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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/10/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, in persona dei magistrati:
dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 404/2023 R. G. sezione lavoro, vertente tra
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., con l'Avv. Michele Zarrillo, elettivamente domiciliata in Caserta, Piazza Andolfato, 1; p.e.c. Email_1
appellante
e (c.f. ) con l'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
FR SC, elettivamente domiciliato in Pagani, alla via C. Tramontano,
54; p.e.c. Email_2
e
(c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p. t., con l'Avv. FR P.IVA_2
Bove, elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Garibaldi, 38;
t; Email_3
appellati
OGGETTO: PREVIDENZA -INTIMAZIONI DI PAGAMENTO – PRESCRIZIONE
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza n. 7/2023 depositata l'11.1.2023, il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di g.l., ha deciso sulla controversia promossa da Controparte_1
nei confronti dell (di seguito “ ) e Parte_1 CP_3
1 dell' (di seguito “ ”); in particolare, Controparte_2 CP_4
ha accolto parzialmente il ricorso (basato sulla prescrizione dei crediti) e quindi:
• annullato l'intimazione di pagamento n. 100 2022 90012428 24/000, relativamente al credito di cui agli avvisi di addebito nn.
a. 400 2016 0006607819000,
b. 400 2016 0002151705000,
c. 400 2018 0009732476000;
• compensato le spese di lite tra le parti.
° 2. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che, con riferimento alla prescrizione dei crediti, e conformemente alla prevalente giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale non opposta, essendo un atto amministrativo, non costituiva un titolo giudiziale, con conseguente inapplicabilità del termine di prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.;
• che, pertanto, la prescrizione maturava nel più breve termine quinquennale ex art. 20 d.lgs. 472/1997;
• che al caso di specie si applicava altresì l'art. 3, co. 9 l. 335/1995 (relativa al sistema pensionistico obbligatorio e complementare), ai sensi del quale il termine di prescrizione decennale era ridotto, a partire dall'1.1.1996, a 5 anni;
• quanto agli avvisi di pagamento oggetto della controversia,
· che dalla documentazione in atti risultava provata la notificazione dell'avviso n.
400 2018 0003815555000 (avvenuta il 17.07.2018), i cui contributi non potevano, dunque, ritenersi prescritti;
· che invece i crediti di cui agli avvisi nn. 400 2016 0006607819000 e 400 2016
0002151705000 erano prescritti, non avendo validamente interrotto il CP_3
termine prescrizionale: l'istanza di “saldo e stralcio” depositata non risultava sottoscritta dal ricorrente e, parimenti, il preavviso di fermo era stato notificato a mezzo p.e.c. a un soggetto non collegato al contribuente;
2 • che, del pari, andava annullato un quarto avviso, il numero 400 2018
0009732476000 (non oggetto di impugnazione);
• che le spese, a causa della reciproca soccombenza, andavano compensate.
° 3. Avverso tale sentenza ha proposto appello il 7.7.2023, dolendosi del CP_3
parziale accoglimento del ricorso di e concludendo per la parziale CP_1
riforma della sentenza, segnatamente con riguardo agli avvisi di addebito:
a. 400 2016 0006607819000,
b. 400 2016 0002151705000,
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il ricorso era inammissibile (come già dedotto in primo grado), avendo il contribuente proposto opposizione il 21.11.22 avverso l'avviso di intimazione notificato il 31.5.22, dunque tardivamente, stante il termine perentorio di 40 giorni, ex art. 24 d. lgs. n. 46/99;
• che la cartella di pagamento, essendo un estratto del ruolo, costituiva titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 D.P.R. 602/73, come modificato dall'art. 16 d.lgs.
46/99, e quindi, essendo state formulate contestazioni concernenti la regolarità formale della cartella di pagamento e i vizi di forma del procedimento esattoriale
(tra cui quelli riguardanti le notificazioni), andava applicato il termine perentorio di 20 giorni ex art. 617 c.p.c.;
• che i crediti di cui agli avvisi di cui sopra (400 2016 0006607819000 e 400 2016
0002151705000) non erano prescritti, essendo stati validamente notificati i relativi attivi interruttivi della prescrizione, quali il fermo amministrativo,
l'istanza di saldo e stralcio e la successiva dichiarazione di adesione.
