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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 22/07/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 982/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - ConIGliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 2037/2024 del Tribunale di Genova promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Firriolo, Andrea Firriolo e Parte_1
Giulia Felici, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Chiavari, via Tripoli 20, come da mandato in atti
Appellanti contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Antonio Maria Corzino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova,
Via Anton Maria Maragliano 5/9, come da mandato in atti
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “Voglia La Ecc.ma Corte di Appello civile di Genova - in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2037/2024 emessa a definizione del procedimento avente R.G.
5255/2023- dal Giudice monocratico del Tribunale di Genova dott.ssa Maria Grazia
Tamborino in data 09.07.2024 e pubblicata in medesima data, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado con note conclusive ex art. 127 ter cpc datate 23 aprile 2024 che qui si riportano: A) In via principale: - Ritenuta la causa matura per la decisione, rigettata ogni contraria difesa ed istanza, in recepimento di apposita perizia medico legale dimessa in atti e per gli esborsi documentali sostenuti dalla danneggiata, voglia la Ecc.ma Corte riconoscere e dichiarare, ex art. 2052 c.c., la responsabilità della
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Controparte_1
Genova, via Fieschi 15, C.F. e conseguentemente condannare il medesimo P.IVA_1
Ente a corrispondere alla IG.ra , l'importo di E. 12.629,46 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno biologico. Si insta altresì affinchè l'Ecc.ma Corte voglia inoltre quantificare e liquidare, in via equitativa ex art. 1226 c.c., il danno esistenziale registrato dalla IG.ra a seguito dell'incidente occorso in data 30.07.2022, ed a tal fine, parte Pt_1 attrice individua indicativamente quantomeno nell'importo di E. 20.000 e quindi chiede alla
Ecc.ma Corte di voler ritenere tenuta e condannare la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Genova, via Fieschi 15, C.F. , P.IVA_1
a corrispondere alla IG.ra , a titolo di risarcimento del danno esistenziale Parte_1 da determinare in via equitativa ex art. 1226 c.c.. B) In subordine: - in via alternativa, parte appellante insta per nomina di CTU medico legale al fine di accertare un danno alla persona della IG.ra avente nesso eziologico con l'incidente di cui è causa ed in Parte_1 correlazione quantificare e qualificare gli effetti lesivi sia per inabilità temporanea che per postumi permanenti del danno biologico e i riflessi degli stessi nella vita di relazione e nelle ordinarie incombenze quotidiane. All'esito della CTU, eventualmente favorevole per le istanze della parte appellante, si chiede che la Ecc.ma Corte, previo il riconoscimento della responsabilità, ex art. 2052 c.c., voglia ritenere tenuta e condannare la , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Genova, via Fieschi 15,
C.F. a pagare alla IG.ra , secondo i parametri di legge o di P.IVA_1 Parte_1 tabella previsti per il risarcimento del danno biologico e/o mediante determinazione in via equitativa, le somme corrispondenti alla accertata lesione fisica e psichica sia a titolo di inabilità temporanea che di postumi permanenti che quale danno esistenziale, oltre al rimborso delle spese mediche e sanitarie sostenute come da documentazione in atti. - In ogni caso di accoglimento delle suddette domande si chiede che la Ecc.ma Corte voglia condannare la al pagamento delle spese legali, oltre spese forfettarie, cpa Controparte_1 ed iva in favore della appellante per ciascuno dei due gradi del giudizio.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: - in via principale: dichiarare inammissibile, anche ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e comunque rigettare integralmente, in quanto infondato in fatto e in diritto, l'appello della IG.ra e, per l'effetto, confermare la sentenza n. Parte_1
2037/2024 del Tribunale di Genova;
- in via subordinata: accogliere le conclusioni da noi rassegnate in primo grado e che di seguito si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: (i) in via principale: rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, inammissibile e non provata, ogni domanda svolta nei confronti della (tenuto conto anche dell'art. 1227, Controparte_1 comma 2, c.c.); (ii) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di un profilo di responsabilità in capo alla , accertare e dichiarare il concorso, Controparte_1 nella causazione del danno, della IG.ra e, conseguentemente, diminuire, ai Parte_1 sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., il risarcimento eventualmente dovuto all'attrice; (iii) in via istruttoria: l'esponente insiste per l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 20.12.2023 (e non ammesse), che di seguito si riportano “(i) nel solo caso di bisogno e senza inversione di oneri probatori, deduce i seguenti capitoli per interrogatorio formale dell'attrice, IG.ra 1. “Vero che il Parte_1 sinistro del 30.7.2022, alle ore 9.47 circa, in via Fascie a SE EV, è avvenuto in una strada rettilinea, con pavimentazione asfaltata, che si sviluppa alle pendici di un'area boschiva come risulta dal doc. 2 della che Le viene mostrato”; 2. “Vero che Lei, CP_1 all'epoca dei fatti per cui è causa, era solita percorrere via Fascie in SE EV, atteso che risiedeva in Via Lignone 9, che dista 550 metri dal luogo del sinistro, come risulta dall'estratto di google maps prodotto sub doc. 1 dalla Regione che Le viene mostrato”; (ii) insiste nella richiesta di esibizione (anche) ex art. 210 c.p.c. avanzata in comparsa di costituzione e risposta e, a tal fine, chiede all'Ill.mo Giudice di ordinare ex artt. 210 c.p.c. all'attrice l'esibizione di tutta la documentazione afferente alle eventuali somme già ricevute da Compagnie assicurative (“polizze infortuni”) o da altri soggetti, in relazione al sinistro per cui è causa, evidenziando che tale documentazione (che è nella esclusiva disponibilità dell'attrice) è necessaria ai fini dell'istruzione del presente giudizio e che l'esponente non ha alcuna altra possibilità di acquisirla diversamente”; (iv) con rifusione delle spese e dei compensi di causa, di cui si chiede, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in favore del procuratore della ”; - con rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi il Parte_1
Tribunale di Genova, perché ne fosse accertata la responsabilità ex art. Controparte_1
2052 c.c. in relazione ai danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a seguito del sinistro verificatosi il 30.07.2022, mentre percorreva in bicicletta la pista ciclabile di SE EV che corre parallela al lato sud di via Fasce.
Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva che: -alle ore 9.47, all'altezza del civico
214, cadeva a causa dell'impatto con un capriolo che invadeva la pista ciclabile improvvisamente, venendo poi soccorsa dai passanti e trasportata presso il Pronto
Soccorso di Lavagna;
-sul luogo del sinistro interveniva la Polizia locale, che effettuava i rilievi e redigeva relazione di servizio che confermava la dinamica del fatto, confortata dalle immagini della telecamera presente nella zona;
-l'attrice riportava la frattura della falange del dito del piede destro, oltre a policontusioni diagnosticate dal P.S. dell'Ospedale di
Lavagna, con prognosi iniziale di 25 gg, cui seguiva lungo iter terapeutico curativo e riabilitativo, che comportava una IT complessiva di 120 gg., residuandole una IP pari al 7% per esiti di trauma distorsivo rachide cervicale e frattura I metatarso dx, falange prossimale
I dito piede dx con limitazioni funzionali, accertate dalla dott.ssa Marina Peri, medico legale.
L'attrice lamentava l'esito negativo delle richieste risarcitorie rivolte alla e Controparte_1 delle trattative intercorse con la compagnia assicurativa dell'Ente pubblico, ed evidenziava la condotta omissiva della rispetto ai doveri di sicurezza e protezione, ravvisata CP_1 nell'assenza di segnaletica stradale di pericolo attraversamento animali selvatici e di barriere di contenimento / reti di protezione, essendo l'area del sinistro prospiciente il parco urbano “Nelson Mandela”, alle pendici di area boschiva.
Si costituiva in giudizio la resistendo alle avverse pretese di cui chiedeva il Controparte_1 rigetto. Eccepiva che la fauna selvatica apparteneva al patrimonio indisponibile dello Stato, competendo alla solo funzioni amministrative di programmazione e di CP_1 coordinamento, ed invocava il fortuito esimente da responsabilità in relazione all'imprevedibilità della presenza dell'animale sulla carreggiata, nonostante le campagne venatorie finalizzate al contenimento della fauna selvatica nelle stagioni 2021-2022 e 2022-
2023 provate dai relativi decreti, che produceva. Asseriva, in ogni caso, che l'imprudente condotta di guida della danneggiata era da ritenersi causa esclusiva, o quantomeno concorrente, del danno, in considerazione delle condizioni di ottima visibilità del tratto stradale rettilineo percorso e della conoscenza dei luoghi, abitando ella poco distante dal luogo del sinistro.
Il Tribunale di Genova rilevava, in relazione agli addebiti mossi alla da parte attrice, CP_1 che il dovere della P.A. di predisporre dispositivi specifici per avvisare dei rischi o scoraggiare l'attraversamento degli animali può trovare fondamento solo in norme particolari poste a tutela di chi si trovi ad attraversare un certo territorio abitualmente frequentato da animali selvatici e in una situazione di concreto pericolo. Non risultava provato che il luogo del sinistro fosse all'epoca abitualmente frequentato da animali selvatici, ovvero che fosse stato teatro di precedenti incidenti per la presenza di un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un vero e proprio pericolo e tale da giustificare la presenza di una adeguata segnalazione. Osservava, inoltre, che avendo allegato di aver adottato ogni Parte_1 opportuna cautela nella propria condotta di guida del velocipede, nonostante mancasse una segnaletica volta a rappresentare il pericolo della presenza di animali, non vi era prova che la presenza di detta segnaletica avrebbe impedito, sotto il profilo causale, l'incidente, avendo la stessa attrice adottato autonomamente una condotta di guida prudente e attenta.
Indi, il Giudice di primo grado, espletate le prove orali ammesse e rigettata ogni ulteriore istanza, respingeva la domanda di parte attrice e compensava integralmente le spese di lite.
Avverso la pronuncia proponeva appello domandando riconoscere e Parte_1 dichiarare, ex art. 2052 c.c., la responsabilità della e conseguentemente Controparte_1 condannare il medesimo Ente a corrisponderle l'importo di € 12.629,46 a titolo di risarcimento del danno biologico. Chiedeva, inoltre, quantificare e liquidare, in via equitativa ex art. 1226 c.c., il danno esistenziale patito.
In particolare, parte appellante, con un unico motivo di appello, lamentava che la sentenza, dopo aver correttamente inquadrato la fattispecie nel regime di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. ed aver statuito il corretto assolvimento da parte dell'attrice dell'onere probatorio sulla medesima gravante, fondava la propria decisione in applicazione dell'art. 2043 c.c.
Si costituiva in giudizio la domandando dichiarare inammissibile, ai sensi Controparte_1 degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e comunque rigettare integralmente perché infondato in fatto e in diritto l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare la sentenza del Parte_1
Tribunale di Genova. In via subordinata, chiedeva accertare e dichiarare il concorso nella causazione dell'evento di e, conseguentemente, diminuire, ai sensi dell'art. Parte_1
1227, comma 1, c.c., il risarcimento eventualmente alla stessa dovuto.
Con provvedimento del 18.6.2025 il ConIGliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 17.06.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'appellata ha proposto eccezione di inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Secondo l'appellata, infatti, l'atto di appello non avrebbe specificato come l'appellante intendeva modificare la sentenza.
L'eccezione è infondata.
Nell'interpretazione dell'art. 342 c.p.c., la giurisprudenza ha affermato che “Gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 27199/17).
In sostanza, il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, al fine di inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Ciò è quanto fatto da parte appellante.
Questa, infatti, ha indicato le parti della sentenza impugnate e le ragioni per cui queste dovrebbero essere riformate. Inoltre, dal contesto dell'atto di appello è chiaramente evincibile quello che, a giudizio di parte appellante, avrebbe dovuto essere il contenuto della sentenza di primo grado: fare applicazione della normativa di cui all'art. 2052 cc e dare atto dell'assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza del nesso causale da parte dell'attore e del mancato assolvimento dell'onere incombente sulla con riferimento CP_1 al caso fortuito. Non è, invece, necessaria un'indicazione analitica o formale di tale modifica, con un progetto di sentenza alternativa: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Parte appellante con l'unico motivo d'appello lamenta che la sentenza appellata abbia svolto
“in via esclusiva e decisoria, una cieca disamina delle deduzioni probatorie e argomentative sulla base dell'art. 2043 c.c., senza minimamente considerare il connotato di evidente sussidiarietà, rispetto alla conclamata individuazione della prioritaria disciplina dell'art. 2052
c.c., e della assegnata finalità meramente cautelativa rispetto a tale chiara e netta individuazione della responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. confermata altresì dalla instaurazione della iniziativa giudiziale nei confronti della e non verso altri Pt_2 CP_1
Enti (Provincia, Comune etc.) rispetto ai quali era riferibile unicamente il parametro della colpa ex art. 2043 c.c.”
Assume che la giurisprudenza di legittimità e di merito citata dalla pronuncia impugnata afferisca alla ripartizione della responsabilità interna tra e Province, che si valuta CP_1 ai sensi dell'art. 2043 cc e non la responsabilità ex art. 2052 cc quale quella in esame.
Deduce di avere fornito la prova del nesso causale attraverso l'istruttoria testimoniale ed il filmato allegato, mentre non ha fornito la prova liberatoria - sulla medesima Controparte_1 incombente – del caso fortuito “eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile, neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente eIGibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente
e dell'ecosistema -di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi”.
Parte appellata assume di avere dimostrato di aver emanato i Controparte_1 provvedimenti necessari alla gestione della fauna selvatica, finalizzati al contenimento del numero di esemplari di capriolo, mediante la produzione dei decreti relativi agli anni
2021/2022 e 2022 /2023 per il prelievo di selezione. Ricorda che la strada teatro del sinistro
è di competenza comunale e che in ogni caso non si versa in ipotesi di necessarietà di misure per evitare l'invasione di animali selvatici. In via subordinata, chiede farsi applicazione dell'art. 2043 cc e deduce che l'attrice non avrebbe provato il fatto storico, in quanto gli agenti della polizia municipale sono intervenuti successivamente al sinistro, al quale pertanto non hanno assistito, e che dal filmato di una telecamera di video sorveglianza comunale ubicata a lato est della zona dove è avvenuto il sinistro non è stato possibile accertare la razza dell'animale, emergendo solo l'indicazione che potesse essere un “esemplare non adulto di capriolo”.
Orbene, la decisione impugnata afferma la prova del nesso causale, richiamando la deposizione della teste , e la produzione del prontuario di incidente redatto Testimone_1 dalla polizia municipale di SE EV intervenuta nell'immediatezza. Ha però ritenuto che la condotta dell'animale sia da individuarsi come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile.
L'art. 2052 cc rubricato “danno cagionato da animali” reca che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito” . Se inizialmente la giurisprudenza ha ritenuto che il danno cagionato dalla fauna selvatica non fosse risarcibile ai sensi dell'art. 2052 c.c., ma soltanto in base ai principi generali sanciti dall'art. 2043 cc (pertanto, sotto il profilo probatorio il danneggiato, che agiva in giudizio al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio patito, doveva dimostrare, oltre al danno e al nesso eziologico, un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico), più recentemente tale ricostruzione è stata abbandonata con l'applicazione dell'art. 2052 cc anche nell'ipotesi di danno cagionato da fauna selvatica (“il riferimento, dunque, alla proprietà e all'utilizzazione.. ha la funzione di individuare un criterio oggettivo di allocazione della responsabilità in forza del quale, dei danni causati dall'animale, deve rispondere il soggetto che dallo stesso trae un beneficio, in sostanziale applicazione del principio "ubi commoda ibi et incommoda", con l'unica salvezza del caso fortuito”; Cass.
13848/2020).
La Suprema Corte, con la citata pronuncia, ha indicato in capo alle Regioni la responsabilità ai sensi dell'art. 2052 cc.
Ne consegue che il danneggiato deve allegare e dimostrare che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico, provando la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla 157/1992 o che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Invece, il danneggiante deve allegare la prova liberatoria, ossia il caso fortuito, come l'imprevedibilità determinata dal fatto che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di controllo, operando come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno (Cassazione n. 12714/2024).
Questa Corte con la sentenza n 1389/23 ha già avuto modo di esprimersi sul punto come segue: “sussiste un contrasto giurisprudenziale in merito alla applicabilità dell'art. 2052 c.c. nel caso di danni causati dalla fauna selvatica. Secondo l'orientamento che potremmo dire tradizionale (almeno fino al 2020), pur con le variegate posizioni assunte dalla giurisprudenza, ben delineate nella motivazione di Cass. 7969/20, nonostante la fauna selvatica appartenga al patrimonio indisponibile dello Stato e sia oggetto di un dovere di tutela e controllo devoluto ai vari enti territoriali, questi non rispondono dei danni da essa cagionati, in base alla presunzione di cui all'art. 2052 c.c., poiché tale disposizione è inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione. In breve, lo Stato non può essere tenuto a vigilare su ogni singolo animale e, ad ogni modo, manca, in queste ipotesi, il rapporto di “utenza”, richiesto dall'art. 2052 c.c., tra l'uomo (o l'ente) e l'animale stesso. Di conseguenza, è ipotizzabile solo una responsabilità ex art. 2043 c.c., per cui spetta al danneggiato provare una condotta colposa dell'ente pubblico causalmente efficiente rispetto al danno.
A partire da Cass. 7969/20, però, tale orientamento può dirsi abbandonato e superato.
Infatti, Cass. 8384/20; Cass. 8385/20; Cass. 12113/20; Cass. 13438/20; Cass. 18085/20;
Cass. 18087/20; Cass. 19101/20; Cass. 20997/20; Cass. 25466/20; Cass. 3023/21; Cass.
8206/21; Cass. 16550/22; Cass. 3745/23; Cass. 12159/23; Cass. 30072/23; Cass.
31350/23; Cass. 31343/23; Cass. 31335/23; Cass. 31330/23 sostengono l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. anche alla fauna selvatica. La tesi tradizionale, secondo la giurisprudenza più recente, attribuisce un ingiustificato privilegio agli enti pubblici e non tiene conto di una corretta interpretazione letterale e teleologica della disposizione in esame. Sono almeno 3 gli argomenti che consentono di applicare l'art. 2052 c.c. anche alla selvaggina.
In primo luogo, l'art. 2052 c.c. parla genericamente di animali e non contiene espressioni letterali tali da escludere dal campo di applicazione anche la fauna selvatica.
In secondo luogo, non sussiste alcuna incompatibilità logica tra gli animali selvatici e la ratio dell'art. 2052 c.c., in quanto quest'ultima non presuppone, come sostenuto dall'orientamento tradizionale, il rapporto di custodia con l'animale. L'art. 2052 c.c. – obietta la Corte – ha come suo fondamento non la custodia, ma la “proprietà” dell'animale o la sua “utilizzazione”.
L'uscita di scena dell'art. 2043 c.c. e la riconduzione della fattispecie in esame nell'alveo della responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. si spiegano in quanto l'art. 2052 c.c. configura
“un criterio di imputazione della responsabilità fondato (non sulla "custodia", ma) sulla stessa proprietà dell'animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità (anche non patrimoniali), cioè sul criterio oggettivo di allocazione della responsabilità per cui dei danni causati dall'animale deve rispondere il soggetto che dall'animale trae un beneficio”. In terzo luogo, la norma in esame è esplicazione, come ogni ipotesi di responsabilità oggettiva, del principio ubi commoda et ibi incommoda. Così come il mantenimento della fauna selvatica risponde all'interesse generale dell'ambiente e dell'ecosistema, così anche il danno patito da chi venga in contatto con essa deve essere collettivizzato.
Le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale.
La funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico appartenente alle specie protette, che la legge affida alle Regioni, costituisce, nella sostanza, una "utilizzazione", in senso pubblicistico, di tale patrimonio, per cui è la a rispondere ex art. 2052 c.c. CP_1 dei danni che questa causa.
La ha criticato tale interpretazione della norma, evidenziando che la tesi ivi CP_1 sostenuta, secondo cui l'art. 2052 c.c. prescinde dalla esistenza di una relazione di custodia con l'animale (ricavata dal fatto che la disposizione prevede che il proprietario o l'utilizzatore risponde anche nell'ipotesi di smarrimento dell'animale o di sua fuga e, quindi, secondo la
Suprema Corte anche nell'ipotesi non vi sia alcun potere di custodia in capo a chi è responsabile), non considera che solo chi ha il governo dell'animale può smarrirlo o può farlo fuggire. Da ciò si ricava che la norma presuppone un preesistente controllo sull'animale esercitato o esercitabile e poi venuto meno, che, invece, la non ha mai avuto sulla CP_1 fauna selvatica.
Tale critica non è, però, sufficiente per disattendere l'orientamento oggi maggioritario, se non totalitario, della Suprema Corte.
Infatti, l'art. 2052 c.c., a differenza dell'art. 2051 c.c., che identifica il soggetto tenuto al risarcimento nel custode, imputa la responsabilità dei danni causati dall'animale al proprietario ed all'utente e non a colui che l'ha in custodia.
La norma non contiene alcun riferimento ad un “dovere di custodia” dell'animale, sì da poterne derivare la responsabilità del proprietario o dell'utente per la violazione di un simile dovere. Si legge, infatti, in Cass. 4742/01 che “Responsabile del danno cagionato dall'animale è cioè colui che essenzialmente ha la proprietà o l'uso dell'animale, ma il termine non presuppone ne' implica uno specifico obbligo di custodire o di vigilare la cosa,
e quindi non rileva la violazione di detto obbligo”.
La lettera dell'articolo identifica il responsabile nel proprietario dell'animale o in chi se ne serve o nel proprietario, mentre il custode, dal punto di vista tecnico, non necessariamente fa uso dell'animale.
La custodia, quindi, assume rilievo non in sé, ma come modalità di esplicazione dell'uso che viene fatto dell'animale. Ma è sul profilo funzionale dell'impiego dell'animale stesso che bisogna accentrare l'attenzione, tanto che la sua responsabilità è limitata al “tempo in cui l'ha in uso”.
Ciò che rileva, come evidenziato anche dalla dottrina, ai fini dell'applicazione della norma,
è l'utilizzazione dell'animale per un interesse proprio, come testimonia la giurisprudenza che ha sostenuto che la sola temporanea custodia, non accompagnata dalla soddisfazione di un interesse proprio del custode dell'animale (diverso e autonomo rispetto a quello del proprietario), non vale a rendere questi responsabile in luogo del proprietario (Cass.
22632/12).
Su queste basi, la giurisprudenza ha sostenuto che risponde dei danni causati dall'animale ex art. 2052 c.c. il proprietario e non, invece: colui cui, di fatto, la bestia era stata affidata
(Cass. 9661/20); l'allievo che partecipa alle lezioni di equitazione (Cass. 6737/19); il dipendente del proprietario dell'animale che se ne serva per ragioni di lavoro (Cass.
21018/18; Cass. 10189/10); il veterinario che curi e ricoveri l'animale (Cass. 16023/10); chi porta al pascolo il gregge (Cass. 3558/69).
Pur avendo tali soggetti la custodia dell'animale, egualmente non rispondono dei danni, proprio perché non hanno il potere di servirsi, nel proprio interesse, dell'animale.
Inoltre, secondo una giurisprudenza parimenti univoca, la prova di aver apprestato una diligente custodia dell'animale, così osservando il supposto dovere custodiale anzidetto, non vale a salvare il suo proprietario o il suo utente dalla responsabilità oggettiva di cui si discute
(Cass. 10402/16), come dovrebbe essere se realmente fosse l'inosservanza di quel dovere a giustificare quest'ultima.
La giurisprudenza, nelle sentenze allineate al nuovo orientamento, ha sostenuto che la prova liberatoria, che la deve offrire per andare esente da responsabilità, consiste CP_1 nella dimostrazione che «la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente eIGibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta”….”La giurisprudenza sopra indicata afferma che il danneggiato deve provare la dinamica del sinistro e il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subìto: nello specifico, il danneggiato è tenuto a dimostrare la connotazione del contegno dell'animale in termini di causa del danno, nonché
l'appartenenza dello stesso ad una delle specie protette dalla l. 11 febbraio 1992 n. 157.
Inoltre, “Nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini dell'integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. è necessario provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno, sicché non è sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto – anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1, c.c. – ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno (Cass.
11107/23).
In termini pratici, quindi, secondo l'indirizzo ermeneutico appena richiamato, l'attore danneggiato deve provare che, indipendentemente dalla predisposizione di ogni cautela, non sarebbe stato, comunque, possibile evitare l'urto dell'animale…In giurisprudenza, è costante l'affermazione che l'esistenza di una fonte di pericolo impone di per sè l'intervento volto a eliminare quest'ultimo o, ove non possibile una soluzione radicale, almeno a ridurlo, senza alcun rilievo del carattere occulto o meno di tale pericolo, ferma restando l'ipotizzabilità di un concorso dell'utente della strada ove tenga una condotta colposa causalmente efficiente (sul punto, Cass pen 14634/21). Inoltre, il reg. es. C.d.S., art. 84, comma 2, impone, a fini general-preventivi e sulla base di un principio di precauzione, l'installazione di segnali "quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza".
Al contempo, però, i suddetti obblighi nascono quando la situazione di pericolo è prevedibile.
La giurisprudenza ha, infatti, precisato che “il dovere della P.A. di predisporre dispositivi specifici per avvisare dei rischi o scoraggiare l'attraversamento degli animali può trovare fondamento solo in norme particolari poste a tutela di chi si trovi ad attraversare un certo territorio in una situazione di concreto pericolo, da valutare "ex ante", quale è, con riguardo all'utilizzo della rete viaria. Pertanto, quand'anche il territorio fosse abitualmente popolato da animali selvatici, non possono essere pretese, da parte dell'ente proprietario della strada, la recinzione generalizzata di tutti i perimetri boschivi, l'apposizione di cartelli in ogni tratto di strada o l'illuminazione continua su strada extraurbana, indipendentemente da peculiarità concrete della vicenda esaminata, dovendo piuttosto provarsi che il luogo del sinistro fosse all'epoca abitualmente frequentato da animali selvatici ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti per la presenza di un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un vero e proprio pericolo per quel tratto di strada, anche se il pericolo fosse stato, in ipotesi, adeguatamente segnalato in zona limitrofa (Cass. 4004/20; Cass. 5722/19; Cass.
8206/21).”
Nella fattispecie in esame va anzitutto rilevato che non è oggetto di impugnazione la statuizione di primo grado per cui “la strada dove si è verificato l' evento la SS1 via Fascie in SE EV , non è di proprietà della , trattandosi ragionevolmente, per quanto CP_1 disposto dall' art. 2 comma 7 D.Lgs 285/1992, di Strada di proprietà del Controparte_2
, cui competerebbe quindi l'obbligo di apporre eventuali recinzioni e cartellonistica”.
[...]
La teste , ha dichiarato che si trovava a distanza di circa 50 metri dall'attrice e Tes_1 che non ha visto il momento dell'impatto tra capriolo e ciclista, ma ha “sentito la botta” (“Ero presente al momento del sinistro occorso alla IGnora che prima di quel giorno non Pt_1 conoscevo. Ricordo che era inizio estate di due anni fa;
non ricordo la data precisa .Era mattina potevano essere le 10.30, stavo andando a far colazione;
procedevo in bicicletta sulla pista ciclabile di via Fascie che unisce Riva Trigoso a SE EV. Sono stata superata dalla IGnora che procedeva in bicicletta nella mia stessa direzione. Dopo Pt_1 circa due minuti ho sentito una gran botta ed ho visto circa 50 metri davanti a me, la IGnora per terra con la sua bicicletta ed un capriolo che attraversava via Fascie ed andava Pt_1 sulla massicciata della ferrovia all' altezza del casello dell' NA . Mi sono poi avvicinata alla IGnora per vedere come stava, assieme ad altra gente;
ricordo che si erano fermate anche delle automobili, poi abbiamo chiamato il 118. ………. preciso che io non ho visto il momento dell' impatto fra capriolo e ciclista, ma ho sentito la botta e, subito dopo, ho visto il capriolo che, dalla ciclabile, andava verso la massicciata attraversando la strada.”).
I luoghi di causa sono rappresentati – come si evince dalle fotografie allegate – da una strada rettilinea con pavimentazione stradale asfaltata. Non è contestato che l'appellante risiedesse poco distante dal luogo del sinistro.
Il verbale della polizia Municipale di SE accerta (alla luce del filmato della telecamera di sorveglianza visionato) che “la conducente del velocipede transitava in via Fascie con direzione est-ovest servendosi dell' apposita pista ciclabile, quando, giunta in corrispondenza del civico 214, collideva, cadendo a terra, contro un animale che proveniente da sud, improvvisamente attraversava la pista ciclabile con direzione nord, immettendosi ed attraversando dopo l' urto con il velocipede, anche la parallela via Fascie.
Poiché l'animale si dileguava dopo l'urto con il velocipede, in considerazione che la telecamera è abbastanza lontana dalla zona dell'accadimento, seppur avvalendosi dello zoom , non è stato possibile accertarne la razza, anche se per la velocità con cui si muoveva
e per le proprie dimensioni, si può desumere per analogia che si sia trattato di un esemplare non adulto di capriolo.”
Via Fascie è pacificamente prospiciente il Parco Nelson Mandela e comunque in zona abitata;
non è emerso che nella zona si siano verificati analoghi casi di presenza di animali selvatici. Effettivamente la ha provato di avere emanato i provvedimenti necessari CP_1 alla gestione della fauna selvatica, al fine di contenere la presenza di caprioli si vedano i decreti relativi agli anni 2021/2022 e 2022 /2023).
È pacifica l'assenza di segnalazione di pericolo in ordine alla presenza di animali.
Sul punto, oltre a quanto già osservato in ordine alla competenza comunale della strada ed all'assenza di verificazione di analoghi episodi in precedenza a quello oggetto di causa, data la stessa allegazione di parte appellante di avere proceduto alla conduzione del velocipede con la massima prudenza e a velocità consona, vi è da dire che non vi sono elementi per ritenere che tale segnaletica avrebbe altrimenti consentito di evitare l'impatto.
Ne consegue il rigetto del motivo e la conferma la sentenza appellata.
Seppure l'appellante ha dimostrato il nesso causale, è emerso infatti il caso fortuito derivante dall'imprevedibilità della situazione, avendo la dato prova di avere CP_1 adottato le previste misure di contenimento della fauna selvatica, e di non essere tenuta ad ulteriori condotte.
Ne consegue il rigetto del motivo. Le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM
55/2014, aggiornato al DM 147/2022, seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti della parte appellata, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'impegno defensionale richiesto.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da per l'effetto conferma la sentenza N. 2037/2024 Parte_1 del Tribunale di Genova.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado di appello in favore di parte appellata, che liquida in € 4500,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Genova, 1.7.2025
Il ConIGliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - ConIGliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 2037/2024 del Tribunale di Genova promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Firriolo, Andrea Firriolo e Parte_1
Giulia Felici, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Chiavari, via Tripoli 20, come da mandato in atti
Appellanti contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Antonio Maria Corzino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova,
Via Anton Maria Maragliano 5/9, come da mandato in atti
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “Voglia La Ecc.ma Corte di Appello civile di Genova - in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2037/2024 emessa a definizione del procedimento avente R.G.
5255/2023- dal Giudice monocratico del Tribunale di Genova dott.ssa Maria Grazia
Tamborino in data 09.07.2024 e pubblicata in medesima data, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado con note conclusive ex art. 127 ter cpc datate 23 aprile 2024 che qui si riportano: A) In via principale: - Ritenuta la causa matura per la decisione, rigettata ogni contraria difesa ed istanza, in recepimento di apposita perizia medico legale dimessa in atti e per gli esborsi documentali sostenuti dalla danneggiata, voglia la Ecc.ma Corte riconoscere e dichiarare, ex art. 2052 c.c., la responsabilità della
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Controparte_1
Genova, via Fieschi 15, C.F. e conseguentemente condannare il medesimo P.IVA_1
Ente a corrispondere alla IG.ra , l'importo di E. 12.629,46 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno biologico. Si insta altresì affinchè l'Ecc.ma Corte voglia inoltre quantificare e liquidare, in via equitativa ex art. 1226 c.c., il danno esistenziale registrato dalla IG.ra a seguito dell'incidente occorso in data 30.07.2022, ed a tal fine, parte Pt_1 attrice individua indicativamente quantomeno nell'importo di E. 20.000 e quindi chiede alla
Ecc.ma Corte di voler ritenere tenuta e condannare la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Genova, via Fieschi 15, C.F. , P.IVA_1
a corrispondere alla IG.ra , a titolo di risarcimento del danno esistenziale Parte_1 da determinare in via equitativa ex art. 1226 c.c.. B) In subordine: - in via alternativa, parte appellante insta per nomina di CTU medico legale al fine di accertare un danno alla persona della IG.ra avente nesso eziologico con l'incidente di cui è causa ed in Parte_1 correlazione quantificare e qualificare gli effetti lesivi sia per inabilità temporanea che per postumi permanenti del danno biologico e i riflessi degli stessi nella vita di relazione e nelle ordinarie incombenze quotidiane. All'esito della CTU, eventualmente favorevole per le istanze della parte appellante, si chiede che la Ecc.ma Corte, previo il riconoscimento della responsabilità, ex art. 2052 c.c., voglia ritenere tenuta e condannare la , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Genova, via Fieschi 15,
C.F. a pagare alla IG.ra , secondo i parametri di legge o di P.IVA_1 Parte_1 tabella previsti per il risarcimento del danno biologico e/o mediante determinazione in via equitativa, le somme corrispondenti alla accertata lesione fisica e psichica sia a titolo di inabilità temporanea che di postumi permanenti che quale danno esistenziale, oltre al rimborso delle spese mediche e sanitarie sostenute come da documentazione in atti. - In ogni caso di accoglimento delle suddette domande si chiede che la Ecc.ma Corte voglia condannare la al pagamento delle spese legali, oltre spese forfettarie, cpa Controparte_1 ed iva in favore della appellante per ciascuno dei due gradi del giudizio.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: - in via principale: dichiarare inammissibile, anche ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e comunque rigettare integralmente, in quanto infondato in fatto e in diritto, l'appello della IG.ra e, per l'effetto, confermare la sentenza n. Parte_1
2037/2024 del Tribunale di Genova;
- in via subordinata: accogliere le conclusioni da noi rassegnate in primo grado e che di seguito si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: (i) in via principale: rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, inammissibile e non provata, ogni domanda svolta nei confronti della (tenuto conto anche dell'art. 1227, Controparte_1 comma 2, c.c.); (ii) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di un profilo di responsabilità in capo alla , accertare e dichiarare il concorso, Controparte_1 nella causazione del danno, della IG.ra e, conseguentemente, diminuire, ai Parte_1 sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., il risarcimento eventualmente dovuto all'attrice; (iii) in via istruttoria: l'esponente insiste per l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 20.12.2023 (e non ammesse), che di seguito si riportano “(i) nel solo caso di bisogno e senza inversione di oneri probatori, deduce i seguenti capitoli per interrogatorio formale dell'attrice, IG.ra 1. “Vero che il Parte_1 sinistro del 30.7.2022, alle ore 9.47 circa, in via Fascie a SE EV, è avvenuto in una strada rettilinea, con pavimentazione asfaltata, che si sviluppa alle pendici di un'area boschiva come risulta dal doc. 2 della che Le viene mostrato”; 2. “Vero che Lei, CP_1 all'epoca dei fatti per cui è causa, era solita percorrere via Fascie in SE EV, atteso che risiedeva in Via Lignone 9, che dista 550 metri dal luogo del sinistro, come risulta dall'estratto di google maps prodotto sub doc. 1 dalla Regione che Le viene mostrato”; (ii) insiste nella richiesta di esibizione (anche) ex art. 210 c.p.c. avanzata in comparsa di costituzione e risposta e, a tal fine, chiede all'Ill.mo Giudice di ordinare ex artt. 210 c.p.c. all'attrice l'esibizione di tutta la documentazione afferente alle eventuali somme già ricevute da Compagnie assicurative (“polizze infortuni”) o da altri soggetti, in relazione al sinistro per cui è causa, evidenziando che tale documentazione (che è nella esclusiva disponibilità dell'attrice) è necessaria ai fini dell'istruzione del presente giudizio e che l'esponente non ha alcuna altra possibilità di acquisirla diversamente”; (iv) con rifusione delle spese e dei compensi di causa, di cui si chiede, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in favore del procuratore della ”; - con rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi il Parte_1
Tribunale di Genova, perché ne fosse accertata la responsabilità ex art. Controparte_1
2052 c.c. in relazione ai danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a seguito del sinistro verificatosi il 30.07.2022, mentre percorreva in bicicletta la pista ciclabile di SE EV che corre parallela al lato sud di via Fasce.
Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva che: -alle ore 9.47, all'altezza del civico
214, cadeva a causa dell'impatto con un capriolo che invadeva la pista ciclabile improvvisamente, venendo poi soccorsa dai passanti e trasportata presso il Pronto
Soccorso di Lavagna;
-sul luogo del sinistro interveniva la Polizia locale, che effettuava i rilievi e redigeva relazione di servizio che confermava la dinamica del fatto, confortata dalle immagini della telecamera presente nella zona;
-l'attrice riportava la frattura della falange del dito del piede destro, oltre a policontusioni diagnosticate dal P.S. dell'Ospedale di
Lavagna, con prognosi iniziale di 25 gg, cui seguiva lungo iter terapeutico curativo e riabilitativo, che comportava una IT complessiva di 120 gg., residuandole una IP pari al 7% per esiti di trauma distorsivo rachide cervicale e frattura I metatarso dx, falange prossimale
I dito piede dx con limitazioni funzionali, accertate dalla dott.ssa Marina Peri, medico legale.
L'attrice lamentava l'esito negativo delle richieste risarcitorie rivolte alla e Controparte_1 delle trattative intercorse con la compagnia assicurativa dell'Ente pubblico, ed evidenziava la condotta omissiva della rispetto ai doveri di sicurezza e protezione, ravvisata CP_1 nell'assenza di segnaletica stradale di pericolo attraversamento animali selvatici e di barriere di contenimento / reti di protezione, essendo l'area del sinistro prospiciente il parco urbano “Nelson Mandela”, alle pendici di area boschiva.
Si costituiva in giudizio la resistendo alle avverse pretese di cui chiedeva il Controparte_1 rigetto. Eccepiva che la fauna selvatica apparteneva al patrimonio indisponibile dello Stato, competendo alla solo funzioni amministrative di programmazione e di CP_1 coordinamento, ed invocava il fortuito esimente da responsabilità in relazione all'imprevedibilità della presenza dell'animale sulla carreggiata, nonostante le campagne venatorie finalizzate al contenimento della fauna selvatica nelle stagioni 2021-2022 e 2022-
2023 provate dai relativi decreti, che produceva. Asseriva, in ogni caso, che l'imprudente condotta di guida della danneggiata era da ritenersi causa esclusiva, o quantomeno concorrente, del danno, in considerazione delle condizioni di ottima visibilità del tratto stradale rettilineo percorso e della conoscenza dei luoghi, abitando ella poco distante dal luogo del sinistro.
Il Tribunale di Genova rilevava, in relazione agli addebiti mossi alla da parte attrice, CP_1 che il dovere della P.A. di predisporre dispositivi specifici per avvisare dei rischi o scoraggiare l'attraversamento degli animali può trovare fondamento solo in norme particolari poste a tutela di chi si trovi ad attraversare un certo territorio abitualmente frequentato da animali selvatici e in una situazione di concreto pericolo. Non risultava provato che il luogo del sinistro fosse all'epoca abitualmente frequentato da animali selvatici, ovvero che fosse stato teatro di precedenti incidenti per la presenza di un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un vero e proprio pericolo e tale da giustificare la presenza di una adeguata segnalazione. Osservava, inoltre, che avendo allegato di aver adottato ogni Parte_1 opportuna cautela nella propria condotta di guida del velocipede, nonostante mancasse una segnaletica volta a rappresentare il pericolo della presenza di animali, non vi era prova che la presenza di detta segnaletica avrebbe impedito, sotto il profilo causale, l'incidente, avendo la stessa attrice adottato autonomamente una condotta di guida prudente e attenta.
Indi, il Giudice di primo grado, espletate le prove orali ammesse e rigettata ogni ulteriore istanza, respingeva la domanda di parte attrice e compensava integralmente le spese di lite.
Avverso la pronuncia proponeva appello domandando riconoscere e Parte_1 dichiarare, ex art. 2052 c.c., la responsabilità della e conseguentemente Controparte_1 condannare il medesimo Ente a corrisponderle l'importo di € 12.629,46 a titolo di risarcimento del danno biologico. Chiedeva, inoltre, quantificare e liquidare, in via equitativa ex art. 1226 c.c., il danno esistenziale patito.
In particolare, parte appellante, con un unico motivo di appello, lamentava che la sentenza, dopo aver correttamente inquadrato la fattispecie nel regime di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. ed aver statuito il corretto assolvimento da parte dell'attrice dell'onere probatorio sulla medesima gravante, fondava la propria decisione in applicazione dell'art. 2043 c.c.
Si costituiva in giudizio la domandando dichiarare inammissibile, ai sensi Controparte_1 degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e comunque rigettare integralmente perché infondato in fatto e in diritto l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare la sentenza del Parte_1
Tribunale di Genova. In via subordinata, chiedeva accertare e dichiarare il concorso nella causazione dell'evento di e, conseguentemente, diminuire, ai sensi dell'art. Parte_1
1227, comma 1, c.c., il risarcimento eventualmente alla stessa dovuto.
Con provvedimento del 18.6.2025 il ConIGliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 17.06.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'appellata ha proposto eccezione di inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Secondo l'appellata, infatti, l'atto di appello non avrebbe specificato come l'appellante intendeva modificare la sentenza.
L'eccezione è infondata.
Nell'interpretazione dell'art. 342 c.p.c., la giurisprudenza ha affermato che “Gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 27199/17).
In sostanza, il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, al fine di inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Ciò è quanto fatto da parte appellante.
Questa, infatti, ha indicato le parti della sentenza impugnate e le ragioni per cui queste dovrebbero essere riformate. Inoltre, dal contesto dell'atto di appello è chiaramente evincibile quello che, a giudizio di parte appellante, avrebbe dovuto essere il contenuto della sentenza di primo grado: fare applicazione della normativa di cui all'art. 2052 cc e dare atto dell'assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza del nesso causale da parte dell'attore e del mancato assolvimento dell'onere incombente sulla con riferimento CP_1 al caso fortuito. Non è, invece, necessaria un'indicazione analitica o formale di tale modifica, con un progetto di sentenza alternativa: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Parte appellante con l'unico motivo d'appello lamenta che la sentenza appellata abbia svolto
“in via esclusiva e decisoria, una cieca disamina delle deduzioni probatorie e argomentative sulla base dell'art. 2043 c.c., senza minimamente considerare il connotato di evidente sussidiarietà, rispetto alla conclamata individuazione della prioritaria disciplina dell'art. 2052
c.c., e della assegnata finalità meramente cautelativa rispetto a tale chiara e netta individuazione della responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. confermata altresì dalla instaurazione della iniziativa giudiziale nei confronti della e non verso altri Pt_2 CP_1
Enti (Provincia, Comune etc.) rispetto ai quali era riferibile unicamente il parametro della colpa ex art. 2043 c.c.”
Assume che la giurisprudenza di legittimità e di merito citata dalla pronuncia impugnata afferisca alla ripartizione della responsabilità interna tra e Province, che si valuta CP_1 ai sensi dell'art. 2043 cc e non la responsabilità ex art. 2052 cc quale quella in esame.
Deduce di avere fornito la prova del nesso causale attraverso l'istruttoria testimoniale ed il filmato allegato, mentre non ha fornito la prova liberatoria - sulla medesima Controparte_1 incombente – del caso fortuito “eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile, neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente eIGibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente
e dell'ecosistema -di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi”.
Parte appellata assume di avere dimostrato di aver emanato i Controparte_1 provvedimenti necessari alla gestione della fauna selvatica, finalizzati al contenimento del numero di esemplari di capriolo, mediante la produzione dei decreti relativi agli anni
2021/2022 e 2022 /2023 per il prelievo di selezione. Ricorda che la strada teatro del sinistro
è di competenza comunale e che in ogni caso non si versa in ipotesi di necessarietà di misure per evitare l'invasione di animali selvatici. In via subordinata, chiede farsi applicazione dell'art. 2043 cc e deduce che l'attrice non avrebbe provato il fatto storico, in quanto gli agenti della polizia municipale sono intervenuti successivamente al sinistro, al quale pertanto non hanno assistito, e che dal filmato di una telecamera di video sorveglianza comunale ubicata a lato est della zona dove è avvenuto il sinistro non è stato possibile accertare la razza dell'animale, emergendo solo l'indicazione che potesse essere un “esemplare non adulto di capriolo”.
Orbene, la decisione impugnata afferma la prova del nesso causale, richiamando la deposizione della teste , e la produzione del prontuario di incidente redatto Testimone_1 dalla polizia municipale di SE EV intervenuta nell'immediatezza. Ha però ritenuto che la condotta dell'animale sia da individuarsi come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile.
L'art. 2052 cc rubricato “danno cagionato da animali” reca che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito” . Se inizialmente la giurisprudenza ha ritenuto che il danno cagionato dalla fauna selvatica non fosse risarcibile ai sensi dell'art. 2052 c.c., ma soltanto in base ai principi generali sanciti dall'art. 2043 cc (pertanto, sotto il profilo probatorio il danneggiato, che agiva in giudizio al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio patito, doveva dimostrare, oltre al danno e al nesso eziologico, un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico), più recentemente tale ricostruzione è stata abbandonata con l'applicazione dell'art. 2052 cc anche nell'ipotesi di danno cagionato da fauna selvatica (“il riferimento, dunque, alla proprietà e all'utilizzazione.. ha la funzione di individuare un criterio oggettivo di allocazione della responsabilità in forza del quale, dei danni causati dall'animale, deve rispondere il soggetto che dallo stesso trae un beneficio, in sostanziale applicazione del principio "ubi commoda ibi et incommoda", con l'unica salvezza del caso fortuito”; Cass.
13848/2020).
La Suprema Corte, con la citata pronuncia, ha indicato in capo alle Regioni la responsabilità ai sensi dell'art. 2052 cc.
Ne consegue che il danneggiato deve allegare e dimostrare che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico, provando la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla 157/1992 o che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Invece, il danneggiante deve allegare la prova liberatoria, ossia il caso fortuito, come l'imprevedibilità determinata dal fatto che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di controllo, operando come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno (Cassazione n. 12714/2024).
Questa Corte con la sentenza n 1389/23 ha già avuto modo di esprimersi sul punto come segue: “sussiste un contrasto giurisprudenziale in merito alla applicabilità dell'art. 2052 c.c. nel caso di danni causati dalla fauna selvatica. Secondo l'orientamento che potremmo dire tradizionale (almeno fino al 2020), pur con le variegate posizioni assunte dalla giurisprudenza, ben delineate nella motivazione di Cass. 7969/20, nonostante la fauna selvatica appartenga al patrimonio indisponibile dello Stato e sia oggetto di un dovere di tutela e controllo devoluto ai vari enti territoriali, questi non rispondono dei danni da essa cagionati, in base alla presunzione di cui all'art. 2052 c.c., poiché tale disposizione è inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione. In breve, lo Stato non può essere tenuto a vigilare su ogni singolo animale e, ad ogni modo, manca, in queste ipotesi, il rapporto di “utenza”, richiesto dall'art. 2052 c.c., tra l'uomo (o l'ente) e l'animale stesso. Di conseguenza, è ipotizzabile solo una responsabilità ex art. 2043 c.c., per cui spetta al danneggiato provare una condotta colposa dell'ente pubblico causalmente efficiente rispetto al danno.
A partire da Cass. 7969/20, però, tale orientamento può dirsi abbandonato e superato.
Infatti, Cass. 8384/20; Cass. 8385/20; Cass. 12113/20; Cass. 13438/20; Cass. 18085/20;
Cass. 18087/20; Cass. 19101/20; Cass. 20997/20; Cass. 25466/20; Cass. 3023/21; Cass.
8206/21; Cass. 16550/22; Cass. 3745/23; Cass. 12159/23; Cass. 30072/23; Cass.
31350/23; Cass. 31343/23; Cass. 31335/23; Cass. 31330/23 sostengono l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. anche alla fauna selvatica. La tesi tradizionale, secondo la giurisprudenza più recente, attribuisce un ingiustificato privilegio agli enti pubblici e non tiene conto di una corretta interpretazione letterale e teleologica della disposizione in esame. Sono almeno 3 gli argomenti che consentono di applicare l'art. 2052 c.c. anche alla selvaggina.
In primo luogo, l'art. 2052 c.c. parla genericamente di animali e non contiene espressioni letterali tali da escludere dal campo di applicazione anche la fauna selvatica.
In secondo luogo, non sussiste alcuna incompatibilità logica tra gli animali selvatici e la ratio dell'art. 2052 c.c., in quanto quest'ultima non presuppone, come sostenuto dall'orientamento tradizionale, il rapporto di custodia con l'animale. L'art. 2052 c.c. – obietta la Corte – ha come suo fondamento non la custodia, ma la “proprietà” dell'animale o la sua “utilizzazione”.
L'uscita di scena dell'art. 2043 c.c. e la riconduzione della fattispecie in esame nell'alveo della responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. si spiegano in quanto l'art. 2052 c.c. configura
“un criterio di imputazione della responsabilità fondato (non sulla "custodia", ma) sulla stessa proprietà dell'animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità (anche non patrimoniali), cioè sul criterio oggettivo di allocazione della responsabilità per cui dei danni causati dall'animale deve rispondere il soggetto che dall'animale trae un beneficio”. In terzo luogo, la norma in esame è esplicazione, come ogni ipotesi di responsabilità oggettiva, del principio ubi commoda et ibi incommoda. Così come il mantenimento della fauna selvatica risponde all'interesse generale dell'ambiente e dell'ecosistema, così anche il danno patito da chi venga in contatto con essa deve essere collettivizzato.
Le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale.
La funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico appartenente alle specie protette, che la legge affida alle Regioni, costituisce, nella sostanza, una "utilizzazione", in senso pubblicistico, di tale patrimonio, per cui è la a rispondere ex art. 2052 c.c. CP_1 dei danni che questa causa.
La ha criticato tale interpretazione della norma, evidenziando che la tesi ivi CP_1 sostenuta, secondo cui l'art. 2052 c.c. prescinde dalla esistenza di una relazione di custodia con l'animale (ricavata dal fatto che la disposizione prevede che il proprietario o l'utilizzatore risponde anche nell'ipotesi di smarrimento dell'animale o di sua fuga e, quindi, secondo la
Suprema Corte anche nell'ipotesi non vi sia alcun potere di custodia in capo a chi è responsabile), non considera che solo chi ha il governo dell'animale può smarrirlo o può farlo fuggire. Da ciò si ricava che la norma presuppone un preesistente controllo sull'animale esercitato o esercitabile e poi venuto meno, che, invece, la non ha mai avuto sulla CP_1 fauna selvatica.
Tale critica non è, però, sufficiente per disattendere l'orientamento oggi maggioritario, se non totalitario, della Suprema Corte.
Infatti, l'art. 2052 c.c., a differenza dell'art. 2051 c.c., che identifica il soggetto tenuto al risarcimento nel custode, imputa la responsabilità dei danni causati dall'animale al proprietario ed all'utente e non a colui che l'ha in custodia.
La norma non contiene alcun riferimento ad un “dovere di custodia” dell'animale, sì da poterne derivare la responsabilità del proprietario o dell'utente per la violazione di un simile dovere. Si legge, infatti, in Cass. 4742/01 che “Responsabile del danno cagionato dall'animale è cioè colui che essenzialmente ha la proprietà o l'uso dell'animale, ma il termine non presuppone ne' implica uno specifico obbligo di custodire o di vigilare la cosa,
e quindi non rileva la violazione di detto obbligo”.
La lettera dell'articolo identifica il responsabile nel proprietario dell'animale o in chi se ne serve o nel proprietario, mentre il custode, dal punto di vista tecnico, non necessariamente fa uso dell'animale.
La custodia, quindi, assume rilievo non in sé, ma come modalità di esplicazione dell'uso che viene fatto dell'animale. Ma è sul profilo funzionale dell'impiego dell'animale stesso che bisogna accentrare l'attenzione, tanto che la sua responsabilità è limitata al “tempo in cui l'ha in uso”.
Ciò che rileva, come evidenziato anche dalla dottrina, ai fini dell'applicazione della norma,
è l'utilizzazione dell'animale per un interesse proprio, come testimonia la giurisprudenza che ha sostenuto che la sola temporanea custodia, non accompagnata dalla soddisfazione di un interesse proprio del custode dell'animale (diverso e autonomo rispetto a quello del proprietario), non vale a rendere questi responsabile in luogo del proprietario (Cass.
22632/12).
Su queste basi, la giurisprudenza ha sostenuto che risponde dei danni causati dall'animale ex art. 2052 c.c. il proprietario e non, invece: colui cui, di fatto, la bestia era stata affidata
(Cass. 9661/20); l'allievo che partecipa alle lezioni di equitazione (Cass. 6737/19); il dipendente del proprietario dell'animale che se ne serva per ragioni di lavoro (Cass.
21018/18; Cass. 10189/10); il veterinario che curi e ricoveri l'animale (Cass. 16023/10); chi porta al pascolo il gregge (Cass. 3558/69).
Pur avendo tali soggetti la custodia dell'animale, egualmente non rispondono dei danni, proprio perché non hanno il potere di servirsi, nel proprio interesse, dell'animale.
