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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/10/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
RG n. 566/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 566/2025 V.G. promosso da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed elettivamente domiciliata in
L'Aquila, Via Paganica n. 13 presso e nello studio dell'Avv. Maria Teresa Di Rocco che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Balena Arista giusta procura apposta in calce su foglio separato
E
(C.F.: ) nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...] ed elettivamente domiciliato in
L'Aquila, Via della Rocchetta, n.1, presso e nello studio dell'Avv. Roberto Cofone che lo rappresenta e difende giusta procura apposta in calce su foglio separato
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1 Le parti, con ricorso depositato il 23.07.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni
CONDIZIONI
“1. i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2. i figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre nell'appartamento posto al primo piano dell'immobile sito in Sante
Marie (AQ), Via Teramo n.1, individuato al catasto fabbricati del Comune di Avezzano al foglio
30, particella 1237, subalterno 4, che alla stessa viene assegnato;
3. il Sig. dal canto suo, si trasferirà definitivamente a vivere nei locali posti al Parte_2 piano terra dell'immobile di Via Teramo n.1, individuati al catasto fabbricati del Comune di
Avezzano al foglio 30, particella 1237, subalterno 2;
4. il Sig. eserciterà il suo diritto/dovere di vedere ed avere con sé i figli come Parte_2 da piano genitoriale di seguito indicato:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino al successivo lunedì mattina;
- due giorni infrasettimanali, aumentati a tre nelle settimane in cui e Per_1 Per_2 trascorreranno il week end con la madre, da concordarsi tra i genitori con almeno un giorno di anticipo;
- e trascorreranno con il padre le festività natalizie, per tali da intendersi ad Per_1 Per_2 anni alterni o tre giorni in coincidenza con il Natale oppure tre giorni in coincidenza con il primo dell'anno, nonché, sempre ad anni alterni, le festività pasquali dal sabato Santo al lunedì dell'Angelo; le altre festività religiose o laiche e i ponti lunghi verranno trascorsi dai minori con ciascun genitore secondo regolare alternanza;
- i compleanni dei minori, ove possibile, verranno trascorsi dalla famiglia assieme o in caso di impossibilità o disaccordo tra genitori ad anni alterni con ciascuno di essi;
- agli stessi viene riconosciuto il diritto di trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno, anche in deroga alla ordinaria regolamentazione;
- durante le vacanze estive ciascun genitore terrà con sé i figli per 15 giorni, anche non consecutivi, che le parti si premureranno di concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
per il residuo periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, verrà mantenuta la regolare alternanza tra genitori secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/week-end di cui ai precedenti punti;
2 - tutto quanto sopra salvo diverso e miglior accordo tra le parti e comunque sempre nel rispetto delle volontà, impegni e necessità dei figli;
5. il Sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli e Parte_2 Per_1 Per_2 versando alla Sig.ra mediante bonifico su conto corrente alla medesima Parte_1 intestato, in via anticipata ed entro il giorno 5 del mese, un assegno mensile, rivalutabile Istat, di Euro 600,00 (Euro 300,00 per ciascun figlio) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
tale importo verrà elevato ad Euro 700,00 (Euro 350,00 per ciascun figlio) nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile. La maggiorazione di Euro
100,00 mensili per i mesi da ottobre ad aprile è motivata dal fatto che il Sig. occupa uno Pt_2 spazio indipendente all'interno dell'immobile (di cui al precedente punto n.3), servito dalle medesime utenze (acqua, luce e gas) del piano primo, e contribuisce pertanto alle relative spese.
Si precisa, inoltre, che il Sig. si impegna a sostenere integralmente il pagamento della Pt_2
TARI relativa a tale immobile, permanendo la presente condizione abitativa;
6. le spese straordinarie relative ai figli saranno a carico di ciascun genitore nella misura del
50%, secondo le indicazioni di cui al Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Avezzano;
7. l'Assegno Unico erogato dall'INPS per i figli verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%;
8. come atto funzionale ed indispensabile alla definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti e ad integrazione del mantenimento della prole, il Sig. si impegna inoltre a Parte_2 cedere ai figli e la nuda proprietà dell'immobile, villino cielo-terra con giardino Per_1 Per_2 pertinenziale, sito in Sante Marie (AQ), via Teramo n.1 (già via dei Vignai S.n.c.), censito al catasto fabbricati del Comune di Avezzano al foglio 30, particella 1237, sub 4, piano T-1, categoria A/7, classe 1, consistenza 6,5 vani, superficie catastale totale mq.178, totale escluse aree scoperte mq.167, rendita catastale Euro 520,33 (abitazione), nonché al foglio 30, particella
1237, sub 3, piano T, categoria C/6, classe 10, consistenza mq.50, superficie catastale totale mq.56 (rimessa garage), al foglio 30, particella 1237, sub 2, piano T, categoria F/3 e al foglio
30, particella 1236 (giardino), di essi riservandosi l'usufrutto vita natural durante;
9. al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali di cui alla Legge n.74/87 l'atto pubblico sarà rogato entro 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione da notaio scelto dal Sig. e con spese a carico di quest'ultimo, fermo rimanendo che la Pt_2 cessione del bene immobile sopra indicato avverrà con l'esenzione da imposte e tasse ai sensi
3 dell'art.19 della Legge 6 marzo 1987 n.74, poiché effettuata a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ed indispensabile per la risoluzione concordata della crisi familiare;
10. le imposte ed i Tributi relativi agli immobili oggetto di trasferimento in favore dei figli (di cui al precedente punto n.8) saranno sostenute integralmente dal Sig. quest'ultimo, Pt_2 come detto, si farà carico anche del pagamento della TARI per le ragioni indicate al punto n.5; la Sig.ra provvederà, invece, al pagamento delle bollette per i consumi domestici che Parte_1 rimarranno intestate al Sig. il quale si impegna a sua volta a darne tempestiva Pt_2 trasmissione alla moglie onde consentirne il regolare pagamento;
11. la Sig.ra continuerà a sostenere il pagamento del mutuo n.1029979 acceso con Parte_1 in data 20.04.2021 per l'acquisto dell'immobile sito in Pescara, Via Controparte_1
HI IC n.28, censito al catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 28, particella 3021, subalterno 25, con annesso posto auto individuato al foglio 28, particella 3027, per rate residue oggi pari a circa 44.000,00 Euro;
12. in relazione al mutuo di cui al precedente punto n.11, il Sig. continuerà a prestare Pt_2 garanzia fideiussoria come da “atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo di scopo, surrogazione” del 20.04.2021 per Notar Repertorio n.20.740, Raccolta Persona_3
n.14.781, registrato in Avezzano in data 04.05.2021 con il n.1651, serie T;
13. i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio, nonché al rilascio e/o rinnovo del passaporto, obbligandosi a comunicare eventuali variazioni della propria residenza;
14. le parti dichiarano espressamente che le attribuzioni patrimoniali nei termini sopra esplicitati in favore dei figli sono condizioni essenziali della separazione e funzionali alla definitiva risoluzione di tutte le pendenze connesse alla crisi familiare;
15. i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che, dunque, ad eccezione di quanto previsto sopra e salvo buon esito dell'atto di trasferimento immobiliare in favore dei figli, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
16. le spese legali vengono interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 23.07.2025
E hanno adito congiuntamente il Parte_1 Parte_2
Tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio con rito concordatario in Fossa (AQ) il 06.09.2008 trascritto nel registro
4 civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n.14, parte II, Serie A, anno 2008, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate.
Dalla loro unione sono nati (Avezzano, 07.09.2009) e (Avezzano, Per_1 Per_2
25.07.2012);
All'udienza dell'8 settembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo. In tal sede, inoltre, le parti hanno precisato che l'importo dell'assegno unico percepito è di euro
310,60 mensili.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, sono rispettose dell'interesse dei figli della coppia e non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1
come sopra meglio generalizzati. Parte_2
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affido, collocamento dei figli minori e assegnazione casa coniugale:
5 “2. i figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre nell'appartamento posto al primo piano dell'immobile sito in Sante
Marie (AQ), Via Teramo n.1, individuato al catasto fabbricati del Comune di Avezzano al foglio
30, particella 1237, subalterno 4, che alla stessa viene assegnato;
”
-al diritto di visita paterno:
“4. il Sig. eserciterà il suo diritto/dovere di vedere ed avere con sé i figli come Parte_2 da piano genitoriale di seguito indicato:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino al successivo lunedì mattina;
- due giorni infrasettimanali, aumentati a tre nelle settimane in cui e Per_1 Per_2 trascorreranno il week end con la madre, da concordarsi tra i genitori con almeno un giorno di anticipo;
- e trascorreranno con il padre le festività natalizie, per tali da intendersi ad Per_1 Per_2 anni alterni o tre giorni in coincidenza con il Natale oppure tre giorni in coincidenza con il primo dell'anno, nonché, sempre ad anni alterni, le festività pasquali dal sabato Santo al lunedì dell'Angelo; le altre festività religiose o laiche e i ponti lunghi verranno trascorsi dai minori con ciascun genitore secondo regolare alternanza;
- i compleanni dei minori, ove possibile, verranno trascorsi dalla famiglia assieme o in caso di impossibilità o disaccordo tra genitori ad anni alterni con ciascuno di essi;
- agli stessi viene riconosciuto il diritto di trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno, anche in deroga alla ordinaria regolamentazione;
- durante le vacanze estive ciascun genitore terrà con sé i figli per 15 giorni, anche non consecutivi, che le parti si premureranno di concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
per il residuo periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, verrà mantenuta la regolare alternanza tra genitori secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/week-end di cui ai precedenti punti;
- tutto quanto sopra salvo diverso e miglior accordo tra le parti e comunque sempre nel rispetto delle volontà, impegni e necessità dei figli;
”
-all'assegno di mantenimento per i figli:
5. il Sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli e Parte_2 Per_1 Per_2 versando alla Sig.ra mediante bonifico su conto corrente alla medesima Parte_1 intestato, in via anticipata ed entro il giorno 5 del mese, un assegno mensile, rivalutabile Istat, di Euro 600,00 (Euro 300,00 per ciascun figlio) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e
6 settembre;
tale importo verrà elevato ad Euro 700,00 (Euro 350,00 per ciascun figlio) nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile. La maggiorazione di Euro
100,00 mensili per i mesi da ottobre ad aprile è motivata dal fatto che il Sig. occupa uno Pt_2 spazio indipendente all'interno dell'immobile (di cui al precedente punto n.3), servito dalle medesime utenze (acqua, luce e gas) del piano primo, e contribuisce pertanto alle relative spese.
Si precisa, inoltre, che il Sig. si impegna a sostenere integralmente il pagamento della Pt_2
TARI relativa a tale immobile, permanendo la presente condizione abitativa;
6. le spese straordinarie relative ai figli saranno a carico di ciascun genitore nella misura del
50%, secondo le indicazioni di cui al Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Avezzano;
7. l'Assegno Unico erogato dall'INPS per i figli verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%;
-all'assegno di mantenimento tra i coniugi:
“15. i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che, dunque, ad eccezione di quanto previsto sopra e salvo buon esito dell'atto di trasferimento immobiliare in favore dei figli, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro;”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Fossa (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto nell'anno
2008, numero 14, parte II, serie A.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio dell'8 settembre 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 566/2025 V.G. promosso da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed elettivamente domiciliata in
L'Aquila, Via Paganica n. 13 presso e nello studio dell'Avv. Maria Teresa Di Rocco che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Balena Arista giusta procura apposta in calce su foglio separato
E
(C.F.: ) nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...] ed elettivamente domiciliato in
L'Aquila, Via della Rocchetta, n.1, presso e nello studio dell'Avv. Roberto Cofone che lo rappresenta e difende giusta procura apposta in calce su foglio separato
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1 Le parti, con ricorso depositato il 23.07.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni
CONDIZIONI
“1. i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2. i figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre nell'appartamento posto al primo piano dell'immobile sito in Sante
Marie (AQ), Via Teramo n.1, individuato al catasto fabbricati del Comune di Avezzano al foglio
30, particella 1237, subalterno 4, che alla stessa viene assegnato;
3. il Sig. dal canto suo, si trasferirà definitivamente a vivere nei locali posti al Parte_2 piano terra dell'immobile di Via Teramo n.1, individuati al catasto fabbricati del Comune di
Avezzano al foglio 30, particella 1237, subalterno 2;
4. il Sig. eserciterà il suo diritto/dovere di vedere ed avere con sé i figli come Parte_2 da piano genitoriale di seguito indicato:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino al successivo lunedì mattina;
- due giorni infrasettimanali, aumentati a tre nelle settimane in cui e Per_1 Per_2 trascorreranno il week end con la madre, da concordarsi tra i genitori con almeno un giorno di anticipo;
- e trascorreranno con il padre le festività natalizie, per tali da intendersi ad Per_1 Per_2 anni alterni o tre giorni in coincidenza con il Natale oppure tre giorni in coincidenza con il primo dell'anno, nonché, sempre ad anni alterni, le festività pasquali dal sabato Santo al lunedì dell'Angelo; le altre festività religiose o laiche e i ponti lunghi verranno trascorsi dai minori con ciascun genitore secondo regolare alternanza;
- i compleanni dei minori, ove possibile, verranno trascorsi dalla famiglia assieme o in caso di impossibilità o disaccordo tra genitori ad anni alterni con ciascuno di essi;
- agli stessi viene riconosciuto il diritto di trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno, anche in deroga alla ordinaria regolamentazione;
- durante le vacanze estive ciascun genitore terrà con sé i figli per 15 giorni, anche non consecutivi, che le parti si premureranno di concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
per il residuo periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, verrà mantenuta la regolare alternanza tra genitori secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/week-end di cui ai precedenti punti;
2 - tutto quanto sopra salvo diverso e miglior accordo tra le parti e comunque sempre nel rispetto delle volontà, impegni e necessità dei figli;
5. il Sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli e Parte_2 Per_1 Per_2 versando alla Sig.ra mediante bonifico su conto corrente alla medesima Parte_1 intestato, in via anticipata ed entro il giorno 5 del mese, un assegno mensile, rivalutabile Istat, di Euro 600,00 (Euro 300,00 per ciascun figlio) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
tale importo verrà elevato ad Euro 700,00 (Euro 350,00 per ciascun figlio) nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile. La maggiorazione di Euro
100,00 mensili per i mesi da ottobre ad aprile è motivata dal fatto che il Sig. occupa uno Pt_2 spazio indipendente all'interno dell'immobile (di cui al precedente punto n.3), servito dalle medesime utenze (acqua, luce e gas) del piano primo, e contribuisce pertanto alle relative spese.
