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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 17/09/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
535/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Volontaria Giurisdizione - Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Francesca Ajello Giudice dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 535/2024 R.G., promosso con ricorso depositato il
07/02/2024
d a con l'avv. MAZZONE ANTONELLA Parte_1
Ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i con l'Avv. MAIER MARIAPIA Parte_2
Resistente
Con l'intervento del P.M- sede avente per oggetto: scioglimento del matrimonio, sentenza parziale.
CONCLUSIONI
Con le note scritte rispettivamente depositate in data 15.09.2025 dalla ricorrente e in data 11.09.2025 dal resistente, le parti hanno chiesto la pronuncia della sentenza parziale di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la sentenza di separazione n. 640/2024, pubblicata il 6.07.2024, passata in giudicato, previa comparizione personale dei coniugi all'udienza del 5.06.2024.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie relative ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, ai sensi dell'art. 4 comma 12 L 898/1970 va emessa sentenza non definitiva relativa allo scioglimento del matrimonio tra le parti.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti nel comune di Trieste il 7.03.1998 (atto n. 51, PARTE 1, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1998 );
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Trieste per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. spese al definitivo.
4. Rimette la causa sul ruolo del giudice delegato per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Trieste, in camera di consiglio il 16/09/2025 Il giudice estensore
Filomena Piccirillo Il Presidente
Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Volontaria Giurisdizione - Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Francesca Ajello Giudice dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 535/2024 R.G., promosso con ricorso depositato il
07/02/2024
d a con l'avv. MAZZONE ANTONELLA Parte_1
Ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i con l'Avv. MAIER MARIAPIA Parte_2
Resistente
Con l'intervento del P.M- sede avente per oggetto: scioglimento del matrimonio, sentenza parziale.
CONCLUSIONI
Con le note scritte rispettivamente depositate in data 15.09.2025 dalla ricorrente e in data 11.09.2025 dal resistente, le parti hanno chiesto la pronuncia della sentenza parziale di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la sentenza di separazione n. 640/2024, pubblicata il 6.07.2024, passata in giudicato, previa comparizione personale dei coniugi all'udienza del 5.06.2024.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie relative ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, ai sensi dell'art. 4 comma 12 L 898/1970 va emessa sentenza non definitiva relativa allo scioglimento del matrimonio tra le parti.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti nel comune di Trieste il 7.03.1998 (atto n. 51, PARTE 1, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1998 );
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Trieste per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. spese al definitivo.
4. Rimette la causa sul ruolo del giudice delegato per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Trieste, in camera di consiglio il 16/09/2025 Il giudice estensore
Filomena Piccirillo Il Presidente
Anna Lucia Fanelli