Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 502
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa o irregolare notifica degli atti presupposti

    L'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento è superata dalla documentazione prodotta dai resistenti, che dimostra la notifica di plurimi atti interruttivi. La notifica degli avvisi di intimazione del 2020 e del 2022 ha determinato la decadenza del contribuente dal potere di contestare vizi di notifica degli atti anteriori, non avendo egli impugnato tali intimazioni nei termini di legge.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione del credito tributario

    L'eccezione di prescrizione non trova accoglimento poiché tra la notifica delle cartelle e l'atto impugnato sono intervenuti atti interruttivi validi, quali le intimazioni del 2020 e del 2022. Il termine di prescrizione decennale per i crediti erariali o quinquennale per le sanzioni e gli interessi è stato utilmente interrotto da tali notifiche, impedendo il maturarsi dell'estinzione del credito. In particolare, l'intimazione del 2022 ha dato avvio a un nuovo termine prescrizionale che non era ancora decorso alla data di notifica dell'atto oggetto del presente giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 502
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 502
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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