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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 30/01/2026, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 793/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SI AN MA MA, Presidente
FONZO IG IO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4799/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Riposto - Municipio 95018 Riposto CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021215456 I.C.I. 2006
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021215456 I.C.I. 2007
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021215456 I.C.I. 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 174/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente insiste nel ricorso e alla condanna spese
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso di AN VA, ritualmente notificato e depositato, attiene ad una intimazione di pagamento per ICI anni 2006 2007 e 2008, in relazione alla quale si assume la mancata notifica degli atti presupposti e per altre ragioni meglio specificate in ricorso;
e se ne chiede l'annullamento con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l' A.D.E. R. che ha chiesto dichiararsi inammissibile e rigettarsi perché tardivo il ricorso, con vittoria di spese e compensi, precisando che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata sono state oggetto di sgravio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria, alla luce di quanto sopra, ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Invero, come previsto dall'art. 21 del D.lgs. n. 546 del 31/12/1992, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato e notificato alla controparte.
Nel caso in specie il ricorso attiene ad una intimazione di pagamento relativa a due cartelle di pagamento regolarmente notificate come comprovato in atti dalla resistente (cfr. allegati alle controdeduzioni di AD ) dunque, a norma dell'art. 21 del d.lgs. 546/92 (“Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”), il termine per la relativa impugnazione era definitivamente rispettivamente scaduto al momento della notifica dell'intimazione impugnata, immune da vizi propri peraltro non eccepiti.
L'odierno ricorso, dunque, è inammissibile.
Spese compensate atteso l'intervenuto sgravio come da documentazione in atti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 13, dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SI AN MA MA, Presidente
FONZO IG IO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4799/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Riposto - Municipio 95018 Riposto CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021215456 I.C.I. 2006
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021215456 I.C.I. 2007
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021215456 I.C.I. 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 174/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente insiste nel ricorso e alla condanna spese
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso di AN VA, ritualmente notificato e depositato, attiene ad una intimazione di pagamento per ICI anni 2006 2007 e 2008, in relazione alla quale si assume la mancata notifica degli atti presupposti e per altre ragioni meglio specificate in ricorso;
e se ne chiede l'annullamento con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l' A.D.E. R. che ha chiesto dichiararsi inammissibile e rigettarsi perché tardivo il ricorso, con vittoria di spese e compensi, precisando che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata sono state oggetto di sgravio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria, alla luce di quanto sopra, ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Invero, come previsto dall'art. 21 del D.lgs. n. 546 del 31/12/1992, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato e notificato alla controparte.
Nel caso in specie il ricorso attiene ad una intimazione di pagamento relativa a due cartelle di pagamento regolarmente notificate come comprovato in atti dalla resistente (cfr. allegati alle controdeduzioni di AD ) dunque, a norma dell'art. 21 del d.lgs. 546/92 (“Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”), il termine per la relativa impugnazione era definitivamente rispettivamente scaduto al momento della notifica dell'intimazione impugnata, immune da vizi propri peraltro non eccepiti.
L'odierno ricorso, dunque, è inammissibile.
Spese compensate atteso l'intervenuto sgravio come da documentazione in atti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 13, dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.