Articolo 12 della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643
Articolo 11Articolo 13
Versione
12 dicembre 1962
Art. 12.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i legali rappresentanti delle societa' o ditte esercenti le imprese soggette a trasferimento sono responsabili verso l'Ente nazionale della conservazione e manutenzione degli impianti nonche' della buona gestione delle imprese stesse, ivi compresa l'attuazione dei programmi in corso di ampliamento, di trasformazione e nuova costruzione di opere e di impianti.
Sono nulli gli atti in qualsiasi forma compiuti dopo il 31 dicembre 1961 dalle imprese soggette a trasferimento che abbiano comunque diminuito la consistenza patrimoniale ed economica o l'efficienza produttiva e tecnica delle imprese stesse. La nullita' puo' essere fatta valere soltanto dall'Ente nazionale nel termine di un anno dalla data del trasferimento all'Ente nazionale stesso.
I contratti e gli incarichi di consulenza e quelli di natura professionale in genere, che non siano la prosecuzione di precedenti rapporti di impiego, sono risoluti con il trasferimento delle imprese all'Ente nazionale, salvo che l'Ente stesso non li confermi entro tre mesi dalla data del trasferimento all'Ente nazionale.
L'Ente nazionale ha il diritto di rivedere i contratti di fornitura, allacciamento e trasporto dell'energia elettrica per usi diversi da quelli per servizi pubblici o per usi diversi da quelli domestici, stipulati dopo il 31 dicembre 1961: tale diritto puo' essere esercitato entro il termine di un anno dalla data del trasferimento e la mancata accettazione delle nuove o diverse condizioni fissate dall'Ente nazionale importa risoluzione dei contratti, salvo il ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, all'autorita' giudiziaria.
Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del presente articolo non si osservano ove siano applicabili le disposizioni di cui al secondo comma.
Saranno stabilite le modalita con le quali l'Ente succede alle imprese per le partecipazioni in enti od organismi, che abbiano per oggetto di promuovere la ricerca scientifica pura od applicata.
Le imprese che esercitano le attivita' di cui al primo comma dell'articolo 1 sono obbligate a comunicare al Ministero dell'industria e del commercio i dati concernenti l'esercizio delle predette attivita', secondo le modalita' che saranno determinate con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale.
Per la mancata o inesatta comunicazione dei dati richiesti nel termine di cui al comma, precedente, i legali rappresentanti delle societa' o ditte esercenti le imprese soggette a trasferimento sono puniti con la ammenda da 2 a 20 milioni di lire.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1962
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente