Articolo 17 della Legge 3 febbraio 1963, n. 100
Articolo 16Articolo 18
Versione
29 marzo 1963
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Versione
3 maggio 1968
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Versione
1 gennaio 1987
Art. 17.
Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:
a) il contributo fisso personale annuo a carico degli iscritti;
b) il contributo derivante dall'applicazione delle marche denominate "San Marco", a cura del dottore commercialista, su ogni atto che rilascia nell'esercizio della professione relativo a procedure concorsuali, sui documenti emessi dagli Ordini professionali, sulle relazioni di consulenza tecnica del giudice e perizie, sulle parcelle professionali; ((3)) c) la percentuale sugli onorari percepiti negli incarichi giudiziari o di sindaco nelle societa'; ((3)) d) i versamenti volontari degli iscritti;
e) i redditi del patrimonio;
f) ogni altra entrata.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 29 gennaio 1986, n. 21 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Con la stessa decorrenza indicata al comma 1 dell'articolo 11, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall' articolo 17, lettere b) e c), della legge 3 febbraio 1963, n. 100 ".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987
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