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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12507/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice Relatore dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12507/2024 promossa da:
Parte_1
e
CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FELISIO CRISTIANO che li rappresenta e difende giusta procura alle liti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
COAZZE il 18/06/2017.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COAZZE (atto n. 4 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 30/04/2012 e il 12/09/2020. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 08/06/2023.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 20/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COAZZE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento dei figli e in forma condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione e residenza presso il padre.
DISPONE la conferma dell'assegnazione al marito della casa coniugale sita a Coazze (TO).
DISPONE che i coniugi provvedano al mantenimento diretto dei figli quando essi saranno con loro e dividano al 50% le spese straordinarie per i minori come da Protocollo in essere presso il Tribunale di
Torino, includendovi anche le spese di vestiario e di mensa scolastica.
DISPONE che i genitori vedano e tengano con sé i figli secondo tempi pressoché paritetici, nel rispetto
– salvo diverso accordo da assumersi di volta in volta – del seguente calendario: la madre terrà con sé i figli a fine settimane alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
durante i giorni feriali, essa li terrà con sé il lunedì (prelevandoli da scuola nel pomeriggio) ed il martedì (accompagnandoli a scuola il mercoledì mattina) nelle settimane che si concludono con il week end di spettanza materna ed il mercoledì (prelevandoli da scuola nel pomeriggio) ed il giovedì (accompagnandoli a scuola il venerdì mattina) nelle settimane che si concludono con il week end di spettanza paterna. Il padre avrà frequentazione speculare. Inoltre, durante le vacanze natalizie i genitori terranno con sé i figli una settimana a testa ad anni alterni (dal 24 al 30 dicembre e dal pagina 2 di 3 31 dicembre al 6 gennaio), durante le vacanze pasquali due giorni a testa (inclusivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o di pasquetta) e durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, negli anni pari le prime due settimane al padre e le ultime due alla madre, il contrario negli anni dispari).
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice Relatore dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12507/2024 promossa da:
Parte_1
e
CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FELISIO CRISTIANO che li rappresenta e difende giusta procura alle liti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
COAZZE il 18/06/2017.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COAZZE (atto n. 4 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 30/04/2012 e il 12/09/2020. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 08/06/2023.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 20/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COAZZE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento dei figli e in forma condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione e residenza presso il padre.
DISPONE la conferma dell'assegnazione al marito della casa coniugale sita a Coazze (TO).
DISPONE che i coniugi provvedano al mantenimento diretto dei figli quando essi saranno con loro e dividano al 50% le spese straordinarie per i minori come da Protocollo in essere presso il Tribunale di
Torino, includendovi anche le spese di vestiario e di mensa scolastica.
DISPONE che i genitori vedano e tengano con sé i figli secondo tempi pressoché paritetici, nel rispetto
– salvo diverso accordo da assumersi di volta in volta – del seguente calendario: la madre terrà con sé i figli a fine settimane alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
durante i giorni feriali, essa li terrà con sé il lunedì (prelevandoli da scuola nel pomeriggio) ed il martedì (accompagnandoli a scuola il mercoledì mattina) nelle settimane che si concludono con il week end di spettanza materna ed il mercoledì (prelevandoli da scuola nel pomeriggio) ed il giovedì (accompagnandoli a scuola il venerdì mattina) nelle settimane che si concludono con il week end di spettanza paterna. Il padre avrà frequentazione speculare. Inoltre, durante le vacanze natalizie i genitori terranno con sé i figli una settimana a testa ad anni alterni (dal 24 al 30 dicembre e dal pagina 2 di 3 31 dicembre al 6 gennaio), durante le vacanze pasquali due giorni a testa (inclusivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o di pasquetta) e durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, negli anni pari le prime due settimane al padre e le ultime due alla madre, il contrario negli anni dispari).
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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