Art. 2.
Il primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95 , come sostituito dall'articolo unico della legge di conversione, e' sostituito dai seguenti:
"Con il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria puo' essere disposta, tenendo anche conto dell'interesse dei creditori, la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario per un periodo non superiore a due anni, prorogabile non piu' di due volte, su conforme parere del CIPI, complessivamente per non oltre due anni. Con successivi decreti, tenendo anche conto di eventuali richieste del comitato di sorveglianza e su conforme parere del CIPI, puo' essere in tutto o in parte revocata l'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'impresa.
Nel caso in cui imprese collegate ai sensi del primo comma dell'articolo 3 del presente decreto-legge siano assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con provvedimenti successivi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del CIPI, puo' fissare un termine unico per la durata della continuazione dell'esercizio di tutte le imprese a decorrere dalla data dell'ultimo provvedimento, fermo restando che la continuazione dell'esercizio non puo' avere una durata complessiva superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento.
((Qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzano un'adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali, il termine di cui al comma precedente puo' essere ulteriormente differito per il periodo massimo di otto mesi, per le imprese il cui regime commissariale di amministrazione straordinaria e' in scadenza entro il 31 dicembre 1984, al fine di consentire una riforma organica della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini del differimento di cui al precedente comma, il commissario della procedura di amministrazione straordinaria presenta un apposito piano, che e' approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Con il decreto di approvazione del piano il Ministro determina la durata del differimento del termine indicato nel precedente comma)) .
Il primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95 , come sostituito dall'articolo unico della legge di conversione, e' sostituito dai seguenti:
"Con il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria puo' essere disposta, tenendo anche conto dell'interesse dei creditori, la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario per un periodo non superiore a due anni, prorogabile non piu' di due volte, su conforme parere del CIPI, complessivamente per non oltre due anni. Con successivi decreti, tenendo anche conto di eventuali richieste del comitato di sorveglianza e su conforme parere del CIPI, puo' essere in tutto o in parte revocata l'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'impresa.
Nel caso in cui imprese collegate ai sensi del primo comma dell'articolo 3 del presente decreto-legge siano assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con provvedimenti successivi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del CIPI, puo' fissare un termine unico per la durata della continuazione dell'esercizio di tutte le imprese a decorrere dalla data dell'ultimo provvedimento, fermo restando che la continuazione dell'esercizio non puo' avere una durata complessiva superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento.
((Qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzano un'adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali, il termine di cui al comma precedente puo' essere ulteriormente differito per il periodo massimo di otto mesi, per le imprese il cui regime commissariale di amministrazione straordinaria e' in scadenza entro il 31 dicembre 1984, al fine di consentire una riforma organica della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini del differimento di cui al precedente comma, il commissario della procedura di amministrazione straordinaria presenta un apposito piano, che e' approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Con il decreto di approvazione del piano il Ministro determina la durata del differimento del termine indicato nel precedente comma)) .