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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/01/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15537/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 15537/2023
R.G. instaurato da
( con l'avv. MESSORI MAURO Parte_1 C.F._1
e
con l'avv. MESSORI MAURO Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come confermate dalle dichiarazioni resa nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 21.11.2024.
L'accordo raggiunto tra le parti è seguente: “1) pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Erbusco (BS); 2) confermare l'assegnazione dell'abitazione coniugale ubicata nel Comune di Rovato (BS), Via San
Carlo Borromeo n. 27/A, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze a favore della sig.ra CP_1
; 3) confermare e dichiarare i coniugi reciprocamente liberati dal versare l'uno all'altro
[...]
qualsiasi assegno di concorso al mantenimento, essendo gli stessi autosufficienti;
4) le spese di giudizio sono interamente a carico del sig. ”. Parte_1
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 17/10/1981, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Rovato (BS) (atto n. 44, parte II, serie B, anno 1981) con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 14/11/1987) e (n. 8/6/1993) entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni.
Le parti risultano separate dal 18/4/2024 con sentenza di omologazione della separazione consensuale emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno espressamente rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 16/1/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 15537/2023
R.G. instaurato da
( con l'avv. MESSORI MAURO Parte_1 C.F._1
e
con l'avv. MESSORI MAURO Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come confermate dalle dichiarazioni resa nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 21.11.2024.
L'accordo raggiunto tra le parti è seguente: “1) pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Erbusco (BS); 2) confermare l'assegnazione dell'abitazione coniugale ubicata nel Comune di Rovato (BS), Via San
Carlo Borromeo n. 27/A, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze a favore della sig.ra CP_1
; 3) confermare e dichiarare i coniugi reciprocamente liberati dal versare l'uno all'altro
[...]
qualsiasi assegno di concorso al mantenimento, essendo gli stessi autosufficienti;
4) le spese di giudizio sono interamente a carico del sig. ”. Parte_1
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 17/10/1981, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Rovato (BS) (atto n. 44, parte II, serie B, anno 1981) con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 14/11/1987) e (n. 8/6/1993) entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni.
Le parti risultano separate dal 18/4/2024 con sentenza di omologazione della separazione consensuale emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno espressamente rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 16/1/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
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