Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 750
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza di specificazione dei motivi di contestazione

    La Corte ha ritenuto che il ricorso tributario debba contenere la specifica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della contestazione, a pena di inammissibilità, come previsto dagli artt. 18 e 53 del D.Lgs. 546/1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 750
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 750
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo