Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/02/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5237/2022
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
II Sezione civile
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5237/2022 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Sorrento al C.so Italia 145, presso e nello studio dell'avv. Ciro Savino, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORE -
E in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rapp.ta e difesa dall'Avvocato Giovanni Re, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Cervantes, 55/14.
-CONVENUTA - NONCHE' Controparte_2
, in pers. del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.
[...]
Nicola Lenzi, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Bologna, alla via Barberia, 30.
-CHIAMATA -
Conclusioni: come da note di trattazione scritta
FATTO
A fondamento della domanda, parte attrice rappresentava di essere stata vittima di una condotta truffaldina posta in essere da tale
In particolare, raffigurava che in data Controparte_3
11.10.2021 procedeva alla pubblicazione di un annuncio di vendita sulla piattaforma online “Subito.it” di un orologio modello Rolex, di sua proprietà, e nello stesso giorno veniva contattato da un potenziale acquirente. Le parti si accordavano per la vendita e l'attore, al fine di tutelarsi da truffe e raggiri, decideva di optare, previa consultazione con la sua banca, di Piano di CP_1
Sorrento, per la modalità di pagamento mediante assegno circolare.
Deduceva, poi, che in data 14.10.2021, verso le ore 10:00, incontrava il potenziale acquirente presso l'Istituto bancario sopra menzionato, e riceveva da questi l'assegno circolare di euro 14.500,00 n. 4316195406-03 emesso dalla deduceva, CP_2 ancora che, prima di procedere alla consegna dell'orologio, si portava all'interno dell'istituto di credito e chiedeva all'impiegato allo sportello, tale di verificare la c.d. bene CP_4 emissione del titolo. Deduceva, poi, che l'impiegato, dopo aver contattato telefonicamente la banca emittente, gli dava conferma della validità del titolo, per cui provvedeva a consegnare l'orologio oggetto della compravendita all'acquirente, che firmava ricevuta di acquisto e rilasciava copia dei suoi documenti: carta d'identità e codice fiscale.
Deduceva, inoltre, che in data 18.10.2021, veniva contattato dal direttore di filiale della , il quale gli comunicava che CP_1
l'assegno era scoperto ed oggetto di furto o truffa. Sporgeva denuncia querela presso la Guardia di Finanza di Massa Lubrense e inviava richiesta di risarcimento danni alla CP_1 ritenendola responsabile del danno ricevuto. Che l'istituto di credito, con pec del 22/12/2021, pur deducendo la propria estraneità ai fatti e senza alcuna assunzione di responsabilità, gli offriva la somma di € 3.000,00. Si costituiva in giudizio la quale eccepiva in Controparte_1 via preliminare il mancato esperimento del procedimento di mediazione di cui all'art. 5, co. 1 bis d.lgs. 28/2010. Nel merito, contestava la domanda, in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.
In particolare deduceva la correttezza del proprio operato, a fronte del comportamento imprudente dell'attore. Inoltre chiedeva ed otteneva di essere autorizzata alla chiamata in causa di
[...]
, ritenuta responsabile e Controparte_5 tenuta a manlevarla, quale banca emittente del titolo.
Si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare, CP_2 eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione e/o negoziazione assistita.
Contestava altresì le pretese, in fatto e in diritto, di parte attrice e della convenuta nei suoi confronti, concludendo per il rigetto sia della domanda di chiamata in causa, sia della domanda principale.
In ogni caso deduceva, in via subordinata, la corresponsabilità di parte attorea nel verificarsi dell'evento lesivo. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie, il Giudice ammetteva la prova per testi, mentre non disponeva, perché ritenuta superflua,
l'acquisizione delle registrazioni video effettuate all'interno della banca il giorno 14/10/2021. All'esito dell'istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è da ritenersi solo parzialmente fondata nei confronti della convenuta per i motivi che Controparte_1 seguono e nei limiti indicati. Dalla espletata istruttoria è emerso che effettivamente l'attore in data 14.10.2021, in compagnia di un altro soggetto, si recava nei locali della agenzia di Piano di Sorrento della , dove CP_1 chiedeva ed otteneva dall'impiegato bancario Controparte_6 circa la bene emissione dell'assegno circolare per cui
[...]
