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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2509/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
CIAMBELLINI MICHELE, Relatore
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8161/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500000695000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17867/2025 depositato il
21/10/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'A.d.E.R. e all'A.d.E. DP Caserta, Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo specificato in epigrafe, notificatogli il 31.03.2025, relativo alla cartella n 02820210011138947000 notificata (secondo quanto riportato in cartella) il 16/06/2022, relativa a IRPEF e Addizionali regionali e comunali anno 2017, per un importo complessivo di 33.250,34.
Ha dedotto l'omessa notifica dell'atto prodromico.
Si è costituita l'AdER che ha contestato le doglianze della ricorrente, producendo documentazione.
All'udienza del 16.10.2025 la Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e ne va disposto il rigetto, avendo la parte resistente prodotto prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
In particolare, l'esame della documentazione prodotta dalla DP resistente prova la ritualità delle notifiche degli avvisi.
Invero la cartella di pagamento n.02820210011138947 è stata notificata mediante PEC il 16/6/2022, come si rileva dalla ricevuta di consegna depositata in allegato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e di liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte resistente costituita delle spese di lite che liquida in complessivi € 800,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
CIAMBELLINI MICHELE, Relatore
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8161/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500000695000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17867/2025 depositato il
21/10/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'A.d.E.R. e all'A.d.E. DP Caserta, Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo specificato in epigrafe, notificatogli il 31.03.2025, relativo alla cartella n 02820210011138947000 notificata (secondo quanto riportato in cartella) il 16/06/2022, relativa a IRPEF e Addizionali regionali e comunali anno 2017, per un importo complessivo di 33.250,34.
Ha dedotto l'omessa notifica dell'atto prodromico.
Si è costituita l'AdER che ha contestato le doglianze della ricorrente, producendo documentazione.
All'udienza del 16.10.2025 la Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e ne va disposto il rigetto, avendo la parte resistente prodotto prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
In particolare, l'esame della documentazione prodotta dalla DP resistente prova la ritualità delle notifiche degli avvisi.
Invero la cartella di pagamento n.02820210011138947 è stata notificata mediante PEC il 16/6/2022, come si rileva dalla ricevuta di consegna depositata in allegato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e di liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte resistente costituita delle spese di lite che liquida in complessivi € 800,00, oltre accessori di legge se dovuti.