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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/01/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato alla pubblica udienza del 15.1.2025 mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5183/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. BIONDI ARMANDO MARIA Parte_1 come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
funzionario amministrativo delegato DI AP RI
- resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- con ricorso depositato in data 22/04/2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere la condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 CP_2 maturati a titolo di indennità di accompagnamento, sulla base del decreto di omologa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'ambito del procedimento avente n. 7430/22 RG;
- l' costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere deducendo che “con provvedimento (TE08) del 25/07/2024 ha eseguito
l'omologa e liquidato la prestazione determinando arretrati fino al 31/08/2024 per un importo pari ad euro 10.580,00. Il pagamento degli arretrati (comprensivo degli interessi legali) e della prima rata di pensione è stato disposto per il prossimo 2 settembre;
- la difesa di parte ricorrente non ha contestato quanto dedotto dall resistente e CP_3
si è associata a tale declaratoria, chiedendo la decisione limitatamente al profilo delle spese di lite;
osservato che:
- affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza
2 giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151);
ritenuto che:
- effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta ha dato integrale soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso in un momento successivo al deposito del ricorso (cfr. comunicazione di liquidazione del 25.7.2024 in atti alla produzione dell' ; CP_1
- le spese di lite sono compensate tra le parti in considerazione della modifica della residenza della parte ricorrente dopo l'emissione del decreto di omologa che ha determinato, come dedotto dall' e non contestato dalla parte ricorrente, un CP_1
ritardo nella liquidazione da parte dell'ufficio territorialmente competente alla liquidazione della prestazione
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese
Aversa, 15.1.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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