è causa. La presenza dell nell'istituto bancario è confermata dal teste Pt_1
il quale, escusso all'udienza del 22/04/2024, Testimone_1 riferiva di aver raccolto presso il proprio ufficio della Guardia di
Finanza di Massa Lubrense la denuncia di truffa sporta in data
19.10.2021 dal sig. , pure depositata dall'attore in atti. Parte_1
Il teste riferisce di essersi recato dopo qualche giorno, in seguito alla detta denuncia, presso la filiale della di Controparte_1
Piano di Sorrento, ove chiedeva ed otteneva dal direttore della filiale di visionare la registrazione delle videoriprese del giorno in cui ebbe a verificarsi la truffa. In particolare, il teste racconta di aver visto nel video che il sig. entrava nella banca in Pt_1 compagnia di altro soggetto e parlava con l'impiegato allo sportello. Ma è soprattutto il teste l'impiegato allo sportello CP_4 della a cui si rivolse il sig. per ottenere CP_1 Pt_1 informazioni circa la copertura dell'assegno oggetto di causa, a confermare di aver, il giorno 14/10/2021, seppur dopo un iniziale rifiuto, su insistenza dell , contattato telefonicamente la Pt_1 CP_2 per chiedere la bene-emissione del titolo. Il teste riferisce
[...] che, solo al secondo tentativo riuscì a mettersi in collegamento con la banca emittente, la quale gli confermava la regolarità de titolo. E' risultato altresì provato che l'assegno non fu presentato per l'incasso dal sig. in quella mattinata, in quanto questi Pt_1 disponeva soltanto di un conto intestato alla ditta individuale di cui era titolare. Solo successivamente, il sig. provvedeva Pt_1 all'accensione di un conto personale, per poi recarsi il giorno successivo all'apertura dello stesso presso la banca, per negoziare l'assegno. E' altresì confermato dal teste responsabile dello Testimone_2 sportello della filiale di Piano di Sorrento, che CP_1
l'attore all'epoca del fatto aveva un conto corrente intestato alla ditta individuale di cui era titolare.
Risulta altresì provato che il giorno 18.10.2021, il responsabile dello sportello riceveva un messaggio di insoluto Testimone_2 dell'assegno versato da il giorno 15, con causale Pt_1
“clonato/truffato”. La ricostruzione della vicenda che risulta dalle prove documentali e dalle dichiarazioni testimoniali di cui sopra, fa emergere profili di responsabilità della , per le motivazioni di seguito CP_1 precisate.
La prassi della c.d. “bene emissione” consiste in “un attestato in ordine alla bontà dell'assegno circolare, dato che il bene emissione costituisce una garanzia immediata in ordine all'affidabilità dell'assegno rilasciata, anche telefonicamente, da parte della banca emittente, ma non influisce sulla materiale disponibilità della somma portata dall'assegno, la quale richiede pur sempre che
l'assegno venga presentato alla banca emittente per l'incasso, per il tramite della stanza di compensazione” (Cass. 26171/2006). Se è vero che non sussiste un esplicito obbligo contrattuale in capo all'intermediario negoziatore di richiedere la garanzia di “bene emissione” di un assegno circolare all'istituto emittente, tuttavia, nel caso in cui il cliente correntista richieda tale servizio al proprio istituto di credito e questo fornisca la conferma della bontà dell'assegno, deve ritenersi che la banca abbia assunto un obbligo - riconducibile a un rapporto di mandato - da espletarsi, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., secondo la diligenza del bonus argentarius, al fine di garantire la sicurezza dei traffici.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione (Cass.
SS.UU. 13533/2001), il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto a essere gravato dell'onere della prova di un fatto estintivo - quale l'avvenuto adempimento - dell'altrui pretesa.
L'attore ha dato prova della dichiarazione di conferma della bene emissione del titolo, che in virtù del ruolo rivestito dall'impiegato della banca, ha generato un legittimo affidamento in capo al cliente.
E, infatti, un impiegato della banca dispone di un bagaglio di cognizioni e competenze di natura tecnica dal quale, appunto, dipende, da un lato, l'affidamento di tutti i fruitori del servizio nel corretto espletamento dei compiti inerenti al servizio bancario, e per altro verso, la specifica responsabilità in cui incorre il banchiere. A nulla vale sostenere che l'informazione carpita mediante chiamata è stata ottenuta per mera cortesia o che la c.d. bene- emissione non è dovuta, come regolamentato dal contratto di conto corrente e che è necessario l'accredito effettivo, in quanto, ancorché l'impiegato non sia tenuto ad offrire tale servizio, l'obbligo di diligenza in capo allo stesso nasce nel momento stesso in cui si rende disponibile ad effettuare una chiamata alla banca emittente circa la validità dell'assegno circolare. Dunque, il contatto con la banca emittente doveva avvenire nel rispetto del dovere di diligenza ex art. 1176, c. 2, cod. civ. e, in particolare, nell'ambito della diligenza del c.d. “accorto banchiere”. L'impiegato avrebbe dovuto altresì individuare il nominativo e qualificare il funzionario della banca emittente.
Invero, parte convenuta avrebbe potuto legittimamente rifiutare di fornire l'assistenza richiesta, manifestando al cliente l'impossibilità di assicurare la buona riuscita dell'operazione, tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
Inoltre, lo sportellista avrebbe potuto avvedersi della contraffazione del titolo, atteso le anomalie evidenziate da parte chiamata e considerato che nel caso di specie non si tratta di un assegno rubato, ma interamente clonato e riferito ad un Istituto di Credito che non è ammesso all'emissione di assegni circolari. Ciò chiarito, occorre analizzare l'eventuale rilevabilità di profili di colpa riferibili all'attore e alla condotta da lui tenuta nella vicenda per cui è causa. L'art. 1227, c. 1, cod. civ. statuisce che “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.” Nella fattispecie in esame deve ritenersi che parte attrice abbia concorso alla realizzazione del danno per cui è causa, in quanto ha consegnato ad uno sconosciuto un bene di notevole valore ed ha optato per una forma di pagamento, l'assegno circolare, che non gli consentiva di verificare l'immediato accredito delle somme al momento della consegna del bene, come invece gli avrebbe consentito, ad esempio, lo strumento del bonifico istantaneo. E' da rilevare, poi, che non risulta provata la circostanza dedotta in citazione che lo strumento dell'assegno circolare gli sarebbe stato in precedenza suggerito dagli impiegati dell'istituto di credito. Ed infatti tale circostanza, contestata da parte convenuta, risulta non provata.
