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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/12/2025, n. 3421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3421 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. 343/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. GU RO - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 21/02/2023, promossa con atto di citazione da
(C.F. ) già in persona del Pt_1 P.IVA_1 Parte_2 suo procuratore speciale dott. rappresentata e difesa in giudizio Parte_3
dall'avv.to Silvia Ceroni con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vicenza, Via Cengio n.
15, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to CP_1 P.IVA_2
ME NC BE, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. to Francesco Maria
Tedeschi sito in Venezia-Mestre, via Torre Belfredo b.21, coma da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellata
(C.F. Controparte_2
), P.IVA_3
non costituitasi in causa;
appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1207/2022 pubblicata il 13/7/2022 dal Tribunale di
Vicenza – CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-1- Per Parte_1
“per tutte le ragioni sopra esposte, in riforma della sentenza n. 1207/2022 Sent., n 1976/2022 rep. – resa all'esito del giudizio n. 9019/2017 R.G., del Tribunale di Vicenza, G.U. dott. Silvano
Colbacchini, depositata in cancelleria in data 13 luglio 2022, non notificata, accogliere le seguenti conclusioni:
Nel merito
- respingersi l'opposizione e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2282/2017 ING., n. 3531/2017 Rep. (di cui oggi potrà valersi anche ex Parte_1
art. 111 c.p.c.);
- in ogni caso accertare che l'attrice opponente è oggi debitrice Parte_4
nei confronti di (quale cessionaria del credito di Parte_1 Controparte_3
per effetto della cessione del 11.04.2018 di cui in atti) dell'importo di euro 333.826,97 per
[...]
le causali di cui in atti, o la diversa somma accertata in corso di causa, oltre agli interessi di mora contrattualmente previsti pari alla moltiplicazione per quattro del tasso di interessi legali dal 07.04.2017 al saldo effettivo e in ogni caso entro il tasso soglia usura e, per l'effetto, condannarsi la medesima attrice opponente a pagare oggi ad (quale cessionaria del Parte_1
credito di per effetto della cessione del 11.04.2018 di Controparte_3
cui in atti), la predetta somma (o la diversa somma determinata in corso di causa a seguito di rinnovazione della CTU), oltre agli interessi di mora contrattualmente previsti pari alla moltiplicazione per quattro del tasso di interessi legali dal 07.04.2017 al saldo effettivo e in ogni caso entro il tasso soglia usura;
- rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate in quanto le stesse, per i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, risultano infondate e non provate.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”
Per : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta:
Nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ovvero accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello ovvero e comunque rigettare l'appello per essere lo stesso infondato in fatto e/o in diritto.
In via subordinata nel merito alla luce delle risultanze della CTU esperita in sede di appello.
-2- Laddove la Ecc.ma Corte di Appello non ritenga di accogliere quanto richiesto da questa Difesa in via di merito principale si chiede che la stessa voglia accogliere gli esiti della CTU di grado
d'Appello con le risultanze indicante nell'ipotesi HPD.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di primo e secondo grado”
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto.-
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, (anche solo Parte_4
), si opponeva al decreto ingiuntivo n. 2282/2017, provvisoriamente esecutivo, mediante Pt_4
il quale il Tribunale di Vicenza ingiungeva alla stessa e al socio di pagare alla CP_4
la somma, rispettivamente, di € 333.826,97 e di € Parte_5
1.966.876,22, oltre ad accessori, a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 8799 accesso presso l'istituto di credito in data 23/11/1995 e di contratti di affidamento.
1.1 eccepiva la carenza di legittimazione e di interesse della Banca poi, assoggettata Pt_4 alla procedura di liquidazione amministrativa, e deduceva l'inesistenza totale o parziale del credito per l'applicazione di interessi usurari e l'esistenza di un accordo di rientro.
2. Si costituiva in giudizio (anche solo , la Controparte_5 CP_3
quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, evidenziando, preliminarmente, la propria legittimazione attiva e negando l'applicazione di interessi usurari.
3. Si costituiva in causa la ora , nella qualità Controparte_6 Pt_1
di successore ex art. 111 c.p.c., la quale condivideva tutte le domande, le istanze ed eccezioni già formulate dalla . Parte_5
4. Acquisita la documentazione offerta, espletata c.t.u. contabile, con sentenza n.1207/2022 del
13/7/2022, il tribunale di Vicenza ha revocato il decreto ingiuntivo ritenendo l'insussistenza del credito azionato in via monitoria, e ha respinto la domanda formulata dall'opponente nei confronti di , dichiarando l'improcedibilità di quella rivolta nei confronti della Pt_1 CP_3
Pt_6
5. Avverso la sentenza n. 1207/2022 ha proposto appello la
[...] Parte_7
(già d'ora in avanti anche solo
[...] CP_7 Parte_8
), affidato a due motivi di appello. Secondo l'appellante il tribunale avrebbe basato la sua Pt_1
decisione in forza di documenti prodotti da oltre i termini di cui all'art. 183 comma 6 Pt_4
cpc, come tali inammissibili, così come la consulenza tecnica d'ufficio si sarebbe basata su
-3- eccezioni tardivamente proposte dalla Parte_4
6. Si è costituita in giudizio, (nelle more divenuta , che ha contestato la Pt_4 CP_1
pretesa avversaria chiedendo il rigetto dell'appello perché inammissibile ovvero infondato in fatto e/o in diritto, con vittoria spese, competenze e onorari di primo e secondo grado.
6.2. Non si è costituita in causa coatta Controparte_2
amministrativa.
7. Con ordinanza del 5/8/2024, questa Corte ha disposto l'espletamento di c.t.u., nominando a tal fine il dott. e richiedendo, in particolare, all'esperto di predisporre la Persona_1
ricostruzione del rapporto bancario “distinguendo l'esito del conteggio a seconda della documentazione prodotta tempestivamente e quella prodotta oltre i termini istruttori assegnati”. Depositato l'elaborato peritale, all'udienza del 18/9/2025, udienza nella quale le parti hanno precisato le conclusioni, come in epigrafe riportate, la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
In diritto.-
a.) La materia del contendere e la decisione del tribunale
Va ricordato che, con la sentenza impugnata, il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito fatto valere in via monitoria dalla banca. Tale conclusione
è derivata dalla applicazione, in sede di integrazione della c.t.u., del criterio del c.d. “saldo zero”, in forza del quale l'esperto dell'ufficio è giunto ad individuare, a saldo dei rapporti bancari fra le parti, un credito a favore della società opponente compreso tra euro 123.145,79 ed euro
280.334,60.
Il giudice, infatti, “non avendo la Banca PO (su cui gravava l'onere di dimostrare l'esistenza
e la consistenza del credito) prodotto il contratto di conto corrente acceso in data 23/11/1995 e gli estratti conto relativi al periodo 23/11/1995 – 31/12/1997” ha ritenuto di dover procedere con l'applicazione del criterio del saldo zero con azzeramento del saldo risultante dal primo estratto conto disponibile. In conseguenza dell'applicazione di tale criterio e sulla base della documentazione versata in atti, il c.t.u. è pervenuto ad escludere posizioni creditorie in favore della banca, con conseguente rigetto della domanda svolta da . Pt_1
b.) Motivi di appello.
Prima di procedere alla disamina dei motivi di appello, va dichiarata la contumacia di
[...]
che, benché regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita in Controparte_3
causa, ed esclusa ogni inammissibilità dell'appello, che reca una chiara indicazione delle parti
-4- della sentenza di primo grado che intende sottoporre a censura e le argomentazioni a sostegno delle modifiche richieste.
1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante chiede che la sentenza venga riformata nella parte in cui il giudice “fa propri i risultati di una CTU basata su materiale probatorio irritualmente acquisito e altresì acquisito in spregio ad una precisa ordinanza del Giudice di prime cure che negava ingresso all'ATP in corso di causa nel giudizio di primo grado” (pag. 7, appello).
Si sostiene che la produzione documentale depositata dalla dopo la scadenza dei Pt_4
termini ex art. 183 comma 6 cpc - cioè un ricorso per ATP in corso di causa al quale allegava gli estratti conto dal 31/12/1997 in poi – non avrebbe dovuto essere acquisita al fascicolo del procedimento principale e, di conseguenza, nemmeno considerata nel corso della perizia.
Secondo l'appellante, il giudice - che aveva, inizialmente, rigettato l'istanza ex art. 669 cpc avanzata da controparte - ha poi consentito che il perito dell'ufficio tenesse conto anche degli estratti conto a quell'istanza allegati e tardivamente prodotti e non soltanto di quelli ritualmente depositati dalla banca con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. L'appellante sostiene l'inammissibilità di tale produzione documentale tale da “non poter essere utilizzata ai fini decisori, dovendosi disporre nuovo approfondimento tecnico esclusivamente tenendo conto del materiale probatorio dimesso entro il termine delle preclusioni processuali nel corso del giudizio di primo grado”. (pag. 8, appello). Si sostiene, quindi, che il c.t.u. abbia violato il “divieto di compiere atti istruttori preclusi alle parti ed in particolare di acquisire documenti dopo il maturare delle preclusioni istruttorie” (pag. 8, appello) a causa della confusione presente nel fascicolo di primo grado, determinata dalla pendenza del procedimento principale e del sub procedimento ex art. 669 cpc.
In forza di queste considerazioni, l'appellante ha chiesto a questa Corte l'espletamento di una nuova perizia con esclusivo rifermento alla documentazione prodotta dalle parti in giudizio in
“modo rituale e tempestivo”.
2. Con il secondo motivo di appello, chiede che la sentenza venga riformata in quanto: Pt_1
1) “la c.t.u. non si è limitata ad indagare soltanto l'eventuale usura originaria, ma si è spinta a verificare il superamento del tasso soglia durante tutto il corso del rapporto (pag. 9,appello); 2) il tribunale, sulla scorta della mancata produzione da parte della banca degli “estratti conto relativi al periodo 23/11/1995 – 31/12/1997”, ha proceduto “all'azzeramento del conto risultante dal primo estratto conto disponibile” che sarebbe quello del 01.01.1998 prodotto tardivamente
-5- da controparte” (pag. 11, appello).
