Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 3266
CASS
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 310, 322 e 324 cod. proc. pen. e omessa motivazione sull'omesso rilievo della inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero

    Il motivo è genericamente proposto rispetto al rilievo della ordinanza impugnata della dichiarata nullità - da parte del precedente provvedimento del Tribunale del riesame - del primo decreto di sequestro per ragioni formali, correlate al difetto di motivazione sia con riferimento al fumus delicti che al periculum in mora, in assenza della autonoma valutazione dei relativi presupposti. Cosicché, censura la ragione dell'intervenuto giudicato cautelare - posta dal Giudice per le indagini preliminari alla base del provvedimento di rigetto - sul rilievo della omessa considerazione da parte di questo Giudice degli elementi nel frattempo acquisiti.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 310, 322 e 324 cod. proc. pen. e degli artt. 111 Cost. e 125 cod. proc. pen., violazione del ne bis in idem e omessa motivazione

    Il motivo è manifestamente infondato in ragione dell'annullamento per motivi formali della precedente decisione sul sequestro e delle nuove acquisizioni poste a base della rinnovata richiesta cautelare. Il principio del 'ne bis in idem' non preclude l'emissione di un nuovo sequestro preventivo sui medesimi beni in relazione ai quali il vincolo reale sia stato già disposto e successivamente annullato a seguito di impugnazione, allorquando nel secondo provvedimento siano stati valutati dall'autorità giudiziaria elementi precedentemente non esaminati perché non disponibili.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 310, 322 e 324 cod. proc. pen. e 316-ter cod. pen. e omessa motivazione in relazione alla individuazione del fumus delicti

    Il motivo è infondato, incorrendo nell'inammissibilità quando prospetta una rivalutazione degli elementi indiziari al di fuori dei limiti ammessi dal vizio di violazione di legge. La ordinanza ha correttamente giustificato la sussistenza del fumus delicti, in base alla attestazione, da parte del soggetto richiedente nella domanda di finanziamento, che l'azienda è entrata in crisi a causa del VI e allegando i bilanci d'esercizio del 2017/2018 e il provvisorio del 2019 per le prime cinque richieste; 2018-2019 e il provvisorio del 2020 per la sesta richiesta, e - secondo la documentazione acquisita presso gli istituti di credito - di non essere la impresa in condizioni di difficoltà alla data del 31/12/2019, ai sensi dell'art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, condizione confermata dalla relazione del Commissario Giudiziale che attestava la assoluta inaffidabilità dei bilanci di CICE. La emergenza, secondo la ordinanza impugnata, non è smentita dalla consulenza di parte del dott. Bernardini.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 316-ter cod. pen. e omessa motivazione in ordine alla individuazione della condotta dei singoli indagati

    Il motivo è infondato. La ordinanza si appunta sulla formulazione della richiesta di finanziamento e sulla dichiarazione contestualmente effettuata da chi, per conto della CICE, lo richiedeva, attestando di non essere in crisi prima del 31/12/2019, individuando una duplice falsità dichiarativa. Al OR si ascrivono le sette siffatte domande formulate quale amministratore della società e alla NI l'essere indicata in tre di tali domande quale referente, avendone presentata un'altra.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 310, 322 e 324 cod. proc. pen. anche in relazione all'art. 316-ter cod. pen. in relazione alla omessa individuazione del periculum in mora e della sua attualità

    Il motivo è infondato. La ordinanza ha soddisfatto l'onere della motivazione fissato dal più recente e ormai costante orientamento di legittimità, desumendolo, innanzitutto, dalla situazione di assoluta incapienza della società, oltre che dagli ingenti compensi percepiti dagli amministratori, non giustificati dalla condizione economica della stessa società, nonché dal rendere il loro patrimonio non aggredibile dai creditori.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 310, 322, 324 cod. proc. pen. e 240 cod. pen. in relazione alla erronea determinazione del profitto del reato

    Il motivo è, in parte, manifestamente infondato e, in parte, genericamente proposto per ragioni in fatto. Il Tribunale ha determinato quale profitto del reato l'intero importo dei finanziamenti così ottenuti, sul rilievo che i relativi contratti non si sarebbero perfezionati senza la prestazione del contributo pubblico. La deduzione difensiva in ordine alla restituzione di 874.849,87 è genericamente proposta secondo una declinazione in fatto, volta ad un riesame delle deduzioni svolte in sede di appello, attraverso il mero rinvio alla memoria difensiva depositata al Tribunale, rispetto all'affermazione, da parte della ordinanza, secondo la quale la difesa non ha dimostrato l'assunto né ha indicato in merito a quale finanziamento tale restituzione sia avvenuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 3266
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3266
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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