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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/10/2025, n. 4810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4810 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1823/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1823/2024 R.G.V.G., avente per oggetto:
“Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Acireale (CT), Via Veneto n. 68, presso lo studio dell'avv.
PRINCIPATO IVANA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2
, elettivamente domiciliato in Acireale (CT), Via Veneto n. 68, presso lo C.F._2
studio dell'avv. PRINCIPATO IVANA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in seno al ricorso proposto congiuntamente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto congiuntamente a Parte_1 Parte_2
questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Acireale (CT) in data 22/07/1995.
Dall'unione coniugale sono nati i figli il 02/09/1998, il 09/06/2001 e Per_1 Per_2
il 12/11/2006. Per_3
Le parti hanno esposto che si sono separate con sentenza di separazione n. 4952/2018
pronunciata da questo Tribunale in data 20/12/2018, e che da allora non si sono più riconciliate.
Acquisita successivamente l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne parti.
2 Il Tribunale ritiene di condividere quanto stabilito dalle parti stesse in seno al ricorso congiunto in ordine alle ulteriori condizioni.
Nulla va disposto in punto di affidamento e collocamento della figlia ritenuto che Per_3
la stessa è divenuta maggiorenne in corso di giudizio.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il ricorrente
[...]
debba contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne ma Parte_2 Per_3
economicamente non autosufficiente, versando a un assegno mensile Parte_1
dell'importo complessivo di Euro 200,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende atto che le parti hanno specificamente concordato che il c.d. assegno unico venga percepito integralmente da . Parte_1
Il Tribunale, infine, prende atto che entrambe le parti si autorizzano vicendevolmente al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.
Va, comunque, precisato in questa sede che entrambe le parti rinunciano a qualsiasi richiesta economica tra loro.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Acireale (CT) in data
22/07/1995 tra e , trascritto nel registro degli Parte_1 Pt_2 Parte_2
atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Acireale (CT) dell'anno 1995, al N. 245,
della Parte II, Serie A, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone che contribuisca al mantenimento della figlia Parte_2 Per_3
versando a un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 200,00, Parte_1
3 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT,
oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
prende atto che le parti hanno concordato che il c.d. assegno unico venga percepito integralmente da;
Parte_1
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acireale (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 12 Settembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1823/2024 R.G.V.G., avente per oggetto:
“Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Acireale (CT), Via Veneto n. 68, presso lo studio dell'avv.
PRINCIPATO IVANA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2
, elettivamente domiciliato in Acireale (CT), Via Veneto n. 68, presso lo C.F._2
studio dell'avv. PRINCIPATO IVANA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in seno al ricorso proposto congiuntamente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto congiuntamente a Parte_1 Parte_2
questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Acireale (CT) in data 22/07/1995.
Dall'unione coniugale sono nati i figli il 02/09/1998, il 09/06/2001 e Per_1 Per_2
il 12/11/2006. Per_3
Le parti hanno esposto che si sono separate con sentenza di separazione n. 4952/2018
pronunciata da questo Tribunale in data 20/12/2018, e che da allora non si sono più riconciliate.
Acquisita successivamente l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne parti.
2 Il Tribunale ritiene di condividere quanto stabilito dalle parti stesse in seno al ricorso congiunto in ordine alle ulteriori condizioni.
Nulla va disposto in punto di affidamento e collocamento della figlia ritenuto che Per_3
la stessa è divenuta maggiorenne in corso di giudizio.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il ricorrente
[...]
debba contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne ma Parte_2 Per_3
economicamente non autosufficiente, versando a un assegno mensile Parte_1
dell'importo complessivo di Euro 200,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende atto che le parti hanno specificamente concordato che il c.d. assegno unico venga percepito integralmente da . Parte_1
Il Tribunale, infine, prende atto che entrambe le parti si autorizzano vicendevolmente al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.
Va, comunque, precisato in questa sede che entrambe le parti rinunciano a qualsiasi richiesta economica tra loro.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Acireale (CT) in data
22/07/1995 tra e , trascritto nel registro degli Parte_1 Pt_2 Parte_2
atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Acireale (CT) dell'anno 1995, al N. 245,
della Parte II, Serie A, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone che contribuisca al mantenimento della figlia Parte_2 Per_3
versando a un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 200,00, Parte_1
3 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT,
oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
prende atto che le parti hanno concordato che il c.d. assegno unico venga percepito integralmente da;
Parte_1
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acireale (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 12 Settembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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