Inoltre, secondo una giurisprudenza parimenti univoca, la prova di aver apprestato una diligente custodia dell'animale, così osservando il supposto dovere custodiale anzidetto, non vale a salvare il suo proprietario o il suo utente dalla responsabilità oggettiva di cui si discute
(Cass. 10402/16), come dovrebbe essere se realmente fosse l'inosservanza di quel dovere a giustificare quest'ultima.
La giurisprudenza, nelle sentenze allineate al nuovo orientamento, ha sostenuto che la prova liberatoria, che la deve offrire per andare esente da responsabilità, consiste CP_1 nella dimostrazione che «la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente eIGibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta”….”La giurisprudenza sopra indicata afferma che il danneggiato deve provare la dinamica del sinistro e il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subìto: nello specifico, il danneggiato è tenuto a dimostrare la connotazione del contegno dell'animale in termini di causa del danno, nonché
l'appartenenza dello stesso ad una delle specie protette dalla l. 11 febbraio 1992 n. 157.
Inoltre, “Nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini dell'integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. è necessario provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno, sicché non è sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto – anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1, c.c. – ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno (Cass.
11107/23).
In termini pratici, quindi, secondo l'indirizzo ermeneutico appena richiamato, l'attore danneggiato deve provare che, indipendentemente dalla predisposizione di ogni cautela, non sarebbe stato, comunque, possibile evitare l'urto dell'animale…In giurisprudenza, è costante l'affermazione che l'esistenza di una fonte di pericolo impone di per sè l'intervento volto a eliminare quest'ultimo o, ove non possibile una soluzione radicale, almeno a ridurlo, senza alcun rilievo del carattere occulto o meno di tale pericolo, ferma restando l'ipotizzabilità di un concorso dell'utente della strada ove tenga una condotta colposa causalmente efficiente (sul punto, Cass pen 14634/21). Inoltre, il reg. es. C.d.S., art. 84, comma 2, impone, a fini general-preventivi e sulla base di un principio di precauzione, l'installazione di segnali "quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza".
Al contempo, però, i suddetti obblighi nascono quando la situazione di pericolo è prevedibile.
La giurisprudenza ha, infatti, precisato che “il dovere della P.A. di predisporre dispositivi specifici per avvisare dei rischi o scoraggiare l'attraversamento degli animali può trovare fondamento solo in norme particolari poste a tutela di chi si trovi ad attraversare un certo territorio in una situazione di concreto pericolo, da valutare "ex ante", quale è, con riguardo all'utilizzo della rete viaria. Pertanto, quand'anche il territorio fosse abitualmente popolato da animali selvatici, non possono essere pretese, da parte dell'ente proprietario della strada, la recinzione generalizzata di tutti i perimetri boschivi, l'apposizione di cartelli in ogni tratto di strada o l'illuminazione continua su strada extraurbana, indipendentemente da peculiarità concrete della vicenda esaminata, dovendo piuttosto provarsi che il luogo del sinistro fosse all'epoca abitualmente frequentato da animali selvatici ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti per la presenza di un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un vero e proprio pericolo per quel tratto di strada, anche se il pericolo fosse stato, in ipotesi, adeguatamente segnalato in zona limitrofa (Cass. 4004/20; Cass. 5722/19; Cass.
8206/21).”
Nella fattispecie in esame va anzitutto rilevato che non è oggetto di impugnazione la statuizione di primo grado per cui “la strada dove si è verificato l' evento la SS1 via Fascie in SE EV , non è di proprietà della , trattandosi ragionevolmente, per quanto CP_1 disposto dall' art. 2 comma 7 D.Lgs 285/1992, di Strada di proprietà del Controparte_2
, cui competerebbe quindi l'obbligo di apporre eventuali recinzioni e cartellonistica”.
[...]
La teste , ha dichiarato che si trovava a distanza di circa 50 metri dall'attrice e Tes_1 che non ha visto il momento dell'impatto tra capriolo e ciclista, ma ha “sentito la botta” (“Ero presente al momento del sinistro occorso alla IGnora che prima di quel giorno non Pt_1 conoscevo. Ricordo che era inizio estate di due anni fa;
non ricordo la data precisa .Era mattina potevano essere le 10.30, stavo andando a far colazione;
procedevo in bicicletta sulla pista ciclabile di via Fascie che unisce Riva Trigoso a SE EV. Sono stata superata dalla IGnora che procedeva in bicicletta nella mia stessa direzione. Dopo Pt_1 circa due minuti ho sentito una gran botta ed ho visto circa 50 metri davanti a me, la IGnora per terra con la sua bicicletta ed un capriolo che attraversava via Fascie ed andava Pt_1 sulla massicciata della ferrovia all' altezza del casello dell' NA . Mi sono poi avvicinata alla IGnora per vedere come stava, assieme ad altra gente;
ricordo che si erano fermate anche delle automobili, poi abbiamo chiamato il 118. ………. preciso che io non ho visto il momento dell' impatto fra capriolo e ciclista, ma ho sentito la botta e, subito dopo, ho visto il capriolo che, dalla ciclabile, andava verso la massicciata attraversando la strada.”).
I luoghi di causa sono rappresentati – come si evince dalle fotografie allegate – da una strada rettilinea con pavimentazione stradale asfaltata. Non è contestato che l'appellante risiedesse poco distante dal luogo del sinistro.
Il verbale della polizia Municipale di SE accerta (alla luce del filmato della telecamera di sorveglianza visionato) che “la conducente del velocipede transitava in via Fascie con direzione est-ovest servendosi dell' apposita pista ciclabile, quando, giunta in corrispondenza del civico 214, collideva, cadendo a terra, contro un animale che proveniente da sud, improvvisamente attraversava la pista ciclabile con direzione nord, immettendosi ed attraversando dopo l' urto con il velocipede, anche la parallela via Fascie.
Poiché l'animale si dileguava dopo l'urto con il velocipede, in considerazione che la telecamera è abbastanza lontana dalla zona dell'accadimento, seppur avvalendosi dello zoom , non è stato possibile accertarne la razza, anche se per la velocità con cui si muoveva
e per le proprie dimensioni, si può desumere per analogia che si sia trattato di un esemplare non adulto di capriolo.”
Via Fascie è pacificamente prospiciente il Parco Nelson Mandela e comunque in zona abitata;
non è emerso che nella zona si siano verificati analoghi casi di presenza di animali selvatici. Effettivamente la ha provato di avere emanato i provvedimenti necessari CP_1 alla gestione della fauna selvatica, al fine di contenere la presenza di caprioli si vedano i decreti relativi agli anni 2021/2022 e 2022 /2023).
È pacifica l'assenza di segnalazione di pericolo in ordine alla presenza di animali.
Sul punto, oltre a quanto già osservato in ordine alla competenza comunale della strada ed all'assenza di verificazione di analoghi episodi in precedenza a quello oggetto di causa, data la stessa allegazione di parte appellante di avere proceduto alla conduzione del velocipede con la massima prudenza e a velocità consona, vi è da dire che non vi sono elementi per ritenere che tale segnaletica avrebbe altrimenti consentito di evitare l'impatto.
Ne consegue il rigetto del motivo e la conferma la sentenza appellata.
Seppure l'appellante ha dimostrato il nesso causale, è emerso infatti il caso fortuito derivante dall'imprevedibilità della situazione, avendo la dato prova di avere CP_1 adottato le previste misure di contenimento della fauna selvatica, e di non essere tenuta ad ulteriori condotte.
Ne consegue il rigetto del motivo. Le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM
55/2014, aggiornato al DM 147/2022, seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti della parte appellata, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'impegno defensionale richiesto.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da per l'effetto conferma la sentenza N. 2037/2024 Parte_1 del Tribunale di Genova.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado di appello in favore di parte appellata, che liquida in € 4500,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Genova, 1.7.2025
Il ConIGliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno