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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 21/10/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1244 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Fauglia (PI), Via Pontita n. 39, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Deri e dall'Avv. Riccardo
Biagioni del Foro di Livorno, giusta procura in atti
ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in Comune di Terricciola (PI), Frazione Selvatelle, Via della Resistenza n. 13, rappresentato e difeso dall'Avv. Sandra Aringhieri e dall'Avv. Alberto Maria Nucci del Foro di
Pisa
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale * * *
Hanno agito in giudizio con ricorso congiunto i sig.ri e Parte_1 Parte_2 deducendo che:
[...]
- dal mese di febbraio 2017 al mese di ottobre 2020 hanno convissuto more uxorio
- dalla loro unione, cessata nell'ottobre 2020, è nato il figlio in data 20.11.2019 a Persona_1
Pisa
- con decreto cronologico n. 1103/2021 del 02.03.2021 reso nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 2595/2020 R.G., il Tribunale di Pisa ha accolto il ricorso congiunto delle parti ed ha regolamentato l'affidamento, il diritto di visita ed il mantenimento della prole da parte dei genitori Per
- in virtù di detto decreto, è stato affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ed è stato collocato prevalentemente presso la madre
- rispetto al regime di frequentazione del minore da parte del padre previsto dal suddetto decreto,
a decorrere dal mese di maggio 2023, i genitori hanno concordato tempistiche diverse.
-era inoltre espressamente previsto che il padre corrispondesse mensilmente alla madre l'importo di €. 250,00 quale contributo al mantenimento del figlio Per
- è cresciuto e ha terminato nell'anno scolastico 2024/25 la scuola dell'infanzia Per
- le esigenze di e dei ricorrenti sono, nel frattempo, mutate e, conseguentemente, i ricorrenti intendono modificare la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio
Le parti come sopra indicate, con ricorso congiunto depositato in data 10.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di modificare la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni: Per_
“1) fermi restando l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori e la collocazione prevalente del minore presso la madre, il padre andrà a prendere il figlio il venerdì pomeriggio all'uscita da scuola o presso la madre e lo terrà con sé fino al lunedì mattina successivo allorché lo riporterà a scuola o dalla madre;
la settimana successiva, invece, andrà a prendere il bambino il giovedì pomeriggio all'uscita da scuola o presso la madre e lo terrà con sé fino alle ore 12.30 del sabato allorché lo riporterà dalla madre e così via di settimana in settimana senza soluzione Per_ di continuità ; quando non avrà la scuola i genitori si accorderanno per l'orario nel quale il andrà CP_1
a prendere il bambino e quello nel quale lo riporterà il lunedì mattina;
2) a decorrere dal 01.07.2025, il sig. (che a maggio 2023 ha avuto dalla attuale compagna una CP_1
Per_ bambina, corrisponderà alla sig.ra quale contributo al mantenimento di , l'importo mensile di Per_2 Pt_1
€. 200,00 (duecento/00) rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, in luogo di quello di €. 250,00=
(duecentocinquanta/00) previsto dal menzionato decreto. Restano invariati i termini e le modalità di corresponsione di detto contributo ivi pattuiti tra le parti. L'assegno unico per il nucleo familiare inerente il bambino sarà percepito Per_ in pari misura dai ricorrenti;
3) a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, sarà iscritto alla scuola primaria Papa Giovanni Paolo II di Fauglia;
i genitori si obbligano, fin d'ora, a sottoscrivere i moduli necessari per tale iscrizione;
4) quanto al resto, i ricorrenti confermano la validità di tutte le pattuizioni contenute nel decreto cronologico n.
1103/2021 del 02.03.2021 qui offerto in comunicazione quale doc. 1 che non sono state menzionate o modificate nel presente ricorso;
5) le spese di questo procedimento resteranno integralmente compensate tra le parti. I sigg. ed Parte_1 [...]
. CP_1
Le parti hanno, inoltre, dichiarato di rinunciare alla comparizione personale, hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed è stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Visto quanto sopra, la domanda congiunta delle parti può essere omologata dal Tribunale in quanto regolamenta in maniera compiuta le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e considerato che le condizioni concordate inoltre appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico.
La natura congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G 1244/25 V.G., a parziale modifica del decreto n. 1103/2021 del 02.03.2021, così provvede:
DISPONE che il padre prenda il figlio il venerdì pomeriggio all'uscita da scuola o presso la madre e che lo tenga con sé fino al lunedì mattina successivo allorché lo riporterà a scuola o dalla madre;
la settimana successiva, invece, andrà a prendere il bambino il giovedì pomeriggio all'uscita da scuola o presso la madre e lo terrà con sé fino alle ore 12.30 del sabato allorché lo riporterà dalla madre e così via di settimana in settimana senza soluzione di continuità; Per DISPONE che i genitori, nel periodo in cui non avrà scuola, si accordino per l'orario nel quale il sig. andrà a prendere il bambino e quello nel quale lo riporterà il lunedì mattina;
CP_1 DISPONE che, a decorrere dal 01.07.2025, il sig. corrisponda alla sig.ra quale CP_1 Pt_1
Per contributo al mantenimento di , l'importo mensile di €. 200,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT,
DISPONE che l'assegno unico per il nucleo familiare inerente il bambino venga percepito in pari misura dai ricorrenti;
Per DISPONE che, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, venga iscritto alla scuola primaria Papa Giovanni Paolo II di Fauglia;
DÀ ATTO che i genitori si obbligano, fin d'ora, a sottoscrivere i moduli necessari per tale iscrizione;
Spese di lite compensate.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 20.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1244 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Fauglia (PI), Via Pontita n. 39, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Deri e dall'Avv. Riccardo
Biagioni del Foro di Livorno, giusta procura in atti
ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in Comune di Terricciola (PI), Frazione Selvatelle, Via della Resistenza n. 13, rappresentato e difeso dall'Avv. Sandra Aringhieri e dall'Avv. Alberto Maria Nucci del Foro di
Pisa
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale * * *
Hanno agito in giudizio con ricorso congiunto i sig.ri e Parte_1 Parte_2 deducendo che:
[...]
- dal mese di febbraio 2017 al mese di ottobre 2020 hanno convissuto more uxorio
- dalla loro unione, cessata nell'ottobre 2020, è nato il figlio in data 20.11.2019 a Persona_1
Pisa
- con decreto cronologico n. 1103/2021 del 02.03.2021 reso nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 2595/2020 R.G., il Tribunale di Pisa ha accolto il ricorso congiunto delle parti ed ha regolamentato l'affidamento, il diritto di visita ed il mantenimento della prole da parte dei genitori Per
- in virtù di detto decreto, è stato affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ed è stato collocato prevalentemente presso la madre
- rispetto al regime di frequentazione del minore da parte del padre previsto dal suddetto decreto,
a decorrere dal mese di maggio 2023, i genitori hanno concordato tempistiche diverse.
-era inoltre espressamente previsto che il padre corrispondesse mensilmente alla madre l'importo di €. 250,00 quale contributo al mantenimento del figlio Per
- è cresciuto e ha terminato nell'anno scolastico 2024/25 la scuola dell'infanzia Per
- le esigenze di e dei ricorrenti sono, nel frattempo, mutate e, conseguentemente, i ricorrenti intendono modificare la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio
Le parti come sopra indicate, con ricorso congiunto depositato in data 10.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di modificare la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni: Per_
“1) fermi restando l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori e la collocazione prevalente del minore presso la madre, il padre andrà a prendere il figlio il venerdì pomeriggio all'uscita da scuola o presso la madre e lo terrà con sé fino al lunedì mattina successivo allorché lo riporterà a scuola o dalla madre;
la settimana successiva, invece, andrà a prendere il bambino il giovedì pomeriggio all'uscita da scuola o presso la madre e lo terrà con sé fino alle ore 12.30 del sabato allorché lo riporterà dalla madre e così via di settimana in settimana senza soluzione Per_ di continuità ; quando non avrà la scuola i genitori si accorderanno per l'orario nel quale il andrà CP_1
a prendere il bambino e quello nel quale lo riporterà il lunedì mattina;
2) a decorrere dal 01.07.2025, il sig. (che a maggio 2023 ha avuto dalla attuale compagna una CP_1
Per_ bambina, corrisponderà alla sig.ra quale contributo al mantenimento di , l'importo mensile di Per_2 Pt_1
€. 200,00 (duecento/00) rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, in luogo di quello di €. 250,00=
(duecentocinquanta/00) previsto dal menzionato decreto. Restano invariati i termini e le modalità di corresponsione di detto contributo ivi pattuiti tra le parti. L'assegno unico per il nucleo familiare inerente il bambino sarà percepito Per_ in pari misura dai ricorrenti;
3) a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, sarà iscritto alla scuola primaria Papa Giovanni Paolo II di Fauglia;
i genitori si obbligano, fin d'ora, a sottoscrivere i moduli necessari per tale iscrizione;
4) quanto al resto, i ricorrenti confermano la validità di tutte le pattuizioni contenute nel decreto cronologico n.
1103/2021 del 02.03.2021 qui offerto in comunicazione quale doc. 1 che non sono state menzionate o modificate nel presente ricorso;
5) le spese di questo procedimento resteranno integralmente compensate tra le parti. I sigg. ed Parte_1 [...]
. CP_1
Le parti hanno, inoltre, dichiarato di rinunciare alla comparizione personale, hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed è stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Visto quanto sopra, la domanda congiunta delle parti può essere omologata dal Tribunale in quanto regolamenta in maniera compiuta le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e considerato che le condizioni concordate inoltre appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico.
La natura congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G 1244/25 V.G., a parziale modifica del decreto n. 1103/2021 del 02.03.2021, così provvede:
DISPONE che il padre prenda il figlio il venerdì pomeriggio all'uscita da scuola o presso la madre e che lo tenga con sé fino al lunedì mattina successivo allorché lo riporterà a scuola o dalla madre;
la settimana successiva, invece, andrà a prendere il bambino il giovedì pomeriggio all'uscita da scuola o presso la madre e lo terrà con sé fino alle ore 12.30 del sabato allorché lo riporterà dalla madre e così via di settimana in settimana senza soluzione di continuità; Per DISPONE che i genitori, nel periodo in cui non avrà scuola, si accordino per l'orario nel quale il sig. andrà a prendere il bambino e quello nel quale lo riporterà il lunedì mattina;
CP_1 DISPONE che, a decorrere dal 01.07.2025, il sig. corrisponda alla sig.ra quale CP_1 Pt_1
Per contributo al mantenimento di , l'importo mensile di €. 200,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT,
DISPONE che l'assegno unico per il nucleo familiare inerente il bambino venga percepito in pari misura dai ricorrenti;
Per DISPONE che, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, venga iscritto alla scuola primaria Papa Giovanni Paolo II di Fauglia;
DÀ ATTO che i genitori si obbligano, fin d'ora, a sottoscrivere i moduli necessari per tale iscrizione;
Spese di lite compensate.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 20.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi