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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 3882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3882 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa BR DO Presidente rel. dott.ssa Isabella Parolari Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 19.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E
nella causa civile in grado di appello n. 751/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, , , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
(nato a [...] il [...] e deceduto in data 25.10.2020), Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela De Salvatore e dalla Legalelia in persona Parte_4 dell'Avv. Francesco Elia, elettivamente domiciliata in Roma al Largo Toniolo, n. 6
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Giordano, in virtù di procura generale alle liti per atti notaio di Roma Repertorio 37590 Persona_2
Raccolta 7131 del 23.01.2023, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare
Beccaria n. 29, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8243/2022 del 11 ottobre 2022
Conclusioni delle parti: come in atti.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 14.5.2020, esponeva: - di versare in grave stato di indigenza;
Persona_1
- di essere legalmente separato dall'anno 2006; - di essere tenuto a corrispondere in favore dell'ex coniuge la somma mensile di euro 300,00; - di aver presentato in data 22.10.2018 CP_ domanda di assegno sociale, rigettata dall' nonostante il possesso dei requisiti anagrafico e reddituale richiesti dall'art. 3, co 6, L. 335/1995. Chiedeva, quindi, dichiararsi il suo diritto al riconoscimento dell'assegno sociale dall'1.11.2018, con condanna CP_ dell' al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, con vittoria di compensi e spese, da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari. CP_ Si costituiva in giudizio l' contestando tutto ex adverso dedotto e prodotto, rappresentando l'intervenuto decesso di in data 25.12.2020. Persona_1
All'udienza del 22.1.2021 il giudizio veniva interrotto e successivamente riassunto, con ricorso depositato in data 22.4.2021 dagli eredi , e Parte_1 Parte_2
, chiedendo di “accertare il diritto soggettivo di credito del de cuius … alla Parte_3 liquidazione dell'assegno sociale, a decorrere dal 01.11.2018 fino al giorno del decesso”; CP_
“Condannare l' al pagamento dei ratei di assegno sociale dalla data di maturazione fino al giorno del decesso, oltre accessori di legge”, con vittoria di spese da distrarsi.
L' depositava memoria difensiva in riassunzione, eccependo l'infondatezza CP_1 della pretesa, stante la non reversibilità dell'assegno sociale in favore dei superstiti.
Chiedeva dichiararsi la decadenza del diritto invocato dai ricorrenti e in subordine il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il Tribunale concedeva termine ai ricorrenti in riassunzione per depositare le dichiarazioni dei redditi 2018-2019.
All'udienza dell'11 ottobre 2022 la causa veniva decisa e il Tribunale respingeva il ricorso.
Avverso tale decisione proponevano appello , e Parte_1 Parte_2 sulla base di un unico motivo, denominato: “Sul diritto soggettivo Parte_3 all'assegno sociale – anno di rilevanza dei redditi – sussistenza”, lamentando che il
Tribunale aveva ritenuto la mancanza di prova del necessario requisito reddituale.
Pertanto, così concludeva: “In riforma della sentenza impugnata, accertare il diritto soggettivo di credito dei ricorrenti alla liquidazione dell'assegno sociale, a
2 decorrere dal 01.11.2018 e fino al decesso del de cuius il 25.12.2020, per le causali tutte CP_ espresse in narrativa. Condannare l' al pagamento dei ratei di assegno sociale a favore dei ricorrenti, oltre accessori di legge, per le motivazioni tutte espresse in narrativa”; con vittoria di spese di lite, da distrarsi per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' , sostenendo l'inammissibilità e comunque CP_1
l'infondatezza del gravame, posto che né in sede di ricorso né tanto meno Persona_1 gli eredi in corso di causa avevano dimostrato la situazione reddituale del de cuius, non essendo sufficiente allo scopo la sola presentazione della domanda all'Agenzia delle
Entrate, rimasta priva di riscontro.
All'udienza del 19.11.2025, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo di seguito trascritto.
2. L'appello è infondato.
2.1. Il Tribunale ha respinto il ricorso di – riassunto dagli eredi a Persona_1 seguito del decesso di questi – in virtù della seguente motivazione:
«In caso di richiesta di assegno sociale spetta all'interessato l'onere di provare il requisito reddituale, come confermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass 23477/10, secondo cui “In tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale”).
