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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/06/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 24 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti riuniti iscritti ai n. 2478/2024 e 2664/2024 R.G. vertenti
TRA
, c.f. , in persona del legale TE P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Comunale, giusta procura allegata al ricorso.
OPPONENTE – RESISTENTE IN VIA RICONVENZIONALE
CONTRO
, c.f. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Puglisi, giusta procura allegata alla memoria di costituzione.
OPPOSTA – RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE
GL ORESTE, c.f. , quale procuratore distrattario di C.F._2 CP_1
rappresentato e difeso da sé medesimo. OPPOSTO
[...]
OGGETTO: opposizione a precetto
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.5.2024 ed iscritto al n. 2478/2024 R.G. l'
[...]
spiegava opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 18.4.2024, TE con il quale la sig.ra e l'avv. Oreste Puglisi, quale distrattario, avevano esposto Controparte_1 di avere notificato in forma esecutiva il 24.6.2022 la sentenza n. 1360/2022, con la quale, a propria volta, il Tribunale di Messina aveva condannato l' ad TE adibire la in modo prevalente alle mansioni proprie della qualifica di infermiere CP_1 professionale ed a risarcirle il danno non patrimoniale liquidato nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dal 1.9.2009 al
3.11.2016, oltre interessi legali e spese del giudizio liquidate nella misura di 2/3 pari a €
2.700,00 per compensi professionali, più accessori di legge, distratti a favore dell'avv. Oreste
Puglisi.
Con l'atto di precetto opposto, in esecuzione della sentenza anzidetta, aveva Controparte_1 rivendicato il pagamento della somma di € 44.442,39 e l'avv. Oreste Puglisi quale procuratore distrattario il pagamento della somma di € 4.523,27.
L'opponente eccepiva la nullità e/o illegittimità del precetto per inidoneità del titolo a procedere ad esecuzione forzata, poiché l'asserito titolo esecutivo non poteva ritenersi portatore di un credito certo, liquido ed esigibile ex art. 474 c.p.c., non permettendo la sentenza azionata di quantificare le somme dovute in favore dell'opposta. Evidenziava che la sentenza n. 1360/2022 del Tribunale di Messina non costituiva titolo esecutivo, rappresentato invece dalla sentenza n.
929/2023, con la quale la Corte di Appello di Messina – sezione lavoro – aveva rigettato l'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale n. 1360/2022. TE
Eccepiva altresì l'illegittima determinazione degli onorari dell'atto di precetto dell'avv. Oreste
Puglisi, eccedenti rispetto al valore della controversia.
Chiedeva, preliminarmente, di sospendere ex art. 615, 1° comma, c.p.c., l'efficacia esecutiva del titolo e dell'atto di precetto opposto concorrendo gravi motivi e, nel merito, di dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto di precetto opposto. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2. si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 8.9.2024. Controparte_1
Premetteva che il precetto era stato elaborato sulla scorta delle buste paga e dei fogli presenza elaborati dall' (ove erano esposti, rispettivamente, le retribuzioni globali di fatto e la Pt_1 presenza anno per anno e mese per mese della dipendente in reparto nel periodo preso in
2 considerazione nella sentenza 1360/2022 - dall'1.9.2009 al 3.11.2016), e con riserva di nuovo precetto per le somme ulteriormente dovute alla dipendente da azionare al momento della trasmissione da parte dell' di tutti i cedolini 13° mensilità (dal 2009 al 2016) e delle Parte_2 buste paga e fogli presenza periodi settembre-dicembre 2009 e ottobre-novembre 2016.
Precisava che, prima della notifica dell'atto di precetto e dell'opposizione, la Corte d'Appello di Messina, sezione lavoro, con sentenza n.929/2023 dell'11.12.2023 (non impugnata in
Cassazione), notificata all'opponente in forma esecutiva in pari data, aveva integralmente confermato la sentenza di primo grado, in forza della quale era stato notificato precetto.
Evidenziava che la giustificazione del credito della lavoratrice era rinvenibile già dall'interpretazione testuale della sentenza azionata, che forniva tutti gli elementi per giungere, attraverso il riferimento ai documenti ivi richiamati, alla quantificazione dell'importo precettato, indicando, in particolare il periodo temporale di riferimento (dall'1.9.2009 al
3.11.2016), i dati da cui individuare la retribuzione globale di fatto (le buste paga elaborate dalla stessa debitrice) ed i giorni di effettiva presenza della lavoratrice in reparto (dati ricavabili dai cartellini presenze anch'essi elaborati dall'Azienda). Sottolineava che, pertanto, la sentenza in forza della quale era stato intimato il pagamento conteneva tutti gli elementi necessari a rendere possibile l'esercizio dell'azione esecutiva.
Evidenziava, ancora, che l'opponente non aveva specificatamente contestato i conteggi esposti in precetto e rappresentava che i compensi di precetto indicati dall'avv. Puglisi erano conformi alle tariffe forensi vigenti.
In via riconvenzionale, ove la sentenza in parola non fosse stata ritenuta valido titolo esecutivo, chiedeva la condanna dell' al pagamento in favore della della complessiva Pt_1 CP_1 somma di € 39.778,16, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, in esecuzione di quanto disposto dalla sentenza menzionata e per i periodi e secondo i conteggi indicati nell'atto di precetto.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione poiché infondata ed inammissibile e, in via riconvenzionale, la condanna dell' al pagamento in suo favore della complessiva Pt_1 somma € 39.778,16, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, ovvero di somma maggiore nei limiti di € 50.000,00, oltre interessi, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
3. Con separato ricorso depositato in data 15.5.2024 ed iscritto a ruolo al n. 2664/2024 R.G.,
l' spiegava opposizione avverso l'atto di precetto notificato TE
l'1.5.2024, con il quale la sig.ra e l'avv. Oreste Puglisi, quale distrattario, Controparte_1
3 avevano esposto di avere notificato in forma esecutiva il 24.6.2022 la già citata sentenza n.
1360/2022 Trib. Messina e che, con sentenza n. 929/2023 emessa dalla Corte d'Appello di
Messina Sez. Lavoro e notificata in forma esecutiva in data 11.12.2023, era stata confermata la sentenza n. 1360/2022 Trib. Messina e condannata l' al pagamento delle spese TE di lite liquidate in € 2.320,00.
Con l'atto di precetto opposto, aveva rivendicato il pagamento della somma Controparte_1 di € 44.442,39 e l'avv. Oreste Puglisi quale procuratore distrattario il pagamento della somma di € 7.777,10.
Riproponeva le medesime eccezioni e difese della precedente opposizione a precetto insistendo nelle medesime conclusioni.
4. si costituiva in giudizio con memoria del 9.9.2024, riproponendo le Controparte_1 medesime difese e domande, anche in via riconvenzionale, spiegate nel precedente giudizio.
5. All'udienza del 28 gennaio 2025 veniva disposta la riunione del fascicolo n. 2664/2024 R.G.
a quello portante n. 2478/2024 R.G., sussistendone ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva. All'esito dell'udienza dell'11.3.2025 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dei precetti opposti limitatamente alla posizione di ed ai compensi di precetto ivi Controparte_1 determinati, ed ordinato all'Azienda resistente, ex art. 423 c.p.c., il pagamento in favore di parte opposta della somma lorda di € 39.778,16.
6. Disposta esibizione documentale ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'udienza del 24 giugno 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in esito alle quali la causa veniva decisa.
7. Con sentenza n. 1360/2022 del 21.6.2022, munita di formula esecutiva in data 23.6.2022 e notificata in forma esecutiva in data 24.6.2022, il Tribunale di Messina condannava l'
[...]
“ad adibire in modo prevalente e assorbente alle TE Controparte_1 mansioni proprie della qualifica di infermiere professionale, ctg. D, ed a risarcirle il danno non patrimoniale subito per effetto dell'accertato demansionamento, liquidato nella misura del
20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dall'1 settembre 2009 al 3 novembre 2016, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo”; il Tribunale condannava altresì l' al pagamento delle spese del giudizio liquidate nella misura di Pt_1
2/3 pari all'importo, già ridotto, di € 2.700,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge con distrazione in favore dell'avv. Oreste Puglisi.
4 In esecuzione di tale sentenza, la sig.ra e l'avv. Oreste Puglisi quale distrattario CP_1 notificavano all' in data 18.4.2024 l'atto di precetto opposto nel TE giudizio n. 2478/2024 RG, per l'esecuzione della parte della sentenza relativa al risarcimento del danno (per la lavoratrice) ed alle spese del giudizio (per il procuratore distrattario).
5. In data antecedente alla notifica del precetto ed alla proposizione dell'opposizione anzidetta, la Corte d'Appello di Messina, con sentenza n. 929/2023 del 11.12.2023 aveva rigettato l'appello avverso la sentenza n. 1360/2022 del Tribunale di Messina e confermato la sentenza impugnata, condannando l' al pagamento delle spese del giudizio in ragione TE di 2/3 pari all'importo, già ridotto, di € 2.320,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge con distrazione in favore dell'avv. Oreste Puglisi.
In esecuzione di tale sentenza, confermativa della sentenza n. 1360/2022 Trib. Messina, la sig.ra e l'avv. Oreste Puglisi quale distrattario notificavano all' CP_1 TE in data 1.5.2024 un ulteriore atto di precetto, espressamente sostitutivo delle precedenti intimazioni, opposto nel giudizio n. 2664/2024 RG, per l'esecuzione della parte della sentenza relativa al risarcimento del danno (per la lavoratrice) ed alle spese di entrambi i gradi del giudizio (per il procuratore distrattario). Il primo precetto del 18.4.2024 va dunque annullato in quanto sostituito dal successivo del 1.5.2024.
Si premette che, alla stregua dell'ormai consolidato principio giurisprudenziale, “L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione;
nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado” (Cass. civ.,
13.11.2018, n.29021; Cass. civ., 11.6.2014, n.13249; Cass. civ., 22.1.1999, n.586).
Orbene, tenuto conto che l'atto di precetto del 1.5.2024, fondato sulla sentenza d'appello n.
929/2023 dell'11.12.2023, Corte d'Appello di Messina, sez. lav., ha effetto sostitutivo, per sua espressa indicazione, del precedente atto di precetto del 18.4.2024, e che esso è stato preceduto dalla rituale notifica in forma esecutiva del titolo esecutivo in data 11.12.2023, occorre esaminare nel merito la fondatezza della pretesa creditoria.
5 6. L'opponente eccepisce che la sentenza n. 929/2023 della Corte d'Appello di Messina non possa costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. ai fini di quanto richiesto in precetto, in quanto essa non conterrebbe il riconoscimento di un credito certo liquido ed esigibile, non permettendo la sentenza di quantificare le somme dovute in favore della sig.ra . CP_1
Si rileva che “il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1, non si esaurisce nel documento in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita
l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, tutte le volte che delle relative questioni si sia trattato nel corso del processo e che esse possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata piuttosto la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo” (Cass. civ., sez. lav., 31.10.2014, n.23159;
Cass. civ., 8.6.2017, n.14267).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno evidenziato, nella sentenza del 2 luglio 2012
n. 11066, che “il superamento dell'incertezza circa l'esatta estensione dell'obbligo dichiarato nella sentenza e negli altri tipi di provvedimenti cui la legge ricollega efficacia esecutiva, incertezza che del resto può essere relativa, tale cioè da non estendersi al suo intero aspetto oggettivo, si presta ad essere attinto, prima dell'esecuzione, attraverso il rimedio delle opposizioni che la precedono, ma anche, a processo esecutivo iniziato, attraverso la sollecitazione del potere che pur è riconosciuto al giudice dell'esecuzione in tema di controllo dell'esistenza del titolo esecutivo. Se dunque si considera la precisa individuazione dell'obbligo dichiarato dal giudice non come un requisito formale del provvedimento giudiziario, ma come ciò che il giudice del merito deve essere stato messo in grado di accertare ed è dimostrabile abbia accertato, quando si integri ciò che nel provvedimento è dichiarato, con ciò che gli è stato chiesto e vi appare discusso, si ottiene il sicuro vantaggio di costringere le parti del rapporto controverso al parlare chiaro: il creditore procedente indicando con precisione nel precetto la prestazione richiesta ed i suoi perchè; il debitore con altrettanta precisione contestando ciò che ritenga non dovuto, perchè negato o non accertato, ponendolo a base delle opposizioni che possono precedere o seguire l'inizio dell'esecuzione od affidandole al giudice dell'esecuzione ai fini del suo controllo sull'estensione del titolo;
il creditore dal canto suo proponendo domanda riconvenzionale a fini di accertamento di quanto possa essere ritenuto già non accertato o controbattendo le allegazioni interne al processo esecutivo fatte dal debitore. Nella misura del possibile, ma anche del dovuto in termini di efficacia della funzione
6 giurisdizionale, ne sarà resa possibile l'effettiva definizione della controversia ed evitato di dare spazio a comportamenti soltanto dilatori”.
È stato infatti riconosciuto come tale orientamento “si faccia correttamente ed apprezzabilmente carico di valorizzare il più possibile l'attività processuale - di sua natura costituente una risorsa limitata e quindi al fine di non vanificarla con pronunce, rigoristicamente formali, di ineseguibilità del titolo per indeterminabilità - delle parti e del giudice comunque svolta e di sminuire gli effetti negativi di vizi di mera estrinsecazione del risultato di quella;
e sia pure intendendolo nel senso che una consimile integrazione è consentita pur sempre a condizione che delle relative questioni si sia trattato nel corso del processo e che esse possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata piuttosto la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo (in tali espressi termini, v. Cass. 17 gennaio 2013, n. 1027)” (ancora
Cass. civ., 11.6.2014, n.13249).
Ebbene, nella sentenza portata in esecuzione, sebbene sia chiaro ed inequivocabile l'obbligo risarcitorio dell' nei confronti della sig.ra , ed espressamente TE CP_1 determinati i criteri per la sua quantificazione, ovvero il 20% della retribuzione globale di fatto dalla stessa percepita per i giorni di effettiva presenza dal 1.9.2009 al 3.11.2016, non è stata effettuata l'aritmetica quantificazione delle somme spettanti in via risarcitoria alla lavoratrice.
Il titolo, in particolare, non contiene elementi che consentano di determinarlo con un mero calcolo matematico (quali l'importo della retribuzione mensile da assumere a riferimento o i giorni di effettiva presenza in servizio della lavoratrice), né l'opposto ha documentato l'esistenza di elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, tramite cui risalire alla concreta quantificazione delle somme dovute.
L'eccezione di parte opponente, in parte qua, risulta dunque fondata e l'opposizione va dunque accolta.
In conseguenza della superiore statuizione, errata risulta altresì la determinazione dei compensi del precetto dell'1.5.2024 da parte del procuratore di parte opposta, poiché non conforme alle tabelle professionali vigenti in relazione al valore del precetto, nei limiti del credito validamente azionato.
7. Con riferimento invece agli importi pretesi dal procuratore distrattario avv. Oreste Puglisi come quantificati con l'atto di precetto dell'1.5.2024 in complessivi € 7.777,10, secondo
7 l' non sarebbe corretta la determinazione dei relativi onorari di precetto in € 400,00, Pt_1 atteso che il valore della controversia che lo riguarda non supera la somma di € 26.000,00 secondo la tabella di cui al D.M. n. 147/2022, sicchè gli spetterebbe a tale titolo la minor somma di € 236,00, sulla quale andrebbero determinate le spese generali e tutti gli altri accessori di legge.
Ciò posto, premesso che sia la sentenza di primo grado n. 1970/2022 che la sentenza d'appello n. 952/2023 hanno compensato per un terzo le spese legali e liquidato il restante terzo la prima in € 2.700,00 e la seconda in € 2.320,00, in entrambi i casi oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. e con distrazione in favore del procuratore antistatario, è evidente che gli onorari di precetto sono stati correttamente calcolati sul valore complessivo della controversia (essendo stato intimato un unico atto per la lavoratrice e il suo difensore) che superava lo scaglione di € 26.000,00.
Tuttavia, venuto meno il credito vantato dalla , detti onorari vanno rideterminati in € CP_1
142,00 considerando solo il credito dell'avv. Puglisi quale distrattatrio e quindi lo scaglione fino a € 5.200,00.
In proposito giova rammentare che in tema di opposizione a precetto la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (v. Cass. n.
20238/2024).
Ritornando al caso di specie, su una sorte capitale di € (2.700,00 + 2.320,00 + 142,00 =)
5.162,00 si possono calcolare € 774,30 per spese generali, € 206,48 per cassa ed € 1.135,64 per i.v.a., e quindi in totale € 7.278,42 (oltre interessi) rispetto alla maggior somma di € 7.777,10 precettata.
8. Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale, la creditrice opposta ha chiesto l'esatta quantificazione del credito come risultante dalla sentenza azionata, allegando documentazioni ai fini di provare l'esattezza degli importi intimati. La domanda riconvenzionale, finalizzata alla sola corretta quantificazione di una voce risarcitoria pacificamente riconosciuta con il titolo esecutivo (anche in ordine ai criteri della sua determinazione), risulta certamente legittima ed ammissibile, anche alla luce dei principi declinati dalla giurisprudenza di legittimità summenzionata.
8 La creditrice opposta, con redazione di dettagliate tabelle di calcolo, facilmente verificabili, secondo i criteri già determinati in sentenza e sulla base delle buste paga e dei fogli presenze allegati nel presente giudizio (atti di provenienza datoriale), ha correttamente quantificato le somme risarcitorie liquidate in sentenza. Si rileva, peraltro, che l'opponente non ha contestato in alcun modo né l'autenticità delle buste paga e dei fogli presenza, né la correttezza del conteggio effettuato dall'opposta, risultando così condivisibile la determinazione dell'importo da liquidare in favore di parte opposta sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza d'appello.
Parte opposta ha correttamente quantificato il proprio credito in complessivi € 39.778,16 pari al 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dal 1 gennaio 2010 al 30 settembre 2016 (data di cessazione del rapporto lavorativo). A tale importo va aggiunto quello di € 2.906,15, pari al 20% dei ratei di tredicesima mensilità 2010-2015 (il rateo di tredicesima mensilità 2016 è incluso nella busta paga del settembre 2016) e delle voci retributive liquidate con i cedolini di ottobre e novembre 2016 (cedolini prodotti in corso di causa dall' resistente). L' va dunque condannata al pagamento, in favore Pt_1 Pt_1 dell'opposta, della complessiva somma di € 42.684,31, maggiorata di interessi legali dal dovuto al soddisfo.
9. Sulla base dele considerazioni che precedono, va annullato integralmente l'atto di precetto del 18.4.2024 e va dichiarata l'invalidità parziale del precetto dell'1.5.2024 limitatamente alla posizione di ed ai relativi compensi di precetto ivi determinati. L Controparte_1 [...]
va quindi condannata al pagamento, in favore di , del TE Controparte_1 complessivo importo di € 42.684,31 in esecuzione della sentenza n. 929/2023 Corte d'Appello di Messina, per il periodo dal gennaio 2010 al settembre 2016, detratta la somma di € 39.778,16 ove già corrisposta in esecuzione dell'ordinanza emessa in data 12.3.2025 ai sensi dell'art. 423
c.p.c. e in favore dell'avv. Oreste Puglisi della complessiva somma di € 7.278,42 (oltre interessi legali), a titolo di compensi liquidati quale distrattario con la sentenza del Tribunale di Messina
n. 1360/2022, con la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 929/2023 e per il precetto.
10. La parziale reciproca soccombenza e l'esito complessivo della lite giustificano la compensazione di metà delle spese di lite. La restante quota si liquida in favore degli opposti, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei valori tariffari minimi, considerata
9 la limitata attività processuale espletata. Di esse va concessa la chiesta distrazione, ex art. 93
c.p.c., in favore del procuratore avv. Oreste Puglisi, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dall' TE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei procedimenti riuniti n.
[...]
2478/2024 R.G. e n. 2664/2024 R.G. promossi nei confronti di e GL Controparte_1
Oreste di opposizione agli atti di precetto del 18.4.2024 e dell'1.5.2024, e sulla domanda riconvenzionale proposta da con memorie dell'8.9.2024 e del 9.9.2024 , Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento parziale dell'opposizione, annulla integralmente il precetto del
18.4.2024 e dichiara l'invalidità parziale del precetto dell'1.5.2024 limitatamente alla posizione di ed ai relativi compensi di precetto ivi determinati e, Controparte_1 per l'effetto, condanna l' a pagare in favore TE dell'avv. Oreste GL la minor somma di € 7.278,42, oltre interessi legali, a titolo di compensi liquidati quale distrattario con la sentenza del Tribunale di Messina n.
1360/2022, con la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 929/2023 e per il precetto dell'1.5.2024;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna l' TE
al pagamento, in favore di dell'importo di € 42.684,31,
[...] Controparte_1 detratta la somma di € 39.778,16 ove già corrisposta in esecuzione dell'ordinanza emessa in data 12.3.2025 ai sensi dell'art. 423 c.p.c., oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, in esecuzione della sentenza n. 929/2023 dell'11.12.2023 della Corte
d'Appello di Messina, sez. lav., per il periodo dal gennaio 2010 al settembre 2016;
- condanna l' alla rifusione di metà delle spese di lite in TE favore di e GL Oreste, che liquida -già ridotte- in € 129,50 Controparte_1 per rimborso contributo unificato ed in € 2.314,25 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Oreste GL, compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 25 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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