Si precisa, inoltre, che il Sig. si impegna a sostenere integralmente il pagamento della Pt_2
TARI relativa a tale immobile, permanendo la presente condizione abitativa;
6. le spese straordinarie relative ai figli saranno a carico di ciascun genitore nella misura del
50%, secondo le indicazioni di cui al Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Avezzano;
7. l'Assegno Unico erogato dall'INPS per i figli verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%;
8. come atto funzionale ed indispensabile alla definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti e ad integrazione del mantenimento della prole, il Sig. si impegna inoltre a Parte_2 cedere ai figli e la nuda proprietà dell'immobile, villino cielo-terra con giardino Per_1 Per_2 pertinenziale, sito in Sante Marie (AQ), via Teramo n.1 (già via dei Vignai S.n.c.), censito al catasto fabbricati del Comune di Avezzano al foglio 30, particella 1237, sub 4, piano T-1, categoria A/7, classe 1, consistenza 6,5 vani, superficie catastale totale mq.178, totale escluse aree scoperte mq.167, rendita catastale Euro 520,33 (abitazione), nonché al foglio 30, particella
1237, sub 3, piano T, categoria C/6, classe 10, consistenza mq.50, superficie catastale totale mq.56 (rimessa garage), al foglio 30, particella 1237, sub 2, piano T, categoria F/3 e al foglio
30, particella 1236 (giardino), di essi riservandosi l'usufrutto vita natural durante;
9. al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali di cui alla Legge n.74/87 l'atto pubblico sarà rogato entro 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione da notaio scelto dal Sig. e con spese a carico di quest'ultimo, fermo rimanendo che la Pt_2 cessione del bene immobile sopra indicato avverrà con l'esenzione da imposte e tasse ai sensi
3 dell'art.19 della Legge 6 marzo 1987 n.74, poiché effettuata a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ed indispensabile per la risoluzione concordata della crisi familiare;
10. le imposte ed i Tributi relativi agli immobili oggetto di trasferimento in favore dei figli (di cui al precedente punto n.8) saranno sostenute integralmente dal Sig. quest'ultimo, Pt_2 come detto, si farà carico anche del pagamento della TARI per le ragioni indicate al punto n.5; la Sig.ra provvederà, invece, al pagamento delle bollette per i consumi domestici che Parte_1 rimarranno intestate al Sig. il quale si impegna a sua volta a darne tempestiva Pt_2 trasmissione alla moglie onde consentirne il regolare pagamento;
11. la Sig.ra continuerà a sostenere il pagamento del mutuo n.1029979 acceso con Parte_1 in data 20.04.2021 per l'acquisto dell'immobile sito in Pescara, Via Controparte_1
HI IC n.28, censito al catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 28, particella 3021, subalterno 25, con annesso posto auto individuato al foglio 28, particella 3027, per rate residue oggi pari a circa 44.000,00 Euro;
12. in relazione al mutuo di cui al precedente punto n.11, il Sig. continuerà a prestare Pt_2 garanzia fideiussoria come da “atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo di scopo, surrogazione” del 20.04.2021 per Notar Repertorio n.20.740, Raccolta Persona_3
n.14.781, registrato in Avezzano in data 04.05.2021 con il n.1651, serie T;
13. i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio, nonché al rilascio e/o rinnovo del passaporto, obbligandosi a comunicare eventuali variazioni della propria residenza;
14. le parti dichiarano espressamente che le attribuzioni patrimoniali nei termini sopra esplicitati in favore dei figli sono condizioni essenziali della separazione e funzionali alla definitiva risoluzione di tutte le pendenze connesse alla crisi familiare;
15. i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che, dunque, ad eccezione di quanto previsto sopra e salvo buon esito dell'atto di trasferimento immobiliare in favore dei figli, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
16. le spese legali vengono interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 23.07.2025
E hanno adito congiuntamente il Parte_1 Parte_2
Tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio con rito concordatario in Fossa (AQ) il 06.09.2008 trascritto nel registro
4 civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n.14, parte II, Serie A, anno 2008, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate.