Tre sono quindi, secondo l'appellante, i punti della sentenza erronei e denunciati con il motivo in disamina: 1) l'ampliamento dell'indagine all'ipotesi di usura sopravvenuta;
2) quello relativo alla ritenuta ammissibilità della documentazione in tesi tardivamente prodotta;
3) quello che ha ritenuto di accogliere l'eccezione di “saldo zero” benché fosse stata dedotta in causa da
, per la prima volta, nel corso delle operazioni peritali. Si sostiene, quindi, che il risultato Pt_4
della CTU sia “doppiamente falsato” determinato dall'applicazione del “saldo zero” (eccezione tardiva) su estratti conto tardivamente prodotti, errore che avrebbe potuto essere evitato se si fosse fatto riferimento soltanto agli estratti conto prodotti in modo rituale dalla con la CP_3
memoria n. 2 e cioè gli estratti dal 31/01/2002 al 30/08/2017.
Secondo l 'eccezione del saldo zero, non avrebbe dovuto essere considerata sia perché Pt_1
tardiva sia perché - anche se sollevata d'ufficio – doveva riferirsi alla documentazione tempestivamente e ritualmente prodotta in causa.
ha chiesto una rinnovazione di CTU contabile condotta “sulla base dei documenti Pt_1 dimessi dalla (come sopra elencati) e delle pattuizioni disponibili sottoscritte dal CP_3
correntista in atti, applicando il saldo zero e utilizzando i soli estratti conto prodotti nei termini, cioè quelli da febbraio 2002 ad agosto/novembre 2017, applicando tassi ex art. 117 TUB fino al 2 gennaio 2013 e poi i tassi convenzionali fino al 31 gennaio 2017” secondo l'appellante si giungerebbe “a determinare al 30 novembre 2017 il credito di in misura pari a Euro Pt_1
129.075,46= (a fronte di Euro 334.281,95= da estratto conto)” (appello, pag. 12 s.).
c.) disamina dei motivi di appello
1. Mette conto premettere alla disamina dei motivi di appello che, a seguito della consulenza tecnica in questa sede disposta, si è potuti pervenire alla esclusione di qualsiasi ipotesi di usura
(come neppure più contestato dalla parte appellata).
2. Inoltre, l'indagine officiosamente espletata ha consentito di pervenire alla determinazione del saldo del rapporto bancario oggetto di causa sulla base di due ipotesi principali (ossia tenendo o non tenendo conto dei documenti asseritamente “tardivi”) e due sotto-ipotesi (ossia applicando o non applicando il criterio del saldo-zero). I risultati cui è pervenuto l'ausiliare del giudice in questo grado non sono oggetto di critica (impregiudicata l'ipotesi da adottare nel caso di specie).
Essi restituiscono che:
a) tenendo in considerazione unicamente i documenti cc.dd. tempestivi
-6- a.1.) senza applicazione del saldo-zero il saldo sarebbe passivo per € 208.640,11;
a.2.) con applicazione del saldo-zero il saldo sarebbe passivo per € 204.649,57;
b) tenendo conto anche dei documenti che si assumono tardivamente dimessi in causa:
b.1.) senza applicazione del saldo-zero il saldo sarebbe passivo per € 98.292,92;
b.2.) con applicazione del saldo-zero il saldo sarebbe attivo per € 248.165,79.
3. Ciò premesso si passa alla disamina dei singoli motivi di appello.
4. Il primo motivo di gravame non merita accoglimento.
Con esso si assume la tardività della documentazione prodotta in causa dalla parte ingiunta- opponente, siccome introdotta in causa in data 23 maggio 2019, dopo la scadenza dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., e, segnatamente, il giorno prima dell'udienza ex art. 184 c.p.c., tramite la proposizione di un ricorso per accertamento tecnico preventivo al quale erano allegati gli estratti conto dal 31-12-1997 non tempestivamente prodotti.
4.1. Il motivo non merita seguito.
La corte ritiene che, anche assumendo la tardività della produzione degli estratti conto in parola
(senza che l'appellante neppure peraltro abbia allegato e comprovato di aver sollevato tempestivamente e ritualmente la nullità ex art. 157 c.p.c. in prime cure), l'applicazione dei principi insegnati da Cass. s.u. n. 3086/2022 conduce alla infondatezza del motivo.
Occorre muovere dal rilievo che, come spiegato dalla ricordata pronuncia, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, laddove non diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare.
Oltre al rispetto del principio del contraddittorio (violazione nella specie neppure adombrata) e al limite derivante dall'incarico commessogli dal giudice (profilo anch'esso neppure in discussione in causa), il discrimen tra la documentazione acquisibile o non da parte del consulente si incentra sulla esclusione dell'acquisizione da parte dell'esperto dell'ufficio di elementi attinenti alla dimostrazione del fatto costitutivo della domanda, elementi dei quali sono onerati le parti.
In tale chiarita prospettiva si rende necessario calare il principio nella concreta dinamica delle domande e posizioni delle parti nel dibattito processuale.
In tal senso, ad esempio, si è deciso che nell'azione proposta dal cliente e diretta alla ripetizione
-7- degli indebiti che assume essere verificati nel corso del rapporto l'estratto conto attiene alla dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa, costituito dagli indebiti alla cui ripetizione mira la parte.
Nel caso sottoposto a questa corte, peraltro, si controverte – unicamente – della domanda della banca di conseguire la condanna per il saldo del conto corrente, mentre il cliente ) non Pt_4
ha formulato alcuna domanda riconvenzionale o eccezione riconvenzionale, essendosi limitato a chiedere il rigetto della pretesa della banca. Non si controverte, in questo processo, di un'eventuale contro credito del cliente verso la banca, essendo la materia del contendere limitata alla verifica della sussistenza della pretesa creditoria della banca, di tal ché per pervenire al rigetto della domanda, come richiesto da , è sufficiente rilevare che non Pt_4
risulta il credito fatto valere in giudizio.
La indicata posizione processuale delle parti consente di evidenziare che, nella prospettiva del cliente, gli estratti conto precedenti non attengono alla dimostrazione dei fatti costitutivi della sua domanda (come detto limitata a conseguire il rigetto di quella formulata dalla banca), ma alla mera contestazione di quella formulata dalla banca e, dunque, al fatto costitutivo della pretesa dell'attrice (in senso sostanziale).
Non si è, in altri termini, nell'ambito né dei fatti principali attinenti alla domanda della parte che ha prodotto dei documenti, né di fatti impeditivi, estintivi o modificativi introdotti in causa dal convenuto, ma soltanto della sua difesa a fronte della pretesa della banca, rimanendosi dunque all'interno del fatto costitutivo dedotto dal creditore e unicamente contestandosene la sussistenza sulla base delle risultanze di quegli estratti conto.
Nella concreta fattispecie sottoposta a questa corte, dunque, la documentazione tardivamente prodotta dal cliente non risulta essere finalizzata a dimostrare un fatto principale o un'eccezione non rilevabile d'ufficio, ma si risolve in una mera difesa, onde deve ritenersi che essa sia ammissibilmente acquisibile dal c.t.u. in quanto finalizzata a un accertamento riguardante il fatto costitutivo della pretesa il cui onere non gravava sul cliente e, comunque, rientrava nell'ambito degli accertamenti interessati dalle allegazioni delle parti.
Ne viene che, trattandosi di elementi attinenti a mere difese, non vi è alcuna preclusione a che il c.t.u. ne tenga conto nell'ambito della ricostruzione del rapporto al fine di verificare la domanda della banca diretta al pagamento del suo preteso credito (cfr., per un'ipotesi speculare, Cass.
5717/2025).
Contrariamente a quanto sostenuto con il motivo in disamina, dunque, va presa a riferimento
-8- l'ipotesi elaborata dal c.t.u. con riguardo alla intera documentazione risultante in causa, ivi compresi i documenti acquisiti nel corso delle operazioni peritali, all'esclusivo fine di accertare l'esistenza o inesistenza del credito richiesto da . Pt_1
5. Il secondo motivo, incentrato sulla ipotizzata “novità” della “eccezione” relativa al “saldo- zero”, non è fondato.
Ed invero l'applicazione del criterio del c.d. saldo-zero è una modalità di computo dei rapporti di conto corrente bancario adottata, secondo un ormai accreditato orientamento giurisprudenziale, in ipotesi di carenza dei documenti giustificativi del credito e, in particolare, degli estratti conto. Il criterio dell'azzeramento del saldo o del cd. saldo zero, altro non rappresenta che uno dei possibili strumenti attraverso il quale può esplicitarsi il meccanismo della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti sancito dall'art. 2697 cod. civ.
Non si tratta, dunque, di una “eccezione”, tanto meno in senso stretto, che il debitore sia tenuto a sollevare nei termini di cui all'art. 167 c.p.c., ma di una modalità di ricostruzione del rapporto bancario di conto corrente introdotta per far fronte alla mancanza di estratti conto da parte di chi era onerato di produrli in applicazione del principio dell'onere della prova. Atteso che si tratta di fare applicazione del criterio insegnato dalla giurisprudenza per pervenire al ricalcolo del saldo del rapporto nella mancanza di alcuni estratto conti, risulta fuori bersaglio il motivo incentrato sul rilievo che «nessuna eccezione avversaria può dirsi “tempestivamente” sollevata»
(seconda comparsa conclusionale 17-11-2025, pag. 2).
Va in proposito ricordato che in tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo, “l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda” (Cass. 1763/2024).
È solo il caso di ribadire che la questione della verifica dell'usura “sopravvenuta” deve ritenersi ormai superata, alla stregua della esclusione di ogni ipotesi di usura raggiunta dal c.t.u. e, come già detto, non fatta oggetto di motivata contestazione da parte di nessuna delle parti.
6. In definitiva, l'appello è respinto.
-9- 7. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei compensi tra il minimo e il medio previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (€ 333.826,97, scaglione da € 260.001 a € 520.000), dato atto del mancato deposito di nota spese.
Le spese inerenti alla c.t.u. espletata in questo grado, come liquidate con separato provvedimento, vanno in via definitiva poste a carico della parte appellante.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiarata la contumacia di Controparte_8
, definendo l'appello proposto da
[...] Parte_9
ontro la sentenza n. 1207/2022 del tribunale di Vicenza, lo respinge e,
[...]
per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese processuali da questa sostenute e che liquida in € 15.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
3. dà atto della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto procedimentali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.-
Venezia, 11 dicembre 2025.
Il presidente est.
GU RO
-10-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. GU RO - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 21/02/2023, promossa con atto di citazione da
(C.F. ) già in persona del Pt_1 P.IVA_1 Parte_2 suo procuratore speciale dott. rappresentata e difesa in giudizio Parte_3
dall'avv.to Silvia Ceroni con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vicenza, Via Cengio n.
15, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to CP_1 P.IVA_2
ME NC BE, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. to Francesco Maria
Tedeschi sito in Venezia-Mestre, via Torre Belfredo b.21, coma da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellata
(C.F. Controparte_2
), P.IVA_3
non costituitasi in causa;
appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1207/2022 pubblicata il 13/7/2022 dal Tribunale di
Vicenza – CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-1- Per Parte_1
“per tutte le ragioni sopra esposte, in riforma della sentenza n. 1207/2022 Sent., n 1976/2022 rep. – resa all'esito del giudizio n. 9019/2017 R.G., del Tribunale di Vicenza, G.U. dott. Silvano
Colbacchini, depositata in cancelleria in data 13 luglio 2022, non notificata, accogliere le seguenti conclusioni:
Nel merito
- respingersi l'opposizione e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2282/2017 ING., n. 3531/2017 Rep. (di cui oggi potrà valersi anche ex Parte_1
art. 111 c.p.c.);
- in ogni caso accertare che l'attrice opponente è oggi debitrice Parte_4
nei confronti di (quale cessionaria del credito di Parte_1 Controparte_3
per effetto della cessione del 11.04.2018 di cui in atti) dell'importo di euro 333.826,97 per
[...]
le causali di cui in atti, o la diversa somma accertata in corso di causa, oltre agli interessi di mora contrattualmente previsti pari alla moltiplicazione per quattro del tasso di interessi legali dal 07.04.2017 al saldo effettivo e in ogni caso entro il tasso soglia usura e, per l'effetto, condannarsi la medesima attrice opponente a pagare oggi ad (quale cessionaria del Parte_1
credito di per effetto della cessione del 11.04.2018 di Controparte_3
cui in atti), la predetta somma (o la diversa somma determinata in corso di causa a seguito di rinnovazione della CTU), oltre agli interessi di mora contrattualmente previsti pari alla moltiplicazione per quattro del tasso di interessi legali dal 07.04.2017 al saldo effettivo e in ogni caso entro il tasso soglia usura;
- rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate in quanto le stesse, per i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, risultano infondate e non provate.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”
Per : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta:
Nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ovvero accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello ovvero e comunque rigettare l'appello per essere lo stesso infondato in fatto e/o in diritto.
In via subordinata nel merito alla luce delle risultanze della CTU esperita in sede di appello.
-2- Laddove la Ecc.ma Corte di Appello non ritenga di accogliere quanto richiesto da questa Difesa in via di merito principale si chiede che la stessa voglia accogliere gli esiti della CTU di grado
d'Appello con le risultanze indicante nell'ipotesi HPD.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di primo e secondo grado”
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto.-
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, (anche solo Parte_4
), si opponeva al decreto ingiuntivo n. 2282/2017, provvisoriamente esecutivo, mediante Pt_4
il quale il Tribunale di Vicenza ingiungeva alla stessa e al socio di pagare alla CP_4
la somma, rispettivamente, di € 333.826,97 e di € Parte_5
1.966.876,22, oltre ad accessori, a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 8799 accesso presso l'istituto di credito in data 23/11/1995 e di contratti di affidamento.
1.1 eccepiva la carenza di legittimazione e di interesse della Banca poi, assoggettata Pt_4 alla procedura di liquidazione amministrativa, e deduceva l'inesistenza totale o parziale del credito per l'applicazione di interessi usurari e l'esistenza di un accordo di rientro.
2. Si costituiva in giudizio (anche solo , la Controparte_5 CP_3
quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, evidenziando, preliminarmente, la propria legittimazione attiva e negando l'applicazione di interessi usurari.
3. Si costituiva in causa la ora , nella qualità Controparte_6 Pt_1
di successore ex art. 111 c.p.c., la quale condivideva tutte le domande, le istanze ed eccezioni già formulate dalla . Parte_5
4. Acquisita la documentazione offerta, espletata c.t.u. contabile, con sentenza n.1207/2022 del
13/7/2022, il tribunale di Vicenza ha revocato il decreto ingiuntivo ritenendo l'insussistenza del credito azionato in via monitoria, e ha respinto la domanda formulata dall'opponente nei confronti di , dichiarando l'improcedibilità di quella rivolta nei confronti della Pt_1 CP_3
Pt_6
5. Avverso la sentenza n. 1207/2022 ha proposto appello la
[...] Parte_7
(già d'ora in avanti anche solo
[...] CP_7 Parte_8
), affidato a due motivi di appello. Secondo l'appellante il tribunale avrebbe basato la sua Pt_1
decisione in forza di documenti prodotti da oltre i termini di cui all'art. 183 comma 6 Pt_4
cpc, come tali inammissibili, così come la consulenza tecnica d'ufficio si sarebbe basata su
-3- eccezioni tardivamente proposte dalla Parte_4
6. Si è costituita in giudizio, (nelle more divenuta , che ha contestato la Pt_4 CP_1
pretesa avversaria chiedendo il rigetto dell'appello perché inammissibile ovvero infondato in fatto e/o in diritto, con vittoria spese, competenze e onorari di primo e secondo grado.
6.2. Non si è costituita in causa coatta Controparte_2
amministrativa.
7. Con ordinanza del 5/8/2024, questa Corte ha disposto l'espletamento di c.t.u., nominando a tal fine il dott. e richiedendo, in particolare, all'esperto di predisporre la Persona_1
ricostruzione del rapporto bancario “distinguendo l'esito del conteggio a seconda della documentazione prodotta tempestivamente e quella prodotta oltre i termini istruttori assegnati”. Depositato l'elaborato peritale, all'udienza del 18/9/2025, udienza nella quale le parti hanno precisato le conclusioni, come in epigrafe riportate, la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
In diritto.-
a.) La materia del contendere e la decisione del tribunale
Va ricordato che, con la sentenza impugnata, il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito fatto valere in via monitoria dalla banca. Tale conclusione
è derivata dalla applicazione, in sede di integrazione della c.t.u., del criterio del c.d. “saldo zero”, in forza del quale l'esperto dell'ufficio è giunto ad individuare, a saldo dei rapporti bancari fra le parti, un credito a favore della società opponente compreso tra euro 123.145,79 ed euro
280.334,60.
Il giudice, infatti, “non avendo la Banca PO (su cui gravava l'onere di dimostrare l'esistenza
e la consistenza del credito) prodotto il contratto di conto corrente acceso in data 23/11/1995 e gli estratti conto relativi al periodo 23/11/1995 – 31/12/1997” ha ritenuto di dover procedere con l'applicazione del criterio del saldo zero con azzeramento del saldo risultante dal primo estratto conto disponibile. In conseguenza dell'applicazione di tale criterio e sulla base della documentazione versata in atti, il c.t.u. è pervenuto ad escludere posizioni creditorie in favore della banca, con conseguente rigetto della domanda svolta da . Pt_1
b.) Motivi di appello.
Prima di procedere alla disamina dei motivi di appello, va dichiarata la contumacia di
[...]
che, benché regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita in Controparte_3
causa, ed esclusa ogni inammissibilità dell'appello, che reca una chiara indicazione delle parti
-4- della sentenza di primo grado che intende sottoporre a censura e le argomentazioni a sostegno delle modifiche richieste.
1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante chiede che la sentenza venga riformata nella parte in cui il giudice “fa propri i risultati di una CTU basata su materiale probatorio irritualmente acquisito e altresì acquisito in spregio ad una precisa ordinanza del Giudice di prime cure che negava ingresso all'ATP in corso di causa nel giudizio di primo grado” (pag. 7, appello).
Si sostiene che la produzione documentale depositata dalla dopo la scadenza dei Pt_4
termini ex art. 183 comma 6 cpc - cioè un ricorso per ATP in corso di causa al quale allegava gli estratti conto dal 31/12/1997 in poi – non avrebbe dovuto essere acquisita al fascicolo del procedimento principale e, di conseguenza, nemmeno considerata nel corso della perizia.
Secondo l'appellante, il giudice - che aveva, inizialmente, rigettato l'istanza ex art. 669 cpc avanzata da controparte - ha poi consentito che il perito dell'ufficio tenesse conto anche degli estratti conto a quell'istanza allegati e tardivamente prodotti e non soltanto di quelli ritualmente depositati dalla banca con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. L'appellante sostiene l'inammissibilità di tale produzione documentale tale da “non poter essere utilizzata ai fini decisori, dovendosi disporre nuovo approfondimento tecnico esclusivamente tenendo conto del materiale probatorio dimesso entro il termine delle preclusioni processuali nel corso del giudizio di primo grado”. (pag. 8, appello). Si sostiene, quindi, che il c.t.u. abbia violato il “divieto di compiere atti istruttori preclusi alle parti ed in particolare di acquisire documenti dopo il maturare delle preclusioni istruttorie” (pag. 8, appello) a causa della confusione presente nel fascicolo di primo grado, determinata dalla pendenza del procedimento principale e del sub procedimento ex art. 669 cpc.
In forza di queste considerazioni, l'appellante ha chiesto a questa Corte l'espletamento di una nuova perizia con esclusivo rifermento alla documentazione prodotta dalle parti in giudizio in
“modo rituale e tempestivo”.
2. Con il secondo motivo di appello, chiede che la sentenza venga riformata in quanto: Pt_1
1) “la c.t.u. non si è limitata ad indagare soltanto l'eventuale usura originaria, ma si è spinta a verificare il superamento del tasso soglia durante tutto il corso del rapporto (pag. 9,appello); 2) il tribunale, sulla scorta della mancata produzione da parte della banca degli “estratti conto relativi al periodo 23/11/1995 – 31/12/1997”, ha proceduto “all'azzeramento del conto risultante dal primo estratto conto disponibile” che sarebbe quello del 01.01.1998 prodotto tardivamente
-5- da controparte” (pag. 11, appello).
Tre sono quindi, secondo l'appellante, i punti della sentenza erronei e denunciati con il motivo in disamina: 1) l'ampliamento dell'indagine all'ipotesi di usura sopravvenuta;
2) quello relativo alla ritenuta ammissibilità della documentazione in tesi tardivamente prodotta;
3) quello che ha ritenuto di accogliere l'eccezione di “saldo zero” benché fosse stata dedotta in causa da
, per la prima volta, nel corso delle operazioni peritali. Si sostiene, quindi, che il risultato Pt_4
della CTU sia “doppiamente falsato” determinato dall'applicazione del “saldo zero” (eccezione tardiva) su estratti conto tardivamente prodotti, errore che avrebbe potuto essere evitato se si fosse fatto riferimento soltanto agli estratti conto prodotti in modo rituale dalla con la CP_3
memoria n. 2 e cioè gli estratti dal 31/01/2002 al 30/08/2017.
Secondo l 'eccezione del saldo zero, non avrebbe dovuto essere considerata sia perché Pt_1
tardiva sia perché - anche se sollevata d'ufficio – doveva riferirsi alla documentazione tempestivamente e ritualmente prodotta in causa.
ha chiesto una rinnovazione di CTU contabile condotta “sulla base dei documenti Pt_1 dimessi dalla (come sopra elencati) e delle pattuizioni disponibili sottoscritte dal CP_3
correntista in atti, applicando il saldo zero e utilizzando i soli estratti conto prodotti nei termini, cioè quelli da febbraio 2002 ad agosto/novembre 2017, applicando tassi ex art. 117 TUB fino al 2 gennaio 2013 e poi i tassi convenzionali fino al 31 gennaio 2017” secondo l'appellante si giungerebbe “a determinare al 30 novembre 2017 il credito di in misura pari a Euro Pt_1
129.075,46= (a fronte di Euro 334.281,95= da estratto conto)” (appello, pag. 12 s.).
c.) disamina dei motivi di appello
1. Mette conto premettere alla disamina dei motivi di appello che, a seguito della consulenza tecnica in questa sede disposta, si è potuti pervenire alla esclusione di qualsiasi ipotesi di usura
(come neppure più contestato dalla parte appellata).
2. Inoltre, l'indagine officiosamente espletata ha consentito di pervenire alla determinazione del saldo del rapporto bancario oggetto di causa sulla base di due ipotesi principali (ossia tenendo o non tenendo conto dei documenti asseritamente “tardivi”) e due sotto-ipotesi (ossia applicando o non applicando il criterio del saldo-zero). I risultati cui è pervenuto l'ausiliare del giudice in questo grado non sono oggetto di critica (impregiudicata l'ipotesi da adottare nel caso di specie).
Essi restituiscono che:
a) tenendo in considerazione unicamente i documenti cc.dd. tempestivi
-6- a.1.) senza applicazione del saldo-zero il saldo sarebbe passivo per € 208.640,11;
a.2.) con applicazione del saldo-zero il saldo sarebbe passivo per € 204.649,57;
b) tenendo conto anche dei documenti che si assumono tardivamente dimessi in causa:
b.1.) senza applicazione del saldo-zero il saldo sarebbe passivo per € 98.292,92;
b.2.) con applicazione del saldo-zero il saldo sarebbe attivo per € 248.165,79.
3. Ciò premesso si passa alla disamina dei singoli motivi di appello.
4. Il primo motivo di gravame non merita accoglimento.
Con esso si assume la tardività della documentazione prodotta in causa dalla parte ingiunta- opponente, siccome introdotta in causa in data 23 maggio 2019, dopo la scadenza dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., e, segnatamente, il giorno prima dell'udienza ex art. 184 c.p.c., tramite la proposizione di un ricorso per accertamento tecnico preventivo al quale erano allegati gli estratti conto dal 31-12-1997 non tempestivamente prodotti.
4.1. Il motivo non merita seguito.
La corte ritiene che, anche assumendo la tardività della produzione degli estratti conto in parola
(senza che l'appellante neppure peraltro abbia allegato e comprovato di aver sollevato tempestivamente e ritualmente la nullità ex art. 157 c.p.c. in prime cure), l'applicazione dei principi insegnati da Cass. s.u. n. 3086/2022 conduce alla infondatezza del motivo.
Occorre muovere dal rilievo che, come spiegato dalla ricordata pronuncia, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, laddove non diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare.
Oltre al rispetto del principio del contraddittorio (violazione nella specie neppure adombrata) e al limite derivante dall'incarico commessogli dal giudice (profilo anch'esso neppure in discussione in causa), il discrimen tra la documentazione acquisibile o non da parte del consulente si incentra sulla esclusione dell'acquisizione da parte dell'esperto dell'ufficio di elementi attinenti alla dimostrazione del fatto costitutivo della domanda, elementi dei quali sono onerati le parti.
In tale chiarita prospettiva si rende necessario calare il principio nella concreta dinamica delle domande e posizioni delle parti nel dibattito processuale.
In tal senso, ad esempio, si è deciso che nell'azione proposta dal cliente e diretta alla ripetizione
-7- degli indebiti che assume essere verificati nel corso del rapporto l'estratto conto attiene alla dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa, costituito dagli indebiti alla cui ripetizione mira la parte.
Nel caso sottoposto a questa corte, peraltro, si controverte – unicamente – della domanda della banca di conseguire la condanna per il saldo del conto corrente, mentre il cliente ) non Pt_4
ha formulato alcuna domanda riconvenzionale o eccezione riconvenzionale, essendosi limitato a chiedere il rigetto della pretesa della banca. Non si controverte, in questo processo, di un'eventuale contro credito del cliente verso la banca, essendo la materia del contendere limitata alla verifica della sussistenza della pretesa creditoria della banca, di tal ché per pervenire al rigetto della domanda, come richiesto da , è sufficiente rilevare che non Pt_4
risulta il credito fatto valere in giudizio.
La indicata posizione processuale delle parti consente di evidenziare che, nella prospettiva del cliente, gli estratti conto precedenti non attengono alla dimostrazione dei fatti costitutivi della sua domanda (come detto limitata a conseguire il rigetto di quella formulata dalla banca), ma alla mera contestazione di quella formulata dalla banca e, dunque, al fatto costitutivo della pretesa dell'attrice (in senso sostanziale).
Non si è, in altri termini, nell'ambito né dei fatti principali attinenti alla domanda della parte che ha prodotto dei documenti, né di fatti impeditivi, estintivi o modificativi introdotti in causa dal convenuto, ma soltanto della sua difesa a fronte della pretesa della banca, rimanendosi dunque all'interno del fatto costitutivo dedotto dal creditore e unicamente contestandosene la sussistenza sulla base delle risultanze di quegli estratti conto.
Nella concreta fattispecie sottoposta a questa corte, dunque, la documentazione tardivamente prodotta dal cliente non risulta essere finalizzata a dimostrare un fatto principale o un'eccezione non rilevabile d'ufficio, ma si risolve in una mera difesa, onde deve ritenersi che essa sia ammissibilmente acquisibile dal c.t.u. in quanto finalizzata a un accertamento riguardante il fatto costitutivo della pretesa il cui onere non gravava sul cliente e, comunque, rientrava nell'ambito degli accertamenti interessati dalle allegazioni delle parti.
Ne viene che, trattandosi di elementi attinenti a mere difese, non vi è alcuna preclusione a che il c.t.u. ne tenga conto nell'ambito della ricostruzione del rapporto al fine di verificare la domanda della banca diretta al pagamento del suo preteso credito (cfr., per un'ipotesi speculare, Cass.
5717/2025).
Contrariamente a quanto sostenuto con il motivo in disamina, dunque, va presa a riferimento
-8- l'ipotesi elaborata dal c.t.u. con riguardo alla intera documentazione risultante in causa, ivi compresi i documenti acquisiti nel corso delle operazioni peritali, all'esclusivo fine di accertare l'esistenza o inesistenza del credito richiesto da . Pt_1
5. Il secondo motivo, incentrato sulla ipotizzata “novità” della “eccezione” relativa al “saldo- zero”, non è fondato.
Ed invero l'applicazione del criterio del c.d. saldo-zero è una modalità di computo dei rapporti di conto corrente bancario adottata, secondo un ormai accreditato orientamento giurisprudenziale, in ipotesi di carenza dei documenti giustificativi del credito e, in particolare, degli estratti conto. Il criterio dell'azzeramento del saldo o del cd. saldo zero, altro non rappresenta che uno dei possibili strumenti attraverso il quale può esplicitarsi il meccanismo della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti sancito dall'art. 2697 cod. civ.
Non si tratta, dunque, di una “eccezione”, tanto meno in senso stretto, che il debitore sia tenuto a sollevare nei termini di cui all'art. 167 c.p.c., ma di una modalità di ricostruzione del rapporto bancario di conto corrente introdotta per far fronte alla mancanza di estratti conto da parte di chi era onerato di produrli in applicazione del principio dell'onere della prova. Atteso che si tratta di fare applicazione del criterio insegnato dalla giurisprudenza per pervenire al ricalcolo del saldo del rapporto nella mancanza di alcuni estratto conti, risulta fuori bersaglio il motivo incentrato sul rilievo che «nessuna eccezione avversaria può dirsi “tempestivamente” sollevata»
(seconda comparsa conclusionale 17-11-2025, pag. 2).
Va in proposito ricordato che in tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo, “l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda” (Cass. 1763/2024).
È solo il caso di ribadire che la questione della verifica dell'usura “sopravvenuta” deve ritenersi ormai superata, alla stregua della esclusione di ogni ipotesi di usura raggiunta dal c.t.u. e, come già detto, non fatta oggetto di motivata contestazione da parte di nessuna delle parti.
6. In definitiva, l'appello è respinto.
-9- 7. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei compensi tra il minimo e il medio previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (€ 333.826,97, scaglione da € 260.001 a € 520.000), dato atto del mancato deposito di nota spese.
Le spese inerenti alla c.t.u. espletata in questo grado, come liquidate con separato provvedimento, vanno in via definitiva poste a carico della parte appellante.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiarata la contumacia di Controparte_8
, definendo l'appello proposto da
[...] Parte_9
ontro la sentenza n. 1207/2022 del tribunale di Vicenza, lo respinge e,
[...]
per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese processuali da questa sostenute e che liquida in € 15.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
3. dà atto della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto procedimentali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.-
Venezia, 11 dicembre 2025.
Il presidente est.
GU RO
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