla cartella Clinica che mi vengono mostrati”.
Il teste in discorso ha poi pure precisato “che nel caso dell'intervento quale quello effettuato sul paziente S.L. qualsiasi successivo episodio di ematemesi di qualsivoglia entità richiede immediati controlli diagnostici ed opportuni trattamenti”.
Nel senso della sussistenza dei fatti contestati milita anche la deposizione resa alla medesima udienza del 18.03.2025 dal teste sig. il quale, infermiere presso l'IRCCS “De Bellis”, in Persona_2
7 servizio nel turno notturno del 04.05.2023 - come tale senz'altro preziosa fonte di conoscenza dei fatti di causa - ha affermato:
“A.D.R. con riferimento alla circostanza n. 1) della memoria di costituzione dell' Controparte_4
[cfr. secondo cui “1) alle ore 02.00 del 04.05.2023 avvisava il dott. che il paziente Parte_1
presentava ematemesi”] posso confermare che alle ore 2,00 del 4.05.23 avvisavo Persona_6 il dott. che il paziente presentava ematemesi cioè vomito con Parte_1 Persona_6 presenza di sangue in modica quantità, specificavo io che la quantità fosse modica A.D.R. Preciso che avvisavo il dott. a mezzo cordless interno all'ospedale
Pt_1 A.D.R. Con riferimento alla circostanza n. 2) della suddetta memoria [cfr. secondo cui “2) il dott. a seguito dell'avviso di cui al punto precedente, rispondeva che il caso non era preoccupante
Pt_1 per la modesta quantità di sangue emesso”], la confermo, in quanto il dott. a seguito del mio
Pt_1 avviso di cui al punto precedente, rispondeva che il caso non era preoccupante per la modesta quantità del sangue emesso;
non mi dava alcuna disposizione. A.D.R. Confermo la circostanza n. 3) della predetta memoria [cfr. secondo cui “3) il dott.
Pt_1 nelle circostanze di cui ai punti precedenti, non si recò a visitare il paziente S.L. e non diede altre disposizioni terapeutiche”], poiché, nelle predette circostanze, il dott. non si recò a visitare il
Pt_1 paziente S.L. e non diede altre disposizioni terapeutiche A.D.R. Confermo che sulle predette circostanze era anche presente la infermiera sig. CP_9
[cfr. secondo cui “4) in dette circostanze era presente la infermiera sig.ra ”]; CP_9
A.D.R. Confermo la circostanza n. 5) della memoria IRCCS “De Bellis” [cfr. secondo cui “5) l'avviso delle ore 02.00 dato al dott. veniva registrato in cartella infermieristica alle ore 06.00 a Pt_1 causa di altre attività di reparto e di controlli effettuati sullo stesso paziente S.L.”] in quanto l'avviso delle ore 2.00 dato al dott. veniva registrato in cartella infermieristica alle ore 6.00 a causa di Pt_1 altre attività di reparto e di controlli effettuati sul paziente S.L. A.D.R. Confermo la circostanza n. 6) della suddetta memoria [cfr. secondo cui “6) alle ore 03.20 circa, chiamato da altro paziente ricoverato nella stessa stanza di S.L., constatava l'aggravamento delle condizioni di salute del medesimo S.L. avvertendo di ciò il dott. ], poiché alle ore 03.20 Pt_1 circa sono stato chiamato da altro paziente ricoverato nella stessa stanza di S.L. e ho constatato l'aggravamento della condizioni di salute del medesimo S.L., avvertendo di ciò il dott. anche Pt_1 stavolta a mezzo cordless interno dell'ospedale. Voglio aggiungere che il quando interveniva Pt_1 dopo la chiamata delle ore 03:20 circa, mi diceva di non riferire dell'episodio di ematemesi e di non registrarlo nella cartella clinica del paziente S.L. A.D.R.: confermo la circostanza di cui al punto n. 7) della memoria difensiva che mi viene letta [cfr. secondo cui “7) il dott. solo a seguito della seconda chiamata delle ore 03.20 Parte_1 circa interveniva in soccorso del paziente S.L. constatandone il decesso”]; preciso che quando è arrivato lui abbiamo iniziato le manovre cardiopolmonari A.D.R.: Confermo integralmente la circostanza di cui al punto 8) della memoria IRCCS che mi viene letta [cfr. secondo cui “8) conferma il contenuto del Diario Clinico e del Diario Medico allegati alla Cartella Clinica che le viene mostrata (v. file Cartella Clinica, pag. 152 ss. e pag. 155 ss.)”] e ribadisco che le relative annotazioni sono state da me effettuate;
quanto alla ripetizione per tre volte della annotazione specifico che la stessa è determinata dal fatto che nel mentre provvedevo ad effettuare le registrazioni venivo interrotto dal suono del campanello di reparto e pertanto prima di andare a verificare la segnalazione premevo il tasto invio e successivamente riprendevo l'annotazione. Aggiungo che io ho di volta in volta lavorato su un'unica annotazione e delle diverse lavorazioni è rimasta traccia al sistema, per questo motivo riportano tutte lo stesso orario. A.D.R. La stanza del medico di guardia dista all'incirca 10 metri dalla stanza del paziente S.L.”.
