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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 8445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8445 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Roberta Manzon, in funzione di Giudice del lavoro, all'odierna pubblica udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17058/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile TRA
cod. fisc. , rapp.to e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1 CAPPABIANCA CIRO
RICORRENTE E
in persona del presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede CP_1 dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. ARDOLINO DIODATA CP_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Parte ricorrente ha proposto il presente giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni delle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio, avente n. 20813/2024 R.G. e, ad oggetto, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (indennità di accompagnamento e benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992). Si è costituito l' , contestando le conclusioni di parte avversa, con specifico riferimento alla CP_1 tardività del ricorso ed al merito della pretesa. L'art. 445 bis cpc è stato introdotto dall'art. 38, comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni in materia di contenzioso previdenziale ed assistenziale, e sancisce, per quel che qui interessa, al comma 6:
“….Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nel caso di specie parte istante, rispetto al deposito di dissenso in data 5.6.2025 ha depositato il presente ricorso in data 11.7.25. Poiché non risulta rispettato il termine di cui al comma 6, il deposito tardivo del ricorso comporta l'inammissibilità del presente giudizio. Con separato provvedimento reso nel giudizio di ATP si provvede in pari data ad omologare le conclusioni cui è pervenuto il perito all'esito del deposito della sua relazione. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro così provvede:
- Rigetta il ricorso
- Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di parte resistente, liquidandole in €. 1.313,00, oltre CPA e IVA come per legge. Napoli,18/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Roberta Manzon