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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 750/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: LUNERTI FRANCO, Presidente
CI LM, Relatore
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2095/2025 spedito il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Int 1 00128 Roma RM
contro
Regione IO
elettivamente domiciliato presso Email_1
Comune di Roma - Via Ostiense 131/I 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3435/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 29
e pubblicata il 13/03/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249014807733000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede la riforma della sentenza impugnata e le spese di giudizio.
Resistente/Appellato: chiede la conferma della sentenza di primo grado e le spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 riceve cartella di pagamento per omesso veramento del bollo auto dell'anno 2017. La impugna in primo grado dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Roma, che rigetta il ricorso.
Promuove appello avvalendosi della facoltà di autodifesa in quanto il valore della causa è inferiore ad €.
3.000,00. Già con il ricorso introduttivo ha omesso di specificare i motivi fondanti della contestazione relativi alla cartella di pagamento, con l'appello reitera l'omissione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Nel ricorso tributario devono essere riportati i motivi specifici su cui si fonda la contestazione dell'atto notificato, a pena di inammissibilità ed in osservanza degli artt. 18 e 53 del D.Lgs. 546/1992, l'atto introduttivo deve contenere l'esposizione specifica delle ragioni di fatto e di diritto della contestazione, delimitando l'oggetto del giudizio sulle quali il giudice è chiamato a decidere.
I due resistenti, Regione IO e Agenzia Entrate Riscossione non si costituiscono.
La Corte rilevata l'omissione dei motivi d'appello lo dichiara inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'appello. spese compensate.
Il Relatore
Avv. Adelmo Mancini Il Presidente
Dott. Franco Lunerti
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: LUNERTI FRANCO, Presidente
CI LM, Relatore
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2095/2025 spedito il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Int 1 00128 Roma RM
contro
Regione IO
elettivamente domiciliato presso Email_1
Comune di Roma - Via Ostiense 131/I 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3435/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 29
e pubblicata il 13/03/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249014807733000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede la riforma della sentenza impugnata e le spese di giudizio.
Resistente/Appellato: chiede la conferma della sentenza di primo grado e le spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 riceve cartella di pagamento per omesso veramento del bollo auto dell'anno 2017. La impugna in primo grado dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Roma, che rigetta il ricorso.
Promuove appello avvalendosi della facoltà di autodifesa in quanto il valore della causa è inferiore ad €.
3.000,00. Già con il ricorso introduttivo ha omesso di specificare i motivi fondanti della contestazione relativi alla cartella di pagamento, con l'appello reitera l'omissione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Nel ricorso tributario devono essere riportati i motivi specifici su cui si fonda la contestazione dell'atto notificato, a pena di inammissibilità ed in osservanza degli artt. 18 e 53 del D.Lgs. 546/1992, l'atto introduttivo deve contenere l'esposizione specifica delle ragioni di fatto e di diritto della contestazione, delimitando l'oggetto del giudizio sulle quali il giudice è chiamato a decidere.
I due resistenti, Regione IO e Agenzia Entrate Riscossione non si costituiscono.
La Corte rilevata l'omissione dei motivi d'appello lo dichiara inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'appello. spese compensate.
Il Relatore
Avv. Adelmo Mancini Il Presidente
Dott. Franco Lunerti