Sentenza 16 luglio 2007
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2007, n. 15770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15770 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell'avvocato BUCCI FEDERICO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato ANTONUCCI PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVAGO FRANCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1603/04 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 30/06/04 - R.G.N. 350/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 28/03/07 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso, chiedendo che la Corte di Cassazione decidendo in camera di consiglio accolga il ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2002, LI IO proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva respinto la domanda di condanna della s.p.a. Ferrovie dello Stato al pagamento a suo favore del "compenso integrativo" previsto dal punto 7 dell'accordo sottoscritto il 19 maggio 1990 per il rinnovo del contratto collettivo del 1990/1992 per il periodo dal 1 gennaio 1993 sino al 31 dicembre 1993.
Ricostituitosi il contraddittorio, la Corte d'appello di Roma con sentenza del 30 giugno 2004, in accoglimento del gravame, condannava la società al pagamento a favore dell'appellante alla somma di Euro 893,15, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonché alle spese di entrambi i gradi di giudizio. Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale osservava che il contratto nazionale collettivo del 1990 aveva devoluto alle pattuizioni legali soltanto il compito di determinare la somma dovuta a ciascun dipendente a titolo di "compenso integrativo" da detto contratto previsto indicandone il valore medio in L. 150.000. Il contratto collettivo successivo non poteva invece, come sostenuto dalla società, portare ad escludere la cessazione a partire dal 1 gennaio 1993 (e cioè dalla scadenza del precedente contratto) dell'efficacia di tutte le clausole relative al trattamento economico previsto a titolo di salario integrativo, atteso che non potevano le organizzazioni sindacali determinare la perdita di un diritto acquisito per coloro che non fossero in servizio.
Avverso tale la s.p.a. Ferrovie dello Stato propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico artricolato motivo. Resiste con controricorso IO LI.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 375 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso la società denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all'interpretazione dell'accordo 19 maggio 1990, dell'art. 33, n. 2, punto n), e art. 107, del contratto collettivo 1990/1992, dell'art. 5, punto 7, parte economica, del contratto collettivo 1993/1995 nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2704 c.c., ed ancora insufficiente e/o contraddittoria motivazione.
Il ricorso, con il quale si sottopone a critica per una errata applicazione dei criteri codicistici di ermeneutica la contrattazione collettiva, nella parte avente ad oggetto il compenso integrativo, è manifestamente fondato e pertanto va accolto.
Questa Corte in fattispecie analoghe a quelle oggetto di esame ha più volte affermato che è affetta da violazione dell'art. 1362 e ss. c.c., e da vizi della motivazione la decisione che ritiene fondata la pretesa del pagamento dell'emolumento ed. integrativo - previsto dall'art. 33, punto n. 2, del c.c.n.l. 1990/1992 dei ferrovieri statali - per doversi considerare detto emolumento incluso nei provvedimenti aggiuntivi della retribuzione, sebbene non fosse stato stipulato il contratto integrativo previsto per l'assegnazione del detto elemento retributivo. Su tale premessa la Corte ha annullato le sentenze impugnate con la prescrizione al Giudice di rinvio di esaminare di nuovo la pretesa ponendo in tal modo riparo alle riscontrate violazioni delle norme di ermeneutica contrattuale ed ai vizi della motivazione posti in evidenza, sottolineando al riguardo anche come l'assegnare alle pattuizioni locali solo il compito di determinare la somma dovuta a ciascun dipendente a titolo di salario integrativo (e non anche il compito di determinare l'oggetto dell'obbligazione,la quale senza tale determinazione non poteva considerarsi esistente) fosse dissonante rispetto agli usuali rapporti tra contrattazione nazionale e locale, perché una siffatta conseguenza avrebbe richiesto l'individuazione, nelle clausole della contrattazione nazionale, di criteri di determinazione degli importi;
criteri rimasti, invece, del tutto imprecisati (cfr. explurimis:
Cass. 19 marzo 2004 n. 5568; Cass. 1 marzo 2004 n. 4147; Cass. 25 febbraio 2004 n. 3771). In ragione del rafforzamento della funzione di nomofilachia di questa Corte ad opera del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, - che trova riscontro per quanto riguarda le controversie di lavoro specificamente nella nuova formulazione del disposto dell'art. 360 c.p.c., n. 3, e nel dettato dell'art. 420 bis c.p.c., (che ha introdotto un meccanismo analogo a quelli previsto per i contratti collettivi dell'ARAN) e la cui funzione non è limitata alle statuizioni sulla interpretazione delle norme di diritto ma va esercitata anche quando la Corte di cassazione è chiamata a controllare la motivazione del giudice di merito ai sensi dell'art.360 c.p.c., n.
5 - la sentenza impugnata va cassata ed alla stregua dell'art. 384 c.p.c., la causa va rimessa, per essere necessari ulteriori accertamenti di fatto, ad un nuovo giudice che si designa nella Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia. Al Giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio di cassazione alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2007