La ricostruzione fattuale della vicenda fornita dal teste trova, altresì, debito Persona_2 riscontro, oltre che negli elementi ritraibili dall'esame della documentazione in atti (v. cartella clinica in atti), nelle dichiarazioni rese dalla sig.ra , altra infermiera di turno nella notte del CP_9
8 04.05.2023, la quale, escussa nel presente giudizio in qualità di teste all'udienza del 24.06.2025, ha puntualmente riferito:
“A.D.R. con riferimento alla circostanza n. 1) della memoria di costituzione [cfr. Parte_3 secondo cui “1) alle ore 02.00 del 04.05.2023 avvisava il dott. che il paziente Parte_1
presentava ematemesi”], posso confermare quanto mi viene letto poiché ero di Persona_6 turno insieme al collega ed ho assistito alla telefonata fatta con il cordless aziendale Persona_2 al dott.
Pt_1 A.D.R.: con riferimento alla circ. n. 2) della predetta memoria che mi viene letta [cfr. secondo cui “2) il dott. a seguito dell'avviso di cui al punto precedente, rispondeva che il caso non era
Pt_1 preoccupante per la modesta quantità di sangue emesso”], confermo che a seguito della suddetta telefonata, il dott. rispondeva che il caso non era preoccupante per la modesta quantità di
Pt_1 sangue emesso;
preciso che non ero io al telefono con il dott. Quanto appena sopra riferito
Pt_1 è una mia deduzione basata sulla assenza di indicazioni terapeutiche;
ricordo che la telefonata. Fu breve. A.D.R.: con riferimento alla circostanza n. 3) della suddetta memoria [cfr. secondo cui “3) il dott. nelle circostanze di cui ai punti precedenti, non si recò a visitare il paziente S.L. e non diede
Pt_1 altre disposizioni terapeutiche”], posso confermare che il dott. non si recò a visitare il
Pt_1 paziente S.L. e non diede altre disposizioni terapeutiche;
A.D.R. confermo che in detta circostanza ero presente perché insieme al ero di turno notturno;
Per_2 in quanto il reparto è unico e siamo responsabili di ogni paziente. A.D.R. con riferimento alla circostanza n. 5) [cfr. secondo cui “5) l'avviso delle ore 02.00 dato al dott. veniva registrato in cartella infermieristica alle ore 06.00 a causa di altre attività di
Pt_1 reparto e di controlli effettuati sullo stesso paziente S.L.”] confermo che l'avviso delle ore 2,00 dato al dott. veniva registrato in cartella infermieristica alle ore 06,00 a causa della presenza di un
Pt_1 altro paziente molto critico e delle altre attività di reparto oltre che di controllo effettuati sullo stesso paziente S.L. quali ECG post mortem. A.D.R. Con riferimento alla circostanza n. 6) della predetta memoria [cfr. secondo cui “6) alle ore 03.20 circa, chiamato da altro paziente ricoverato nella stessa stanza di S.L., constatava l'aggravamento delle condizioni di salute del medesimo S.L. avvertendo di ciò il dott. ],
Pt_1 affermo che alle ore 03,20 circa ero presente quando il – altro infermiere con me Persona_2 di turno – avvisava il dott. dell'aggravamento delle condizioni del paziente;
preciso
Pt_1 Per_1 che lo avvisava con il cordless aziendale. A.D.R. con riferimento alla circostanza n. 7) della memoria [cfr. secondo cui “7) il Parte_3 dott. solo a seguito della seconda chiamata delle ore 03.20 circa interveniva in Parte_1 soccorso del paziente S.L. constatandone il decesso”], confermo che il dott. solo a seguito
Pt_1 della seconda chiamata delle ore 03,20 interveniva in soccorso del paziente constatandone il decesso;
A.D.R. con riferimento alla circostanza n. 8) della memoria sopra indicata [cfr. secondo cui “8) conferma il contenuto del Diario Clinico e del Diario Medico allegati alla Cartella Clinica che le viene mostrata (v. file Cartella Clinica, pag. 152 ss. e pag. 155 ss.)”], confermo il contenuto del Diario Clinico e del Diario medico che mi vengono mostrati nella parte in cui riportano le circostanze innanzi descritte A.D.R. a domanda della difesa dott. risponde di non essere a conoscenza del motivo per cui
Pt_1 ci sono tre annotazioni sul da parte del Noto tuttavia che ci sono delle leggere Parte_5 Per_2 aggiunte, poiché la seconda annotazione riporta il “decesso” e la terza l'arresto cardiopolmonare
“ECG”. A.D.R. Preciso che capita spesso che le annotazioni sul diario clinico dei pazienti vengano effettuate alla fine del turno a causa del carico di lavoro in reparto e delle numerose richieste d'intervento da parte dei pazienti, per le medesime ragioni mi è anche capitato di iniziare ad effettuare una annotazione sul diario clinico e poi dovere interrompere per eseguire altre attività indifferibili in reparto;
specifico che il sistema informatico consente di lavorare su una annotazione avviata in precedenza con delle aggiunte, ma qualsiasi modifica della precedente annotazione lascerebbe traccia
9 sul file lavorato in quanto risulterebbe l'annotazione oggetto di modifica riportante la cancellazione con un segno grafico evidente.”.
Ciò posto, non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni, le quali forniscono reciproco riscontro e non sono state nemmeno smentite da prove contrarie.
Difatti, non vi è concreto motivo di dubitare dell'attendibilità delle acquisite testimonianze dal momento che il giudizio sull'inattendibilità delle testimonianze o sulla loro irrilevanza deve essere fondato sull'esistenza di fatti certi che contrastino in modo irrefutabile con il contenuto delle stesse o che le rendano inefficaci ai fini della decisione, laddove, nella specie, tali fatti non si rinvengono in atti.
Orbene, dalle richiamate dichiarazioni si ricava debita conferma dei fatti oggetto di contestazione disciplinare, essendo emersa prova sia dell'avviso del ricorrente (alle ore 02:00 del 04.05.2023) ad opera dell'infermiere circa l'episodio di ematemesi presentato dal paziente sottoposto a duodenocefalopancreasectomia, sia dell'omesso intervento e/o delle omesse prescrizioni medico- terapeutiche richiesti dalle condizioni in cui versava il degente.
Non pare, poi, possa in questa sede rilevare il fatto che l'annotazione nella cartella clinica del paziente sia stata registrata a un orario successivo rispetto all'evento, tenuto conto del fatto che gli infermieri in servizio nel turno notturno del 04.05.2023, escussi in qualità di testi nel presente giudizio, hanno concordemente spiegato le ragioni della elaborazione in plurime fasi della medesima annotazione sulla cartella clinica, avendo, peraltro, la teste , al riguardo, puntualmente chiarito che CP_9
“ … capita spesso che le annotazioni sul diario clinico dei pazienti vengano effettuate alla fine del turno a causa del carico di lavoro in reparto e delle numerose richieste d'intervento da parte dei pazienti, per le medesime ragioni mi è anche capitato di iniziare ad effettuare una annotazione sul diario clinico e poi dovere interrompere per eseguire altre attività indifferibili in reparto;
specifico che il sistema informatico consente di lavorare su una annotazione avviata in precedenza con delle aggiunte, ma qualsiasi modifica della precedente annotazione lascerebbe traccia sul file lavorato in quanto risulterebbe l'annotazione oggetto di modifica riportante la cancellazione con un segno grafico evidente.”.
Di tanto si trova riscontro pure dagli elementi ritraibili dall'esame della cartella clinica in atti, ove si consideri che vi sono ulteriori e frequenti annotazioni, non riguardanti i fatti di cui all'addebito disciplinare, che risultano progressivamente formate con l'elaborazione di diverse aggiunte- tutte debitamente tracciate e riportanti il medesimo orario di inserimento - all'originaria registrazione (v. pag. 6 della cartella clinica relativa al paziente , nelle giornate del 02.05.2023 e del Persona_6 03.05.2023).
Verificata, dunque, la sussistenza dei fatti contestati, quanto alla loro rilevanza disciplinare, mette conto osservare che l'art. 70 del CCNL dell'Area Sanità triennio 2016 - 2018, rubricato “Obblighi del dirigente”, dispone quanto segue:
“1. Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità.
2. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando costantemente nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al DPR 62/2013 di cui si impegna a osservare tutte le disposizioni nonché dei codici di comportamento adottati dalle ai sensi dell'art. 54, comma 5 del D. Lgs. n. Parte_6
165/2001 e di quanto stabilito nelle Carte dei Servizi.
10 3. Il dirigente, tenuto conto della necessità di garantire la migliore qualità del servizio, deve, in particolare: a) assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro, nonché delle disposizioni contrattuali, nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'Azienda o Ente e perseguire direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;
… omissis … i) garantire, per quanto nei suoi poteri e nei suoi obblighi di servizio, il massimo rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell'assistenza al paziente nell'arco delle 24 ore, nell'ambito delle funzioni assegnate al dirigente, nel rispetto dalla normativa contrattuale vigente;
j) assicurare la massima diligenza nella compilazione e tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche;
”.
Ancora, l'art. 72 del CCNL dell'Area Sanità triennio 2016 - 2018, Codice disciplinare, al comma 8, prevede che:
“… 8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
… omissis … h) comportamenti omissivi o mancato rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell'assistenza al paziente, nell'arco delle ventiquattro ore, nell'ambito delle funzioni assegnate e nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
… omissis … k) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all' o Ente o a Pt_6 terzi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7”.
Sono così da condividersi le considerazioni dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari di cui al verbale del 25 luglio 2023 secondo cui “ … diligente prudenza avrebbe dovuto consigliare, di fronte al sanguinamento sentinella del caso in esame, per lo meno un accertamento personale, non de relato, delle condizioni del paziente. … Queste regole e principi sono altresì riflessi nell'articolo 70, comma 3, alinea i), del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo il quale il dirigente medico deve "garantire, per quanto nei suoi poteri e nei suoi obblighi di servizio il massimo rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell'assistenza al paziente nell'arco delle 24 ore, nell'ambito delle funzioni assegnate al dirigente [nel caso in esame guardia medica notturna con le funzioni sopra delineate, n.d.r.), nel rispetto della normativa contrattuale vigente". Sono regole e principi che il dottor ha superficialmente trascurato con grave negligenza, tenuto conto Pt_1 anche della presenza di un evento sentinella del rischio clinico, quale il sanguinamento.”.
La sanzione, infine, appare assolutamente proporzionata alla condotta colposa omissiva posta in essere dal ricorrente, considerate le circostanze di fatto che connotarono, in concreto, il comportamento del e che, correttamente, l' ha tenuto in conto. Pt_1 Pt_6
Del tutto generiche, invece, si appalesano le allegazioni attoree con riferimento alle condotte mobbizzanti asseritamente subite dal dipendente all'incirca dall'anno 2020, ovverosia sin da quando
“ … il dr è andato in pensione ed è diventato Direttore di Reparto il Dr. con Per_3 Persona_4 la consulenza del dr. il quale, successivamente, diventava anche lui Direttore dell'UOC di Per_5 Chirurgia e direttore di Dipartimento” (cfr. pag. 17 del ricorso), non essendone, peraltro, adeguatamente evidenziato il collegamento con i fatti di cui all'addebito disciplinare, al di là della mera ed irrilevante descrizione del presunto “clima presente in reparto al momento in cui si
11 verificavano gli eventi di cui è causa” e della soltanto ipotizzata costruzione “ex post un episodio di negligenza mai avvenuto”.
Pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento, non essendovi elementi per affermare l'illegittimità della sanzione disciplinare.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale e istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 12.07.2024 da nei confronti dell Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
[...]
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese processuali liquidate in € 4.800,00 per compensi, oltre ad oneri di legge. Bari, lì 25/11/2025
Il Giudice
DI RE
12