Art. 1.
Fra il primo ed il secondo comma dell'art. 5 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva le leggi di guerra e di neutralita', e' aggiunto il seguente comma:
«Per l'adozione dei provvedimenti e delle misure indicati nel comma precedente, il Ministro per l'Africa Italiana ha facolta' di delegare il competente Governatore generale ed il Ministro per gli affari esteri il Governatore dei Possedimenti italiani».
Fra il primo ed il secondo comma dell'art. 5 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva le leggi di guerra e di neutralita', e' aggiunto il seguente comma:
«Per l'adozione dei provvedimenti e delle misure indicati nel comma precedente, il Ministro per l'Africa Italiana ha facolta' di delegare il competente Governatore generale ed il Ministro per gli affari esteri il Governatore dei Possedimenti italiani».