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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 502/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
AR TO, EL
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 281/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - TA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249007081464000 SANZIONI PEC. 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249007081464000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249007081464000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249007081464000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2003 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249007081464000 SANZ. IMPIEGO L 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249007081464000 SANZ. IMPIEGO L 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
on ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1
, adiva codesta Corte per chiedere l'annullamento dell'avviso di intimazione di Pagamento n. 030
2024 90070814 64/000, notificato l'8 ottobre 2024 , relativo a crediti per imposte dirette (II.DD.) e IVA per gli anni d'imposta 2002, 2003 e 2004, oltre a sanzioni e interessi.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per i seguenti motivi:
-Omessa o irregolare notifica degli atti presupposti: in particolare della cartella di pagamento n. 030 2005
00204725 12 (notificata secondo l'ufficio l'11/05/2006) e di precedenti atti interruttivi;
-Intervenuta prescrizione del credito tributario: per il decorso del termine quinquennale/decennale tra la data di notifica delle cartelle sottese e l'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – SC, resistendo al ricorso e depositando documentazione volta a comprovare la regolarità delle notifiche precedenti. L'Ufficio eccepiva l'inammissibilità del ricorso in ordine ai vizi propri delle cartelle di pagamento, ritenendo le stesse regolarmente notificate e non opposte nei termini di legge. In particolare, venivano prodotti gli avvisi di intimazione n. 030 2020 90018760 65/000
(notificato il 24/01/2020) e n. 030 2022 90039796 49/000 (notificato il 07/10/2022) , quali atti idonei a interrompere il termine prescrizionale e a confermare la conoscenza legale degli atti prodromici da parte del contribuente.
La Corte, all' udienza dell'11.02.2026, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, si osserva che l'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento n. 030 2005
00204725 12 risulta superata dalla documentazione prodotta dai resistenti. Dagli atti di causa emerge che l'Agente della SC ha proceduto alla notifica di plurimi atti interruttivi nel corso degli anni. Nello specifico, l'avviso di intimazione n. 030 2020 90018760 65/000 e il successivo n. 030 2022 90039796 49/000 contengono il dettaglio dei carichi pendenti, inclusa la cartella n. 030 2005 00204725 12, indicata come notificata in data 11/05/2006. Secondo l'orientamento consolidato, qualora il contribuente impugni un atto della riscossione deducendo la mancata notifica degli atti presupposti, l'Amministrazione ha l'onere di provare la regolare notifica di questi ultimi. Nel caso di specie, la notifica degli avvisi di intimazione del 2020 e del 2022, regolarmente documentata dalle relate di notifica prodotte , ha determinato la decadenza del contribuente dal potere di contestare vizi di notifica degli atti anteriori (cartelle), non avendo egli impugnato tali intimazioni nei termini di sessanta giorni dalla ricezione (ex art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/92).
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, essa non trova accoglimento. Tra la notifica delle cartelle
(avvenuta tra il 2005 e il 2008 per i carichi principali) e l'atto impugnato del 2024, sono intervenuti atti interruttivi validi, quali le già citate intimazioni del 2020 e del 2022. Il termine di prescrizione decennale per i crediti erariali (IRPEF/IVA), o quinquennale per le sanzioni e gli interessi, è stato utilmente interrotto da tali notifiche, impedendo il maturarsi dell'estinzione del credito (Cass. S.U. n. 23397/2016).
In particolare, l'intimazione n. 030 2022 90039796 49/000, notificata il 07/10/2022 , ha dato avvio a un nuovo termine prescrizionale che non era ancora decorso alla data di notifica dell'atto oggetto del presente giudizio
(08/10/2024).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Non sussistono i presupposti per la distrazione delle spese in favore del procuratore del ricorrente, attesa la soccombenza di quest'ultimo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di TA, sezione 3°, definitivamente pronunciando:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in TA, il 11 febbraio 2026.
Il Giudice relatore
Il Presidente
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
AR TO, EL
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 281/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - TA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249007081464000 SANZIONI PEC. 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249007081464000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249007081464000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249007081464000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2003 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249007081464000 SANZ. IMPIEGO L 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249007081464000 SANZ. IMPIEGO L 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
on ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1
, adiva codesta Corte per chiedere l'annullamento dell'avviso di intimazione di Pagamento n. 030
2024 90070814 64/000, notificato l'8 ottobre 2024 , relativo a crediti per imposte dirette (II.DD.) e IVA per gli anni d'imposta 2002, 2003 e 2004, oltre a sanzioni e interessi.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per i seguenti motivi:
-Omessa o irregolare notifica degli atti presupposti: in particolare della cartella di pagamento n. 030 2005
00204725 12 (notificata secondo l'ufficio l'11/05/2006) e di precedenti atti interruttivi;
-Intervenuta prescrizione del credito tributario: per il decorso del termine quinquennale/decennale tra la data di notifica delle cartelle sottese e l'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – SC, resistendo al ricorso e depositando documentazione volta a comprovare la regolarità delle notifiche precedenti. L'Ufficio eccepiva l'inammissibilità del ricorso in ordine ai vizi propri delle cartelle di pagamento, ritenendo le stesse regolarmente notificate e non opposte nei termini di legge. In particolare, venivano prodotti gli avvisi di intimazione n. 030 2020 90018760 65/000
(notificato il 24/01/2020) e n. 030 2022 90039796 49/000 (notificato il 07/10/2022) , quali atti idonei a interrompere il termine prescrizionale e a confermare la conoscenza legale degli atti prodromici da parte del contribuente.
La Corte, all' udienza dell'11.02.2026, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, si osserva che l'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento n. 030 2005
00204725 12 risulta superata dalla documentazione prodotta dai resistenti. Dagli atti di causa emerge che l'Agente della SC ha proceduto alla notifica di plurimi atti interruttivi nel corso degli anni. Nello specifico, l'avviso di intimazione n. 030 2020 90018760 65/000 e il successivo n. 030 2022 90039796 49/000 contengono il dettaglio dei carichi pendenti, inclusa la cartella n. 030 2005 00204725 12, indicata come notificata in data 11/05/2006. Secondo l'orientamento consolidato, qualora il contribuente impugni un atto della riscossione deducendo la mancata notifica degli atti presupposti, l'Amministrazione ha l'onere di provare la regolare notifica di questi ultimi. Nel caso di specie, la notifica degli avvisi di intimazione del 2020 e del 2022, regolarmente documentata dalle relate di notifica prodotte , ha determinato la decadenza del contribuente dal potere di contestare vizi di notifica degli atti anteriori (cartelle), non avendo egli impugnato tali intimazioni nei termini di sessanta giorni dalla ricezione (ex art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/92).
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, essa non trova accoglimento. Tra la notifica delle cartelle
(avvenuta tra il 2005 e il 2008 per i carichi principali) e l'atto impugnato del 2024, sono intervenuti atti interruttivi validi, quali le già citate intimazioni del 2020 e del 2022. Il termine di prescrizione decennale per i crediti erariali (IRPEF/IVA), o quinquennale per le sanzioni e gli interessi, è stato utilmente interrotto da tali notifiche, impedendo il maturarsi dell'estinzione del credito (Cass. S.U. n. 23397/2016).
In particolare, l'intimazione n. 030 2022 90039796 49/000, notificata il 07/10/2022 , ha dato avvio a un nuovo termine prescrizionale che non era ancora decorso alla data di notifica dell'atto oggetto del presente giudizio
(08/10/2024).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Non sussistono i presupposti per la distrazione delle spese in favore del procuratore del ricorrente, attesa la soccombenza di quest'ultimo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di TA, sezione 3°, definitivamente pronunciando:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in TA, il 11 febbraio 2026.
Il Giudice relatore
Il Presidente