La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che “fra gli elementi costitutivi del diritto a percepire l'assegno sociale, rientrano sicuramente l'età del richiedente e i limiti reddituali individuati dalla normativa secondaria. Pertanto, la parte che agisce per ottenere il riconoscimento del diritto dovrà dare prova compiuta della sussistenza di tali requisiti per ottenere l'erogazione della prestazione. La mancanza di tali requisiti, o comunque la mancata prova di essi, è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio” (cfr. Cass. 14035/02 e 11914/03); non solo i redditi certificati, ma anche il tenore di vita può determinare il diniego a percepire l'assegno sociale (Cass. 13577/13).
Nel caso in esame, non vi è prova che il de cuius fosse in possesso dei requisiti richiesti per la concessione della provvidenza richiesta (reddito inferiore alla soglia di legge e stato di indigenza); non risultano agli atti le dichiarazioni reddituali per gli anni
2018-2019, al cui deposito erano state onerate le parti ricorrenti, le quali non hanno dato prova neppure di aver inviato la richiesta agli uffici finanziari.
3 Si ribadisce che la mancata prova dell'elemento costitutivo del diritto a percepire la provvidenza invocata è rilevabile d'ufficio, a prescindere dalla condotta processuale di parte convenuta.
Pertanto, in difetto di prova della sussistenza dei requisiti reddituali, non può essere riconosciuto il diritto di all'assegno sociale con decorrenza dal Persona_1 novembre 2018 alla data del decesso».
2.2. Gli appellanti – con un unico, articolato motivo di gravame, denominato “Sul diritto soggettivo all'assegno sociale – anno di rilevanza dei redditi – sussistenza” – hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto provato il requisito reddituale;
hanno ritenuto la pronuncia del Tribunale erronea per:
a) violazione di legge (art. 2697 c.c., art. 115 cpc), atteso che il Tribunale non aveva ritenuto sussistente la prova della compatibilità reddituale del ricorrente con i limiti previsti per conseguire l'assegno sociale, per carenza delle dichiarazioni reddituali 2018-
2019, omettendo di rilevare la non contestazione della circostanza fattuale allegata a pagina 4 del ricorso e delle note autorizzate di prime cure, avente ad oggetto l'assenza di redditi in capo al de cuius, per il periodo di interesse;
b) per violazione di legge (art. 2697 c.c., art. 2729 c.c.), atteso che il Tribunale aveva omesso di rilevare indizi gravi, precisi e concordanti costituiti dalle risultanze dell'estratto contributivo depositato quale doc. 2 al ricorso di prime cure, dalla mancata contestazione di controparte in ordine all'assenza di reddito allegata dal ricorrente, dalla mancata indicazione anche in fase giudiziale della motivazione del rigetto della domanda;
peraltro, risultava “anche sussistere il c.d. principio di prova del fatto”;
c) per erronea ricostruzione dei fatti atteso che, diversamente da quanto rilevato dal giudice di prime cure, in data 02.08.2022 era stata depositata copia dell'istanza rivolta all'Agenzia delle Entrate onde avere la certificazione reddituale di cui era stata onerata, senza risposta alcuna.
2.3. La censura è infondata.
Come ricordato di recente da Sez. L., Ordinanza n. 14586/2025, la normativa sull'assegno sociale, disciplinata dall'art. 3, comma 6 della L.335/1995, prevede la sussistenza, oltre ai requisiti socio-anagrafico ed economico, anche di un requisito reddituale articolato sotto un duplice profilo, soggettivo (redditi coniugali conseguibili nell'anno solare di riferimento) ed oggettivo (alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura); il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede, quindi, che il cittadino ultrasessantacinquenne versi in uno stato di bisogno effettivo,
4 desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge (come ricordato sent.
n. 24954/2021).
È pacifico che spetta all'interessato fornire i dati illustrativi dei requisiti necessari per accedere al richiesto beneficio e che in particolare, trattandosi di una prestazione espressiva di solidarietà sociale per sollevare dallo stato di bisogno effettivo, si richieda una prova rigorosa del possesso del requisito reddituale, determinato in base ai precisi criteri stabiliti dalla legge.
In particolare, l'art. 3, comma 6 della L. 335/1995 stabilisce: “Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Innanzi tutto gli appellanti non si sono confrontati con la statuizione del Tribunale che ha ritenuto che “la mancata prova dell'elemento costitutivo del diritto a percepire la provvidenza invocata è rilevabile d'ufficio, a prescindere dalla condotta processuale di parte convenuta” e, dunque, dalla eventuale non contestazione del dato (così come affermato, tra le tante, da Sez. L, Ordinanza n. 30250 del 14/10/2022, dovendosi ritenere che il principio secondo cui la mancanza di un elemento costitutivo della pretesa è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio è valido non solo in materia di invalidità civile).
In ogni caso, nella specie, avuto riguardo alla genericità e contraddittorietà delle allegazioni dell'originario ricorso, non può certamente operare il principio di non contestazione, dovendosi rilevare come un onere di contestazione specifica da parte del soggetto convenuto scaturisce solo in presenza di allegazioni chiare e precise. Invece, nel ricorso presentato dal de cuius, alla pagina, 1 si legge: “1) Il Ricorrente, in situazione di grave indigenza e senza sostentamento, è separato legalmente dall'anno 2006 …;
5 2) Nel provvedimento di separazione viene riportata la seguente condizione economica: “… a far data dal mese di giugno pv corrisponderà alla Sig.ra Persona_3 la somma di euro 300,00”;
3) Il ricorrente non ha altri redditi”.
Alla pagina 4 si legge. “Il Ricorrente non è titolare di alcun reddito”.
Come si vede, alla pagina 1 dell'originario ricorso ha dedotto di aver Persona_1 assunto, in sede di separazione, l'impegno a corrispondere all'ex coniuge, ogni mese, la somma di euro 300,00; non ha in alcun modo allegato di disattendere tale obbligo o che tale obbligo fosse cessato (dovendosi rilevare, in senso contrario, che dalla domanda per l'assegno sociale risultava ancora lo stato civile di “separato dal 21/07/2006”); ha aggiunto di non avere “altri redditi”, evidentemente ulteriori rispetto alle somme corrisposte a
. Persona_3
Innanzi tutto non può sottacersi l'inverosimiglianza di tale dichiarazione, non essendo credibile che una persona percepisca, ogni mese, proprio una somma pari a quella da corrispondere all'ex coniuge e la devolva interamente a tale scopo, in assenza di altre entrate per provvedere ai propri bisogni.
In ogni caso, rileva il Collegio che l'affermazione di non avere “altri redditi”
(ulteriori ai 300,00 euro mensili) contenuta alla pagina 1 dell'originario ricorso contrasta con quella di cui alla pagina 4 del medesimo atto, secondo cui il de cuius non sarebbe stato titolare di alcun reddito. Inoltre, entrambe le dichiarazioni (imprecise e contraddittorie) si riferiscono all'attualità, e dunque alla data del deposito del ricorso ex art. 442 c.p.c., ovvero al marzo 2020, non già agli anni precedenti e rilevanti avuto riguardo alla data della domanda amministrativa (22.10.2018).
In definitiva, a differenza di quanto sostengono gli appellanti, non può ritenersi provato il reddito di sulla base del principio di “non contestazione”, stante Persona_1
l'assenza nell'originario ricorso dell'indicazione puntuale dell'ammontare dei redditi rispetto ai quali avrebbe potuto configurarsi una non contestazione dell' (arg. ex Sez. CP_2
6 - L, Ordinanza n. 28141 del 2021). Del resto, comunque l' – a fronte di allegazioni CP_1 sì generiche e contraddittorie – ha evidenziato, nella comparsa di costituzione del 7.1.2021
(pagina 2), “l'infondatezza della domanda giudiziale in considerazione che le condizioni reddituali non sono state sufficientemente provate da parte ricorrente”, evidenziando: “la giurisprudenza di legittimità ha statuito che in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art.
3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza
6 l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale (Cass., Sez. L., Sent. n. 23477 del 19.11.2010)”.
È appena il caso di evidenziare che le allegazioni di cui alle note del 19.4.2022 (“Il
Ricorrente, separato dal 2006, dal 2018 in poi non è stato titolare di alcun reddito”) sono tardive e, comunque, inidonee a far scattare il meccanismo della non contestazione.
Sotto altro profilo, non sussistono indizi gravi, precisi e concordanti in ordine all'assenza di reddito, posto che le risultanze dell'estratto contributivo, da cui non emerge il versamento di contributi in epoca successiva al 1995, non attestano l'assenza di redditi negli anni di interesse, posto che, da un lato, la mancanza di contributi non dimostra l'assenza di redditi da lavoro e che, dall'altro, i redditi rilevanti ai fini della fruizione dell'assegno sociale non sono solo quelli derivanti da attività lavorativa. Inoltre, non solo in primo grado l' ha contestato l'assenza di redditi, ma lo stesso de cuius – CP_1 nell'allegare il versamento alla moglie di una somma mensile, ha finito per ammettere la titolarità di redditi – la cui fonte è ignota - il cui preciso ammontare era suo onere dimostrare.
Del resto, allorché gli appellanti hanno dedotto che, nella specie, risultava “anche sussistere il c.d. principio di prova del fatto”, hanno finito per ammettere l'assenza della piena prova del requisito reddituale.
E non deve sfuggire che proprio ritenendo di dover approfondire l'aspetto relativo alla titolarità del requisito reddituale, il Tribunale (all'udienza del 10 maggio 2022) ha correttamente attivato i propri poteri officiosi, concedendo termine agli odierni appellanti per produrre le dichiarazioni dei redditi degli anni 2018/2019.
Senonchè gli interessati, all'udienza dell'11 ottobre 2022 (ovvero ben cinque mesi dopo l'ordine del giudice) hanno rappresentato “che l'Agenzia delle entrate non ha risposto alla richiesta di rilascio della documentazione relativa ai redditi 2018-2019 di cui gli eredi non sono in possesso” (cfr. verbale di udienza).
Posto che la circostanza dell'intervenuta richiesta all'Agenzia delle entrate, nel corso del giudizio di primo grado, è stata rappresentata, ma non documentata, il Tribunale ha rilevato nella sentenza gravata: “non risultano agli atti le dichiarazioni reddituali per gli anni 2018-2019, al cui deposito erano state onerate le parti ricorrenti, le quali non hanno dato prova neppure di aver inviato la richiesta agli uffici finanziari”.
La richiesta all'Agenzia delle entrate (inoltrata il 2 agosto 2022) è stata depositata per la prima volta nel presente grado, ma non integra, ovviamente, la prova del requisito richiesto.
7 Il Collegio, nel prendere atto della mancata produzione della documentazione necessaria al fine di dimostrare il possesso del requisito reddituale in capo al de cuius, non ha ritenuto di rinnovare l'invito/ordine del giudice di primo grado, avuto riguardo alla possibilità per le parti interessate – che quell'invito/ordine avevano ricevuto – di attivarsi nelle more del presente grado di giudizio, eventualmente sollecitando l'Agenzia delle entrate, sì da acquisire e depositare, anche nel corso dell'udienza celebratasi innanzi a questa Corte in data 19.11.2025, idonea documentazione. Il che non è avvenuto, non avendo, peraltro, le parti appellanti in alcun modo giustificato - nel corso dell'udienza - la mancata produzione della documentazione necessaria nonostante il tempo trascorso, né richiesto qualsivoglia iniziativa del Collegio.
Per completezza, giova aggiungere che gli odierni appellanti nulla hanno dichiarato in ordine ad eventuali redditi, diversi da quelli risultanti all'Agenzia delle entrate, e rientranti nell'ampio catalogo di cui all'art. 3, comma 6 della L. 335/1995.
In definitiva l'appello deve essere respinto.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza - con condanna in solido degli appellanti ex art. 97 c.p.c., vista l'unicità dell'interesse di cui sono portatori - e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive svolte, in applicazione dei parametri vigenti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell' delle spese del CP_1 grado, che liquida in euro 2.000,00 oltre oneri riflessi come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Presidente est.
BR DO
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