° 4. Instaurato il contraddittorio, l si è costituito con memoria del 2.4.2025 CP_4
con cui ha chiesto l'accoglimento del gravame, con vittoria di spese del doppio
3 grado;
al riguardo, sostenendo le ragioni di ha sostanzialmente dedotto la CP_3
validità degli interruttivi da quest'ultima notificati a . CP_1
° 5. Con memoria difensiva del 4.4.2025 si è costituito , Controparte_1
resistendo all'appello e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Al riguardo ha rilevato, in sintesi:
• che l'eccezione di inammissibilità del ricorso era infondata in quanto egli aveva ricevuto la notifica dell'intimazione il 31.5.2022 e depositato il ricorso in opposizione il 24.6.2022, non incorrendo, dunque, in alcuna decadenza;
• che gli atti interruttivi della prescrizione non gli erano stati regolarmente notificati, in quanto:
· la notifica del fermo amministrativo era stata effettuata a un indirizzo non avente alcun collegamento con il ricorrente e il deposito, in questa sede, della visura camerale dell'appellato era inammissibile in quanto tardiva;
· l'istanza di saldo e stralcio non risultava sottoscritta digitalmente da;
CP_1
· la dichiarazione di adesione, seppur regolarmente notificata, era inidonea a interrompere la prescrizione a causa della mancata corrispondenza degli atti notificati (nella dichiarazione di adesione era riportato il documento identificato con il n° 10090201903821061150, mentre la raccomandata A/R recava il diverso n° 1009020190382061000);
• che gli avvisi di addebito impugnati erano prescritti per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, non potendo trovare applicazione il termine decennale ex art. 2953 c.c. relativo alle pronunce aventi efficacia di giudicato.
° 6. All'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
° 7. In via preliminare, si osserva:
• che la di cartolarizzazione dei crediti non Controparte_5 CP_4
risulta essere stata parte in causa nel primo grado, sicché la sua indicazione
4 nell'atto di impugnazione è da considerare tamquam non esset (e d'altronde l'appellante non ha documentato la notificazione dell'impugnazione nei suoi confronti);
• che le statuizioni di primo grado circa gli avvisi di addebito n. 400 2018
0003815555000 (rigetto dell'opposizione) e 400 2018 0009732476000
(accoglimento dell'opposizione) non sono state impugnate, e quindi sono passate in giudicato;
• che gli avvisi di addebito oggetto del presente appello sono quelli sub lett. a e b del par. 3, pag. 3, che precede.
° 8. L'appello merita accoglimento.
8.1. Il primo motivo, con cui l ha ribadito l'eccezione di decadenza nei CP_3
confronti di controparte, è infondato. A fronte della notificazione dell'intimazione di pagamento avvenuta il 31.5.22, l'opposizione fu proposta il 24.6.22, non il
21.11.22, come sostenuto dall'appellante. Né l'appellante può invocare il più breve termine di cui agli artt. 617 c.p.c. e 29 comma 2 d.lgs. n. 46 del 1999, perché
'In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, quando con unico atto siano proposte - come è consentito - sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva che l'opposizione per vizi di forma della cartella, vale il termine previsto per l'opposizione di merito dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 e non il termine richiamato dal successivo art. 29, comma 2, per l'opposizione agli atti esecutivi'
(Cass. Sez. L, Sentenza 14963 del 6/9/12).
* 8.2. Il secondo motivo, relativo alla prescrizione dei crediti di cui agli avvisi oggetto di impugnazione - sub lett. a e b del par. 3, pag. 3 - è invece fondato (pur rilevando questo Collegio che la sua redazione non rispetta appieno i criteri di sinteticità e specificità previsti dall'art. 434 c.p.c.). Contrariamente a quanto osservato dal primo giudice, l ebbe a produrre in primo grado anche la CP_3
5 “comunicazione delle somme dovute a seguito di dichiarazione all'adesione agevolata n. 10090201903821061000 con relata di notifica”. Trattasi del provvedimento con cui in data 11.10.2019 comunicava al gli CP_3 CP_1
importi dovuti a titolo di definizione “saldo e stralcio” con riferimento a una serie di avvisi di addebito, tra cui quelli in questione (400 2016 0006607819000 e 400
2016 0002151705000), che si leggono nell'indice di tale provvedimento ai nn. 8
e 9 a pag. 1.
Tale provvedimento fu notificato con raccomandata al , che ne CP_1
sottoscrisse per ricevuta il relativo avviso in data 14.11.2019 (ibidem, pag. 4).
Tale notificazione ha palesemente avuto l'effetto di interrompere la prescrizione.
Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, l'appello di va CP_3
accolto, seguendone il rigetto dell'opposizione del anche con CP_1
riferimento agli avvisi nn. 400 2016 0006607819000 e 400 2016 0002151705000.
° 9. Per quanto riguarda le spese, occorre prendere in considerazione l'esito complessivo della controversia, che vede il debito del ridursi da euro CP_1
10.472,15 a euro 8.217,06 (per effetto dell'annullamento dell'avviso 400 2018
0009732476000 -sub lett. c del par. 1). Ne consegue che le spese possono essere compensate per ¼, coi restanti ¾ a carico di . CP_1
Nel rapporto tra e l'appellante la regolamentazione delle spese CP_1 CP_3
concerne il doppio grado, in favore del difensore anticipatario.
Nel rapporto tra e l' , invece, la regolamentazione delle spese CP_1 CP_4
riguarda soltanto il presente grado, poiché l' non ha impugnato la CP_4
compensazione disposta in primo grado.
Le spese stesse sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14 e successive modificazioni, con riferimento allo scaglione di valore € 5.201/26.000, valori minimi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
6 in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. nei confronti di
Controparte_1
nonché di
in persona del Controparte_2
legale rappresentante p. t., avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione lavoro e previdenza n. 7/2023, depositata l'11.1.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, e in riforma della medesima, così provvede:
I. accoglie l'appello e, per l'effetto, respinge l'opposizione proposta da con riguardo agli avvisi di addebito nn. 400 2016 Controparte_1
0006607819000 e 400 2016 0002151705000;
II. compensa le spese del doppio grado di giudizio nella misura di ¼ nel rapporto tra e;
CP_3 CP_1
III. condanna al pagamento dei ¾ delle spese del doppio Controparte_1
grado di giudizio in favore del difensore dell' , Parte_1
quota che liquida come segue: per il primo grado, a titolo di compensi, € 1.905,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
per il secondo grado, a titolo di compensi, € 2.179,50, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
IV. compensa le spese del presente grado di giudizio nella misura di ¼ nel rapporto tra e;
CP_4 CP_1
V. condanna al pagamento dei ¾ delle spese del presente Controparte_1
grado di giudizio in favore dell' , quota che liquida come segue: CP_4
a titolo di compensi, € 2.179,50, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
7
dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 404/2023 R. G. sezione lavoro, vertente tra
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., con l'Avv. Michele Zarrillo, elettivamente domiciliata in Caserta, Piazza Andolfato, 1; p.e.c. Email_1
appellante
e (c.f. ) con l'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
FR SC, elettivamente domiciliato in Pagani, alla via C. Tramontano,
54; p.e.c. Email_2
e
(c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p. t., con l'Avv. FR P.IVA_2
Bove, elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Garibaldi, 38;
t; Email_3
appellati
OGGETTO: PREVIDENZA -INTIMAZIONI DI PAGAMENTO – PRESCRIZIONE
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza n. 7/2023 depositata l'11.1.2023, il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di g.l., ha deciso sulla controversia promossa da Controparte_1
nei confronti dell (di seguito “ ) e Parte_1 CP_3
1 dell' (di seguito “ ”); in particolare, Controparte_2 CP_4
ha accolto parzialmente il ricorso (basato sulla prescrizione dei crediti) e quindi:
• annullato l'intimazione di pagamento n. 100 2022 90012428 24/000, relativamente al credito di cui agli avvisi di addebito nn.
a. 400 2016 0006607819000,
b. 400 2016 0002151705000,
c. 400 2018 0009732476000;
• compensato le spese di lite tra le parti.
° 2. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che, con riferimento alla prescrizione dei crediti, e conformemente alla prevalente giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale non opposta, essendo un atto amministrativo, non costituiva un titolo giudiziale, con conseguente inapplicabilità del termine di prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.;
• che, pertanto, la prescrizione maturava nel più breve termine quinquennale ex art. 20 d.lgs. 472/1997;
• che al caso di specie si applicava altresì l'art. 3, co. 9 l. 335/1995 (relativa al sistema pensionistico obbligatorio e complementare), ai sensi del quale il termine di prescrizione decennale era ridotto, a partire dall'1.1.1996, a 5 anni;
• quanto agli avvisi di pagamento oggetto della controversia,
· che dalla documentazione in atti risultava provata la notificazione dell'avviso n.