È da sottolineare talaltro, che dalla dichiarazione del teste,
, il presunto compratore viene descritto con “il Testimone_1 volto coperto da mascherina, trattandosi di periodo covid…, barba che fuoriusciva dalla mascherina e cappellino con la visiera” ed è sicuramente imprudente fidarsi di una persona appena conosciuta e ritenere sufficiente la consegna di copia di documenti, poi risultati contraffatti. L'affidamento che il cliente ripone nell'operato della non CP_2 esime il primo dal dover evitare condotte inutilmente imprudenti. È da ravvisare, pertanto, una concorrente responsabilità dell'attore nella causazione del evento dannoso, che si quantifica nella misura del 30%. Quanto all'analisi della condotta della al fine di CP_2 individuarne eventuali profili di responsabilità, emerge quanto di seguito esposto.
Dalla disamina degli atti depositati, occorre porre l'attenzione sul
“Messaggio da rete nazionale interbancaria numero 2021 -01475” datato 06.10.2021, emesso da ove compare che gli altri CP_2 istituti bancari venivano resi edotti:
- della circolazione di assegni circolari falsi recanti il logo CP_2
[...]
- della circostanza che gli assegni circolari emessi effettivamente da
07072 recano esclusivamente il logo ICREA Banca;
- della circostanza che non rilascia bene-emissione o CP_2 benefondi su assegni.
Agli atti è, altresì, presente una missiva datata 13.09.2021 da parte di indirizzata a Telecom Italia s.p.a. e AGCM, con la CP_2 quale quest'ultima informava delle “ripetute deviazioni telefoniche artatamente architettate allo scopo di porre in essere truffe finalizzate alla acquisizione e negoziazione, da parte del beneficiario, di assegni falsi”. La chiamata in causa ha dedotto e provato che, già in un arco temporale antecedente a quello della transazione avvenuta in data
14.10.2021, e segnatamente dal 13.09.2021, era a conoscenza delle deviazioni che interessavano le linee telefoniche della propria filiale e a tal proposito, aveva adottato iniziative volte ad informare i circuiti bancari circa le anomalie di malfunzionamento e le caratteristiche dei propri assegni circolari, per distinguerli da quelli alterati in circolazione. In particolare, è stato chiarito che laddove “terzi abbiano creato un documento del tutto falso con le fattezze, neppure ben riprodotte
(come nel caso di specie) di un assegno riferibile a quell'apparente emittente, viene in considerazione un comportamento che sfugge del tutto alla sua possibilità di controllo o di interdizione, così che non può esso ritenersi responsabile se altri intermediari negozino un documento falso avente sembianze di un suo assegno circolare, viepiù sulla base di una semplice telefonata.” (Coll. Coord., dec. n. 20978/20).
Pertanto, va esclusa ogni responsabilità della terza chiamata CP_2
e rigettata la domanda di chiamata in causa.
[...]
Per quanto concerne le spese, in virtù dell'accertamento del concorso di colpa dell'attore in ordine al verificarsi dell'evento dannoso, nella misura del 30%, compensa le spese tra parte attrice e per 1/3 e pone i restanti 2/3 a carico dell'istituto di CP_1 credito.
Nei rapporti tra parte convenuta e la chiamata in causa, le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica nella persona del GOP dott.ssa Immacolata Cesarano, sulla domanda proposta, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda di parte attrice nei confronti di ritenendo la concorrente responsabilità Controparte_1 dell'attore nella misura del 30% al verificarsi dell'evento dannoso;
- per l'effetto condanna in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di euro 9.666,66, Parte_1 pari a 2/3 dell'importo dell'assegno circolare n. 4316195406-03 risultato falso;
- rigetta la domanda di chiamata in causa di nei CP_1 confronti di;
Controparte_5
- Condanna , in pers. l.r.p.t., al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore dell'attore , che liquida nella Parte_1 misura già ridotta per effetto del suddetto concorso, in € 1693,33 per compensi professionali ed € 176,00 per spese, oltre iva e cpa, nonché spese forfettarie al 15% con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
- Condanna in pers. l.r.p.t., al pagamento Controparte_1 delle spese di lite in favore Controparte_5
, in pers. del l.r.p.t., che liquida in € 2.540,00 per
[...] compensi professionali, oltre iva e cpa, nonché spese forfettarie al
15%.
Così deciso in Torre Annunziata, 22.02.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Immacolata Cesarano