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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 27/01/2026, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 688/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
RESTA ON, OR
SCIACCA MARIANO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1947/2023 depositato il 13/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220026555034 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.03.2023 la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava la cartella n.
293202200265555034000, notificata il 22.09.2022, con la quale le era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 2693,55 per omesso pagamento IRPEF anno d'imposta 2016 e sanzioni accessorie.
Assumeva come la pretesa dell'Amministrazione scaturisse da una comunicazione notificatale dall'Agenzia delle Entrate in data 13.05.2021 con cui veniva richiesta documentazione relativamente a spese deducibili dalla stessa indicate per contributi previdenziali e assistenziali al rigo RP 21 della dichiarazione dei redditi, la quale veniva sollecitamente riscontrata con l'invio di quanto richiesto. Esponeva quindi come l'Amministrazione non avesse tenuto conto di quanto trasmesso e avesse quindi proceduto ad inviarle in data 12.11.2021 un avviso di rettifica della suddetta dichiarazione per la somma complessiva di euro 2693,55, di cui euro 1930,00 per imposta Irpef, euro 111,00 per Addizionale Regionale, euro 51,00 per imposta
Addizionale Regionale, ed euro 601,00 per sanzioni ed interessi, somma successivamente richiesta, nonostante il reiterato invio della documentazione, con la cartella esattoriale impugnata.
Ciò premesso, lamentava l'illegittimità della pretesa, avanzata dall'Agenzia delle Entrate senza tenere nel debito conto la documentazione prodotta, attestante come gli oneri previdenziali di cui sopra fossero stati versati dal coniuge, titolare di azienda familiare, il quale aveva esercitato nei suoi confronti, quale collaboratrice nell'impresa familiare, il proprio diritto di rivalsa, decurtando della corrispondente somma la quota di utile spettante alla consorte.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, assumendo la correttezza del proprio operato scaturente da un controllo formale ex art. 36 ter del DPR 600/73 operato dall'ufficio sulla scorta dei dati esposti nella dichiarazione presentata dallo stesso contribuente, evidenziando come all'esito del controllo non fosse stata fornita prova dell'effettivo esercizio da parte coniuge sig. Nominativo_1 del diritto di rivalsa delle somme dallo stesso versate per contributi previdenziali. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Indi, presentate memorie integrative da parte del ricorrente, all'esito dell'udienza in data 06.10.2025, la controversia veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e pertanto non possa che essere rigettato per le ragioni di seguito specificate.
E invero, premesso che risulta pacifico che le somme richieste con la cartella esattoriale impugnata scaturiscono dalla verifica ex art. 36 ter DPR 600/73 condotta dall'Amministrazione sulla dichiarazione dei redditi anno 2017 presentata da Ricorrente_1, non appaiono condivisibili le censure dalla stessa proposte non risultando essere stato dalla stessa adeguatamente dimostrato, come suo onere, l'effettivo pagamento da parte della stessa degli oneri previdenziali indicati al rigo RP21, che pacificamente sono stati versati dal di lei coniuge sig. Nominativo_1, non essendo stato fornito debito riscontro della rivalsa che il predetto avrebbe esercitato nei suoi confronti, all'uopo reputandosi non sufficiente la mera autodichiarazione del predetto prodotta all'udienza.
Per i motivi sopraesposti, il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle controparti, che si liquidano in euro 220,00, oltre accessori come per legge. .
Catania, 6 ottobre 2025
Il Giudice relatore il Presidente
dott.ssa Antonella Resta dott. Filippo Pennisi
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
RESTA ON, OR
SCIACCA MARIANO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1947/2023 depositato il 13/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220026555034 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.03.2023 la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava la cartella n.
293202200265555034000, notificata il 22.09.2022, con la quale le era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 2693,55 per omesso pagamento IRPEF anno d'imposta 2016 e sanzioni accessorie.
Assumeva come la pretesa dell'Amministrazione scaturisse da una comunicazione notificatale dall'Agenzia delle Entrate in data 13.05.2021 con cui veniva richiesta documentazione relativamente a spese deducibili dalla stessa indicate per contributi previdenziali e assistenziali al rigo RP 21 della dichiarazione dei redditi, la quale veniva sollecitamente riscontrata con l'invio di quanto richiesto. Esponeva quindi come l'Amministrazione non avesse tenuto conto di quanto trasmesso e avesse quindi proceduto ad inviarle in data 12.11.2021 un avviso di rettifica della suddetta dichiarazione per la somma complessiva di euro 2693,55, di cui euro 1930,00 per imposta Irpef, euro 111,00 per Addizionale Regionale, euro 51,00 per imposta
Addizionale Regionale, ed euro 601,00 per sanzioni ed interessi, somma successivamente richiesta, nonostante il reiterato invio della documentazione, con la cartella esattoriale impugnata.
Ciò premesso, lamentava l'illegittimità della pretesa, avanzata dall'Agenzia delle Entrate senza tenere nel debito conto la documentazione prodotta, attestante come gli oneri previdenziali di cui sopra fossero stati versati dal coniuge, titolare di azienda familiare, il quale aveva esercitato nei suoi confronti, quale collaboratrice nell'impresa familiare, il proprio diritto di rivalsa, decurtando della corrispondente somma la quota di utile spettante alla consorte.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, assumendo la correttezza del proprio operato scaturente da un controllo formale ex art. 36 ter del DPR 600/73 operato dall'ufficio sulla scorta dei dati esposti nella dichiarazione presentata dallo stesso contribuente, evidenziando come all'esito del controllo non fosse stata fornita prova dell'effettivo esercizio da parte coniuge sig. Nominativo_1 del diritto di rivalsa delle somme dallo stesso versate per contributi previdenziali. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Indi, presentate memorie integrative da parte del ricorrente, all'esito dell'udienza in data 06.10.2025, la controversia veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e pertanto non possa che essere rigettato per le ragioni di seguito specificate.
E invero, premesso che risulta pacifico che le somme richieste con la cartella esattoriale impugnata scaturiscono dalla verifica ex art. 36 ter DPR 600/73 condotta dall'Amministrazione sulla dichiarazione dei redditi anno 2017 presentata da Ricorrente_1, non appaiono condivisibili le censure dalla stessa proposte non risultando essere stato dalla stessa adeguatamente dimostrato, come suo onere, l'effettivo pagamento da parte della stessa degli oneri previdenziali indicati al rigo RP21, che pacificamente sono stati versati dal di lei coniuge sig. Nominativo_1, non essendo stato fornito debito riscontro della rivalsa che il predetto avrebbe esercitato nei suoi confronti, all'uopo reputandosi non sufficiente la mera autodichiarazione del predetto prodotta all'udienza.
Per i motivi sopraesposti, il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle controparti, che si liquidano in euro 220,00, oltre accessori come per legge. .
Catania, 6 ottobre 2025
Il Giudice relatore il Presidente
dott.ssa Antonella Resta dott. Filippo Pennisi