Dalla loro unione sono nati (Avezzano, 07.09.2009) e (Avezzano, Per_1 Per_2
25.07.2012);
All'udienza dell'8 settembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo. In tal sede, inoltre, le parti hanno precisato che l'importo dell'assegno unico percepito è di euro
310,60 mensili.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, sono rispettose dell'interesse dei figli della coppia e non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1
come sopra meglio generalizzati. Parte_2
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affido, collocamento dei figli minori e assegnazione casa coniugale:
5 “2. i figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre nell'appartamento posto al primo piano dell'immobile sito in Sante
Marie (AQ), Via Teramo n.1, individuato al catasto fabbricati del Comune di Avezzano al foglio
30, particella 1237, subalterno 4, che alla stessa viene assegnato;
”
-al diritto di visita paterno:
“4. il Sig. eserciterà il suo diritto/dovere di vedere ed avere con sé i figli come Parte_2 da piano genitoriale di seguito indicato:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino al successivo lunedì mattina;
- due giorni infrasettimanali, aumentati a tre nelle settimane in cui e Per_1 Per_2 trascorreranno il week end con la madre, da concordarsi tra i genitori con almeno un giorno di anticipo;
- e trascorreranno con il padre le festività natalizie, per tali da intendersi ad Per_1 Per_2 anni alterni o tre giorni in coincidenza con il Natale oppure tre giorni in coincidenza con il primo dell'anno, nonché, sempre ad anni alterni, le festività pasquali dal sabato Santo al lunedì dell'Angelo; le altre festività religiose o laiche e i ponti lunghi verranno trascorsi dai minori con ciascun genitore secondo regolare alternanza;
- i compleanni dei minori, ove possibile, verranno trascorsi dalla famiglia assieme o in caso di impossibilità o disaccordo tra genitori ad anni alterni con ciascuno di essi;
- agli stessi viene riconosciuto il diritto di trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno, anche in deroga alla ordinaria regolamentazione;
- durante le vacanze estive ciascun genitore terrà con sé i figli per 15 giorni, anche non consecutivi, che le parti si premureranno di concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
per il residuo periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, verrà mantenuta la regolare alternanza tra genitori secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/week-end di cui ai precedenti punti;
- tutto quanto sopra salvo diverso e miglior accordo tra le parti e comunque sempre nel rispetto delle volontà, impegni e necessità dei figli;
”
-all'assegno di mantenimento per i figli:
5. il Sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli e Parte_2 Per_1 Per_2 versando alla Sig.ra mediante bonifico su conto corrente alla medesima Parte_1 intestato, in via anticipata ed entro il giorno 5 del mese, un assegno mensile, rivalutabile Istat, di Euro 600,00 (Euro 300,00 per ciascun figlio) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e
6 settembre;
tale importo verrà elevato ad Euro 700,00 (Euro 350,00 per ciascun figlio) nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile. La maggiorazione di Euro
100,00 mensili per i mesi da ottobre ad aprile è motivata dal fatto che il Sig. occupa uno Pt_2 spazio indipendente all'interno dell'immobile (di cui al precedente punto n.3), servito dalle medesime utenze (acqua, luce e gas) del piano primo, e contribuisce pertanto alle relative spese.
Si precisa, inoltre, che il Sig. si impegna a sostenere integralmente il pagamento della Pt_2
TARI relativa a tale immobile, permanendo la presente condizione abitativa;
6. le spese straordinarie relative ai figli saranno a carico di ciascun genitore nella misura del
50%, secondo le indicazioni di cui al Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Avezzano;
7. l'Assegno Unico erogato dall'INPS per i figli verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%;
-all'assegno di mantenimento tra i coniugi:
“15. i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che, dunque, ad eccezione di quanto previsto sopra e salvo buon esito dell'atto di trasferimento immobiliare in favore dei figli, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro;”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Fossa (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto nell'anno
2008, numero 14, parte II, serie A.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio dell'8 settembre 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
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