400 2018 0003815555000 (avvenuta il 17.07.2018), i cui contributi non potevano, dunque, ritenersi prescritti;
· che invece i crediti di cui agli avvisi nn. 400 2016 0006607819000 e 400 2016
0002151705000 erano prescritti, non avendo validamente interrotto il CP_3
termine prescrizionale: l'istanza di “saldo e stralcio” depositata non risultava sottoscritta dal ricorrente e, parimenti, il preavviso di fermo era stato notificato a mezzo p.e.c. a un soggetto non collegato al contribuente;
2 • che, del pari, andava annullato un quarto avviso, il numero 400 2018
0009732476000 (non oggetto di impugnazione);
• che le spese, a causa della reciproca soccombenza, andavano compensate.
° 3. Avverso tale sentenza ha proposto appello il 7.7.2023, dolendosi del CP_3
parziale accoglimento del ricorso di e concludendo per la parziale CP_1
riforma della sentenza, segnatamente con riguardo agli avvisi di addebito:
a. 400 2016 0006607819000,
b. 400 2016 0002151705000,
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il ricorso era inammissibile (come già dedotto in primo grado), avendo il contribuente proposto opposizione il 21.11.22 avverso l'avviso di intimazione notificato il 31.5.22, dunque tardivamente, stante il termine perentorio di 40 giorni, ex art. 24 d. lgs. n. 46/99;
• che la cartella di pagamento, essendo un estratto del ruolo, costituiva titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 D.P.R. 602/73, come modificato dall'art. 16 d.lgs.
46/99, e quindi, essendo state formulate contestazioni concernenti la regolarità formale della cartella di pagamento e i vizi di forma del procedimento esattoriale
(tra cui quelli riguardanti le notificazioni), andava applicato il termine perentorio di 20 giorni ex art. 617 c.p.c.;
• che i crediti di cui agli avvisi di cui sopra (400 2016 0006607819000 e 400 2016
0002151705000) non erano prescritti, essendo stati validamente notificati i relativi attivi interruttivi della prescrizione, quali il fermo amministrativo,
l'istanza di saldo e stralcio e la successiva dichiarazione di adesione.
° 4. Instaurato il contraddittorio, l si è costituito con memoria del 2.4.2025 CP_4
con cui ha chiesto l'accoglimento del gravame, con vittoria di spese del doppio
3 grado;
al riguardo, sostenendo le ragioni di ha sostanzialmente dedotto la CP_3
validità degli interruttivi da quest'ultima notificati a . CP_1
° 5. Con memoria difensiva del 4.4.2025 si è costituito , Controparte_1
resistendo all'appello e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Al riguardo ha rilevato, in sintesi:
• che l'eccezione di inammissibilità del ricorso era infondata in quanto egli aveva ricevuto la notifica dell'intimazione il 31.5.2022 e depositato il ricorso in opposizione il 24.6.2022, non incorrendo, dunque, in alcuna decadenza;
• che gli atti interruttivi della prescrizione non gli erano stati regolarmente notificati, in quanto:
· la notifica del fermo amministrativo era stata effettuata a un indirizzo non avente alcun collegamento con il ricorrente e il deposito, in questa sede, della visura camerale dell'appellato era inammissibile in quanto tardiva;
· l'istanza di saldo e stralcio non risultava sottoscritta digitalmente da;
CP_1
· la dichiarazione di adesione, seppur regolarmente notificata, era inidonea a interrompere la prescrizione a causa della mancata corrispondenza degli atti notificati (nella dichiarazione di adesione era riportato il documento identificato con il n° 10090201903821061150, mentre la raccomandata A/R recava il diverso n° 1009020190382061000);
• che gli avvisi di addebito impugnati erano prescritti per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, non potendo trovare applicazione il termine decennale ex art. 2953 c.c. relativo alle pronunce aventi efficacia di giudicato.
° 6. All'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
° 7. In via preliminare, si osserva:
• che la di cartolarizzazione dei crediti non Controparte_5 CP_4
risulta essere stata parte in causa nel primo grado, sicché la sua indicazione
4 nell'atto di impugnazione è da considerare tamquam non esset (e d'altronde l'appellante non ha documentato la notificazione dell'impugnazione nei suoi confronti);
• che le statuizioni di primo grado circa gli avvisi di addebito n. 400 2018
0003815555000 (rigetto dell'opposizione) e 400 2018 0009732476000
(accoglimento dell'opposizione) non sono state impugnate, e quindi sono passate in giudicato;
• che gli avvisi di addebito oggetto del presente appello sono quelli sub lett. a e b del par. 3, pag. 3, che precede.
° 8. L'appello merita accoglimento.
8.1. Il primo motivo, con cui l ha ribadito l'eccezione di decadenza nei CP_3
confronti di controparte, è infondato. A fronte della notificazione dell'intimazione di pagamento avvenuta il 31.5.22, l'opposizione fu proposta il 24.6.22, non il
21.11.22, come sostenuto dall'appellante. Né l'appellante può invocare il più breve termine di cui agli artt. 617 c.p.c. e 29 comma 2 d.lgs. n. 46 del 1999, perché
'In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, quando con unico atto siano proposte - come è consentito - sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva che l'opposizione per vizi di forma della cartella, vale il termine previsto per l'opposizione di merito dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 e non il termine richiamato dal successivo art. 29, comma 2, per l'opposizione agli atti esecutivi'
(Cass. Sez. L, Sentenza 14963 del 6/9/12).
* 8.2. Il secondo motivo, relativo alla prescrizione dei crediti di cui agli avvisi oggetto di impugnazione - sub lett. a e b del par. 3, pag. 3 - è invece fondato (pur rilevando questo Collegio che la sua redazione non rispetta appieno i criteri di sinteticità e specificità previsti dall'art. 434 c.p.c.). Contrariamente a quanto osservato dal primo giudice, l ebbe a produrre in primo grado anche la CP_3
5 “comunicazione delle somme dovute a seguito di dichiarazione all'adesione agevolata n. 10090201903821061000 con relata di notifica”. Trattasi del provvedimento con cui in data 11.10.2019 comunicava al gli CP_3 CP_1
importi dovuti a titolo di definizione “saldo e stralcio” con riferimento a una serie di avvisi di addebito, tra cui quelli in questione (400 2016 0006607819000 e 400
2016 0002151705000), che si leggono nell'indice di tale provvedimento ai nn. 8
e 9 a pag. 1.
Tale provvedimento fu notificato con raccomandata al , che ne CP_1
sottoscrisse per ricevuta il relativo avviso in data 14.11.2019 (ibidem, pag. 4).
Tale notificazione ha palesemente avuto l'effetto di interrompere la prescrizione.
Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, l'appello di va CP_3
accolto, seguendone il rigetto dell'opposizione del anche con CP_1
riferimento agli avvisi nn. 400 2016 0006607819000 e 400 2016 0002151705000.
° 9. Per quanto riguarda le spese, occorre prendere in considerazione l'esito complessivo della controversia, che vede il debito del ridursi da euro CP_1
10.472,15 a euro 8.217,06 (per effetto dell'annullamento dell'avviso 400 2018
0009732476000 -sub lett. c del par. 1). Ne consegue che le spese possono essere compensate per ¼, coi restanti ¾ a carico di . CP_1
Nel rapporto tra e l'appellante la regolamentazione delle spese CP_1 CP_3
concerne il doppio grado, in favore del difensore anticipatario.
Nel rapporto tra e l' , invece, la regolamentazione delle spese CP_1 CP_4
riguarda soltanto il presente grado, poiché l' non ha impugnato la CP_4
compensazione disposta in primo grado.
Le spese stesse sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14 e successive modificazioni, con riferimento allo scaglione di valore € 5.201/26.000, valori minimi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
6 in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. nei confronti di
Controparte_1
nonché di
in persona del Controparte_2
legale rappresentante p. t., avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione lavoro e previdenza n. 7/2023, depositata l'11.1.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, e in riforma della medesima, così provvede:
I. accoglie l'appello e, per l'effetto, respinge l'opposizione proposta da con riguardo agli avvisi di addebito nn. 400 2016 Controparte_1
0006607819000 e 400 2016 0002151705000;
II. compensa le spese del doppio grado di giudizio nella misura di ¼ nel rapporto tra e;
CP_3 CP_1
III. condanna al pagamento dei ¾ delle spese del doppio Controparte_1
grado di giudizio in favore del difensore dell' , Parte_1
quota che liquida come segue: per il primo grado, a titolo di compensi, € 1.905,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
per il secondo grado, a titolo di compensi, € 2.179,50, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
IV. compensa le spese del presente grado di giudizio nella misura di ¼ nel rapporto tra e;
CP_4 CP_1
V. condanna al pagamento dei ¾ delle spese del presente Controparte_1
grado di giudizio in favore dell' , quota che liquida come segue: CP_4
a titolo di compensi, € 2.179,50, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
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